Autorita’ nazionale anticorruzione – Linee Guida n. 2 relative al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Offerta economicamente piu’ vantaggiosa  (approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016; aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018)

In vigore

Scheda del provvedimento

Pubblicazione:

  • la versione originaria del 21.9.2016 (delibera ANAC n. 1005 del 21.9.2016), in GURI, s.g., n. 238 del 11.10.2016;
  • la Revisione del 2.5.2018 (delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018), in GURI, s.g., n. 120 del 25.5.2018.

Entrata in vigore: (*)

  • la versione originaria del 21.9.2016, dal 26.10.2016 (15° giorno dalla relativa pubblicazione);
  • la Revisione del 2.5.2018, dal 9.6.2018 (15° giorno dalla relativa pubblicazione).

Variazioni

  1. Revisione del 2.5.2018 [a seguito del D.lgs. 56/2017] (modifica i punti I, II, III, IV).

Rettifiche:

  1. Revisione del 2.5.2018 (oltre le variazioni di cui sopra, apporta rettifiche in vari punti).

Declaratorie di illegittimita’: –

Riferimenti: linee guida non vincolanti, emesse ai sensi dell’art. 213 D.Lgs. 50/2016 (2° Codice dei contratti pubblici), relative all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016.

Attuazione: – 

Vigenza: in vigore. (*)

Ultimo aggiornamento: 25.5.2018 (data di pubblicazione della Revisione del 2.5.2018).

(*) Le locuzioni “entrata in vigore” e “vigenza” sono da intendersi in senso atecnico, in quanto atto privo di valore normativo e non vincolante.

INDICE

Premessa

I – Il quadro normativo

II – Criteri di valutazione

III – La ponderazione

IV – La valutazione degli elementi quantitativi

V – La valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali

VI – La formazione della graduatoria

[VI.] 1 – Il metodo aggregativo compensatore
[VI.] 2 – Il metodo Electre
[VI.] 3 – Il metodo Topsis

In appendice: 

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Premessa

Aggiornamenti: M1 Revisione del 2.5.2018.

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l’Autorita’ ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo. Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del codice. Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonche’ i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attivita’ e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresi’ di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Revisione del 2.5.2018

Premessa

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l’Autorita’ ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. 

Tali linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del codice. Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonche’ i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attivita’ e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresi’ di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

Premessa

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l’Autorita’ ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l’ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l’ambito oggettivo di applicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo. Tali modifiche riguardano direttamente l’art. 95 del codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo.

Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del codice. Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonche’ i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attivita’ e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresi’ di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I – Il quadro normativo

Aggiornamenti: M1r Revisione del 2.5.2018.

L’art. 95, comma 2, del codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita’ di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che puo’ – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonche’ per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6, per quanto riguarda l’affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

(paragrafo introdotto con la Revisione del 2.5.2018)

Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitivita’” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operativita’ delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuita’ della prestazione.

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualita’ e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Cio’ si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante gia’ in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualita’, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitivita’ degli stessi.

Poiche’ si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiche’ ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ i servizi ad alta intensita’ di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 1, ultimo periodo), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);

(lettera modificata con la Revisione del 2.5.2018)

b) i servizi di ingegneria e architettura nonche’ gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

(lettera modificata con la Revisione del 2.5.2018)

Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel codice, ipotesi speciali nelle quali e’ prescritto che l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono:

a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);

b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);

c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, cosi’ come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lettera a);

d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;

e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;

f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;

g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;

h) contratto di disponibilita’, ai sensi dell’art. 188, comma 3;

i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4.

(paragrafo introdotto con la Revisione del 2.5.2018)

L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al codice, di cui al decreto legislaitvo 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura e’ finalizzata ad assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualita’/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

(paragrafo introdotto con la Revisione del 2.5.2018)

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Si raccomanda, pertanto:

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

Testi storici
Testo iniziale M1r A seguito della Revisione del 2.5.2018

I – Il quadro normativo

L’art. 95, comma 2, del codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita’ di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che puo’ – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita’ e’ garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitivita’” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operativita’ delle stazioni appaltatti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuita’ della prestazione.

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualita’ e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Cio’ si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante gia’ in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualita’, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitivita’ degli stessi.

Poiche’ si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiche’ ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

b) i servizi ad alta intensita’ di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 2);

c) i servizi di ingegneria e architettura nonche’ gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Si raccomanda:

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

I – Il quadro normativo

L’art. 95, comma 2, del codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parita’ di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che puo’ – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita’ e’ garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di importo fino a 40.000 euro, nonche’ per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6, per quanto riguarda l’affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

Per servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitivita’” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operativita’ delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuita’ della prestazione.

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualita’ e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto). Cio’ si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante gia’ in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualita’, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitivita’ degli stessi.

Poiche’ si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all’utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiche’ ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;, nonche’ i servizi ad alta intensita’ di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 1, ultimo periodo), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a);

b) i servizi di ingegneria e architettura nonche’ gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel codice, ipotesi speciali nelle quali e’ prescritto che l’aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono:

a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);

b) partenariato per l’innovazione (art. 65, comma 4);

c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, cosi’ come individuati dall’art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall’ipotesi sub 95, comma 3, lettera a);

d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell’art. 144, comma 1;

e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell’art. 144, comma 6;

f) finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 4;

g) locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 187, comma 2;

h) contratto di disponibilita’, ai sensi dell’art. 188, comma 3;

i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell’art. 195, comma 4.

L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al codice, di cui al decreto legislaitvo 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura e’ finalizzata ad assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualita’/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Si raccomanda, pertanto:

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

II – I criteri di valutazione

Aggiornamenti: M1 Revisione del 2.5.2018.

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualita’ di cio’ che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualita’ e la gara e’ considerata come il modo piu’ idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalita’ attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonche’ sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara e’, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Cio’ si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non puo’, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento e’ in grado di esprimere.

L’art. 95, comma 6, del codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualita’/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, cio’ al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parita’ di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che:

– riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);

– attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute piu’ rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal codice.

Sempre all’art. 95, comma 6, del codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

a) qualita’ (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

b) possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo).

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilita’ dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal codice, che incidono in maniera diretta sulla qualita’ della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purche’ cio’ non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalita’ e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla salute e sull’ambiente (ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Si ricorda che il rating di legalita’ puo’ essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia gia’, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, e’ opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalita’, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalita’ (di cui alla delibera dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento Rating di legalita’ “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62/2012″ e successivi aggiornamenti), diversi da quelli gia’ considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovativita’ delle offerte presentate.

Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualita’/prezzo, il bando puo’ prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalita’ ivi descritte.

Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Ai sensi del comma 14-bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicita’ di esecuzione ovvero di qualita’ della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualita’, visto che la quantita’ sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base di quanto e’ stato gia’ definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.

(paragrafo introdotto con la Revisione del 2.5.2018)

Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art. 95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo), l’elemento economico puo’ essere valutato in termini di prezzo o di costo.

È opportuno ricordare che il codice, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2014/24/UE, prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma puo’ anche abbracciare costi imputabili a esternalita’ ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita.

Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico degli stessi nonche’ a una valutazione dei costi che piu’ direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta; mentre con la direttiva 2004/18/CE e il decreto legislativo 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilita’ e’ ammessa dall’art. 95, comma 7, del codice, secondo il quale e’ possibile competere esclusivamente sulla qualita’.

La norma lascia pero’ aperta la definizione delle fattispecie per le quali e’ possibile annullare l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione dei casi in cui si puo’ ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale casistica pero’ non e’ esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto rimando.

L’indeterminatezza contenuta nel codice sembra presente anche nella direttiva 2014/24/UE, laddove all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo puo’ inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al considerando 92 e’ esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualita’/prezzo per aggiudicare un appalto.

Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi e’ una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalita’ di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Cio’ al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

In  sostanza,  fuori  dai  casi  di  cui  all’art.  97,  comma  2,  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  se  vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale  scelta  e  sulla  metodologia  seguita  per  il  calcolo  del  prezzo  o  costo  fisso,  in  base  al  quale  verra’ remunerato l’oggetto dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi gia’ richiamati dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni  appaltanti. Non si puo’ ricorrere a un affidamento  basato  sul  prezzo  o  costo  fisso,  anche  quando  le  imprese  praticano  prezzi  simili,  se  le soluzioni  presenti  sul  mercato  comportano  comunque  costi  di  manutenzione  o  di  smaltimento diversificati  o  esternalita’  ambientali  o  sociali  che  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  prendere  in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita. 

Testi storici
Testo iniziale M1 A seguito della Revisione del 2.5.2018

II – I criteri di valutazione

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualita’ di cio’ che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualita’ e la gara e’ considerata come il modo piu’ idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalita’ attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonche’ sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara e’, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Cio’ si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non puo’, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento e’ in grado di esprimere.

L’art. 95, comma 6, del codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualita’/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, cio’ al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parita’ di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che:

– riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);

– attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute piu’ rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal codice.

Sempre all’art. 95, comma 6, del codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

a) qualita’ (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

b) possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo).

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilita’ dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal codice, che incidono in maniera diretta sulla qualita’ della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purche’ cio’ non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalita’, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, e a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Si ricorda che il rating di legalita’ puo’ essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia gia’, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, e’ opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalita’, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalita’ (di cui alla delibera dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento Rating di legalita’ “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62/2012″ e successivi aggiornamenti), diversi da quelli gia’ considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo.

Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovativita’ delle offerte presentate.

Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualita’/prezzo, il bando puo’ prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalita’ ivi descritte.

Tali varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art. 95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo), l’elemento economico puo’ essere valutato in termini di prezzo o di costo.

È opportuno ricordare che il codice, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2014/24/UE, prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma puo’ anche abbracciare costi imputabili a esternalita’ ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita.

Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico degli stessi nonche’ a una valutazione dei costi che piu’ direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta; mentre con la direttiva 2004/18/CE e il decreto legislativo 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilita’ e’ ammessa dall’art. 95, comma 7, del codice, secondo il quale e’ possibile competere esclusivamente sulla qualita’.

La norma lascia pero’ aperta la definizione delle fattispecie per le quali e’ possibile annullare l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione dei casi in cui si puo’ ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale casistica pero’ non e’ esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto rimando.

L’indeterminatezza contenuta nel codice sembra presente anche nella direttiva 2014/24/UE, laddove all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo puo’ inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al considerando 92 e’ esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualita’/prezzo per aggiudicare un appalto.

Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi e’ una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalita’ di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Cio’ al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

In  sostanza,  fuori  dai  casi  di  cui  all’art.  97,  comma  2,  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  se  vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale  scelta  e  sulla  metodologia  seguita  per  il  calcolo  del  prezzo  o  costo  fisso,  in  base  al  quale  verra’ remunerato l’oggetto dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi gia’ richiamati dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni  appaltanti. Non si puo’ ricorrere a un affidamento  basato  sul  prezzo  o  costo  fisso,  anche  quando  le  imprese  praticano  prezzi  simili,  se  le soluzioni  presenti  sul  mercato  comportano  comunque  costi  di  manutenzione  o  di  smaltimento diversificati  o  esternalita’  ambientali  o  sociali  che  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  prendere  in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita. 

II – I criteri di valutazione

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualita’ di cio’ che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualita’ e la gara e’ considerata come il modo piu’ idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalita’ attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonche’ sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara e’, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Cio’ si traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non puo’, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento e’ in grado di esprimere.

