FATTO

1. All’esito della procedura di gara aperta indetta, con d.d. n. 1996 del 12 novembre 2019 e bando spedito per la pubblicazione in GUUE in data 18 novembre 2019, dalla Provincia di Monza e della Brianza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio provinciale (controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché tutte le attività a supporto di detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021) era disposta l’aggiudicazione (con determina dirigenziale n. 372 del 4 marzo 2020) a favore della costituenda associazione temporanea di imprese tra la mandataria [TTT] s.p.a. e la mandante [CCC] soc. coop a.r.l. (di seguito “ATI [TTT]”), risultata prima classificata con complessivi 90 punti.

2. Di tale aggiudicazione, degli altri atti di gara e, in subordine, della lex specialis (se interpretata come dalla stazione appaltante) la terza classificata [NNN] s.r.l. (di seguito “[NNN]”) domandava l’annullamento con ricorso integrato da motivi aggiunti proposto innanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia, contestando sia l’ammissione delle prime due graduate (il predetto r.t.i. [TTT] e la costituenda ATI con mandataria la [GGG] s.a.s. di …), sia l’attribuzione dei punteggi e inoltre la legittimità dell’intera procedura (con riferimento alla nomina e alla composizione della Commissione esaminatrice) e delle operazioni di gara, chiedendo altresì il subentro nel contratto ove stipulato.

2.1. In particolare con un primo ordine di doglianze articolate con il ricorso introduttivo la ricorrente deduceva l’illegittima ammissione dell’ATI aggiudicataria alla gara per: a) omessa sottoscrizione del DGUE da parte della mandante [CCC] soc. coop. a r.l.; b) mancata sottoscrizione della fideiussione di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte della mandataria; c) omessa dichiarazione ex art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 da parte del socio unico persona giuridica e dei componenti del Collegio sindacale; d) violazione dell’art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/2016 perché non si evinceva dall’offerta l’impegno della mandataria all’esecuzione del contratto in misura maggioritaria; e) violazione dell’art. 48 comma 4, per non essere nota la porzione di appalto facente capo a ciascun membro dell’ATI e in quanto solo la mandataria dichiarava di voler ricorrere al subappalto; f) violazione della lex specialis di gara perché non risultava che gli ispettori fossero legati alle ditte in RTI da rapporti stabili e precostituiti rispetto alla procedura di gara; g) inammissibilità dell’offerta aggiudicataria in quanto alcuni dati rilevanti per la valutazione dell’offerta tecnica erano stati inseriti nella busta amministrativa.

La ricorrente assumeva altresì l’erroneità delle valutazioni dell’Amministrazione sulle offerte tecniche e l’erronea assegnazione dei punteggi, nonché l’illegittimità della lex specialis di gara nella parte in cui prevedeva l’assegnazione di punteggio tecnico sulla base di elementi che costituivano requisiti soggettivi di idoneità o capacità tecnica o professionale, quali il numero e l’esperienza degli ispettori ovvero il numero di ispezioni effettuate; lamentava ancora l’illegittimità della verifica di anomalia che rendeva necessaria una dichiarazione di impegno da parte del RTI aggiudicatario, costituente inammissibile modifica della domanda.

2.2. Con un secondo gruppo di doglianze la ricorrente [NNN] sosteneva altresì l’illegittimità della posizione della seconda classificata (la costituenda ATI con mandataria la Giemme s.a.s. di Mantegazza Felice & C.) per la valutazione di anomalia delle offerte, sul punteggio tecnico e sui requisiti di capacità tecnico- professionale, deducendo anche nei suoi confronti la presenza di cause di esclusione dell’offerta, con conseguente illegittimità dell’ammissione alla gara e dell’inserimento nella graduatoria finale.

2.3. Erano da ultimo proposte censure che investivano la nomina e la composizione della Commissione giudicatrice.

2.4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la [NNN] integrava le censure avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo.

3. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza della Provincia e dell’ATI [TTT], l’adito Tribunale, all’esito del deposito documentale da parte della Stazione appaltante (in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 1015 dell’8 giugno 2020), accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti nei sensi specificati in motivazione, ritenendone fondate alcune censure, e annullava l’ammissione alla gara delle prime due classificate e l’aggiudicazione dell’appalto all’ATI [TTT], ordinando all’Amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti.

3.1. In particolare, il Tribunale amministrativo, respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla Provincia e rilevata la legittimazione della terza classificata, la quale aveva articolato censure volte ad ottenere l’esclusione delle prime due graduate (di modo che il loro eventuale accoglimento le avrebbe consentito di ottenere un risultato ampliativo della propria sfera giuridica), assolvendo così all’onere della prova di resistenza in ordine all’interesse al gravame, nel merito: a) esaminava con priorità le censure sulla composizione della Commissione (astrattamente idonee a caducare l’intera procedura di gara), considerandole non tardive alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, e le riteneva infondate (tanto con riferimento all’incompatibilità di taluni membri, quanto con riguardo all’assenza di adeguate competenze professionali all’interno dell’organo collegiale); b) accoglieva le censure contro l’ammissione alla gara della seconda classificata ATI Giemme per l’omessa sottoscrizione della domanda e dell’offerta tecnica ed economica da parte dei mandanti del raggruppamento, integrante violazione dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non sanabile, con assorbimento delle altre censure; c) respingeva le censure nei confronti del RTI [TTT] in ordine alle asserite omissioni di sottoscrizione dell’offerta da parte della mandante del raggruppamento aggiudicatario e delle dichiarazioni dei requisiti ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché le censure con cui si assumeva la carenza della dichiarazione ex art. 80 relativa ai componenti del Collegio sindacale; d) riteneva, invece, fondata la censura sulla violazione dell’art. 80, comma 3, cit. ad opera del RTI aggiudicatario per omessa dichiarazione dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 da parte del socio unico persona giuridica della [TTT], soggetto munito di poteri di controllo, e, inoltre, in ragione della illegittimità della dichiarazione resa dal prefato raggruppamento in ordine alle quote di partecipazione delle due associate, in quanto nella dichiarazione di impegno non era stata indicata una quota di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto in misura maggioritaria in capo alla mandataria (come prescritto dall’art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016), in conformità ai principi affermati da quella giurisprudenza secondo cui “ove la necessaria misura maggioritaria dell’esecuzione della mandataria non risulti correttamente indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non residuano margini valutativi per la Commissione né è ammesso il soccorso istruttorio: l’offerta deve essere esclusa”; e) assorbiva infine le ulteriori censure di cui ai restanti motivi, comprese quelle proposte in via gradata sull’illegittimità della legge di gara; f) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento del diniego parziale di accesso da parte della stazione appaltante; g) compensava interamente tra le parti le spese di lite.

4. Avverso la sentenza l’ATI [TTT] ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi: “I) Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di dichiarazioni dei requisiti generali nelle procedure di gara. Contraddittorietà. Illogicità. Difetto ed erroneità della motivazione; II. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di dichiarazioni rese in gara dai componenti dei raggruppamenti di imprese in ordine alla ripartizione delle quote di partecipazione. Illogicità. Difetto ed erroneità della motivazione. Violazione del principio del favor partecipationis alle gare pubbliche”.

L’appello ha eccepito altresì l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso e dell’atto di motivi aggiunti assorbiti in primo grado nell’eventualità della loro riproposizione.

4.1. Si è costituita anche la [NNN], insistendo per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.

4.2. L’appellata ha anche depositato memoria ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., con cui ha riproposto le censure articolate col ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, dichiarate assorbite in primo grado, eccependo inoltre la mancanza di specifica riproposizione in appello della richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato tra essa appellata e la Provincia.

