Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 – Misure urgenti per gli enti territoriali, nonche’ per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (in attesa di conversione).

Norma di modifica

Scheda del provvedimento

Quanto segue si riferisce alle norme qui in estratto

Pubblicazione: in GURI, s.g., n. 124 del 29.5.2023.

Entrata in vigore: dal 30.5.2023 (giorno successivo alla pubblicazione, v. art. 4);

Variazioni: – 

Rettifiche: – 

Declaratorie di illegittimita’:

Riferimenti: l’art. 2 modifica l’art. 108 D.Lgs. 36/2023 (3° Codice dei contratti pubblici).

Attuazione: 

Vigenza: in vigore.

Ultimo aggiornamento: 29.5.2023 (data di pubblicazione).

INDICE

Preambolo


Art. 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 4 – Entrata in vigore

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Preambolo

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante  delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prevedere misure volte a garantire l’approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria;

Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attivita’ ordinarie nel periodo dell’emergenza sanitaria;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario;

Tenuto conto della necessita’ di garantire la continuita’ nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilita’ dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia;

Considerata la necessita’ di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all’housing universitario e alla certificazione della parita’ di genere;

Considerato, infine, la straordinaria necessita’ e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 23 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell’universita’ e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis
Articolo 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Aggiornamenti: ABR D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023.

(articolo abrogato – prima della conversione in legge – dal D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 [art. 1 della Legge di conversione]; contestualmente, il medesimo D.L. 51/2023 conv. Legge 87/2023 [art. 6, co. 2-bis] ha reiterato le previsioni del D.L. abrogato) 

Testi storici
Testo iniziale

Articolo 2 – Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parita’ di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parita’ di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita’ di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».

omissis

Omissis
Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.