L’art. 95, comma 6, del codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualita’/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto, cio’ al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parita’ di trattamento. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che:

– riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale);

– attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute piu’ rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal codice.

Sempre all’art. 95, comma 6, del codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

a) qualita’ (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilita’, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

b) possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo).

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualita’/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime – incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Si deve anche considerare che con l’elenco di cui all’art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilita’ dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal codice, che incidono in maniera diretta sulla qualita’ della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell’offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purche’ cio’ non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

Al comma 13 dell’art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalita’ e di impresa dell’offerente, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori salute e sull’ambiente (ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Si ricorda che il rating di legalita’ puo’ essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia gia’, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, e’ opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalita’, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalita’ (di cui alla delibera dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento Rating di legalita’ “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012, cosi’ come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62/2012″ e successivi aggiornamenti), diversi da quelli gia’ considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di “stellette” ritenuto idoneo.

Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovativita’ delle offerte presentate.

Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualita’/prezzo, il bando puo’ prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalita’ ivi descritte.

Tali varianti devono essere comunque collegate all’oggetto dell’appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

Ai sensi del comma 14-bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicita’ di esecuzione ovvero di qualita’ della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualita’, visto che la quantita’ sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base di quanto e’ stato gia’ definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.

Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell’art. 95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l’individuazione dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo), l’elemento economico puo’ essere valutato in termini di prezzo o di costo.

È opportuno ricordare che il codice, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2014/24/UE, prevede che l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del Considerando 96 della citata direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma puo’ anche abbracciare costi imputabili a esternalita’ ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita.

Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell’impatto economico degli stessi nonche’ a una valutazione dei costi che piu’ direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in ultima analisi sintetizzabili in un “prezzo”); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell’ambito dell’offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta; mentre con la direttiva 2004/18/CE e il decreto legislativo 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilita’ e’ ammessa dall’art. 95, comma 7, del codice, secondo il quale e’ possibile competere esclusivamente sulla qualita’.

La norma lascia pero’ aperta la definizione delle fattispecie per le quali e’ possibile annullare l’elemento costo nell’ambito dell’OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all’art. 95, comma 2, per l’individuazione dei casi in cui si puo’ ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale casistica pero’ non e’ esaustiva, in considerazione della locuzione “anche” utilizzata per il suddetto rimando.

L’indeterminatezza contenuta nel codice sembra presente anche nella direttiva 2014/24/UE, laddove all’art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo al costo puo’ inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al considerando 92 e’ esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualita’/prezzo per aggiudicare un appalto.

Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell’affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi e’ una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalita’ di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Cio’ al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

In  sostanza,  fuori  dai  casi  di  cui  all’art.  97,  comma  2,  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  se  vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale  scelta  e  sulla  metodologia  seguita  per  il  calcolo  del  prezzo  o  costo  fisso,  in  base  al  quale  verra’ remunerato l’oggetto dell’acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un’esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi gia’ richiamati dalla normativa, l’osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni  appaltanti. Non si puo’ ricorrere a un affidamento  basato  sul  prezzo  o  costo  fisso,  anche  quando  le  imprese  praticano  prezzi  simili,  se  le soluzioni  presenti  sul  mercato  comportano  comunque  costi  di  manutenzione  o  di  smaltimento diversificati  o  esternalita’  ambientali  o  sociali  che  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  prendere  in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita. 

III – La ponderazione

Aggiornamenti: M1r Revisione del 2.5.2018.

I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio e’ rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificita’ dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non puo’ pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonche’ ai bisogni della stazione appaltante.

Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresi’ tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilita’ di svilupparla. Tali considerazioni consentono altresi’ la definizione dell’ordine di importanza dei criteri, laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto dell’affidamento; a tal proposito e’ opportuno:

a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento;

b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.

La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10-bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualita’ dei prodotti offerti dalle imprese e’ sostanzialmente analoga.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non piu’ di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si puo’ attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificita’ dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali e’ alta l’interrelazione tra la capacita’ dell’offerente e la qualita’ dell’offerta.

Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante puo’ non aggiudicare la gara.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri puo’ accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; cio’ rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione e’ basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione puo’ avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalita’ che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante puo’ procedere, altresi’, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione e’ che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, e’ possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziche’ al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed e’ finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione e’ di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

Testi storici
Testo iniziale M1r A seguito della Revisione del 2.5.2018

III – La ponderazione

I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio e’ rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificita’ dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non puo’ pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonche’ ai bisogni della stazione appaltante.

Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresi’ tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilita’ di svilupparla. Tali considerazioni consentono altresi’ la definizione dell’ordine di importanza dei criteri, laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto dell’affidamento; a tal proposito e’ opportuno:

a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento;

b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.

La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).

In generale si deve attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi che si ritiene difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualita’ dei prodotti offerti dalle imprese e’ sostanzialmente analoga.

Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non piu’ di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si puo’ attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificita’ dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali e’ alta l’interrelazione tra la capacita’ dell’offerente e la qualita’ dell’offerta.

Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante puo’ non aggiudicare la gara.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri puo’ accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; cio’ rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione e’ basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione puo’ avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalita’ che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante puo’ procedere, altresi’, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione e’ che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, e’ possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziche’ al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed e’ finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione e’ di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

III – La ponderazione

I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a ciascun criterio o subcriterio e’ rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificita’ dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non puo’ pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonche’ ai bisogni della stazione appaltante.

Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresi’ tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilita’ di svilupparla. Tali considerazioni consentono altresi’ la definizione dell’ordine di importanza dei criteri, laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto dell’affidamento; a tal proposito e’ opportuno:

a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento;

b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da fornire nell’ambito dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.

La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 10-bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l’oggetto dell’affidamento).

In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualita’ dei prodotti offerti dalle imprese e’ sostanzialmente analoga.

Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non piu’ di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell’offerta ma la natura dell’offerente. Tuttavia si puo’ attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificita’ dei servizi come avviene per quelli relativi all’ingegneria e all’architettura in ordine ai quali e’ alta l’interrelazione tra la capacita’ dell’offerente e la qualita’ dell’offerta.

Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell’offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante puo’ non aggiudicare la gara.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri puo’ accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; cio’ rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione e’ basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione puo’ avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalita’ che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante puo’ procedere, altresi’, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione e’ che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, e’ possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziche’ al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed e’ finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione e’ di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

IV – La valutazione degli elementi quantitativi

Aggiornamenti: M1r Revisione del 2.5.2018.

Di regola l’offerta e’ composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualita’, del rating di legalita’, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Nelle presenti linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall’Autorita’ nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi e’ fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere – non sono ammesse offerte al rialzo (cfr. art. 59, comma 4, lettera c) del codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, e’ attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.

Di seguito si riportano modalita’ di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria e’ quello aggregativo compensatore. La scelta sull’utilizzo della formula dovra’ tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.

(paragrafo modificato con la Revisione del 2.5.2018)

Il punteggio attribuito alle offerte puo’ essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.

In simboli:

Vai = Ra /Rmax

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta piu’ conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, cosi’ come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andra’ poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, piu’ volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; cio’ si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara e’ contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.

In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si puo’ utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare e’ quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiche’ ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio e’, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

Ci (per AiAsoglia) = X Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1 − X) ∗ [ (AiAsoglia) / (Amax Asoglia) ]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu’ conveniente

È possibile utilizzare altresi’ formule non lineari quale:

Vi = (Ri / Rmax)

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax= ribasso dell’offerta piu’ conveniente
α = coefficiente > 0

È essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:

– per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi piu’ elevati;

– per valori di α > 1 curve concave verso l’alto (o convesse), premiando i ribassi piu’ alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;

– la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene piu’ intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”. Per ridurre questi rischi e’ necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con α < 1.

Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente α > 1 e quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.

Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli scostamenti dei valori all’estremita’ della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di a pari a ½ per la formula non lineare (quadratica).

Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, e’ possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti). Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.

Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o piu’ operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti e’ necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.

Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non e’ possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessita’ di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.

Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non e’ necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, e’ possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sara’ la presenza o assenza di una data qualita’ e l’entita’ della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensita’ maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalita’ sono previsti fino a tre punti, e’ attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purche’ vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto piu’ elevato).

Testi storici
Testo iniziale M1r A seguito della Revisione del 2.5.2018

IV – La valutazione degli elementi quantitativi

Di regola l’offerta e’ composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualita’, del rating di legalita’, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Nel presente documento di consultazione vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall’Autorita’ nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi e’ fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, e’ attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.

Di seguito si riportano modalita’ di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria e’ quello aggregativo compensatore. La scelta sull’utilizzo della formula dovra’ tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 25 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.

Il punteggio attribuito alle offerte puo’ essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.

In simboli:

Vai = Ra /Rmax

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta piu’ conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, cosi’ come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andra’ poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, piu’ volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; cio’ si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara e’ contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.

In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si puo’ utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare e’ quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiche’ ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio e’, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

Ci (per AiAsoglia) = X Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1 − X) ∗ [ (AiAsoglia) / (Amax Asoglia) ]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu’ conveniente

È possibile utilizzare altresi’ formule non lineari quale:

Vi = (Ri / Rmax)

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax= ribasso dell’offerta piu’ conveniente
α = coefficiente > 0

È essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:

– per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi piu’ elevati;

– per valori di α > 1 curve concave verso l’alto (o convesse), premiando i ribassi piu’ alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;

– la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene piu’ intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”. Per ridurre questi rischi e’ necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con α < 1.

Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente α > 1 e quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.

Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli scostamenti dei valori all’estremita’ della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di a pari a ½ per la formula non lineare (quadratica).

[si omette la figura]

Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, e’ possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti). Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.

Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o piu’ operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti e’ necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.

Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non e’ possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessita’ di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.

Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non e’ necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, e’ possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sara’ la presenza o assenza di una data qualita’ e l’entita’ della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensita’ maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalita’ sono previsti fino a tre punti, e’ attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purche’ vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto piu’ elevato).

IV – La valutazione degli elementi quantitativi

Di regola l’offerta e’ composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualita’, del rating di legalita’, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Nelle presenti linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall’Autorita’ nel dicembre 2011, denominato “Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa”.

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi e’ fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere non sono ammesse offerte al rialzo (cfr. art. 59, comma 4, lettera c) del codice) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, e’ attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.

Di seguito si riportano modalita’ di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria e’ quello aggregativo compensatore. La scelta sull’utilizzo della formula dovra’ tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 25 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.

Il punteggio attribuito alle offerte puo’ essere calcolato tramite un’interpolazione lineare.

In simboli:

Vai = Ra /Rmax

dove:

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta piu’ conveniente

Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra assume il valore 0, cosi’ come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andra’ poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, piu’ volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; cio’ si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara e’ contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.

In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si puo’ utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare e’ quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiche’ ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio e’, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

Ci (per AiAsoglia) = X Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1 − X) ∗ [ (AiAsoglia) / (Amax Asoglia) ]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) piu’ conveniente

È possibile utilizzare altresi’ formule non lineari quale:

Vi = (Ri / Rmax)

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax= ribasso dell’offerta piu’ conveniente
α = coefficiente > 0

È essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all’obiettivo perseguito:

– per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi piu’ elevati;

– per valori di α > 1 curve concave verso l’alto (o convesse), premiando i ribassi piu’ alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;

– la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

Nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene piu’ intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi “eccessivi”. Per ridurre questi rischi e’ necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all’interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con α < 1.

Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente α > 1 e quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto – a causa dell’andamento convesso – premiano in misura maggiore rispetto all’interpolazione lineare i ribassi elevati.

Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso dell’interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli scostamenti dei valori all’estremita’ della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di a pari a ½ per la formula non lineare (quadratica).

[si omette la figura]

Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, e’ possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti). Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell’offerta.

Come per il caso del prezzo fisso, l’adozione di formule indipendenti impone un’elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o piu’ operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza ex-ante del punto di flesso incentiva l’allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti e’ necessaria un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell’eventuale punto di flesso.

Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell’eventuale riparametrazione anche dell’offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non e’ possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all’offerta economica viene meno, quindi, l’esigenza di riparametrazione dell’offerta tecnica, non ponendosi la necessita’ di ripristinare l’equilibrio tra le due componenti.

Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non e’ necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, e’ possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sara’ la presenza o assenza di una data qualita’ e l’entita’ della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensita’ maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalita’ sono previsti fino a tre punti, e’ attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purche’ vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto piu’ elevato).

V – La valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara e’ di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) e’ assolutamente necessario che vengano indicati – gia’ nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento – i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.

Come indicato al comma 8 dell’art. 95 del codice, puo’ essere opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da piu’ aspetti da valutare separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in piu’ sub criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.

La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalita’, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente piu’ elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che e’ stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parita’, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:

1) si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto a coppie”, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio piu’ alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

2) si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra zero ed uno;

In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata, eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parita’) e il punteggio 2 (preferenza minima) della scala semantica, come suggerito da Saaty nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualita’ dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e risulta percio’ preferibile.

Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi e’ particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessita’ di attribuire piu’ punteggi discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente all’aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da effettuare e’ pari a n*(n-1)/2, dove n e’ il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti e’ pari a 45, se si arrivasse a 100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

VI – La formazione della graduatoria

[1] Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.

[2] L’art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.

[3] A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l’aggregativo compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo e’ in assoluto il migliore.

[4] La stazione appaltante puo’ applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto piu’ opportuno, purche’ tale criterio rispetti i seguenti principi:

a) avere basi scientifiche;

b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;

c) essere non discriminatorio, ovvero far si’ che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;

d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

[VI.] 1 – Il metodo aggregativo compensatore

[1] Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, e’ il piu’ utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

Pi = ∑n [WiVai]

dove

Pi = punteggio dell’offerta i-esima;
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

[2] Il metodo aggregativo compensatore presenta l’inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell’ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell’offerta con quelli piu’ completi. Tale metodo inoltre e’ particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici, specie quando si utilizza l’interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiche’ non vi e’ piu’ l’offerta economica da valutare.

[VI.] 2 – Il metodo Electre

[1] Il metodo Electre (Elimination and Choice Traslating Reality) consente di superare gli inconvenienti sopra evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre e’ un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento prevede che, date due alternative A e B, si puo’ affermare che A surclassa B qualora:

a) esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si puo’ asserire che l’alternativa A e’ preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;

b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l’alternativa B risulta ampiamente preferibile all’alternativa A.

[2] Il primo passo consiste nell’individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalita’ si utilizza la seguente notazione:

aki e’ il valore della prestazione dell’offerta i per il criterio k;
akj e’ il valore della prestazione dell’offerta j per il criterio k;
sk e’ il massimo scarto dell’intera gamma di valori per il criterio k;
pk e’ il peso attribuito al criterio k;
n il numero degli elementi da valutare k;
r e’ il numero delle offerte da valutare.

[3] Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:
fkij = aki − akj per aki > akj nonche’ i ≠ j
gkiji = akj − aki per akj > aki nonche’ i ≠ j

Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilita’ tra i diversi concorrenti.

[4] Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

cij = ∑nK=1 (fkij/sk) * pk (indice di concordanza) con i ≠ j

dij = ∑nK=1 (gkij/sk) * pk (indice di concordanza) con i ≠ j

qualora dij = 0 l’offerta i domina l’offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con l’esclusione dell’offerta j.

[5] Con il quarto passo si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:
qij = cij / dij (indicatore unico di dominanza) con i ≠ j
q*ij = 1 + (qij / qij max)*99 (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con i ≠ j

Infine, con il quinto passo, si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

Pi = ∑rj=1 qij

Pi = ∑rj=1 q*ij

[6] A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a criteri di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, puo’ essere
applicato anche senza procedere preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed uno, in quanto e’ sufficiente conoscere i valori assoluti delle offerte.

[7] Si precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista dall’art. 97, comma 3, del codice non e’ in questo caso calcolabile, dal momento che la graduatoria delle offerte non e’ costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici unici di dominanza; pertanto, ancorche’ non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante puo’ eventualmente applicare il comma 6 dell’art. 97 del codice.

[VI.] 3 – Il metodo Topsis

[1] Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni gia’ vista nel metodo Electre.

[2] Ogni elemento di detta matrice viene normalizzato nel seguente modo:

[3] Successivamente gli elementi di ogni colonna vengono moltiplicati per il peso assegnato all’elemento di valutazione:

vik = xik ∗ pk

[4] Si ottiene pertanto una matrice pesata e normalizzata delle soluzioni.

[5] Si individua poi la soluzione ideale scegliendo tra le diverse offerte i valori migliori degli elementi di valutazione; la soluzione non-ideale e’ invece quella con gli elementi peggiori. In altre parole la soluzione ideale e’ quella che si ottiene prendendo il valore piu’ grande di ogni colonna della matrice νik mentre la soluzione non ideale e’ quella che si ottiene prendendo da ogni colonna di tale matrice il valore piu’ piccolo.

Soluzione ideale:

Soluzione non ideale:

[6] La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione ideale e’ data dalla seguente formula:

[7] La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione non ideale e’ data dalla seguente formula:

[8] La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa e’ data dalla seguente equazione:

L’offerta migliore e’ quella con il valore piu’ grande di V.

 

APPENDICE

Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 1767 del 2.8.2016 (rif. versione originaria)

Numero 1767/2067 data 2.8.2016 Spedizione

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016, sulla proposta di Linee guida

NUMERO AFFARE 01273/2016

Oggetto: Autorita’ nazionale anticorruzione. Linee guida relative a Responsabile Unico del Procedimento – Offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa – Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria

La Commissione speciale

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0100280 in data 24 giugno 2016 con la quale l’Autorita’ Nazionale Anticorruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 90 del 30 giugno 2016, che ha istituito la Commissione Speciale per la trattazione dell’affare in questione;

Considerato che nell’adunanza del 6 luglio 2016, presenti anche i Presidenti aggiunti Luigi Carbone, Marco Lipari, Francesco Caringella, la Commissione ha esaminato gli atti e udito i relatori Carlo Deodato, Claudio Contessa, Fabio Franconiero, Vincenzo Lopilato;

PREMESSO E CONSIDERATO

A. Considerazioni generali

1. La rilevanza e la novita’ della richiesta di parere in oggetto

L’Autorita’ nazionale anticorruzione, con nota del 24 giugno 2016, prot. n. 0100280, ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle seguenti linee guida elaborate dalla stessa Autorita’ in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50:

a) «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», predisposte ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016;

b) «linee guida in materia di offerta economicamente piu’ vantaggiosa», predisposte ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) «Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», predisposte ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 20 del 2016.

L’Autorita’, con successiva nota del 5 luglio 2016, prot. n. 0103869, ha trasmesso le relazioni illustrative.

Le predette richieste assumono particolare rilievo, in quanto l’Autorita’ nazionale anticorruzione, pur non venendo in evidenza un atto per il quale e’ obbligatorio il parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto opportuno, in una logica di fattiva cooperazione istituzionale, sottoporre al Consiglio gli schemi delle richiamate linee guida.

1.1. Ad avviso del Collegio, tale situazione e’ la conferma di un’evoluzione sostanziale delle funzioni consultive del Consiglio di Stato di cui all’art. 100 della Costituzione, poiche’ si fa ricorso alla “consulenza giuridico-amministrativa” dell’Istituto anche per atti non tipici e sui generis, che (come si dira’) non costituiscono un atto normativo in senso proprio, ma neppure possono configurarsi come una richiesta di parere su uno specifico quesito.

Questa scelta inquadra le funzioni consultive in una visione sistemica e al passo coi tempi, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come un advisory board delle Istituzioni del Paese anche in un ordinamento profondamente innovato e pluralizzato, a quasi settant’anni dalla Costituzione.

Non a caso, nella fattispecie la richiesta di advise muove proprio dall’iniziativa di un’Autorita’ indipendente, figura fondamentale nell’ordinamento attuale ma non prevista dalla Costituzione, e si muove in piena coerenza con la giurisprudenza costante di questo Consiglio di Stato che ammette la richiesta di parere da parte di Parlamento, Regioni, Authorities, etc. come esponenti dello Stato-comunita’: il ricorso alle funzioni consultive, difatti, non puo’ essere riservato soltanto ai componenti dello Stato-apparato.

Inoltre, le funzioni consultive non si rivolgono piu’ solo a singoli ‘atti’, ma si pronunciano e sostengono i ‘processi’ di riforma, accompagnandoli in tutte le loro fasi e indipendentemente dalla natura degli atti di attuazione, fornendo sostegno consultivo ai soggetti responsabili dell’attivita’ di implementazione (nel caso di specie, l’ANAC).

Anche per queste ragioni generali, in occasione della prima richiesta dell’ANAC, che apre la via a una collaborazione istituzionale sistematica e organica visto che gia’ altri provvedimenti sono in itinere, si e’ scelto di fornire un parere unitario sulle tre linee guida in oggetto, ancorche’ di natura diversa.

1.2. Gia’ in occasione del parere sul primo dei decreti attuativi della l. n. 124 – il n. 515 del 24 febbraio 2016, reso sul c.d. decreto trasparenza – questo Consiglio ha insistito sulla necessita’ di ‘guardare oltre l’atto normativo’, poiche’ il buon esito di una riforma amministrativa e’ strettamente condizionato dalla relativa fase attuativa, che, nella specie, rappresenta un necessario elemento di completamento.

Il ricorso alle funzioni consultive anche in relazione a detta fase e’ in grado di ridurre gli oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione, da parte di tutti i destinatari, con particolare riferimento ai cittadini e alle imprese, perseguendo in tal modo il meritorio risultato di prevenire il contenzioso.

A tale scopo soccorre anche la complementarieta’, stabilita dalla Costituzione, delle funzioni consultive con quelle giurisdizionali, poste entrambe in capo a questo Istituto, assegnandogli la funzione di realizzare la giustizia nell’amministrazione in un quadro complessivo omogeneo disegnato dagli articoli 100, 103 e 113.

Le problematiche affrontate chiamano direttamente in causa, come si esporra’ oltre, anche la giurisdizione, e in particolare la giurisdizione amministrativa, che e’ chiamata in ultima istanza a risolvere le controversie relative alle singole procedure di gara.

Cio’ spiega la scelta del Presidente del Consiglio di Stato, confermata anche in questa occasione, di costituire una Commissione speciale per integrare la Sezione consultiva per gli atti normativi con altri magistrati in servizio presso l’Istituto, assicurando al contempo una visione unitaria di tutti i provvedimenti attuativi della riforma e la specializzazione dei magistrati coinvolti.

2. Le differenti tipologie di atti attuativi del codice

Il Legislatore del 2006 aveva optato per un modello unitario di attuazione delle regole da esso poste, mediante l’adozione di un generale regolamento governativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e piu’ flessibile basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:

a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (d’ora innanzi solo ANAC o Autorita’), previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

b) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida;

c) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.

