Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) – Operatori economici e stazioni appaltanti

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

OPERATORI ECONOMICI

Operatori in generale – principio di indifferenza delle forme giuridiche e dello scopo di lucro

Art. 65, co. 1-2, D.Lgs. 36/2023 e All. I.1, art. 1, l):

in recepimento della giurisprudenza formatasi,

(art. 65 co. 1 D.Lgs. 36/2023 e All. I.1, art. 1, l)) si afferma il principio di neutralita’ delle tipologia e delle forme giuridiche degli o.e. ammessi alle gare: può trattarsi di:

• soggetto pubblico o privato;

• con o senza scopo di lucro.

(purchè abilitato a fornire le prestazioni oggetto di procedura)

(Art. 65, co. 1-2, D.Lgs. 36/2023All. I.1, art. 1, lett, l) l’elencazione degli o.e. ammessi alle gare è solo semplificativa, e riprende quella tradizionale (art. 46 D.Lgs. 50/2016):

• imprenditori individuali, anche artigiani e Società, anche cooperative;

• Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, Consorzi fra imprese artigiane, Consorzi stabili;

• Raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) e Consorzi di concorrenti (costituiti o costituendi);

• Reti di imprese e GEIE.

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OPERATORI ECONOMICI

Operatori per i servizi di architettura-ingegneria

Art. 66, co. 1, D.Lgs. 36/2023: riprende l’elencazione di cui all’art. 46 D.Lgs. 50/2016, già emendatata nel 2021 con il riferimento al principio di neutralità delle forme giuridiche:

• professionisti singoli e associati (inclusi restauratori e archeologi) e Società di professionisti e Società di ingegneria e prestatori di servizi di architettura e ingegneria di Stati membri costituiti secondo la loro legislazione;

• Raggruppamenti temporanei;

• Consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria;

• altri soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria.

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OPERATORI ECONOMICI

Raggruppamenti temporanei (e assimilati) – le conferme

Art. 68 D.Lgs. 36/2023: disciplina la materia dei R.T.I. (e Consorzi ordinari [da non confondere con Consorzi stabili, artigiani e di cooperative di produzione e lavoro], Reti e GEIE), in parte mantenendo la disciplina previgente, in parte con  importanti novità.

In parte, rimangono invariate le previsioni tradizionali (v. già art. 46 D.Lgs. 50/2016), o comunque recepiti indirizzi giurisprudenziali:

• presentazione di offerta di RTI costituiti (con mandato rappresentativo); o costituendi (con impegno a conferire mandato rappresentativo);

• formalita’ e contenuto del mandato alla capogruppo (scrittura autenticata; gratuita’ e irrevocabilita’; poteri del mandatario);

• necessità del possesso dei requisiti (in generale e per la singola prestazione assunta dal membro);

• ATI per cooptazione;

• possibilità del soggetto invitato a procedura negoziata di presentarsi in RTI (fermo il ruolo di capogruppo);

• divieto di associazione in partecipazione;

• casi di recesso.

• possibilità di imporre la costituzione di una Società consortile per l’esecuzione;

• etc.

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OPERATORI ECONOMICI

Raggruppamenti temporanei (e assimilati) – le novità

Art. 68 D.Lgs. 36/2023

soppressione della distinzione tra RTI orizzontali, verticali (e misti) ed estensione della responsabilità solidale a tutti membri del RTI:  la tradizionale distinzione tra RTI verticali, orizzontali e misti, è funzionale al regime della responsabilità (responsabilità solidale della mandataria rispetto a tutti i membri; responsabilità solidale nell’ambito del RTI o [o sotto RTI] orizzontale). La distinzione tra RTI orizzontale, verticale o misto è soppressa: comunque siano assunti e suddivisi i lavori,  ciascun membro assume la “responsabilità solidale” per le inadempienze di ogni altro membro (responsabilità solidale verso la Committente; e verso subappaltatori, fornitori e lavoratori degli altri membri)In caso di “Consortile per l’esecuzione”, la responsabilità solidale sussiste anche tra la Consortile e i membri del RTI.

