Decreto legge n. 83/2012 del 22.6.2012 conv. Legge 134/2012 del 7.8.2012 (sviluppo) – ult. agg.
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese
(convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134)
Norme di modifica
[spoiler title=’Scheda del provvedimento’ style=’green’ collapse_link=’true’]
Pubblicazione:
- il D.L., in s.o. n. 129 alla GURI, s.g., n. 147 del 26.6.2012;
- la Legge di conversione, in s.o. n. 171 alla GURI, s.g., n. 187 del 11.8.2012.
Entrata in vigore:
- il D.L., dal 26.6.2022 (data di pubblicazione, v. art. 70);
- la Legge di conversione, dal 12.8.2022 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).
Variazioni (successive alla conversione):
- D.Lgs. 56/2017 (abroga l’art. 5);
- D.Lgs. 50/2016 (abroga l’art. 3, co. 2, e l’art. 4-bis).
Rettifiche (successive alla conversione):
Declaratorie di illegittimita’: –
Riferimenti:
Attuazione: –
Vigenza: norme di modifica.
Ultimo aggiornamento: 5.5.2017 (data di pubblicazione del D.Lgs. 56/2017).
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INDICE
[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivita’ nei settori delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, nonche’ per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile finalizzate ad assicurare, nell’attuale situazione di crisi internazionale ed in un’ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell’attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, al conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita’ e di crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
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Omissis
Articolo 3 – Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita’ nella finanza di progetto
[Elenco aggiornamenti successivi alla conversione: 1) D.Lgs. 50/2016]
(articolo modificato in sede di conversione [modifiche al co. 2]; poi modificato come da note seguenti)
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita’ per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. –
(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. dd)])
[spoiler title=’Testi storici’ style=’default’ collapse_link=’true’]
Testo iniziale a seguito della conversione
…
2. All’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Lo studio di fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita’. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita’ a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto”.
A seguito del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. dd)]
…
2. All’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Lo studio di fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita’. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita’ a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto”.
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Articolo 4 – Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
(articolo modificato in sede di conversione [modifiche al co. 1])
1. All’articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;
b) al comma 2, le parole: “1 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2014”.
Articolo 4-bis – Contratto di disponibilita’
[Elenco aggiornamenti successivi alla conversione: 1) D.Lgs. 50/2016]
(articolo inserito in sede di conversione; poi abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. dd)])
1. All’articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contratto determina le modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore”;
b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’amministrazione aggiudicatrice puo’ attribuire all’affidatario il ruolo di autorita’ espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 5 – Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
[Elenco aggiornamenti successivi alla conversione: 1) D.Lgs. 56/2017]
(articolo rettificato in sede di conversione [rettifica al co. 2]; poi abrogato dal D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica del D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. dd)])
1. All’articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi’ definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali
Omissis
Articolo 13 – Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attivita’ edilizia
(articolo modificato in sede di conversione [inserimento del co. 01])
01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria”.
1. All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e’ sostituito dal seguente: “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”.
2 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 13-ter – Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale dell’appaltatore
(articolo inserito in sede di conversione)
1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dai seguenti:
“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo’ essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalita’ di pagamento previste a carico del committente e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163″.
Omissis
Articolo 70 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
APPENDICE
[spoiler title=’Decreto legge (testo iniziale ante conversione)’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese
Omissis
Articolo 3 – Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita’ nella finanza di progetto
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
“1-bis. In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e’ sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita’ per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.”.
2. All’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Lo studio di fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilita’. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilita’ a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice”.
Articolo 4 – Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni
All’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.
Articolo 5 – Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. All’articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi’ definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.
Omissis
Articolo 13 – Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attivita’ edilizia
1. All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo periodo del comma 1 e’ sostituito dal seguente: “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.”.
2 ss. [Omissis]
Omissis
Articolo 70 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]
Legge 7 agosto 2012 , n. 134 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese
La camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato. Il Presidente della Repubblica promulga la seguente Legge.
Articolo 1
1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato 1 – Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83
[Omissis]
All’articolo 3:
al comma 2, capoverso 2-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto”.
[Omissis]
L’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Articolo 4. – Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
1. All’articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”;
b) al comma 2, le parole: “1º gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2014”».
Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:
«Articolo 4-bis – Contratto di disponibilita’
1. All’articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il contratto determina le modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore”;
b) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’amministrazione aggiudicatrice puo’ attribuire all’affidatario il ruolo di autorita’ espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All’articolo 5, comma 2, dopo le parole: “dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,” sono inserite le seguenti: “introdotto dal comma 1 del presente articolo,”.
[Omissis]
All’articolo 13:
e’ premesso il seguente comma:
«01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione e’ pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui e’ attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato puo’ rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita’ oltre a quella propria”»;
[omissis]
Nel titolo I, capo III, dopo l’articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
«[Omissis]
Articolo 13-ter. – Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale dell’appaltatore
1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dai seguenti:
“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita’ solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo’ essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo’ sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalita’ di pagamento previste a carico del committente e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attivita’ rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163“».
[Omissis]
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