Il d.P.R. n. 207 del 2010 continuera’ a trovare applicazione fino all’entrata in vigore di queste nuove modalita’ esecutive (art. 216).

La Commissione esaminera’, in sintesi, in questa parte generale e alla luce di quanto gia’ affermato dal Consiglio di Stato con il parere 1° aprile 2016, n. 855 reso sul nuovo codice, le implicazioni sul piano costituzionaleamministrativo-procedimentale e giurisdizionale.

Gli aspetti evidenziati influenzano, nel modo che si esporra’, anche il contenuto dei pareri che questo Consiglio e’ chiamato a rendere sulla fase esecutiva.

3. I decreti ministeriali

I decreti ministeriali devono qualificarsi quali atti sostanzialmente normativi, dotati dei caratteri della generalita’, astrattezza e innovativita’, soggetti allo statuto proprio dei regolamenti ministeriali.

3.1. L’art. 117, sesto comma, Cost., ammette l’adozione di regolamenti statali soltanto in materie di competenza legislativa esclusiva statale. Nelle materie di potesta’ legislativa concorrente o residuale regionale, la normativa di attuazione spetta alle Regioni. Nella fase di adozione di tale tipologia di atti attuativi e’ necessario qualificare il precetto primario per evitare non consentite incidenze in ambiti materiali di competenza regionale.

3.2. Gli atti in esame devono osservare le regole sostanziali poste dal d.lgs. n. 50 del 2016 e le regole procedimentali prefigurate dall’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con obbligo, tra l’altro, di: comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione; adozione previo parere del Consiglio di Stato; visto e registrazione della Corte dei conti; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono obbligati a osservare il precetto normativo, senza che alle stesse sia attribuito il potere di disattenderne il contenuto. La violazione dei decreti comporta l’illegittimita’ del provvedimento attuativo.

3.3. I decreti, essendo privi di immediata lesivita’ per la loro natura sostanzialmente normativa, potranno essere impugnati, normalmente, unitamente al provvedimento della stazione appaltante che ad essi da’ attuazione. Non puo’, pero’, escludersi che particolari enti, portatori di interessi diffusi, possano essere legittimati ad una impugnazione immediata senza che sia necessario attendere il provvedimento di svolgimento attuativo (in questo senso Cons. Stato, Commissione speciale, 26 giugno 2013, n. 3014, che si e’ espresso in ordine alle modalita’ di impugnazione del d.P.R. n. 207 del 2010).

4. Le linee guida vincolanti dell’ANAC

Le linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, come questo Consiglio ha gia’ avuto modo di chiarire con il parere sopra citato, non hanno valenza normativa ma sono atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorita’ amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare.

Gli atti di regolazione delle Autorita’ indipendenti si caratterizzano per il fatto che il principio di legalita’ assume una valenza diversa rispetto ai normali provvedimenti amministrativi. La legge, infatti, in ragione dell’elevato tecnicismo dell’ambito di intervento, si limita a definire lo scopo da perseguire lasciando un ampio potere (implicito) alle Autorita’ di sviluppare le modalita’ di esercizio del potere stesso. Nella fattispecie in esame, la legge, invece, ha definito in modo piu’ preciso le condizioni e i presupposti per l’esercizio del potere, lasciando all’Autorita’ un compito di sviluppo e integrazione del precetto primario nelle parti che afferiscono a un livello di puntualita’ e dettaglio non compatibile con la caratterizzazione propria degli atti legislativi.

4.1. L’esercizio del potere in esame non rientra nel modello di amministrazione pubblica contemplato dalla Costituzione e fondato sulla “concezione governativa”, che attribuisce agli organi politici le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e agli organi dirigenziali le funzioni gestionali di attuazione. La Costituzione, pur prevedendo questo modello, non esclude quello fondato sulle Autorita’ indipendenti, che agiscono con poteri neutrali di attuazione della legge e non anche degli atti generali di indirizzo politico.

La natura non regolamentare delle linee guida adottate direttamente dall’ANAC consente, inoltre, che la fase di attuazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici che rinviano a esse non incontri i limiti che il sesto comma dell’art. 117 Cost. pone all’esercizio del potere regolamentare statale.

4.2. L’ANAC, sul piano delle modalita’ di adozione, ha optato per una “esposizione discorsiva” del contenuto attuativo delle linee guida.

Questa Commissione speciale, pur condividendo tale impostazione, che risulta coerente con la natura non normativa degli atti in esame, segnala in via generale (e salve le osservazioni specifiche che seguiranno) la necessita’ che:

– laddove si tratti di linee guida vincolanti, l’Autorita’ delinei in modo chiaro e preciso il “precetto” vincolante da osservare da parte dei destinatari, pubblici e privati, dello stesso;

– l’indicazione “discorsiva” sia in ogni caso chiara e univoca (e tale indicazione vale anche in caso delle linee guida non vincolanti di cui al successivo punto 5).

4.3. L’esistenza di quello che e’ stato definito un “gap democratico” nell’adozione di tali atti, riscontrabile in tutti i provvedimenti adottati dalle Autorita’ indipendenti, impone, inoltre, sul piano procedimentale, forme di “compensazione” assicurate da una serie di strumenti di better regulation, approfonditamente trattati nel citato parere n. 855 del 2016.

In primo luogo, e’ necessaria una sistematica “consultazione”, «che costituisce ormai una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision making process dei soggetti interessati e che ha anche l’ulteriore funzione di fornire ulteriori elementi istruttori/motivazionali rilevanti per la definizione finale dell’intervento regolatorio». Nella fattispecie in esame, l’Autorita’ ha rispettato questa modalita’ procedimentale di adozione delle linee guida, che sono state precedute da molteplici osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati con espressa indicazione dei motivi per i quali taluni rilievi non sono stati recepiti.

In secondo luogo, sempre in coerenza con la natura e le finalita’ dei provvedimenti in esame, e’ necessaria una attenta analisi di impatto della regolazione (AIR). Nei casi in oggetto, la Commissione rileva che – pur se una scheda AIR e’ formalmente presente – nella sostanza tale analisi non e’ stata eseguita nel rispetto degli standard che definiscono le modalita’ del suo svolgimento, risultando soltanto riportata nel documento AIR una valutazione in ordine alle osservazioni fatte pervenire dagli interessati.

Al contrario, l’analisi di impatto deve indicare, con elementi quantitativi e non solo qualitativi – ricavati se del caso anche dal processo di consultazione – i veri cambiamenti attesi dall’intervento in esame; la modifica in positivo della attuale realta’ dei contratti pubblici. Tutto cio’ non si rileva negli atti in esame, per cui si invita l’autorita’, in futuro, ad attuare pienamente tale essenziale strumento di qualita’ della regolazione (art.14 l. n. 246 del 2005 e d.P.C.M. 11 settembre 2008, n.170).

In terzo luogo, il Consiglio di Stato pone in rilievo la necessita’ che alla fase di adozione delle linee guida segua poi una attenta verifica ex post dell’impatto della regolazione (VIR), ai fini di un eventuale adattamento del contenuto delle linee guida alle esigenze emerse nella fase di concreta ed effettiva applicazione.

Anche su tale profilo, si invita l’ANAC a compiere uno sforzo per una effettiva attuazione di tale strumento, anch’esso necessario a compensare il cd. “gap democratico” e a integrare il principio di legittimita’ procedimentale.

In quarto e ultimo luogo, si raccomanda l’ANAC di evitare, nel medio-lungo periodo, la proliferazione di linee guida, con fenomeni di regulatory inflation che possono essere evitati raccogliendo in modo sistematico le indicazioni modificative, integrative o correttive che (necessariamente) seguiranno nel periodo successivo a questa fase di prima applicazione del codice.

4.4. La natura vincolante delle linee guida non lascia poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione. È bene puntualizzare che la “vincolativita’” dei provvedimenti in esame non esaurisce sempre la “discrezionalita’” esecutiva delle amministrazioni. Occorre, infatti, valutare di volta in volta la natura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgimento da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attivita’ valutative e decisionali. La particolare natura delle linee guida in esame comporta che, in mancanza di un intervento caducatorio (da parte della stessa Autorita’, in via di autotutela, o in sede giurisdizionale), le stesse devono essere osservate, a pena di illegittimita’ degli atti consequenziali.

4.5. Il controllo svolto in questa sede deve essere calibrato alla luce di quanto sin qui esposto.

In particolare, i rilievi che verranno svolti riguarderanno essenzialmente il rispetto, da parte delle prescrizioni dell’Autorita’, del parametro legislativo, ovvero l’occupazione di spazi di regolazione non autorizzati dalla fonte primaria.

Alla verifica della “legalita’” si puo’ affiancare quella sulla “ragionevolezza”, da svolgere in attuazione dei principi generali che regolano l’azione amministrativa.

Tale tipologia di verifiche in sede consultiva, e’ bene puntualizzare, non puo’ significare attribuzione di una sorta di “cappello protettivo di legittimita’” in una eventuale fase di contenzioso giudiziale. Un sindacato pieno presuppone che la regolazione della vicenda amministrativa si completi mediante l’adozione dei singoli atti della procedura di gara. Il giudizio di validita’ degli atti non puo’ prescindere, infatti, da una verifica in concreto della tenuta delle linee guida nel momento della loro concreta attuazione da parte delle stazioni appaltanti. Del resto, lo stesso sindacato di ragionevolezza e’ un sindacato che si fonda sul “caso concreto”.

5. Le linee guida non vincolanti dell’ANAC

Le linee guida non vincolanti sono anch’esse atti amministrativi generali, con consequenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo. Esse perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

Il principio di legalita’ si atteggia, in questo caso, in modo ancora differente, in quanto il d.lgs. n. 50 del 2016 si e’ limitato ad autorizzare, con previsione generale, l’esercizio di tale potere dell’Autorita’, al fine di garantire «la promozione dell’efficienza, della qualita’ dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita’ dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche» (art. 213).

La diversita’ ontologica rispetto alle linee guida vincolanti segna anche la diversita’ di disciplina.

5.1. Le implicazioni di natura costituzionale, in ragione della natura non normativa degli atti in questione, non cambia quanto gia’ esposto in relazione al rispetto del sesto comma dell’art. 117 Cost.

5.2. Le modalita’ di adozione osservate dall’ANAC seguono anch’esse la forma espositiva. La natura non vincolante delle linee guida giustifica, in questo caso, un minore rigore nell’enucleazione dell’indirizzo impartito all’amministrazione.

L’Autorita’ ha opportunamente anche in questo caso optato per una modalita’ di adozione preceduta dalla consultazione dei soggetti interessati. Per quanto la natura flessibile della regolazione avrebbe potuto giustificare un’adozione unilaterale, il confronto dialettico con alcuni dei possibili destinatari degli atti di indirizzo deve essere considerato con favore, migliorando la qualita’ della regolazione stessa e l’efficienza ed efficacia dello stesso svolgimento dei compiti demandati all’ANAC.

5.3. In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorita’, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Ferma la imprescindibile valutazione del caso concreto, l’amministrazione potra’ non osservare le linee guida – anche se esse dovessero apparire “prescrittive”, magari perche’ riproducono una disposizione del precedente regolamento attuativo – se, come in molti casi previsto da queste ultime, la peculiarita’ della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimita’ delle linee guida nella fase attuativa.

Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida puo’ essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si e’ avuta con riguardo alla violazione delle circolari.

5.4. La diversa natura delle linee guida in esame comporta anche una parziale diversita’ dei rilievi che questa Commissione e’ chiamata ad esprimere sugli schemi di atti.