(resta da vedere se e come potranno i membri di RTI “garantirsi”; la modifica incentiva ad eseguire le attività di gara in proprio, senza ricorrere al RTI, incidendo negativamente sulle MPMI)  

dichiarazione dei membri del RTI sull’impegno ad eseguire le prestazioni assunte: i membri dei RTI dichiarano, in gara, l’impegno a eseguire le prestazioni assunte: la novità non è sostanziale (già prima i membri di RTI erano impegnati ad eseguire le prestazioni come assunte), ma di un nuovo adempimento formale (da verificare se “a pena di esclusione”).

soppressione della regola della capogruppo “maggioritaria”(già stabilita dalla giurisprudenza della CGUE): quindi, potrà essere nominato “capogruppo mandatario” un qualunque membro del RTI, a prescindere se assuma o meno la lavorazione prevalente (o prestazione principale) e a prescindere dalla quota di partecipazione.

(di conseguenza) soppressione dei limiti minimi, per i lavori, del 40% per la mandataria, e del 40% per la mandante

soppressione del divieto di partecipazione multipla: (in recepimento di procedura di infrazione UE) è consentito di partecipare sia in proprio che quale membro di RTI (o quale membro di due o più RTI), a patto che l’o.e. dimostri che ciò non abbia influito sulla gara e sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.  La dimostrazione in gara deve riguardare:

ininfluenza sulla gara: ad es., che la partecipazione plurima non influisce sulla concorrenza (in particolare v. il caso delle procedure a inviti) e sul principio di segretezza;

ininfluenza sul rispetto degli obblighi contrattuali (nb: non si comprende, tuttavia, coma la partecipazione plurima possa incidere sugli obblighi contrattuali).

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE

S.A. non qualificate – acquisizione di lavori

Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ. per acquisire lavori:

Lavori ≤ € 500.000:

⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure

⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..

Lavori (solo se) di manutenzione ordinaria > € 500.000 e ≤ e 1.000.000:

⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..

Lavori di manutenzione ordinaria > € 1.000.000, o lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria) > € 500.000:

strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.);  ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..

Le novità del 3° Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

 

STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE

S.A. non qualificate – acquisizione di servizi/forniture

Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ. per acquisire servizi/forniture:

Servizi o forniture ≤ € 140.000:

⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure

⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..

Servizi o forniture ≤ € 140.000 e < soglia europea:

⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..

Servizi o forniture > soglia europea:

strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.);  ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..

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STAZIONI APPALTANTI E QUALIFICAZIONE

La qualificazione e l’acquisizione di lavori

Art. 62, co. 1, 2, e 6 D.Lgs. 36/2023: attivita’ delle S.A.NQ.:

 

Lavori ≤ € 500.000:

⇒ acquisizione in autonomia (con qualunque modalità), oppure

⇒ ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q.;

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6 lett. a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da Sog.agg..

 

Lavori (solo se) di manutenzione ordinaria > € 500.000 e ≤ e 1.000.000:

⇒ acquisizione in autonomia (ma solo con strumenti telematici di C.Comm.Q o S.A.Q.), v. co. 6, c);

(?) oppure (?) strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..

 

Lavori di manutenzione ordinaria > € 1.000.000, o lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria) > € 500.000:

strumenti di cui al co. 6, a), b), d): • ricorso a C.Comm.Q che svolge direttamente la gara; • acquisizione con “ausilio” di C.Comm.Q. o S.A.Q. (affiancamento o consulenza della C.Comm.Q o S.A.Q., ricorso alla C.Comm.Q./S.A.Q. per la preparazione e/o progettazione della gara, gara gestita dalla C.Comm.Q/S.A.Q.); ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione da C.Comm.Q. o Sog.agg..