4.3. Ha altresì prospettato una questione pregiudiziale comunitaria al fine di verificare se il diritto comunitario osti a che le dichiarazioni e le verifiche sui requisiti di moralità siano effettuati anche sulle persone giuridiche che, benché soci unici, controllino le società di capitali.

Ha chiesto ancora, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 (se e ove interpretato nel senso prospettato dall’appellante) per contrasto con gli artt. 3, 41, 97, 111 della Costituzione.

4.4. Non si sono invece costituite l’ATI seconda classificata né l’Amministrazione intimata.

4.5. Successivamente all’anticipata immissione nel servizio in via d’urgenza della controinteressata (disposta nelle more del giudizio di primo grado), la Provincia, in ottemperanza alla sentenza esecutiva di prime cure, ha aggiudicato la gara all’originaria ricorrente (odierna appellata), consegnato in via d’urgenza a quest’ultima il servizio e infine ha stipulato il contratto di appalto con la [NNN] la quale ha dato avvio alle attività affidate.

4.6. Con ordinanza n. 1118/2021 il Collegio ha dunque preso atto della rinunzia di parte appellante all’istanza cautelare (a ragione dell’intervenuta stipula del contratto e consegna del servizio all’originaria ricorrente) e ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito.

4.7. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato con memorie e repliche le rispettive tesi e argomentazioni e all’udienza pubblica del 28 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

4.8. Con ordinanza collegiale n. 3942/2022 ai sensi dell’art. 73 Cod. proc. amm., la Sezione, rilevato che influisse sulla decisione delle censure articolate con il secondo motivo di appello la pronunzia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2022 in causa C-642/2020 Caruter s.r.l., ha rimesso la causa sul ruolo e assegnato alle parti il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per l’illustrazione della sola questione rilevata d’ufficio, rinviando per l’ulteriore prosieguo della trattazione all’udienza pubblica del 14 luglio 2022.

Le parti costituite hanno quindi depositato memorie difensive sulla specifica questione sottoposta dal Collegio; la NEC ha altresì eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte dell’appellante in quanto il servizio è in via di esaurimento.

4.9. All’udienza pubblica del 14 luglio 2022, su richiesta delle parti e senza preventiva discussione, la causa è passata in decisione sulla base degli scritti.

DIRITTO

1. Come esposto in fatto la sentenza appellata che, in accoglimento del ricorso della terza classificata [NNN], ha annullato l’ammissione delle prime due graduate e l’aggiudicazione dell’appalto per cui è questione, ha respinto le censure nei confronti del RTI [TTT] per la dedotta omessa sottoscrizione da parte della mandante [CCC] del DGUE e per la mancanza di separate dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quanto ai componenti del Collegio sindacale, nonché quelle di omessa dichiarazione ex art. 80, comma 1 e 2, relativa al socio unico persona giuridica dalla mandataria [TTT]; ma poi ha accolto nei termini specificati quella riguardante la posizione di controllo di [HHH] s.r.l.s. (socio unico) su [TTT] anche per la sua posizione maggioritaria.

1.1. La sentenza ha ritenuto fondata anche l’ulteriore doglianza con cui si lamentava la violazione dell’art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla dichiarazione d’impegno di cui al modello A bis), presente nella busta amministrativa, nella quale le imprese [TTT] e [CCC] si impegnavano a eseguire le prestazioni derivanti dall’appalto in misura paritaria, senza prevedere un impegno maggioritario in fase realizzativa da parte della mandataria, ritenendo che l’imposizione della quota esecutiva maggioritaria in capo alla mandataria dei soggetti raggruppati, recata dalla detta norma, pur non riportata nella legge di gara, “sia prevista a pena di esclusione”.

2. I motivi di appello avverso tali statuizioni possono essere così sinteticamente illustrati.

3. Con un primo ordine di censure, l’appello sostiene l’erroneo accoglimento ad opera della sentenza impugnata del motivo relativo all’omessa dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del socio unico persona giuridica di [TTT] s.p.a., ovvero la società [HHH] S.r.l.s., lamentando il contrasto della decisione di prime cure con la norma cui avrebbe inteso dare applicazione e con l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza, nonché l’intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione.

3.1. L’appellante ricorda, infatti, che, in base allo stesso indirizzo richiamato dalla sentenza appellata (di cui ai precedenti di questa V Sezione: 7 settembre 2020, n. 5370; 2 ottobre 2020, n. 5782; 29 novembre 2019, n. 7922; 27 agosto 2014, n. 4732; 9 aprile 2020, n. 2333), l’art. 80, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione “si riferisce testualmente al socio unico persona fisica” e che “la formulazione letterale della norma impedisce di estenderne l’ambito di applicazione in malam partem alla diversa ipotesi, implicitamente esclusa, del socio persona giuridica”.

3.2. Sebbene in conformità ai richiamati principi e in continuità con quella giurisprudenza (la quale aveva appunto affermato che “in ragione della lettera della disposizione, da intendersi di stretta interpretazione” e “in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con l’inequivoca portata della disposizione dell’art. 80 (…) qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’art. 80, non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione”) l’appellata sentenza sia pervenuta ad argomentare la reiezione del motivo di ricorso, tuttavia con ulteriore (e contrastante) argomentazione ha poi accolto il motivo, ritenendo che la società [HHH] avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ex art. 80 cit. in quanto, come socio unico di [TTT], deterrebbe un potere di controllo su quest’ultima.

3.3. Sotto altro concorrente profilo, la sentenza avrebbe erroneamente configurato il socio unico persona giuridica anche alla stregua di “socio di maggioranza” di una compagine costituita da meno di quattro soci (e dunque anche per tale via onerato alla dichiarazione omessa), confondendo in maniera “maldestra” due piani distinti posto che il socio unico non è socio di “maggioranza”, bensì detentore della totalità del capitale; tant’è che è la stessa disposizione di cui all’art. 80 cit. a differenziare le due posizioni (socio unico, da un lato, e socio di maggioranza, dall’altro), contemplate dalla norma alternativamente (come si evince dalla congiunzione disgiuntiva “ovvero”), prevedendo nel primo caso che la dichiarazione debba essere resa dal solo socio unico persona fisica.

4. Con il secondo motivo di appello, si critica invece la sentenza nella parte in cui ha accolto le censure riguardanti il profilo della dichiarazione resa in gara dall’RTI [TTT] in merito alla ripartizione delle quote di esecuzione dell’appalto tra mandataria e mandante, ritenendo in particolare che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 83, comma 8, del Codice, essendo stata espressa una percentuale paritaria di partecipazione al raggruppamento e in assenza di un esplicito impegno della mandataria a realizzare in via maggioritaria le prestazioni inerenti il servizio.

4.1. L’appellante evidenzia che nel caso in esame la lex specialis di gara non richiedeva una siffatta dichiarazione di impegno (all’esecuzione in via maggioritaria delle prestazioni costituenti oggetto del servizio) da parte della capogruppo, tantomeno a pena di esclusione.

4.2. La sentenza avrebbe del tutto obliterato tale circostanza oltre a non considerare che la presente gara aveva ad oggetto un appalto di servizi e che l’offerta era stata articolata dal concorrente secondo il modello dell’ATI di tipo orizzontale (definito dall’art. 48, comma 2, del Codice, come quello in cui “gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”, e dunque ciascuna delle imprese riunite- responsabile in solido nei confronti dell’amministrazione committente per l’intera prestazione- è in possesso di una identica specializzazione, essendovi tra le stesse una suddivisione meramente quantitativa delle prestazioni oggetto del contratto d’appalto); per cui la ripartizione al 50% sarebbe coerente alla tipologia del ruolo svolto dalle associate nel raggruppamento ai fini dell’esecuzione delle parti del servizio. Infatti, la distribuzione della prestazione dedotta nel contratto tra le imprese medesima non rileverebbe all’esterno trattandosi di mera “scelta organizzativa interna”; in ogni caso l’indicazione delle parti del servizio sarebbe “sufficientemente idonea ad assolvere la finalità di riscontro della serietà dell’offerta”.