Il controllo di legalita’ verra’ svolto, mancando un puntale parametro legislativo di riferimento, alla luce delle norme generali di disciplina dell’attivita’ amministrativa. Maggiore spazio avra’ il controllo di ragionevolezza e anche la valutazione in ordine all’opportunita’ di talune scelte di regolazione, ovvero di estendere l’ambito delle direttive per offrire agli operatori del settore un quadro completo di indirizzi in grado di evitare distorsioni della concorrenza.

B. Analisi dei singoli schemi di linee guida

1. Un unico parere su tre diverse linee guida

Svolta questa premessa generale, di seguito si riportano i rilievi formulati da questa Commissione speciale in relazione agli schemi di linee guida che l’Autorita’ ha sottoposto all’esame della Commissione stessa.

Come si e’ detto, per ragioni sistematiche e derivanti dalle modalita’ della richiesta del parere, si e’ deciso, pur venendo in rilievo atti di contenuto diverso, di rendere un unico avviso.

2. Le linee guida sull’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (OEPV)

Le linee guida sull’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (di seguito OEPV) sono emanate ai sensi dell’art.213, comma 2, e, cioe’, nell’ambito di una competenza generale dell’ANAC e vanno qualificate, con tutte le implicazioni precisate nella parte introduttiva del presente parere, come linee guida non vincolanti.

Si tratta, a ben vedere, di istruzioni operative indirizzate alle stazioni appaltanti e finalizzate, perlopiu’, ad offrire alle amministrazioni aggiudicatrici formule e metodi, di natura tecnico-matematica, sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione alle stesse di un punteggio numerico.

L’ANAC ha preferito, al riguardo, un’impostazione minimale, astenendosi dall’indirizzare alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative puntuali e limitandosi a chiarire alcuni aspetti applicativi dell’art. 95 del Codice.

Tale struttura del documento se, per un verso, risulta condivisibile ed apprezzabile, nella misura in cui rispetta la discrezionalita’ delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri e dei metodi di analisi delle offerte piu’ coerenti con le specifiche esigenze dell’appalto in questione, sconta, per un altro, un deficit di utilita’.

Occorre, al riguardo, osservare che il documento in esame assume una valenza del tutto pregnante e strategica nella fase dell’enforcement della riforma degli appalti, attenendo ad uno dei suoi aspetti qualificanti: la valorizzazione del metodo di aggiudicazione dell’OEPV (come modalita’ ordinaria e generale di aggiudicazione degli appalti), cui corrisponde un dichiarato sfavor per quello del prezzo piu’ basso (rectius: al criterio c.d. ‘del prezzo o del costo’ di cui all’articolo 67 della Direttiva 2014/24/UE).

Ne consegue che il successo della riforma degli appalti passa necessariamente attraverso il funzionamento della disciplina dell’OEPV, di cui il documento in esame costituisce declinazione operativa.

E allora, se appare senz’altro apprezzabile l’impostazione di offrire alle amministrazioni un ventaglio di metodologie valutative e un menu di strumenti di analisi delle offerte, con l’espressa responsabilizzazione delle stazioni appaltanti nella selezione di quelli piu’ appropriati e coerenti con le specifiche esigenze della procedura amministrata, non puo’ che rilevarsi che, per alcuni aspetti (di seguito segnalati), sarebbe opportuno (se non necessario) che l’ANAC guidasse, mediante raccomandazioni che resterebbero comunque non vincolanti, l’esercizio della discrezionalita’ delle stazioni appaltanti.

Tale esigenza, che si rivela del tutto coerente con la mission istituzionale assegnata all’ANAC, appare vieppiu’ urgente per quegli aspetti della disciplina maggiormente esposti al rischio di distorsioni della concorrenza o di alterazione della par condicio tra gli operatori economici e che necessitano, quindi, di istruzioni finalizzate a scongiurare quei pericoli.

Non si ritiene, invece, di esprimere alcuna osservazione in merito alle formule matematiche suggerite alle stazioni appaltanti per la misurazione delle offerte, trattandosi di raccomandazioni e indicazioni che esulano dai confini della “consulenza” giuridico-amministrativa riservata dall’ordinamento al Consiglio di Stato.

2.1. Cosi’ chiariti l’ambito e i limiti del presente parere, occorre procedere a una sintetica disamina dell’atto.

2.2. Nella premessa viene sintetizzata la finalita’ del documento, con la opportuna precisazione che lo scopo e’ quello di offrire alle stazioni appaltanti indicazioni operative “di natura prevalentemente tecnico-matematica” per il calcolo dell’OEPV.

Si osserva che l’ultimo periodo della premessa, con cui si ribadisce, in maniera pleonastica, l’obbligo delle stazioni appaltanti di recepire nel contratto le condizioni proposte dall’aggiudicatario e di vigilare sul loro rispetto, andrebbe espunto in quanto attinente alla formazione del contratto e alla verifica dell’adempimento dell’appaltatore e, quindi, del tutto inconferente con l’oggetto delle presenti linee guida.

2.3. Il paragrafo intitolato “Quadro normativo” si risolve in un’illustrazione della portata precettiva dell’art. 95 e nell’esegesi del suo, peraltro piuttosto chiaro, perimetro di applicazione.

Viene, in particolare, chiarito che, per gli appalti elencati al comma 4, il criterio del minor prezzo (criterio del prezzo o del costo) resta facoltativo, e non obbligatorio, e che le stazioni appaltanti che intendono esercitare la relativa scelta devono darne adeguata motivazione, come prescritto dal comma 5.

Si segnala, al riguardo, l’opportunita’ che l’ANAC suggerisca alle stazioni appaltanti i parametri sulla cui base assumere la pertinente decisione, guidando in tal modo il corretto esercizio della discrezionalita’.

Si tratta, in altri termini, di offrire alle stazioni appaltanti, nel rispetto, ovviamente, della discrezionalita’ loro riconosciuta dalla legge, i criteri alla cui stregua assumere la scelta sul metodo di aggiudicazione da adottare, precisando, seppur in astratto e con formule non vincolanti, per quali tipologie di contratti, tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e dei contenuti, e’ preferibile il metodo del prezzo piu’ basso (criterio del prezzo o del costo) e per quali, invece, quello dell’OEPV.

L’ultimo periodo del paragrafo, con cui si raccomanda alle stazioni appaltanti di segnalare all’Autorita’ Antitrust e all’autorita’ giudiziaria (rispettivamente) condotte anticoncorrenziali e comportamenti delittuosi, appare estraneo all’oggetto delle linee guida sull’OEPV e andrebbe, quindi, espunto dal documento.

2.4. In merito al paragrafo intitolato “I criteri di valutazione” si formulano i seguenti rilievi.

Si condivide l’osservazione circa il superamento della rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, ma occorre segnalare che, nell’ipotesi in cui i profili soggettivi dell’impresa vengono gia’ considerati quali titoli di partecipazione, la valutazione dell’offerta (relativamente a quegli aspetti) puo’ legittimamente appuntarsi solo sulla parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara (al fine di scongiurare il rischio di apprezzare il medesimo profilo organizzativo sia come titolo di accesso alla gara sia come elemento di qualita’ dell’offerta tecnica).

In merito alla facolta’ di utilizzo dei criteri di premialita’, espressamente riconosciuta dall’art. 95, comma 13 del nuovo ‘Codice’, si condivide la preoccupazione circa il rischio che un’amministrazione poco accorta e proporzionata di tale opzione possa generare effetti distorsivi della concorrenza o, addirittura, discriminatori, come puo’ accadere, ad esempio, se si assegna un peso eccessivo e sproporzionato al rating di legalita’ (al quale imprese, pur sane e trasparenti, non possono accedere per ragioni oggettive).

Appare, al riguardo, insufficiente, al fine di scongiurare il pericolo appena segnalato, la raccomandazione relativa all’introduzione nei bandi di criteri compensativi e si segnala la necessita’ di impartire istruzioni piu’ stringenti ed efficaci, quale, ad esempio, il suggerimento dell’attribuzione di un peso massimo a tale tipologia di criteri.

Si rivela, invece, del tutto opportuna ed esaustiva l’indicazione dei criteri sulla cui base calcolare l’elemento economico dell’offerta come costo del ciclo di vita.

Quanto, da ultimo, alla possibilita’, riconosciuta dall’art. 95, comma 7, di stabilire un prezzo o un costo fissi, con la conseguenza che la competizione avviene solo sulla base della qualita’ dell’offerta, l’ANAC, dopo aver correttamente rilevato che le stazioni appaltanti conservano la facolta’ di adottare tale modus procedendi anche in fattispecie diverse da quelle richiamate al comma 2, si limita a raccomandare alle stazioni appaltanti una particolare cautela, sia nell’esercizio di tale facolta’ sia nella determinazione del prezzo fisso, ma si astiene da ogni altra piu’ puntuale istruzione.

Sembra, invece, necessario che, tenuto conto della peculiarita’ di una competizione solo sulla qualita’, siano indirizzate alle stazioni appaltanti raccomandazioni piu’ stringenti, che chiariscano in quali ipotesi, oltre a quelle previste dal comma 2, appare utile e consigliabile il ricorso al metodo di aggiudicazione sulla base di un prezzo fisso.

2.5. Quanto al paragrafo intitolato “La ponderazione”, si condivide la raccomandazione, per quanto generica, di rispettare i canoni della proporzionalita’, della ragionevolezza e della trasparenza nell’attribuzione dei pesi ai diversi criteri, di guisa da evitare valutazioni incoerenti con l’oggetto principale dell’appalto e con le reali esigenze dell’amministrazione.

Valuti, al riguardo, l’ANAC se non siano, anche qui, opportune raccomandazioni piu’ puntuali in ordine ad una suddivisione proporzionata dei punteggi riservati a ogni componente dell’offerta, indicando, a titolo esemplificativo, l’articolazione, di massima, piu’ equilibrata dei diversi elementi di valutazione, ferma restando, in ogni caso, la discrezionalita’ delle stazioni appaltanti di una diversa, e ragionata, distribuzione dei pesi.

Quanto alla riparametrazione, da valersi quale criterio razionale che serve ad assicurare un corretto equilibrio tra tutte le componenti dell’offerta (in modo che per ogni criterio almeno un’offerta ottenga il punteggio massimo), si segnala una discrasia tra la parte in cui si configura la riparametrazione come doverosa, nei casi in cui sono previsti sub-criteri e nessuna offerta consegua il massimo punteggio previsto per ciascun criterio, e quella, conclusiva, in cui si precisa che il predetto metodo resta discrezionale e dev’essere previsto espressamente nei documenti di gara.

Va chiarito, al riguardo, in coerenza con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2016, n. 749), che, poiche’ nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazionale appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev’essere espressamente e chiaramente prevista nel bando.

2.6. Nei residui paragrafi vengono suggerite alle stazioni appaltanti le metodologie matematiche maggiormente utilizzate ai fini della valutazione, in termini numerici, degli aspetti quantitativi e qualitativi dell’offerta e le formule di attribuzione del punteggio complessivo finale.

Si suggerisce, al riguardo, al fine di assicurare la piu’ ampia trasparenza nella comprensione e nell’applicazione delle metodologie suggerite, di accompagnare, per quanto possibile, le relative formule con istruzioni esplicative che permettano una piu’ agevole conoscenza dei criteri di misurazione e di valutazione delle offerte e un piu’ efficace controllo della loro corretta applicazione.

3. Le linee guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (RUP)

[omissis]

4. Le linee guida relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (SIA)

[omissis]

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni e’ il parere della commissione speciale.

