Decreto legge n. 133/2014 del 12.9.2014 conv. Legge n. 164/2014 del 11.11.2014 (sblocca italia) – ult. agg.

Decreto legge settembre 2014, n. 133 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive

(convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221)

Norme di modifica

[spoiler title=’Scheda del provvedimento’ style=’green’ collapse_link=’true’]

Pubblicazione:

  • il D.L., in GURI, s.g., n. 212 del 13.9.2014;
  • la Legge di conversione, in s.o. n. 85 alla GURI, s.g., n. 262 del 11.11.2014.

Entrata in vigore:

  • il D.L., dal 13.9.2014 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 45);
  • la Legge di conversione, dal 12.11.2014 (giorno successivo alla pubblicazione, v. Legge di conversione).

Variazioni (successive alla conversione):

  1. D.Lgs. 56/2017 (abroga l’art. 5);
  2. D.Lgs. 50/2016 (abroga l’art. 3, co. 2, e l’art. 4-bis).

Rettifiche (successive alla conversione)

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti

Attuazione: –

Vigenza: norme di modifica.

Ultimo aggiornamento: 5.5.2017 (data di pubblicazione del D.Lgs. 56/2017).

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INDICE


Art. 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

Art. 13 – Misure a favore dei project bond

Art. 25 – Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

Art. 34 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica

Art. 45 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

[spoiler title=’Preambolo’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonche’ per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalita’ aeroportuale;

ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l’adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonche’ di introdurre misure per garantire l’approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

ritenuta infine la straordinaria necessita’ e urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori dell’edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made in Italy, nonche’ per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un’adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell’economia e delle finanze;

emana il seguente decreto-legge:

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Articolo 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 50/2016; 2) D.Lgs. 56/2017]

(articolo modificato in sede di conversione [modifiche ai co. 1, 3, 4]; poi abrogato come da note al testo)

1. All’articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-ter. Il bando di gara può altresì prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

3. All’articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 174”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono soppresse.

(comma abrogato dal D.Lgs. 56/2017 [art. 129, co. 1, lett. a)], di modifica D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

Omissis
Articolo 13 – Misure a favore dei project bond

(articolo modificato in sede di conversione [modifiche al co. 1, lett. a), n. 1]; e poi modificato come da note al testo) 

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157:

1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 100”; dopo le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono inserite le seguenti: “, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile”;

2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”;

3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;

b) all’articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;

2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;

c) all’articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”.

d) all’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

2 ss. [Omissis]

Omissis 
Articolo 25 – Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

(articolo modificato in sede di conversione [modifica del co. 1, lett. b), e inserimento delle lett. b-bis), b-ter), b-quater; e modifica del co. 4])

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.”;

b) all’articolo 14-quater, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, motivando un’eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso”.

b-bis) all’articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “degli articoli 21-quinquies e 21-nonies” sono aggiunte le seguenti: “, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;

b-ter) all’articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: “Per sopravvenuti” fino a: “pubblico originario” sono sostituite dalle seguenti: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;

b-quater) all’articolo 21-nonies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “dell’articolo 21-octies” sono inserite le seguenti: “, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”.

3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Omissis
Articolo 34 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica

[Elenco aggiornamenti: 1) D.Lgs. 50/2016]

(articolo modificato in sede di conversione [modifiche la co. 5, lett. b)]; poi modificato come da note al testo)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 62, comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: “nella misura strettamente necessaria”, sono inserite le seguenti: “, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: “termini minimi previsti dal presente articolo”, sono inserite le seguenti: “, nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: “e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “siano contenuti entro un importo”, sono aggiunte le seguenti: “non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole “alle disposizioni di tutela di beni culturali,” sono inserite le seguenti: “nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,”.

(comma abrogato dal D.Lgs. 50/2016 [art. 217, co. 1, lett. rr)])

7 ss. [Omissis]

Omissis
Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

APPENDICE

 

[spoiler title=’Decreto legge (testo iniziale ante conversione)’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]

[spoiler title=’Legge di conversione’ style=’cyan’ collapse_link=’true’]

 

Raffronto tra il D.L. nel testo iniziale e in quello a seguito della conversione in legge  

omissis

   

Articolo 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 174, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-ter. Il bando di gara, puo’ altresi’ prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu’ complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita’ in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita’ economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 174”.

4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e’ soppresso.

Articolo 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 174, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-ter. Il bando di gara, puo’ altresi’ prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu’ complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita’ in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita’ economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 174”.

4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e’ soppresso.

Articolo 2 – Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 174, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-ter. Il bando di gara, puo’ altresi’ prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu’ complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilita’ in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita’ economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando gia’ pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 174”.

4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo: “ne’ agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state gia’ dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” e’ soppresso.

 

omissis

omissis  

Articolo 13 – Misure a favore dei project bond

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157:

1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 100”; dopo le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono inserite le seguenti: “fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi’ le societa’ ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile“;

2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”;

3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta’ del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;

b) all’articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;

2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;

c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”.

d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto”.

2 ss. [Omissis]

Articolo 13 – Misure a favore dei project bond

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157:

1) al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 100”; dopo le parole: “decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono inserite le seguenti: “fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresi’ le societa’ ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”; le parole: “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere dematerializzati”; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile“;

2) al comma 2, le parole: “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”;

3) al comma 3, dopo le parole: “avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono inserite le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara’ legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facolta’ del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”;

b) all’articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”;

2) al comma 2-bis le parole: “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”;

c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: “che finanziano” sono inserite le seguenti: “o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,”; dopo le parole “beni mobili” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i crediti,”.

d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole “Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto”.

2 ss. [Omissis]

 

omissis

omissis

 

Articolo 25 – Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: “8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.”;

b) all’articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresi’ individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”.

3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 25 – Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-ter, dopo il comma 8, e’ aggiunto il seguente: “8-bis. I termini di validita’ di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.”;

b) all’articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole “rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che” sono inserite le seguenti: “ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri”.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con il medesimo regolamento sono altresi’ individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non e’ richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell’ambito degli interventi di lieve entita’ gia’ compresi nell’allegato 1 al suddetto regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entita’ che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali”.

3. All’articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.”.

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

 

omissis

   

Articolo 34 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica

1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 62, comma 1”, sono aggiunte le seguenti: nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: “nella misura strettamente necessaria”, sono inserite le seguenti: “, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o”.

4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: “termini minimi previsti dal presente articolo”, sono inserite le seguenti: “, nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: “e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,”.

6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole “alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7 ss. [Omissis]

Articolo 34 – Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita’ di messa in sicurezza e di bonifica

1. Al comma 1-bis dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 62, comma 1”, sono aggiunte le seguenti: nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: “1-bis. Il comma 1 non e’ applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

3. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: “nella misura strettamente necessaria”, sono inserite le seguenti: “, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o”.

4. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: “termini minimi previsti dal presente articolo”, sono inserite le seguenti: “, nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”;

5. All’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), e’ aggiunta la seguente: “e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;

b) al comma 3, dopo le parole: “siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,”.

6. All’articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole “alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche’ nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7 ss. [Omissis]

 

omissis

omissis  

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

     

 

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