4.3. La sentenza avrebbe poi del tutto trascurato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, l’obbligo di piena corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, a loro volta coerenti con le quote di esecuzione della prestazione, e requisiti di qualificazione, è riferito ai soli appalti aventi a oggetto lavori, laddove per gli appalti aventi a oggetto forniture e servizi, nei quali manca un sistema di qualificazione normativo, non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.

4.4. La sentenza appellata avrebbe dunque omesso di interpretare la norma di cui al citato art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici in coerenza con i riportati principi, applicandola erroneamente nel caso in esame (contraddistinto, come detto, sul piano oggettivo dalla natura di appalto di servizi e, su quello soggettivo, dalla configurazione dell’ATI quale orizzontale, soprattutto in un contesto di assenza di regole di lex specialis sul profilo in questione giustificate da oggettive esigenze relative allo specifico appalto da affidare).

4.5. Insomma, secondo l’appellante in difetto di particolari prescrizioni di gara, in ossequio ai principi del favor partecipationis e di massima concorrenza, la distribuzione nell’ambito del raggruppamento delle quote di partecipazione all’ATI orizzontale, nonché di esecuzione delle prestazioni, doveva ritenersi “liberamente modulabile”, in quanto espressione dell’organizzazione operativa degli imprenditori all’interno della forma associativa prescelta per la partecipazione alla competizione pubblica, con conseguente legittima ammissione alla gara del RTI [TTT] il quale ha dichiarato una ripartizione delle relative quote partecipative al 50% tra i soggetti associati; tanto più ove si consideri (circostanza anche questa inopinatamente svalutata dalla sentenza) che la capogruppo [TTT] possedeva i requisiti di partecipazione (sia quelli inerenti la capacità economico-finanziaria sia quelli relativi alla capacità tecnico-professionale) in misura maggioritaria all’interno del raggruppamento, detenendo finanche un maggior numero di sistemi di qualità (come si evince dalla documentazione di gara), ciò costituendo di per sé fisiologica garanzia di un maggiore apporto della stessa in fase realizzativa.

La sentenza sarebbe dunque incorsa nell’errore di applicare con eccessivo formalismo l’art. 83 comma 8 d.lgs. n. 50/2016 escludendo l’offerta migliore presentata nella gara (tra l’offerta dell’ATI [TTT] e quella della [NNN] vi è complessivamente uno scarto di 36 punti); e ciò sebbene nel caso di specie il possesso maggioritario dei requisiti di gara da parte della mandatario avrebbe di per sé escluso che quest’ultima potesse assumere, all’interno del raggruppamento, una posizione secondaria e subalterna nell’esecuzione della prestazione. Un siffatto rischio sarebbe stato in concreto eliso nella fattispecie, avendo i soggetti associati dichiarato che avrebbero partecipato pariteticamente alla relativa composizione del raggruppamento ed essendo il prevalente ruolo della capogruppo comunque garantito dal relativo possesso maggioritario dei requisiti di gara.

Tale interpretazione risulterebbe poi avvalorata anche dalla delibera ANAC n. 77 del 29 gennaio 2020 laddove ha precisato, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 83 comma 8, che: “l’espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria (utilizzata dal legislatore nell’ambito dell’art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza “assoluta”, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto alle mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis (cfr. ex multis Delibera dell’Autorità n. 1207 del 18 dicembre 2019, nonché in giurisprudenza Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2599; Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560)”.

4.8. L’appellante assume poi l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto che nello specifico contesto non potesse operare il soccorso istruttorio, ciò nonostante l’ampiezza delle relative previsioni di gara non impugnate dalla ricorrente (di cui all’art. 14 disciplinare in forza del quale potevano essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica”, come pure “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, (…) ad eccezione delle false dichiarazioni”).

4.9. L’appellante ha altresì prospettato la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, per accertare se l’art. 83, comma 8, così come interpretato dalla sentenza gravata, si ponga in contrasto con l’art. 19, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (a mente del quale: “2. I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione. Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate”), nonché con i principi eurounitari di ragionevolezza, proporzionalità, tutela della concorrenza e massima partecipazione alle gare.


5. Tanto premesso, va anzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sollevata in via preliminare dall’appellata [NNN]: difatti, a prescindere dal fatto che il servizio sia stato interamente svolto dall’originaria ricorrente, permane l’interesse dell’appellante alla decisione di merito dell’appello ai fini dell’accertamento della legittimità sul piano sostanziale dei provvedimenti impugnati in primo grado (cfr. conclusioni del ricorso in appello), onde ritrarre da ciò una concreta utilità consistente nell’affidamento del servizio per una durata corrispondente a quella originariamente stabilita dagli atti di gara in conseguenza della reviviscenza del provvedimento di aggiudicazione annullato dalla sentenza di prime cure.

Deve poi rilevarsi come, contrariamente a quanto assume l’appellata, nel ricorso in appello è formulata espressa richiesta in merito alla “eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la Stazione appaltante e la ricorrente di I° grado”.


6. Nel merito l’appello è fondato.

7. In primo luogo sono in parte suscettibili di favorevole considerazione le doglianze articolate con il primo motivo di appello.

7.1. La sentenza appellata ha, infatti, correttamente escluso che gli obblighi dichiarativi del socio unico persona fisica possano estendersi al socio unico persona giuridica, stante la chiarezza della previsione letterale della norma (in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, V, 7 settembre 2020, n. 5370; 2 ottobre 2020, n. 5782), ma ha altrettanto correttamente ritenuto, con statuizioni non illogiche né contraddittorie, che nondimeno [HHH] s.r.l.s., socio unico (in quanto detentore della totalità delle azioni) della designata mandataria [TTT], fosse tenuta a rendere le dichiarazioni afferenti all’assenza di cause ostative di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, in quanto soggetto munito di potere di controllo, a ciò obbligato ex art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

7.2. Giova anzitutto rammentare che l’art. 85, comma 1, D. Lgs. 50/2016 stabilisce che il DGUE deve contenere la dichiarazione che la società partecipante non si trova in alcuna delle condizioni che implicano l’esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto. Nel contempo, l’art. 5.1. del Disciplinare di gara, precisa che: «Le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause ostative di cui al suddetto art. 80 comma 1 devono essere rese con riferimento ai soggetti indicati dal comma 3 primo e secondo periodo del medesimo art. 80».

L’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 prevede che le società di capitali partecipanti a una procedura di evidenza pubblica debbano essere escluse dalla gara, in caso di provvedimenti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 che colpiscano (per quanto qui interessa) il socio unico persona fisica o i soggetti muniti di poteri di controllo sulla società, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

7.3. Pertanto, alla luce delle norme richiamate, la sentenza ha correttamente ritenuto che, ai fini dell’ammissione alla gara, una società di capitali debba necessariamente presentare la dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1 e 2 cit., relativamente a tutti i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 cit., anche riguardo ai soggetti che esercitano sulle stesse poteri di controllo e al socio di maggioranza in ipotesi di società con meno di quattro soci.