ANAC – Relazione AIR del 21.9.2016 (rif. versione originaria)

Autorita’ Nazionale Anticorruzione – Linee guida – Offerta economicamente piu’ vantaggiosa – Relazione AIR

Sommario

Premessa

1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorita’
2. Il quadro normativo di riferimento
3. Categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio
4. La procedura di consultazione pubblica
5. Le scelte di fondo effettuate
6. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento e le ragioni delle scelte effettuate
1. Osservazioni generali
2. I criteri di valutazione e la ponderazione
3. La valutazione degli elementi di natura quantitativa
4. La valutazione degli elementi di natura quantitativa
5. La formazione della graduatoria

Premessa

Il presente documento, redatto in base all’art. 8 del Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, “Regolamento AIR”) descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione delle Linee guida in materia di offerta economicamente piu’ vantaggiosa, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorita’ nell’adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle piu’ significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorita’

Il documento in esame e’ stato redatto in attuazione dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) che consente all’ANAC di definire linee guida al fine di promuovere l’efficienza e la qualita’ delle stazioni appaltanti, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.

La predisposizione di specifiche indicazioni circa il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (di seguito OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo ovvero sulla base del prezzo o del costo, consente di guidare le stazioni appaltanti nella concreta strutturazione del criterio di aggiudicazione, tenendo conto delle proprie esigenze e delle caratteristiche del mercato di riferimento. Tali indicazioni possono risultare un utile riferimento anche alla luce dei vincoli posti dalle norme nella scelta del criterio di aggiudicazione, al fine di promuovere la qualita’ degli affidamenti; l’evidente preferenza accordata all’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo impone una rinnovata consapevolezza degli strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per la corretta selezione delle offerte.

Come osservato dal Consiglio di Stato, si tratta di linee guida non-vincolanti, finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sui criteri da seguire per utilizzare uno strumento previsto dalla normativa vigente. Aderendo al parere del Consiglio di Stato, sono stati esplicitati gli elementi che le stazioni appaltanti dovrebbero prendere in considerazione nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Proprio perche’ si tratta di linee guida non vincolanti, ovvero dell’indicazione di best practices per l’adozione di uno strumento che le amministrazione devono adottare, con modalita’ comunque discrezionali, non si ritiene che dalle presenti linee guida vengano introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessita’ di un’adeguata ed esauriente motivazione. Si tratta, pero’, di oneri che sono gia’ previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l’imparzialita’ dell’agire pubblico. Si ritiene, invece, che un corretto utilizzo dell’OEPV dovrebbe comportare, oltre a una migliore qualita’ delle acquisizioni, anche un risparmio di risorse pubbliche, evitando ritardi, sprechi e contenzioso.

2. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 95 del Codice individua i criteri di aggiudicazione e definisce i parametri per la scelta del criterio piu’ adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell’oggetto, dell’importo e delle caratteristiche della stessa.

La disposizione, piu’ volte richiamata nell’ambito del Codice, costituisce il principale riferimento non solo per le procedure relative ai settori ordinari ma anche per quelle relative ai settori speciali, per l’aggiudicazione di contratti di appalto, di concessione e di partenariato nonche’ per gli affidamenti a contraente generale.

Il quadro normativo di riferimento e’ completato dalle disposizioni contenute nell’articolo 96 del Codice che introduce una rilevante novita’ in tema di valutazione economica delle offerte in termini di costo/efficacia, al fine di consentire la valutazione economica di una fornitura, di un lavoro o di un servizio tenendo conto di tutti i costi derivanti dallo stesso e legati al suo ciclo di vita dall’acquisizione, all’utilizzo fino allo smaltimento.

Il concetto di costo del ciclo di vita, di chiara derivazione anglosassone, abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma puo’ anche abbracciare costi imputabili a esternalita’ ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati.

3. Categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio

Le linee guida hanno come destinatari i soggetti interessati alle gare (stazioni appaltanti, operatori economici e, in misura minore, commissari di gara) relativi a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e, per quanto compatibili, anche a contratti di concessione, di partenariato pubblico-privato e di affidamento a contraente generale ai sensi degli artt. 164 e 179 del Codice.

Per conoscere il numero di appalti cui si applicano le presenti linee guida si puo’ prendere a riferimento il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) perfezionati nel corso dell’anno. Si ricorda che per poter indire una gara le stazioni appaltanti devono perfezionare il CIG, acquisito in precedenza. La Relazione Annuale dell’ANAC per il 2016 ha presentato i seguenti dati per i CIG perfezionati per gli anni 2014 e 2015, distinguendo per tipologia di affidamento (forniture, lavori e servizi) e classi di importo. Si ricorda, inoltre, che le stazioni appaltanti possono non ricorrere al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, con le modalita’ indicate dal Codice ed esplicitate nelle linee guida, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, purche’ caratterizzati da elevata ripetitivita’.

[si omette la Tabella]

4. La procedura di consultazione pubblica

L’Autorita’ ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Linee guida in materia di offerta economicamente piu’ vantaggiosa», con modalita’ aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 28.4.2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 94 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e societa’ pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.

5. Le scelte di fondo effettuate

Sono state fornite indicazioni per meglio definire l’ambito di applicazione dei criteri di aggiudicazione indicati dal Codice, al fine di rispondere all’esigenza, manifestata da numerosi operatori, di disporre di elementi utili a chiarire le fattispecie ricomprese nel perimetro di applicazione dei diversi criteri enuncianti dall’articolo 95.

Tale intervento ha consentito di elaborare riferimenti che tengano conto delle attuali condizioni del mercato delle commesse pubbliche e delle esigenze di approvvigionamento normalmente espresse dalle stazioni appaltanti, senza comprimere le valutazioni delle stesse.

L’attivita’ di elaborazione dei criteri di valutazione, che precede l’avvio della procedura di gara, concorre a definirne la strategia ed e’ determinante ai fini di una selezione delle offerte improntata alla concorrenza e al soddisfacimento delle esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

In tale prospettiva, si e’ inteso precisare che la scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale debbano svilupparsi nel corso della vita iniziale dell’appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara. In questa fase l’amministrazione deve individuare i risultati attesi dall’affidamento e definire la strategia per raggiungere tali risultati. L’idea e’ che, di regola, esiste un trade-off tra costo e qualita’ della prestazione e che l’amministrazione debba provare a definire un livello minimo accettabile (ovvero il progetto posto a base di gara) e, attraverso la gara, cercare quei miglioramenti che il mercato e’ in grado di offrire. Poiche’ i miglioramenti possono riguardare sia il prezzo che la qualita’, la scelta dei criteri di valutazione e i relativi punteggi devono riflettere le preferenze dell’amministrazione al riguardo.

Sono stati definiti i parametri generali che, secondo la prassi, le stazioni appaltanti devono valutare ai fini della concreta individuazione dei criteri di valutazione e per la determinazione dei relativi punteggi. Tali indicazioni consentono di orientare, senza mortificare, la discrezionalita’ della stazione appaltante, unica conoscitrice del contesto in cui si inserisce l’affidamento. Cio’ che si e’ cercato di fare e’ di fornire indicazioni circa l’adeguatezza dei diversi strumenti di attribuzione dei punteggi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’equilibrata valutazione dei suddetti elementi e il costante orientamento alla tutela della concorrenza favoriscono, senza dubbio, l’innalzamento della qualita’ degli affidamenti e costituiscono motivo di rilancio del mercato auspicato dal legislatore, valorizzando la discrezionalita’ delle stazioni appaltanti.

In relazione alle osservazioni pervenute e’ stata altresi’ chiarita la distinzione tra il criterio del prezzo e il criterio del costo, nell’ottica di un apprezzamento degli aspetti economici dell’offerta che tenga conto degli impatti complessivi.

La facolta’ di utilizzare entrambi i criteri per la valutazione della componente economica dell’offerta puo’ ampliare l’articolazione anche del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualita’/prezzo, offrendo alle stazioni appaltanti la possibilita’ di modulare l’apprezzamento dell’offerta economica e di valorizzare non solo la componente che piu’ immediatamente impatta sulla spesa pubblica ma anche i costi non immediatamente percepibili ma ugualmente incidenti sui pubblici interessi.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formulazione della graduatoria finale sono stati proposti le formule e i metodi piu’ diffusi, evidenziandone le modalita’ di applicazione e le caratteristiche essenziali. Cio’ consente alle stazioni appaltanti di disporre nell’immediato degli strumenti di base per l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria.

E’ indubbio che, sulla base delle specifiche esigenze ed esperienze, le stazioni appaltanti potranno poi procedere all’elaborazione di formule piu’ complesse che, nel rispetto dei limiti fissati dalle linee guida e dalla giurisprudenza, meglio rispondano alle esigenze di selezione nonche’ alle caratteristiche del mercato, valutando gli effetti dell’applicazione di una determinata formula o di un determinato metodo.

Con riferimento alla riparametrazione, e’ stato consentito alle stazioni appaltanti di procedere anche a una seconda riparametrazione, in linea con i piu’ recenti orientamenti giurisprudenziali. Sara’ la stazione appaltante a valutare l’opportunita’ di procedere alla riparametrazione dei punteggi, considerate le caratteristiche generali del sistema di attribuzione dei punteggi e i rischi sul risultato finale.

Come chiesto in sede di consultazione, sono state altresi’ fornite indicazioni in materia di utilizzo dei criteri ambientali minimi e del rating di legalita’ ai fini della valutazione delle offerte.

Sebbene non siano stati individuati specifici criteri premiali, per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si e’ suggerito di introdurre criteri che valorizzino i profili d’innovativita’ delle offerte presentate dai predetti soggetti. A seguito di una successiva analisi dei criteri elaborati a tal fine dalle stazioni appaltanti e dei relativi risultati conseguiti, potranno essere suggeriti ulteriori criteri di valutazione per il conseguimento delle finalita’ sottese alle disposizioni del Codice in tema di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti nonche’ delle imprese di nuova costituzione.

6. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento e le ragioni delle scelte effettuate

1. Osservazioni generali

Si e’ ritenuto di non differenziare la disciplina relativa ai lavori da quella relativa ai servizi e alle forniture ne’ di differenziare la medesima disciplina in relazione al settore merceologico.

Le caratteristiche generali di un determinato macro-settore non sempre risultano esattamente replicate nei singoli comparti che lo compongono, che spesso possono presentare rilevanti specificita’. In tale prospettiva, la differenziazione della disciplina relativa al criterio di aggiudicazione avrebbe potuto ingessare l’attivita’ delle stazioni appaltanti, privandole della discrezionalita’ necessaria a valutare le specificita’ del settore cui afferisce l’affidamento. La stazione appaltante potra’, dunque, in relazione all’indagine di mercato svolta e agli elementi in generale in suo possesso, effettuare le valutazioni necessarie a specificare il criterio di aggiudicazione nei suoi diversi profili.

La preventiva valutazione delle esigenze della stazione appaltante e la necessaria trasparenza nei confronti dei concorrenti suggeriscono altresi’ di adottare criteri, formule, metodi chiari e precisi, predeterminati rispetto alla valutazione delle offerte. Cio’ induce a non stabilire limiti massimi o minimi di punteggio in relazione alle diverse componenti delle offerte nonche’ ai singoli criteri o subcriteri ma di suggerire alle stazioni appaltanti criteri e metodi di determinazione di tali punteggi.

Non sono state specificate, come richiesto da diversi partecipanti alla consultazione, modalita’ semplificate per l’individuazione della migliore offerta nel caso di procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria in quanto la strutturazione del criterio di aggiudicazione deve essere collegata alla complessita’ dell’oggetto dell’affidamento; pertanto non si puo’ escludere che procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria necessitino di una articolazione dei criteri di aggiudicazione altrettanto complessa.

