Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

In vigore

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto.

Pubblicazione: in s.o. n. 46 alla GURI, s.g., n. 322 del 30.12.2020;

Entrata in vigore: il 1.1.2021 (v. art. 20).

Variazioni:

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: –

Attuazione: –

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 17.11.2022 (data di pubblicazione della Legge 175/2022).

INDICE

Articolo 1

Art. 20 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Aggiornamenti: M1 D.L. 144/2022 conv. Legge 144/2022.

omissis

1096-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

(comma inserito dal D.L. 144/2022 conv. Legge 144/2022 [art. 30])

omissis

Testi storici
Testo iniziale (ante conversione) M1 A seguito del D.L. 144/2022 conv. Legge 144/2022  [art. 30]

Articolo 1

omissis

Articolo 1

omissis

1096-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

omissis

Omissis
Articolo 20 – Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.