Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)
RUP, DIGITALIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

IL “RUP” E I “RUPR”

Un “RUP” (responsabile di progetto) e i “RUPR” (responsabili di procedimento)

Art. 31 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3: un unico “RUP – Responsabile unico del procedimento” / possibilità di affidare incarichi di supporto al RUP.

 

Art. 15 NCCP

 

Nel NCCP, l’acronimo “RUP” significa “Responsabile unico di progetto”, un unico soggetto responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione (come sinora il “Responsabile unico del procedimento”).

 

Accanto al “RUP – Responsabile di progetto”, le s.a. possono:

⇒ nominare uno o più “RUPr – Responsabile del procedimento”, per singole fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, operanti sotto la supervisione del “RUP”;

⇒ istituire vere e proprie “strutture di supporto al RUP”.

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NOMINA E PROFESSIONALITA’ DEL RUP

Requisiti – nomina

Art. 31 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3:

 

⇒ precisi requisiti di professionalità, titolo ed esperienza;

⇒ in caso di carenza di organico, il RUP è nominato tra i dipendenti;

⇒ casi di coincidenza tra RUP e DL/DE.

 

Art. 15 NCCP e All. I.2:

 

⇒ ampiamente semplificato il sistema dei requisiti (il RUP è un tecnico abilitato alla professione o comunque con titolo di studio idoneo, in possesso di esperienza);

⇒ in caso di carenza di organico, il RUP è lo stesso titolare del potere di spesa;

⇒ ampliati i casi in cui il RUP può coincidere con il DL / DE.

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DIGITALIZZAZIONE

l principio della digitalizzazione del ciclo-vita e dell’unico invio

Artt. 19 ss. NCCP:

 

⇒ principio generale della digitalizzazione dell’intero ciclo-vita dei contratti pubblici;

⇒ più piattaforme certificate interoperanti, che confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici; i requisiti (sia generali che speciali) sono verificati tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell’o.e.)

tutte le gare devono essere su piattaforma telematica (pertanto, le s.a. che ne sono prive dovranno utilizzare piattaforme di altre s.a.);

principio di unicità dell’invio: ogni documento va inviato un’unica volta (salvo aggiornamenti);

⇒ viene istituita una Anagrafe nazionale degli operatori economici, collegata al Registro delle imprese: l’Anagrafe censisce gli operatori economici partecipanti alle gare, ed i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Per le persone fisiche, l’Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.

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DIGITALIZZAZIONE

La pubblicità digitale presso ANAC

D.Lgs. 50/2016: pubblicità mediante la pubblicazione nella GURI/GUCE

 

Art. 27 NCCP:

 

pubblicità legale presso ANAC: i dati dei contratti pubblici (bandi, elenco degli operatori invitati nelle procedure negoziate, etc., sono pubblicati presso la piattaforma istituzionale ANAC).

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LA PROGRAMMAZIONE

Programmazione triennale – incremento delle soglie

Art. 21 D.Lgs. 50/2016 e DM 14/2018:

 

⇒ programmazione triennale per i lavori (soglia di € 100.000);

⇒ programmazione biennale per servizi/forniture (soglia di € 40.000).

 

Art. 37 NCCP e All. I.5:

 

⇒ programmazione triennale per i lavori (soglia di € 150.000);

⇒ programmazione triennale per servizi/forniture (soglia di € 140.000).

 

I programmi vengono pubblicati, oltre che sul sito della s.a., nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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LA PROGETTAZIONE – I LIVELLI

Due soli livelli per gli appalti di lavori – verificazione costante

Art. 23 D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ n. 3 livelli per i lavori (PFTE – definitivo – esecutivo), ev. 1 livello per la manutenzione; n. 1 livello per servizi/forniture

 

Art. 41 NCCP e All. I.7:

 

⇒ n. 2 livelli per i lavori (PFTE [dal contenuto per certi versi simile al vecchio “definitivo”] / esecutivo), ev. 1 livello per la manutenzione; n. 1 livello per servizi/forniture.

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LA PROGETTAZIONE – I PREZZI

Prezzi desunti dai prezzari o da stime autonome della s.a.

Art. 23 D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ i prezzi sono desunti dal Prezzario regionale

 

Art. 37 NCCP e All. I.5:

 

⇒ i prezzi sono desunti da Prezzario regionale, ma le s.a. possono munirsi, in ragione della specificità delle opere, di un proprio Prezzario.

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LA PROGETTAZIONE – SCORPORO DELLA MANODOPERA

Prezzi desunti dai prezzari o da stime autonome della s.a.

Art. 23 D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ il costo della manodopera e della sicurezza sono conteggiati separatamente; il costo della sicurezza (OOSS) non è soggetto a ribasso

 

Art. 37 NCCP e All. I.5:

 

⇒ il costo della manodopera e della sicurezza sono conteggiati separatamente; sia il costo della manodopera, che il costo della sicurezza (OOSS), non sono soggetti a ribasso.

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LA PROGETTAZIONE – LE VOCI A CORPO

Voci a corpo in elaborato distinto dal CME

D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ il CME riporta (anche) i prezzi a corpo (l’analisi prezzi fa parte del progetto e quindi del contratto)

 

Art. 18 NCCP:

 

in caso di lavori a corpo, il CME riporta soltanto il prezzo a corpo; per determinare il prezzo a corpo è redatto un elaborato distinto, che non fa parte del CME (quindi non ha valore contrattuale).

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LA PROGETTAZIONE – IL BIM

Obbligo di BIM oltre 1.000.000

D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ obbligo di BIM (dal 1.1.2022) per importi di lavori oltre € 15.000.000

 

Art. 43 NCCP:

 

obbligo di BIM (dal 1.1.2025) per importi di lavori oltre 1.000.000 (esclusa la manutenzione ordinarie e straordinaria, salvo che essa riguardi opere precedentemente progettate con il BIM).

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LA PROGETTAZIONE – SUBAPPALTO

Consentito il subappalto per i servizi di progettazione

Art. 23 D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ divieto di subappalto di servizi di progettazione (salvo servizi accessori)

 

Art. 43 NCCP:

 

consentito il subappalto anche per i servizi di progettazione.

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L’APPALTO INTEGRATO

Ripristino generalizzato dell’appalto integrato

Art. 59.1 D.Lgs. 50/2016:

 

⇒ (salvo eccezioni) divieto di “appalto integrato”, eccetto l’integrato “su definitivo” per i casi di netta prevalenza dell’elemento tecnologico; il divieto di integrato è sospeso fino al 30.6.2023 (è consentito, sempre nella forma dell’integrato “su definitivo”);

 

Art. 44 NCCP:

 

sempre consentito l’appalto integrato, cioè redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione (ovviamente su PFTE essendo i livelli divenuti 2, salvo che la s.a. disponga diversamente); il divieto di appalto integrato rimane solo per la manutenzione ordinaria.

⇒ la qualificazione dei progettisti comprende anche l’uso del BIM.

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