2. I criteri di valutazione e la ponderazione

Con riferimento ai criteri di valutazione, contrariamente a quanto richiesto da numerosi stakeholders, si e’ preferito non definire in maniera puntuale i criteri di valutazione cui le stazioni appaltanti dovranno attenersi, offrendo indicazioni sul metodo da utilizzare a tale scopo; allo stesso modo, la determinazione dei punteggi da attribuire in relazione a ciascun criterio puo’ essere indirizzata, fornendo alle stazioni appaltanti gli strumenti logici che consentano di analizzare i fattori determinanti e di apprezzare la rilevanza di ciascun profilo di valutazione.

Come gia’ chiarito, infatti, la definizione dei singoli criteri di valutazione e’ intrinsecamente connessa all’oggetto dell’appalto e agli obiettivi propri perseguiti dalla stazione appaltante. Cio’ che si e’ richiamato, invece, e’ la necessita’ che i criteri di valutazione devono essere oggettivi e connessi con l’oggetto dell’appalto. I criteri prescelti devono essere idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.

In un’ottica di buona amministrazione e di tutela della trasparenza e della concorrenza la stazione appaltante deve scegliere criteri di valutazione che non favoriscano alcun concorrente, motivare le ragioni della scelta e fornire indicazioni chiare circa le modalita’ di attribuzione dei punteggi.

In merito ai pesi da attribuire alla componente prezzo, recependo le indicazioni fornite dalle Commissioni Parlamentari, si e’ specificato che la nuova formulazione del Codice permette di attribuire punteggi molto contenuti per la componente prezzo, evidenziando che un punteggio elevato puo’ essere riconosciuto alla stessa solamente quando i miglioramenti qualitativi attesi rispetto al progetto posto a base di gara sono limitati. Peraltro, come evidenziato nella parte relativa ai criteri di calcolo, ribassi eccessivi possono essere scoraggiati anche introducendo formule di tipo concavo per l’offerta economica.

Recependo le precisazioni fornite dall’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato in merito al Rating di legalita’ e la richiesta del Consiglio di Stato di indicare i criteri compensativi per le imprese che non possono accedervi e’ stata rivista la parte relativa al Rating. Innanzitutto si e’ specificato che ai criteri premianti, cosi’ come a quelli relativi a requisiti di natura soggettiva, di regola, debba essere attribuito un punteggio contenuto, in aderenza al principio della centralita’ del progetto. Inoltre, si e’ indicato che per non sfavorire le piccole imprese e quelle nuove entranti, le stazioni appaltanti dovrebbero indicare a quali elementi, diversi da quelli che concorrono alla qualificazione, presenti nel Rating si intenda dare un punteggio positivo, considerando che per quelle di dimensione maggiore il possesso possa essere dimostrato dall’aver ottenuto il Rating.

3. La valutazione degli elementi di natura quantitativa

Come gia’ evidenziato, la selezione della formula di attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e’ strettamente legata agli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge e alle caratteristiche del mercato. Cio’ che accomuna la maggioranza degli interventi e’ la richiesta di formule idonee a disincentivare ribassi eccessivi. Nelle linee guida si e’ indicato che le formule che permettono di raggiungere questo obiettivo sono quelle con profilo concavo, ovvero che assegnano punteggi decrescenti all’aumentare del ribasso. Sono state, quindi, indicate, accanto alla tradizionale formula dell’interpolazione lineare, le formule bilineari e quelle quadratiche con esponente minore o uguale a uno (nel caso di segno uguale a uno la formula quadratica coincide con l’interpolazione lineare).

Tra le formule convesse rientra anche la cosiddetta proporzionale inversa. Si tratta di una formula spesso utilizzata dalle stazioni appaltanti per neutralizzare la concorrenza sul prezzo. Con la formula proporzionale inversa la differenza nel punteggio attribuito al concorrente che effettua il ribasso massimo e quello che non garantisce alcun ribasso non e’ pari al punteggio previsto nella documentazione di gara, cosi’ come avviene per tutti gli altri criteri (specie quando si fa ricorso alla riparametrazione), ma e’ indeterminata a priori. Cio’ poiche’ dipende dallo sconto massimo riconosciuto; ad esempio, se all’offerta economica e’ riconosciuto un punteggio teorico di 40 punti la differenza sara’ pari a 4 punti (e non 40) se lo sconto massimo praticato e’ pari al 10%, a 8 punti se lo sconto e’ pari al 20%. In tal modo si altera la proporzione tra offerta tecnica e offerta economica, ricorrendo a una formula assolutamente non trasparente. In pratica si assegna un punteggio positivo, che puo’ anche essere elevato, all’offerta che non presenta alcun miglioramento rispetto al progetto base, contravvenendo i principi alla base delle presenti linee guida e, sostanzialmente ripresi nel parere del Consiglio di Stato per la valutazione dei profili soggettivi, laddove indica che la valutazione (e, quindi, un punteggio positivo) puo’ riguardare esclusivamente requisiti ulteriori a quelli necessari per la partecipazione. Attribuendo un punteggio positivo all’offerta che non presenta ribassi si finisce per l’attribuire una valutazione positiva a un elemento necessario per l’ammissibilita’ dell’offerta (l’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice prevede l’inammissibilita’ delle offerte in aumento).

Nelle linee guida e’ stata accolta la proposta di formule indipendenti, oltre a quelle interdipendenti sopra descritte. Sono, pero’, state introdotte diverse note di prudenza circa l’utilizzo di queste formule che potrebbero prestarsi a rischi di alterazione della concorrenza in quanto, ad esempio, potrebbero incentivare l’allineamento delle offerte (al punto di flesso fissato ex-ante dalla stazione appaltante) o scoraggiare offerte superiori a quelle di un eventuale concorrente che si vuole favorire (con la scelta di un punto di flesso opportuno). Si e’, quindi, raccomandata un’adeguata motivazione sulla scelta della formula e dei valori prefissati. Sotto un diverso profilo si e’ osservato che nel caso di formule indipendenti la riparametrazione non deve essere prevista per non trasformarle in formule interdipendenti.

4. La valutazione degli elementi di natura quantitativa

Nelle linee guida sono stati indicati i criteri maggiormente utilizzati, senza segnalare preferenze per uno specifico metodo, mettendo in evidenza eventuali caratteristiche specifiche degli stessi, anche se diversi contributi pervenuti erano volti a evidenziare la superiorita’ di un metodo rispetto a un altro. Anche in questo caso, la stazione appaltante dovra’ valutare il criterio da utilizzare sulla base delle proprie preferenze e delle caratteristiche del mercato di riferimento. In una gara relativa a un mercato particolarmente concentrato, per la quale si aspetta un numero ridotto di concorrenti la stazione appaltante dovrebbe valutare la convenienza del ricorso al confronto a coppie rispetto alla valutazione discrezionale da parte dei commissari. Al contrario, nel caso di una gara con molti concorrenti la valutazione discrezionale di un numero elevato di offerte potrebbe introdurre distorsioni e appesantire il lavoro dei commissari che dovrebbero motivare piu’ giudizi, tuttavia aumenta notevolmente anche il numero di confronti (a coppie) da effettuare.

Nelle linee guida si e’ indicata la possibilita’ di ricorrere anche ad altri criteri, purche’ gli stessi rispettino i vincoli di trasparenza, proporzionalita’ e abbiano una base scientifica.

5. La formazione della graduatoria

Si e’ ritenuto di non specificare la casistica di applicazione dei diversi metodi per la formazione della graduatoria di gara in quanto il relativo utilizzo e’ legato agli obiettivi di valutazione della stazione appaltante piu’ che a specifici casi o mercati di riferimento.

L’utilizzo dei metodi diversi dall’aggregativo compensatore, piu’ complessi e meno intuitivi, richiede comunque un piu’ elevato livello di elaborazione ma cio’ non esclude che le stazioni appaltanti dispongano della necessaria competenza ed esperienza per il relativo impiego, indipendentemente da specifici profili di qualificazione.

Inoltre, considerata la permanenza della previsione che consente alle stazioni appaltanti di valutare la congruita’ non solo delle offerte che superano le soglie definite dal Codice ma anche di quelle che presentano specifici indici di anomalia, si ritiene che l’utilizzo anche di metodi diversi dall’aggregativo compensatore non pregiudichi l’individuazione delle offerte anomale.

Cons. Stato, Commissione speciale, parere n. 966 del 13.4.2018 (rif. Revisione del 2.5.2018)

Numero 00966/2018 e data 13/04/2018 Spedizione

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 16 marzo 2018

NUMERO AFFARE 00316/2018

Oggetto: Autorita’ nazionale anticorruzione. Linee guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “offerta economicamente piu’ vantaggiosa”

La Commissione speciale del 16 marzo 2018

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 13/02/2018 con la quale il Autorita’ nazionale anticorruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Carlo Deodato, Claudio Contessa;

1. Premesse generali.

L’Autorita’ nazionale anticorruzione (d’ora innanzi, “Autorita’”), con nota in data 14 febbraio 2018, ha chiesto a questo Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee guida indicate in oggetto, di aggiornamento ed adeguamento delle Linee guida n. 2/2016, adottate dalla stessa Autorita’ in attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e recanti “Offerta economicamente piu’ vantaggiosa”, alle disposizioni del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici).

Con la nota in questione l’Autorita’ ha sottolineato che le modifiche apportate dal c.d. ‘decreto correttivo’ al Codice hanno riguardato in particolare: i) l’ambito oggettivo di applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (OEPV) secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo e ii) l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (il cui valore massimo non puo’ eccedere il 30 per cento del totale secondo l’attuale formulazione del comma 10-bis dell’articolo 95).

L’Autorita’ ha altresi’ rappresentato che, trattandosi di “un aggiornamento privo di carattere novativo” e di fatto consistente in un mero adeguamento alle ultime novita’ normative, non si e’ ritenuto necessario procedere a una nuova fase di consultazione pubblica con gli stakeholders.

Al contrario, il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di delibera di aggiornamento delle Linee Guida e’ stato comunque richiesto, conformemente ad alcuni precedenti analoghi, “in ragione della rilevanza delle questioni trattate nonche’ dell’impatto erga omnes di tale atto”.

2. Sintesi delle principali modifiche proposte in sede di aggiornamento

In via generale la Commissione speciale deve osservare che, cosi’ come rappresentato dall’Autorita’, le modifiche proposte in sede di aggiornamento delle Linee guida in oggetto si limitano ai soli interventi resi necessari dalle modifiche apportate all’articolo 95 del ‘Codice’ ad opera del c.d. ‘Decreto correttivo’ n. 56 del 2017.

Nel prosieguo del parere si svolgeranno alcune considerazioni circa la possibilita’ che l’Autorita’, in sede di aggiornamento delle Linee guida (e avvalendosi di un potere espressamente riconosciutole dal comma 2 dell’articolo 213 del ‘Codice’) attivi metodi di verifica di impatto della regolazione, anche al fine di rimodulare le linee di indirizzo e l’esercizio in concreto della regolazione flessibile ad essa demandati dal ‘Codice’ del 2016.

