Avviso di rettifica pubblicato il 31.8.2022 – Rettifica della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici

Norme di sola modifica

Scheda del provvedimento

Pubblicazione: 31.8.2022, in GUUE L 225/5.

Entrata in vigore: dal 20.9.2022 (20° giorno dalla pubblicazione).

Variazioni: –

Rettifiche: –

Declaratorie di illegittimita’:

Riferimenti: rettifica gli artt. 1 e 2 Direttiva 2007/66/CE.

Attuazione: –

Vigenza: norme di sola modifica.

Ultimo aggiornamento: 31.8.2022 (data di pubblicazione).

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Pagina 35, articolo 1, punto 1), che sostituisce gli articoli 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE:

anziché:

«… 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …»,

leggasi:

«… 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …».

Pagina 41, articolo 2, punto 1), che modifica l’articolo 1 della direttiva 92/13/CEE:

anziché:

«… 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …»,

leggasi:

«… 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione. …».