7.4. Su queste premesse correttamente assunte la sentenza ha quindi in maniera condivisibile concluso che, per quanto non potesse seguirsi la tesi della ricorrente (secondo cui, per l’identità di ratio tra le due fattispecie, gli obblighi dichiarativi previsti dalla norma per il socio unico persona fisica avrebbero dovuto essere riferiti anche al socio unico persona giuridica)- in conformità alla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (la quale ha affermato che, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, l’estromissione dalla gara conseguente all’omissione delle dichiarazioni afferenti al socio unico persona fisica, espressamente contemplata dall’art. 80 comma 3 cit., non può essere estensivamente applicata al socio unico persona giuridica, che la norma non cita)- nondimeno la necessità delle dichiarazioni attestanti l’assenza di ipotesi di esclusione in capo alla [HHH] S.r.l.s. deriverebbe dal rivestire quest’ultima ultima società, nei confronti dell’impresa mandataria [TTT], una posizione di controllo: pertanto, in relazione all’omessa presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto controllante l’esclusione della partecipante avrebbe dovuto comunque essere disposta dalla stazione appaltante in virtù del combinato disposto dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016, dell’art. 85, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 del Disciplinare di gara.

In altri termini, sebbene il socio unico e il socio di maggioranza in una compagine costituita da meno di quattro soci configurino ipotesi diverse e non sovrapponibili (poiché solo il primo detiene l’intero pacchetto azionario della società), ciò non consente di escludere il ravvisato obbligo dichiarativo nella fattispecie in esame, cui il socio unico [HHH] era effettivamente tenuto in quanto esercente, ai sensi dell’art. 2359 c.c., un potere di controllo sulla mandataria [TTT] (come dedotto con le censure articolate dalla ricorrente).

7.5. Infatti, se è vero che l’art. 80 non ha imposto l’onere dichiarativo in capo al socio unico persona giuridica, ma solo a quello fisico, non è parimenti dubitabile che la sentenza ha accolto il motivo sotto il diverso profilo della necessità dichiarativa (di estraneità alle fattispecie di cui all’art. 80 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016) che si impone a chiunque “esercita, ai sensi dell’art. 2359 c.c., un potere di controllo” ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 80, commi 1, 2 e 3 e 85.

In altri termini, la circostanza che il legislatore non abbia espressamente previsto obblighi dichiarativi in capo al socio unico persona giuridica non importa che non operi la ricordata disposizione di cui all’art. 80, comma terzo in capo a chi detiene il controllo societario, non avendo il legislatore affatto limitato gli obblighi dichiarativi alle sole persone fisiche che ricoprono il ruolo di socio unico nella compagine societaria, escludendoli invece per le persone giuridiche anche nei casi in cui queste ricoprano posizioni di controllo.

7.6. Una diversa interpretazione nel senso prospettato dall’appellante sarebbe irragionevole, oltre a compromettere la ratio della richiamata disciplina normativa e a comportare l’elusione della finalità cui essa è preordinata.

7.7. Nel caso di specie, non è contestato che la società [HHH] sia soggetto munito di poteri di controllo nei confronti della mandataria [TTT] (la quale è stata integralmente acquistata da [HHH], che riveste anche la carica di componente del Collegio sindacale della stessa società) e che le relative dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, non siano state presentate da parte del RTI aggiudicataria.

È parimenti indubitabile che il socio unico [HHH], titolare dei poteri di controllo (tramite l’azionariato ma soprattutto la direzione e il coordinamento), possa in tale veste effettivamente orientare l’attività e condizionare le scelte della controllata, determinando l’attività di organizzazione e conduzione dell’impresa finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale, anche mediante il potere di acquisire informazioni societarie e di rendicontazione contabile e tramite i poteri di gestione allo stesso rimessi, in vista del perseguimento del risultato imprenditoriale: la società [HHH] era, pertanto, soggetta agli obblighi di legge quanto alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione.

In definitiva, contrariamente a quanto assume parte appellante, la necessità di rendere le dichiarazioni attestanti l’assenza di ipotesi di esclusione in capo a tutti i soggetti muniti di poteri di controllo, indipendentemente dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche, è stabilita dal legislatore e non è frutto di un’interpretazione erronea o sviata della sentenza.

7.8. Acclarato dunque che il ragionamento del RTI appellante non può essere seguito sul punto, deve nondimeno convenirsi con quest’ultimo nel ritenere che nel caso in esame tale carenza dichiarativa fosse però sanabile con il soccorso istruttorio.

L’art. 80 comma 3 stabilisce infatti che: «3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: […] dei soggetti muniti di poteri […] di controllo […]».

Ciò posto il ricorso introduttivo del giudizio non ha allegato l’esistenza effettiva di cause di esclusione che il RTI aggiudicatario ha omesso di dichiarare, avendo solo censurato l’esistenza di omissioni dichiarative che però non comportavano alcuna automatica esclusione della concorrente, alla luce delle previsioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 14 del Disciplinare di gara e in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 28 agosto 2020 n. 16, che ha definito il perimetro degli obblighi dichiarativi a carico degli operatori economici nelle pubbliche gare).

Infatti, l’art. 83, comma 9, stabilisce che: “Le carenze di qualsiasi elemento possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.”.

In coerenza con tali disposizioni normative l’art. 14 del Disciplinare, non impugnato col ricorso introduttivo, ha previsto che potevano essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica”, nonché “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, (…) ad eccezione delle false dichiarazioni”.

7.9. In conclusione, il primo motivo di appello è fondato e va accolto nei sensi e termini sopra esposti. Anche se la diligenza esigibile avrebbe imposto di rendere la dichiarazione del socio unico persona giuridica munito di poteri di controllo, non poteva disporsi in sua mancanza l’esclusione dalla procedura dell’ATI aggiudicataria, ma doveva operare il soccorso istruttorio, come previsto anche dalla lex specialis di gara.

7.9.1. La decisione nei termini anzidetti della censura, fondata sulla sopra esposta interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie, rende non necessario, perché irrilevante ai fini della decisione del motivo di gravame, il rinvio pregiudiziale nel senso prospettato dall’appellata, non ravvisandosi per le stesse ragioni la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 per contrasto con gli artt. 3, 41, 97, 111 della Costituzione.


8. È fondato anche il secondo motivo di appello.

8.1. Come evidenziato, la sentenza appellata, accogliendo il secondo motivo del ricorso di primo grado, ha ritenuto che l’esclusione del RTI aggiudicatario dovesse essere disposta anche per via dell’inosservanza del precetto il quale impone che sia correttamente indicata nelle domande di partecipazione la necessaria misura maggioritaria dell’esecuzione della mandataria (sul punto cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1074), avendo nel caso di specie le componenti designate del raggruppamento indicato nell’ambito dell’ATI una ripartizione del servizio pari al 50 per cento ciascuna, in violazione dell’art. 83, comma 8, del Codice, a mente del quale “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse […]. Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”.

8.2. In particolare, secondo la sentenza di prime cure l’aggiudicataria [TTT] avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver reso una dichiarazione non conforme all’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici (in quanto “la dichiarazione resa da [TTT] e [CCC] fa riferimento alle quote, identiche, di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione del servizio” e “non individua un’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto in misura maggioritaria da parte dell’impresa mandataria [TTT]” in contrasto “rispetto al tenore letterale della norma invocata dalla parte ricorrente”): e ciò anche se nel caso in esame era assente una previsione in tal senso della lex specialis, dovendo qui operare il principio di eterointegrazione della legge di gara, affermato con continuità dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9), dato il carattere imperativo del precetto di cui al ricordato art. 83, comma 8 che avrebbe dovuto comunque trovare applicazione (id est: sia in caso di silenzio della legge di gara, sia nell’eventualità di una previsione con essa contrastante), avendo tale norma lo scopo di garantire che l’impresa capogruppo sia il soggetto più qualificato e sia affidataria della parte preponderante dell’appalto (così Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2021 n. 400; Cons. Stato, V, 2 agosto 2018, n. 4788; si veda anche delibera ANAC n. 1381 del 21 dicembre 2016).

In definitiva, secondo il primo giudice, l’imposizione della quota maggioritaria indicata dal legislatore relativamente ai raggruppamenti doveva ritenersi prevista a pena di esclusione, senza che si rendesse necessario, ai fini dell’estromissione in caso di inosservanza, un’apposita regolamentazione di gara; ragion per cui la violazione del precetto normativo, né soccorribile né emendabile, doveva comportare l’esclusione dell’ATI [TTT] dalla gara, non rilevando neppure il possesso del requisito in misura prevalente da parte della mandataria, elemento che non implicava affatto l’impegno esecutivo in misura preminente.

Tale impegno doveva, invece, essere dichiarato ed esplicitato in sede di formulazione dell’offerta, esso soltanto costituendo garanzia di quel maggiore apporto della mandataria in fase esecutiva richiesto dalla norma di legge. La sua carenza, non afferente a profili o irregolarità formali, “bensì alla conformazione strutturale del concorrente”, non era passibile di soccorso istruttorio (Cons. St., Sez. V, 12 gennaio 2021 n. 400; Cons. Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5427), in base alla regola generale secondo cui non sono consentite modifiche di carattere sostanziale all’offerta (e tale doveva ritenersi “la diversa ripartizione delle quote tra le componenti il raggruppamento” :Cons. St., n. 400/21 e Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020 n. 1074), in ossequio al principio di par condicio tra i concorrenti.

8.3. Insomma, secondo la tesi seguita dal primo giudice fondata sui ricordati principi giurisprudenziali in materia, ove la necessaria misura maggioritaria dell’esecuzione della mandataria non risulti correttamente indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non risultano margini valutativi per la Commissione, né è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio: l’offerta deve essere esclusa (in tal senso (Consiglio di Stato, V, 12 febbraio 2020 n. 1074).

8.4. Tuttavia, come rilevato ex officio con la menzionata ordinanza collegiale ex art. 73 c.p.a., con sentenza del 28 aprile 2022 in causa C-642/2020 Caruter s.r.l. la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decidendo la questione sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza n. 1106 del 24 novembre 2020, ha così concluso: “L’articolo 63 della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

8.5. La Corte di Giustizia ha dunque ritenuto non conforme all’ordinamento euro unitario – e, segnatamente, all’art. 63 della direttiva n. 2014/24/UE – la disciplina del codice dei contratti pubblici secondo cui l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico debba possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.

8.6. In particolare, secondo la pronunzia della Corte di Giustizia, per un verso l’art. 83, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imponendo all’impresa mandataria del raggruppamento di operatori economici di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte delle prestazioni dell’appalto, fissa una condizione più rigorosa di quella prevista dalla direttiva n. 2014/24/UE (e dunque con essa non compatibile); per altro verso, quand’anche la capacità di svolgere compiti essenziali rientrasse nella nozione di “capacità tecnica” delineata dalla direttiva, una norma come quella contenuta nell’art. 83, comma 8, terzo periodo del Codice dei contratti pubblici, che obbliga il mandatario del raggruppamento di operatori economici ad eseguire direttamente la maggior parte dei compiti, va al di là di quanto consentito da tale direttiva.

8.7. La pronunzia della Corte di Giustizia, nei termini sopra esposti, sulle sopra indicate questioni rileva ai fini della decisione delle censure articolate con il secondo motivo di appello, ad essa dovendo conseguire il loro accoglimento.

Come noto, infatti, le sentenze della Corte di Giustizia rese in sede di rinvio pregiudiziale non sono solo vincolanti per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto comunitario interpretata dalla Corte.

8.8. Orbene, la statuizione di non conformità all’ordinamento unionale dell’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (all’esito del rinvio pregiudiziale già disposto con la menzionata ordinanza del C.G.A.R.S. n. 1106 del 24 novembre 2020) ha dirette conseguenze sulla vicenda in esame, in relazione alla censura di cui al secondo motivo di gravame.

Infatti, alla luce dei principi confermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha ritenuto non compatibile con il diritto comunitario la norma di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016 in relazione all’imposizione della quota maggioritaria relativamente ai raggruppamenti, va riformata la sentenza appellata laddove ha ritenuto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la relativa dichiarazione non sarebbe stata conforme all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, essendo stata espressa una percentuale paritaria di partecipazione al raggruppamento, in assenza di un esplicito impegno della mandataria a realizzare in via maggioritaria le prestazioni inerenti il servizio.

8.9. Il secondo motivo di appello è dunque fondato e va accolto: l’esclusione dell’ATI aggiudicataria è stata infatti disposta sulla base dell’interpretazione di una norma interna (l’art. 83 comma 8) che è stata dichiarata non compatibile con il diritto comunitario per effetto della richiamata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale l’ha ritenuta non conforme alle previsioni di cui alla Direttiva 24/2014.

L’interpretazione della norma in esame non può infatti che essere condotta al lume dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, e dunque nell’ottica di salvaguardare la finalità, perseguita dalla normativa dell’Unione in materia, di “incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche” e, quindi, “di aprire gli appalti pubblici alla concorrenza più ampia possibile e di facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese”.

E tanto a prescindere da ogni considerazione espressa dall’appellante sulle modalità di articolazione dell’offerta presentata, sull’assenza nella lex specialis di gara predisposta dalla stazione appaltante di alcun obbligo nel senso tracciato dall’art. 83, comma 8, cit. ovvero sul possesso maggioritario dei requisiti di partecipazione alla gara, all’interno del raggruppamento, da parte della mandataria.

Infatti, quel che rileva è che non possa più operare, in conseguenza della pronunzia della Corte di Giustizia, l’eterointegrazione del bando di gara nel senso prospettato dalla sentenza di primo grado, non essendo conforme al diritto comunitario la disciplina interna che obbliga la mandataria del raggruppamento di imprese a possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni dell’appalto in misura maggioritaria: pertanto, a fortiori, l’esclusione dell’ATI appellante non poteva conseguire alla mancata indicazione in misura maggioritaria delle quote di esecuzione in capo alla mandataria capogruppo.


9. Stante la fondatezza dei motivi di appello nei termini precisati in motivazione, occorre ora esaminare le ulteriori censure riproposte dall’originaria ricorrente ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cod. proc. amm..

9.1. Esse sono infondate.

9.2. Innanzitutto, deve essere respinto il motivo riproposto concernente il difetto di sottoscrizione della polizza fideiussoria ex art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 da parte della mandataria del raggruppamento appellante.

La polizza fideiussoria è stata emessa in favore della mandataria [TTT], con indicazione, quale cointestataria, della società [CCC]. Pertanto, il vincolo contrattuale per effetto della polizza fideiussoria, a garanzia della partecipazione del raggruppamento alla gara indetta dalla Provincia, impegna l’ente fideiussore con riguardo a entrambi i cointestatari della polizza in favore della Stazione appaltante: e ciò in conformità alla domanda di partecipazione presentata, che è stata sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti delle imprese del costituendo RTI e che recava, per quanto di interesse, sia l’impegno a conferire mandato in caso di aggiudicazione alla [TTT] (per la stipula del contratto d’appalto) che il congiunto impegno a “stipulare idonee polizze assicurative”.

Pertanto, la polizza fideiussoria ben poteva essere sottoscritta anche da uno solo dei componenti dell’ATI, fermo restando che il vincolo contrattuale nei confronti della stazione appaltante operava nei confronti dell’intero raggruppamento, la cui partecipazione alla gara era garantita dalla polizza emessa a beneficio dell’Amministrazione appaltante.

Ad ogni modo, la carenza, di carattere meramente formale, poteva essere certamente oggetto di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, ai sensi del già richiamato art. 14 del disciplinare (che espressamente consentiva la sanabilità delle “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e di ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso “il difetto di sottoscrizione”).


9.3. È parimenti infondato il motivo del ricorso di primo grado, assorbito dalla sentenza e qui riproposto dall’appellata, con cui si deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione per mancata indicazione delle parti del servizio da parte dei componenti del raggruppamento di [TTT].

È oggetto dell’appalto in questione l’attività di ispezione di impianti termici (id est: “il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti, mirato a verificare l’osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale”) nonché da alcune ulteriori attività a supporto della stessa.

Si tratta, dunque, di una singola complessiva attività (come descritta nei suoi passaggi dall’art. 1 dell’Allegato 1 al Capitolato) che, benché svolta rispetto a più impianti da parte del soggetto incaricato, ha natura ed oggetto unitari: sicché non era necessario indicare le parti del servizio da svolgere.

Le differenti tipologie di impianto (in base alla potenza in kW) non rilevano con riferimento al profilo in esame, dal momento che, come bene osserva l’appellante, l’indicazione delle diverse categorie (cfr. art. 3 capitolato) ha solo finalità descrittive e di quantificazione presuntiva delle caratteristiche degli impianti, ma non incide sulla prestazione da svolgere su di essi (ossia, l’attività di “ispezione”, descritta puntualmente dall’art. 1 dell’Allegato 1 del capitolato), che è e resta unitaria.

L’unico rilievo significativo concernente la potenza degli impianti è quello di cui all’art. 19 dell’Allegato 1 al capitolato speciale, ove la suddivisione è funzionale ad individuare il compenso (su cui effettuare il ribasso) per le verifiche eseguite.

Del resto, come evidenziato, l’ATI aggiudicataria ha poi anche dichiarato di voler ripartire il servizio oggetto di appalto in quote del 50% per ciascun componente il raggruppamento, così indicando in termini percentuali la quota di riparto e l’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese associate, a prescindere dalla tipologia delle prestazioni medesime, come ammesso dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641).


9.3.1. Non sussiste altresì la denunciata violazione dell’art. 48 d.lgs. n. 50/2016 in ragione del fatto che solo [TTT] (e non la mandante) avrebbe dichiarato di voler subappaltare parte del servizio relativo a “imbustamento, spedizione e/o consegna avvisi all’utenza, realizzazione campagna informativa”.

Come indicato nel modello DGUE predisposto dalla stazione appaltante (cfr. pag. 5, “sez. D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”), [TTT] ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni consistenti esclusivamente nell’attività di “imbustamento, spedizione e/o consegna avvisi all’utenza, realizzazione campagna informativa”. Si tratta di un’attività meramente strumentale e accessoria all’attività di ispezione che è oggetto dell’appalto, neppure indicata tra le prestazioni di cui all’art. 1 dell’Allegato 1 al capitolato.

Pertanto, ferma restando la facoltà dei soggetti raggruppati di ricorrere al subappalto e la responsabilità dell’appaltatore (in questo caso il raggruppamento aggiudicatario) nei confronti della stazione appaltante, non sono violati i principi posti a base della disciplina di legge in materia di subappalto e di raggruppamenti temporanei di imprese.


9.4. Non sono altresì suscettibili di favorevole considerazione i motivi di doglianza del ricorso di primo grado, qui riproposti, relativi all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con riguardo alla posizione degli ispettori e alla relativa attività; e tanto a prescindere dall’eccepita inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione in parte qua della lex specialis di gara.

9.4.1. In primo luogo, non sono positivamente apprezzabili le critiche rivolte alle dichiarazioni di [TTT] in merito al ruolo degli ispettori, che risultano conformi alle previsioni del disciplinare (cfr. art. 3.3. del disciplinare e relativi criteri di valutazione sub art. 15, punti 1-4, del disciplinare), non impugnate col ricorso di primo grado.

9.4.2. Non ricorre poi l’asserita violazione del punto 5.2.d del disciplinare (che tra i requisiti di capacità tecnica prevedeva l’aver disponibilità di almeno n. 12 ispettori, abilitati secondo i requisiti di idoneità professionale e tecnica), per la mancata formalizzazione di “un rapporto professionale precostituito nelle forme di legge”.

La censura è infondata in quanto la previsione consente anche il ricorso a un rapporto professionale esterno precostituito nelle forme di legge.

Difatti, nel DGUE, al punto C di pag. 15, l’Amministrazione aveva previsto una apposita sezione che prevedeva tra le dichiarazioni, la seguente: “2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità”; e in tale parte del DGUE il RTI appellante ha quindi evidenziato, come richiesto dalla lex specialis di gara, la disponibilità dei tecnici ivi indicati.

Non vi è stata quindi alcuna violazione delle previsioni del disciplinare; ad ogni modo, sarebbe stato certamente qui applicabile il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 14 del disciplinare.

9.4.3. A ciò si aggiunga che nel corso della verifica delle giustificazioni l’ATI [TTT], con nota del 28 gennaio 2020, ha espressamente specificato che “entrambe le imprese costituenti il raggruppamento impiegano collaboratori liberi professionisti in regola con tutte le norme previdenziali, fiscali ed assicurative”, così confermando la sussistenza dei rapporti professionali richiesti dal disciplinare; e sempre in sede di giustificazioni, ha poi ribadito (cfr. nota del 4 febbraio 2020, che “gli ispettori indicati nell’elenco prodotto in sede di offerta tecnica sono liberi professionisti, che da anni operano per le società che costituiscono l’ATI Teconcivis/[CCC]”, in virtù di contratti di collaborazione, nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale applicabile e con coperture assicurative adeguate), garantendo altresì che “tutti gli ispettori iscritti nell’elenco hanno confermato la disponibilità allo svolgimento del servizio e che le risorse disponibili saranno impiegate in misura sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto”.

9.4.4. L’ATI appellante ha poi comprovato la disponibilità degli ispettori indicati, depositando in giudizio tutti i documenti da cui emergono i predetti rapporti di collaborazione e/o i relativi rapporti all’interno della struttura societaria.

9.5. Sono altresì infondati gli argomenti con cui si contesta l’assenza di uno specifico rapporto giuridico tra [TTT] e gli ispettori.

Innanzitutto, occorre evidenziare che il disciplinare non imponeva la costituzione di un rapporto particolare di dipendenza o subordinazione, consentendo anche una semplice collaborazione esterna con l’operatore economico concorrente, essendo consentito al partecipante di ricorrere a ispettori operanti per suo conto nell’esecuzione del servizio, sulla base di rapporti professionali precostituiti nelle forme di legge.

9.5.1. Non risulta, inoltre, coerente con gli atti di gara la censura secondo cui agli ispettori si sarebbe dovuta imputare una specifica attività, con conseguente inaffidabilità dell’offerta.

L’assunto è infatti anzitutto smentito dall’art. 5 del disciplinare (non impugnato con il ricorso introduttivo) il quale ha previsto quale obbligo solo di “aver disponibilità di almeno n.12 (dodici) ispettori, abilitati secondo i requisiti di idoneità professionale e tecnica”, senza imporre alcuna necessità di specificazione e imputazione delle relative prestazioni.

Gli atti di gara (cfr. Allegato 1 del capitolato speciale) descrivono poi complessivamente e in via onnicomprensiva le prestazioni oggetto di incarico in capo agli ispettori impiegati nell’attività esecutiva, sulla base delle indicazioni e del programma operativo periodicamente fornito dalla stazione appaltante, senza richiedere di specificare ex ante e già in sede di partecipazione alla gara l’attività a ciascuno attribuita (sebbene poi l’offerta tecnica dell’ATI aggiudicataria si sia data carico anche di rappresentare le attività attribuite ai singoli gruppi di ispettori in relazione alla specifica abilitazione dagli stessi posseduta).

9.6. Non sono positivamente apprezzabili neanche le censure con cui l’originaria ricorrente [NNN] ha dedotto l’illegittimità dell’attribuzione di un maggior punteggio tecnico all’offerta dell’ATI [TTT] in applicazione dei criteri dal n. 1 al n. 4 del disciplinare (sub art. 15), in relazione all’esperienza degli ispettori e alle garanzie dell’utilizzo degli stessi.

Infatti, la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato neanche a livello indiziario l’illegittimità del punteggio attribuito a [TTT] né ha fornito la prova di resistenza ai fini della spettanza dell’aggiudicazione a suo favore. Le censure sono infatti del tutto generiche, non essendo dimostrato quali punteggi diversi ed aggiuntivi e in che entità avrebbe meritato [NNN] rispetto all’ATI prima classificata.

I motivi volti a contestare l’assegnazione dei punteggi sono altresì inammissibili, non potendosi in questa sede sindacare scelte di merito amministrativo e valutazioni discrezionali, se non sotto i profili della irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà, qui non dimostrati.

L’originaria ricorrente [NNN] non ha del resto dimostrato che l’offerta tecnica dell’ATI [TTT] non sia stata formulata in termini di adeguata chiarezza o che essa risulti condizionata, contenga riserve o sia espressa in modo indeterminato: non ricorrono pertanto le condizioni in base alle quali (cfr. art. 12 del Disciplinare) l’offerta avrebbe dovuto ottenere, in relazione al singolo elemento, un punteggio pari a 0. Risultano così smentite quelle censure con cui si sostiene che il punteggio acquisibile per l’offerta dell’RTI [TTT] avrebbe dovuto essere “zero”, per i punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 15 del disciplinare

Infatti, l’ATI [TTT] ha specificato tanto nel DGUE quanto nell’offerta tecnica le attività attribuite ai singoli ispettori in relazione alla rispettiva abilitazione posseduta, fornendo ulteriori delucidazioni anche in sede di verifica di anomalia, laddove ha evidenziato che le risorse nell’elenco prodotto in sede di offerta tecnica “potranno essere incrementate in base a particolari esigenze della Stazione Appaltante e nei periodi di maggior concentrazione delle ispezioni” e che esse “svolgeranno sia l’attività di ispezione che quella di supporto presso l’Ente”.

In ogni caso, non è stato adeguatamente provato che la Commissione abbia reso valutazioni carenti e che siano erronei i punteggi attribuiti all’ATI [TTT] in merito ai punti 1-4 del disciplinare e in ordine al criterio 6 per le proposte migliorative (in quanto, a dire dell’appellata, sarebbero stati premiati con l’attribuzione di punteggio elementi non suscettibili di valutazione)

La censura, in disparte l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza (la [NNN] ha conseguito 33,50 punti per l’offerta tecnica a fronte dei 60 assegnati all’ATI prima classificata, divario che non sarebbe colmato nel caso di riconoscimento dei 10 punti per il parametro in esame in luogo dei 3,50 assegnati), oltre che per genericità, è in ogni caso infondata.

L’offerta tecnica dell’RTI [TTT] illustra in modo adeguato una serie di elementi e profili senz’altro integranti aspetti migliorativi del servizio offerto (nella finalità di razionalizzare l’esecuzione delle ispezioni ed ovviare al possibile mancato espletamento delle stesse, attraverso accertamenti preventivi, comunicazioni di ispezione, corrispondenza dei dati presenti sul CAITEL, aggiornamento della banca dati regionale).

9.7. Inoltre, l’appellata [NNN] non ha neanche dimostrato che i dati inseriti nella busta amministrativa abbiano leso la par condicio dei partecipanti alla gara.

In ogni caso, il disciplinare prevedeva espressamente all’interno del punto 5, il punto 5.1, inerente ai “requisiti di ammissione”, tra i quali era ricompreso lo specifico requisito “5.2.d) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver disponibilità di almeno n.12 (dodici) ispettori, abilitati secondo i requisiti di idoneità professionale e tecnica di cui all’art.21 del Capitolato speciale d’appalto”.

A ciò si aggiunga che il DGUE ha previsto espressamente al punto C “Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice” un’apposita sezione (cfr. punto 2 del DGUE) in cui andavano indicati i tecnici a disposizione dell’operatore economico.

Pertanto, l’indicazione di tale profilo, concernente un requisito di ammissione, andava inserita nella documentazione amministrativa.


9.8. Sono anche inammissibili, prima ancora che infondate, le censure (introdotte con il ricorso di primo grado e introdotte con i motivi aggiunti) in ordine all’inattendibilità dell’offerta e delle giustificazioni dell’ATI [TTT].

9.8.1. Infatti, in primo luogo le doglianze non dimostrano la complessiva irragionevolezza, erroneità e illogicità delle valutazioni di affidabilità dell’offerta da parte della stazione appaltante, onde consentirne il sindacato giurisdizionale.

9.8.2. In secondo luogo, l’ATI [TTT] ha giustificato adeguatamente l’attendibilità dell’offerta, senza modificarla inammissibilmente in via postuma al fine di sanarne l’originaria inidoneità.

9.8.3. In particolare, il RTI aggiudicatario, in sede di giustificazioni, non ha affatto smentito la propria offerta, essendosi invece attenuto alle previsioni della legge di gara.

Nello specifico, l’art. 5 del disciplinare prevedeva quale obbligo dell’offerente di “aver disponibilità di almeno n.12 (dodici) ispettori, abilitati secondo i requisiti di idoneità professionale e tecnica”, senza imporre alcuna necessità di esplicare la relativa articolazione operativa, né di anticipare le modalità e le tempistiche di utilizzo degli stessi.

L’articolo 21 del capitolato prevedeva poi che: “Il personale destinato alle verifiche dovrà essere non inferiore a 12, fino ad un massimo di 16 persone e, salvo situazioni eccezionali e cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dalla Provincia, non potrà variare per tutta la durata del servizio oggetto del presente appalto. In ogni caso, in caso di sostituzione del personale (ispettori), gli ispettori subentranti dovranno avere requisiti tali da non modificare il punteggio conseguito dalla ditta nell’ambito della aggiudicazione della gara, pena la revoca dell’incarico”.

A sua volta l’Allegato 1 del Capitolato speciale descrive complessivamente le prestazioni oggetto di incarico in capo agli Ispettori impiegati nell’attività esecutiva, precisando che le stesse verranno eseguite sulla base delle indicazioni e del programma operativo periodicamente fornito dalla Provincia.

9.8.4. In ragione di tali previsioni, con la nota del 4 febbraio 2020, il RTI [TTT] prevedeva di impiegare, per lo svolgimento del servizio, l’equivalente di n. 6 persone a tempo pieno, tra quelle inserite nell’elenco prodotto “tenuto conto del numero di ispezioni da eseguire nel corso dello svolgimento del servizio (24 mesi) e delle attività complementari, derivanti dal rapporto tra l’importo dell’appalto e il prezzo offerto per la singola ispezione”, precisando che non sarebbe stato possibile “al momento” indicare “se tutti gli ispettori indicati in sede di offerta saranno impiegati per l’esecuzione delle ispezioni e neppure quale sarà l’effettiva ripartizione dell’impegno lavorativo tra i vari soggetti coinvolti, in quanto le risorse saranno impiegate secondo necessità”.

9.8.5. Orbene, tali precisazioni, lungi dal disvelare l’asserita inattendibilità e contraddittorietà dell’offerta, erano conformi alle previsioni del capitolato: infatti, poiché nella fase di gara non erano note le specifiche necessità che sarebbero emerse solo nella fase esecutiva del servizio, sulle base delle indicazioni fornite dall’amministrazione con il menzionato programma operativo, il RTI odierno appellante ha correttamente specificato una previsione di massima in ordine al possibile impiego di un numero di ispettori sufficiente a far fronte alla regolare esecuzione delle attività e prestazioni oggetto di appalto, fermo restando che le risorse indicate avrebbero dovuto essere impiegate sempre secondo le effettive concrete necessità e le differenti modalità temporali correlate alle esigenze operative di volta in volta manifestate dalla stazione appaltante in sede di esecuzione del servizio.

Difatti, il RTI [TTT], nel confermare la disponibilità degli ispettori indicati in offerta, ne assicurava comunque, con adeguata chiarezza, l’impegno “in misura sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto”.

9.8.6. È altresì infondato il motivo di doglianza secondo cui non sarebbe stata resa una idonea giustificazione dell’offerta, sull’assunto che la nota del 28 gennaio 2020 recherebbe un “giustificativo” economico non riferibile a tutti e sedici gli ispettori, bensì, una tabella costi basata sull’impegno di soli sei ispettori.

Infatti, l’analisi dei costi elaborata nella nota in esame si riferisce alla composizione del costo della singola ispezione che va a sua volta riferita a tutti gli ispettori di cui si è dichiarata la disponibilità e l’impiego, a prescindere dall’ispettore incaricato dell’esecuzione stessa.

La circostanza che nelle giustificazioni l’ATI aggiudicataria avesse dichiarato, nei termini sopra chiariti, che non era possibile identificare ex ante le tempistiche di intervento e di impiego di tutti gli ispettori, rimandando tale compiuta specificazione alla fase esecutiva del servizio sulla base del programma operativo delle ispezioni fornito dalla Provincia, non consente di riferire l’analisi dei costi soltanto agli ispettori che sarebbero stati in concreto impiegati e non agli altri: infatti, la tabella riportata nelle giustificazioni del 28 gennaio 2020 illustra l’incidenza delle voci di costo del servizio sul compenso per la singola ispezione posto a base di gara e al netto del ribasso offerto dall’ATI [TTT]; del resto, l’unico parametro oggettivo che poteva considerarsi alla luce delle prescrizioni di gara, onde ottenere il costo complessivo dell’appalto, non poteva che essere il costo della singola ispezione.

9.8.7. Sono altresì infondate le censure con cui si sostiene l’insostenibilità dell’offerta aggiudicataria, sull’assunto per cui l’impiego di sedici ispettori (anziché soltanto dei sei al cui impiego farebbe riferimento l’analisi dei costi) determinerebbe l’erosione del margine di utile rappresentato nelle giustificazioni.

Si è difatti già evidenziato che il costo offerto (ed oggetto di giustificativi) è quello relativo alla singola ispezione, da riferirsi a tutti i 16 ispettori. In ogni caso, non è dimostrata la complessiva inattendibilità, implausibilità e assenza di remuneratività dell’offerta che non può riguardarsi nell’esclusiva ottica del margine di utile conseguibile, ma deve tener adeguatamente conto dell’interesse dell’operatore di vedersi aggiudicare una commessa dalla quale può ritrarre svariati vantaggi e utilità, anche in termini di accrescimento della propria qualificazione e del curriculum professionale ed anche solo dell’esplicazione dell’attività lavorativa ex se considerata (Cons. St., V, 29 maggio 2017 n. 2556; Cons. St., V, 22 maggio 2015 n. 289).


9.9. Non possono essere accolte neanche le censure proposte in subordine volte ad ottenere la caducazione della gara.

9.9.1. In particolare, non sono suscettibili di favorevole considerazione le doglianze con cui l’originaria ricorrente ha sostenuto che alcuni requisiti di idoneità o capacità tecnica professionale (ovvero i requisiti esperienziali degli ispettori) sarebbero stati erroneamente considerati come requisiti di valutazione delle offerte.

9.9.2. Infatti, le censure sono anzitutto inammissibili per difetto di interesse, non essendo dimostrato che ove i criteri fossero stati diversamente strutturati, nel senso prospettato dalle censure, l’offerta tecnica ed economica della [NNN] avrebbe colmato il divario dei punteggi, sopravanzando per ciascuna componente (tecnica ed economica) l’offerta prima graduata.

9.9.3. Ad ogni buon conto le censure sono anche infondate.

Le regole di gara attribuivano rilievo alle pregresse attività di ispezione nel contesto di un appalto avente ad oggetto il servizio di “ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della Provincia per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione”.

Il disciplinare di gara (punto 3.3) prevedeva, inoltre, l’aggiudicazione “con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo trattandosi di un servizio essenzialmente strutturato, sotto il profilo sia funzionale che giuridico, sulla competenza, aggiornamento e capacità professionale dei singoli ispettori”.

Parimenti il capitolato nel delineare specificamente, al punto 1 dell’Allegato 1, le prestazioni oggetto dell’appalto, evidenziava chiaramente il ruolo centrale e i relativi compiti attribuiti agli ispettori.

Dunque le esperienze maturate dagli ispettori impiegati nel servizio costituiva certamente uno degli elementi maggiormente caratterizzanti la valutazione tecnica dell’offerta proposta in gara ed era, del resto, aspetto specificamente correlato all’indicazione degli ispettori stessi nell’ambito dell’offerta.

Si tratta in ogni caso di scelte di merito dell’amministrazione in ordine alla strutturazione della gara e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, non sindacabili in questa sede, in quanto non illogiche né irragionevoli. Tali scelte non risultavano poi idonee a depotenziare la concorrenza tra i vari operatori economici: difatti, come evidenziato, la legge di gara consentiva all’impresa di avvalersi anche di ispettori in rapporto di collaborazione esterna, non pregiudicando così la possibilità di garantirsi, in ordine alla odierna procedura selettiva, il ricorso a ispettori provvisti di adeguata esperienza; laddove la stessa articolazione delle prestazioni richieste per l’espletamento del servizio (in cui saranno impiegati tutti gli ispettori di cui il concorrente in offerta ha dichiarato di avvalersi nel corso dell’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto l’attività ispettiva sugli impianti) giustifica comunque il peso attribuito all’esperienza pregressa degli ispettori in ragione delle concrete attività svolte ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.

9.9.4. La gradazione dei punteggi, come pure la declinazione dei vari criteri e sub-criteri, attiene poi a scelte relative alla determinazione delle regole di gara riservate alla stazione appaltante sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali che, nel caso di specie, non risultano incoerenti, sproporzionate o irragionevoli.

9.9.5. È infondata anche la doglianza con cui si contesta la mancata previsione di sub-pesi rispetto al criterio n. 6: infatti, il disciplinare ha previsto espressamente che ciascun commissario operasse una motivazione in base ad un coefficiente articolato tra 0 e 1, secondo 11 declinazioni intermedie del coefficiente stesso.


10. In conclusione, l’appello deve essere accolto mentre vanno respinte in quanto infondate le censure assorbite in primo grado e riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dall’appellata [NNN]; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere integralmente respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado.

11. Pertanto, in conseguenza della reviviscenza degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’ATI [TTT], di cui va confermata la legittimità, il servizio oggetto di appalto (finora svolto dall’originaria ricorrente [NNN] anche per la stagione termica 2022 in forza del contratto stipulato con l’Amministrazione con termine di scadenza il 31.7.2022) dovrà essere attribuito all’ATI appellante per un periodo corrispondente alla durata contrattuale originariamente prevista dagli atti di gara, spettante a quest’ultima in virtù del legittimo provvedimento di aggiudicazione annullato in primo grado, se ciò è conforme all’interesse della stazione appaltante e della stessa parte appellante.

12. Le spese possono essere compensate tra le parti costituite per la particolarità, complessità e novità delle questioni trattate. Nulla per le spese con riferimento alle altre parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, compresi i motivi riproposti dalla ricorrente di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., confermando i provvedimenti con essi impugnati.

Compensa tra le parti costituite le spese di giudizio. Nulla per le spese con riferimento alle altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati: …