Si osserva qui che i principali interventi recati dal documento in esame riguardano

– la revisione delle ipotesi generali in cui il Legislatore rende obbligatorio il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo (comma 3 dell’articolo 95);

– la revisione delle ipotesi in cui le amministrazioni hanno la facolta’ di avvalersi del criterio del minor prezzo (comma 4 dell’articolo 95);

– la ricognizione di tutte le ipotesi (ulteriori rispetto a quelle contemplate dall’articolo 95) in cui il Legislatore fissa come obbligatorio il ricorso al criterio dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo (punto 1 – pag. 4 del documento in esame). Si tratta evidentemente di un rinvio ‘dinamico e aperto’ il quale per un verso risulta utile nella sua valenza ricognitiva, mentre – per altro verso – puo’ determinare criticita’ per gli operatori per il caso (tutt’altro che improbabile) in cui la normativa primaria oggetto di ricognizione venga modificata, mentre l’elencazione non venga tempestivamente rivista;

– la piu’ analitica previsione in ordine all’indicazione, in sede di offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 10 dell’articolo 95);

– l’espresso richiamo alla nuova previsione legislativa che fissa un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (nuovo comma 10-bis dell’articolo 95);

– l’espresso richiamo alla previsione secondo cui, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d’asta (nuovo comma 14-bis dell’articolo 95).

3. Osservazioni generali sul testo

Pur dovendosi confermare che, come rappresentato dall’ANAC, lo schema di delibera in oggetto si limita alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare le Linee guida n. 2 alle modifiche medio tempore intervenute nell’ambito della disciplina primaria rilevante, astenendosi dall’impartire istruzioni operative, e innovative, sulle modalita’ di attuazione delle correzioni introdotte, la Commissione speciale ritiene, in ogni caso, utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull’atto di regolazione in esame, nella piu’ ampia cornice del ruolo e delle funzioni dell’Autorita’ nel settore degli appalti e delle concessioni.

Come gia’ si e’ osservato con il parere n. 1767 del 2 agosto 2016, infatti, le funzioni consultive svolte dal Consiglio di Stato in relazione agli atti di regolazione adottati (anche) dall’ANAC “non si rivolgono piu’ solo a singoli ‘atti’, ma si pronunciano e sostengono i ‘processi’ di riforma, accompagnandoli in tutte le loro fasi e indipendentemente dalla natura degli atti di attuazione, fornendo sostegno consultivo ai soggetti responsabili dell’attivita’ di implementazione (nel caso di specie, l’ANAC)”.

Cio’ comporta che, quando – come nel caso di specie – l’Autorita’ di regolazione ritiene di avvalersi dell’apporto consultivo di questo Consiglio di Stato (in un positivo e auspicabile spirito di cooperazione istituzionale), tale apporto non deve limitarsi alla mera verifica in ordine alla conformita’ a legge dell’atto sottoposto a parere, ma puo’ (e anzi deve) estendersi anche a considerazioni di carattere generale e di coerenza con il sistema, sia pure nel pieno rispetto delle rispettive sfere di competenza istituzionale.

Impostati in tal modo i termini generali della questione, la prima riflessione che si impone riguarda l’impianto e le finalita’ complessive dello schema di delibera in oggetto.

Al momento della loro adozione (21 settembre 2016, ad appena cinque mesi dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’) le Linee guida n. 2 hanno assolto al rilevantissimo compito di chiarire (sia pure con portata non vincolante) l’ambito di applicazione e la portata della nuova disciplina codicistica in tema di criteri di aggiudicazione.

L’Autorita’ ha del tutto correttamente dato atto di tale impostazione generale, rappresentando che le Linee guida n. 2 avessero in primis la finalita’ di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella gestione della nuova disciplina, nonche’ di fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

Ebbene, se – per un verso – deve darsi atto che nella prima fase di attuazione del D.lgs. 50 del 2016 le Linee guida n. 2 abbiano assolto in modo adeguato alle richiamate (e limitate) finalita’, deve anche osservarsi che, in sede di adeguamento del testo (la cui adozione avverra’ a circa due anni dall’entrata in vigore del ‘Codice’), sarebbe stato auspicabile ampliare il campo di indagine al fine di offrire agli operatori del settore uno strumento ancora piu’ utile per la gestione delle procedure di aggiudicazione.

Del resto, il comma 2 dell’articolo 213 del ‘Codice’ (i.e.: la disposizione che abilita l’ANAC all’adozione anche di linee guida non vincolanti) prevede che gli atti di regolazione siano finalizzati (inter alia) a promuovere l’efficienza e la qualita’ dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, nonche’ a favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.

La medesima disposizione stabilisce, altresi’, che al fine del migliore esercizio della regolazione flessibile, l’Autorita’ si avvale dei metodi della verifica di impatto della regolazione al fine di non confinare l’attivita’ di rule making in una dimensione – per cosi’ dire – ‘statica’, ma di conferirle un ruolo dinamico e duttile rispetto all’evoluzione del sistema.

Il ‘Codice’ assegna in tal modo all’attivita’ di regolazione flessibile il rilevante compito di tenere conto (secondo la logica propria della verifica di impatto della regolazione) delle esperienze applicative al fine di riorientare, secondo una logica iterativa, le linee di indirizzo rivolte agli operatori. Sotto tale aspetto la metodica della verifica di impatto presenta un valore aggiunto particolarmente significativo in relazione all’attivita’ di regolazione subprimaria, attesa la maggiore flessibilita’ e piu’ agevole modificabilita’ che caratterizza tale attivita’ rispetto alla tipica disciplina di fonte primaria.

3.1. Ebbene, a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma di estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi piu’ ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio.

Le Linee guida in esame, ad esempio, forniscono utili indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione.

Esse, tuttavia, non forniscono criteri per orientare la discrezionalita’ delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui (ai sensi del comma 4 dell’articolo 95) e’ comunque ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo.

In definitiva, il testo in esame fornisce utili indicazioni circa la gestione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, dando per acquisita l’opzione per tale criterio, ma non fornisce alcuna indicazione di carattere generale volta ad orientare con un ragionevole grado di certezza la scelta delle amministrazioni nelle ipotesi in cui la scelta per tale criterio sia meramente opzionale.

Ebbene, a due anni circa dall’entrata in vigore del ‘Codice’ e valorizzando in modo adeguato l’esperienza conoscitiva maturata con l’applicazione dell’articolo 95, sarebbe stato indubbiamente utile arricchire il testo in esame con indicazioni volte ad orientare in modo piu’ consapevole la scelta per l’uno o l’altro criterio di aggiudicazione.

3.2. Un ulteriore utile indicazione operativa per le stazioni appaltanti avrebbe potuto riguardare la previsione del nuovo comma 14-bis dell’articolo 95 (per come introdotto ad opera del ‘decreto correttivo’ del 2017), secondo cui “in caso di appalti aggiudicati con il criterio [dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo], le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”.

La ratio di fondo che ha ispirato in parte qua la novella legislativa e’ piuttosto evidente: si e’ inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’articolo 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato e’ spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura (e, in particolare, l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quelle incluse nella progettazione esecutiva).

Tale previsione primaria, tuttavia, determina l’effetto di rendere ben difficile per le stazioni appaltanti la concreta individuazione degli elementi qualitativi dell’offerta nell’ambito di un criterio (quello dell’OEPV) che, pure, dovrebbe garantirla in massimo grado.

Ed infatti, l’esistenza di un duplice vincolo (quello derivante dalla sostanziale immodificabilita’ della progettazione e quello – nuovo – derivante dalla non valuatabilita’ di opere aggiuntive) rende quanto mai difficoltosa l’enucleazione di criteri idonei a valutare gli aspetti qualitativi dell’offerta.

Ebbene, ritiene la Commissione speciale che le Linee guida in esame avrebbero potuto (al richiamato fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualita’ dell’attivita’ amministrativa, nonche’ l’omogeneita’ dei procedimenti amministrativi) fornire indicazioni di grande utilita’ pratica al fine di impostare in modo adeguato la gestione del criterio di aggiudicazione in esame, alla luce dei nuovi vincoli di cui al comma 14-bis dell’articolo 95.

Anzi, l’auspicata formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualita’ delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, permetterebbe, al contempo, una gestione piu’ utile ed efficace delle procedure, consentirebbe di superare un’impasse amministrativa, che, diversamente, risulterebbe di ardua soluzione, e realizzerebbe, in definitiva, proprio quel compito di supporto e di orientamento che il Legislatore ha inteso affidare all’ANAC (e che non puo’, nella fattispecie, intendersi esaurito da un adeguamento meramente formale del documento originario alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo correttivo).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni e’ il parere, favorevole con osservazioni, della commissione speciale.

ANAC – Relazione illustrativa del 2.5.2018 (rif. Revisione del 2.5.2018)

Autorita’ nazionale anticorruzione – Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente piu’ vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorita’ con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornata al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. Relazione illustrativa

Le Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Offerta economicamente piu’ vantaggiosa», approvato dal Consiglio dell’Autorita’ con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 sono state aggiornate a seguito dell’adozione del d.lgs. n. 56/2017, dopo aver acquisto, altresi’, il parere del Consiglio di Stato, di cui all’affare n. 316/2018, assunto al protocollo dell’Autorita’ n. 32635 del 13 aprile 2018.

Le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, in ordine all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa in generale, hanno riguardato soprattutto l’ambito oggettivo di applicazione dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo, e l’introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), cosi’ come previsto dal comma 10-bis dell’art. 95. 

In ossequio a tale mutato contesto normativo e’ stato effettuato l’aggiornamento delle Linee guida in parola. In particolare, sono state introdotte le seguenti modifiche:

a) revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo, cosi’ come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3);

b) revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, cosi’ come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4);

c) ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195);

d) richiamo del limite del 30% alla componente economica dell’offerta (ar 95, comma 10-bis); 

e) inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Il Consiglio di Stato, con l’affare n. 316/2018, ha reso parere positivo sulle Linee guida n. 2, aggiornate al decreto Correttivo, con le seguenti osservazioni.

La Commissione speciale ha evidenziato che, “a due anni circa dall’entrata in vigore del nuovo ‘Codice’ sarebbe stato forse utile non limitare (come, pure, si era comprensibilmente fatto nel settembre del 2016) il campo di indagine alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, ma estendere l’ambito dell’atto di regolazione ad obiettivi piu’ ampi, valorizzando in modo adeguato l’esperienza applicativa del primo biennio”, mediante apposita VIR, e fornendo indicazioni per orientare le stazioni appaltanti circa l’opportunita’ del ricorso dal criterio del prezzo piu’ basso piuttosto che a miglior rapporto qualita’ prezzo nei casi in cui il ricorso a quest’ultimo sia meramente opzionale per il Codice. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha auspicato, altresi’, la formulazione di indicazioni operative intese a suggerire alle stazioni appaltanti metodologie e parametri di valutazione della qualita’ delle offerte, in caso di procedure basate su un progetto esecutivo e sul criterio di aggiudicazione dell’OEPV sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, tenuto conto dei nuovi limiti introdotti dal comma 14- bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti novellato.

Pur ritenendo altamente condivisibili le osservazioni della Commissione speciale, costituita in seno al Consiglio di Stato, l’Autorita’ ritiene che l’effettuazione della VIR sulle Linee guida n. 2 non appare, al momento prioritaria, trattandosi di Linee guida non vincolanti, rispetto, invece, ad altre che presentano un maggiore impatto regolatorio sull’attuale assetto del mercato, stante il loro carattere vincolante.

In ordine agli altri due interessanti temi prospettati nel parere (indicazioni sulle modalita’ di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualita’ prezzo, nei casi in cui l’affidamento sia disposto sulla base di un progetto esecutivo e scelta opzionale tra quest’ultimo criterio e il criterio del prezzo piu’ basso), l’Autorita’ ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l’affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell’ambito della redazione dei Bandi tipo sull’affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc.