Sintesi del fatto
Gara di servizi di gestione rifiuti indetta il 15.11.2019, gestita da una CUC per conto di due Comuni, svolta col metodo dell’OEV, e aggiudicata ad [AAA].
Sia il 4° classificato [BBB], che il 2° classificato [CCC], impugnano al TAR gli esiti della procedura; i due ricorsi vengono riuniti. L’aggiudicataria [AAA] svolge ricorso incidentale verso [BBB] e [CCC].
Sull’ordine di trattazione dei ricorsi
Il TAR prende le mosse dal ricorso principale di [BBB], in quanto teso alla caducazione della procedura ⇒ Nel caso di ricorsi riuniti avverso gli esiti di gara, l’uno caducante e l’altro teso all’aggiudicazione, va prioritariamente esaminato il ricorso caducante.
… 9. Ragioni di ordine logico-giuridico inducono a muovere dall’esame del ricorso principale proposto dalle società del RTI [BBB] …, il cui eventuale accoglimento travolgerebbe l’intera gara, rendendo così superfluo l’esame di ogni altra impugnativa.
Sul ricorso principale di [BBB] – sull’illegittimità della lex specialis.
Il 4° classificato [BBB] sostiene l’illegittimità della procedura, chiedendone la caducazione, in quanto il bando non sarebbe allineato alla normativa vigente all’epoca dell’indizione e sarebbe incongruo nelle previsioni.
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo tardiva l’impugnazione della lex specialis unitamente all’aggiudicazione ⇒ Le clausole di lex specialis che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile (quali quelle che non rendano calcolabile l’offerta o escludano la remuneratività) sono immediatamente lesive e vanno immediatamente impugnate.
9.1. … le ricorrenti lamentano che nella gara non sia stata prevista la presentazione, da parte dei concorrenti, di un PEF, né comunque sarebbe stato posto a base della procedura un PEF che avesse le caratteristiche richieste dall’ARERA nella delibera n. 443 del 31.10.2019 dell’ARERA, bensì si sia fatto riferimento alla disciplina previgente di cui al DPR n. 158 del 1999 e a dati economici relativi al triennio 2014-2015-2016, incorrendo nei vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione nonché con la conseguenza di:
– tralasciare alcune componenti fondamentali del costo operativo;
– remunerare il capitale investito secondo parametri superati;
– riconoscere un importo omnicomprensivo e integrale dei ricavi derivanti dalla cessione dei materiali conferiti al CONAI, in contrasto con il sistema dell’ARERA, che invece circoscrive tali ricavi in una forbice al fine di migliorare la qualità delle frazioni raccolte selettivamente e massimizzare i proventi del conferimento dei materiali al CONAI.
9.2. Tanto il [SA] quanto [AAA] eccepiscono l’irricevibilità o comunque l’inammissibilità per difetto d’interesse del ricorso, in quanto questo, essendo diretto contro le previsioni della lex specialis, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara.
9.3. L’eccezione è fondata.
9.4. Come ha chiarito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, tra le “clausole immediatamente escludenti” – che rendono “autonomamente lesivi”, dunque immediatamente impugnabili, gli atti della lex specialis – rientrano quelle che «rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile» e quelle che «rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara» (sent. n. 4 del 2018).
9.5. Nella specie, la parte ricorrente denuncia presunti vizi di formulazione della lex specialis, i quali avrebbero reso incongruamente difficoltosa la formulazione di un’offerta o addirittura impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica della partecipazione alla procedura (si v., a tal proposito, l’atto introduttivo, in cui si afferma che il progetto posto a base di gara «in ragione della discordanza rispetto alle prescrizioni regolatorie di ARERA, non consente agli operatori di presentare una offerta idonea a garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio», … nonché la memoria del 29.10.2021, in cui si ribadisce che il “disallineamento regolatorio” tra gli atti di gara e la delibera dell’ARERA incide «sulla successiva gestione ed il relativo equilibrio, e dunque sulla correlata potenzialità del concorrente di elaborare e declinare la propria offerta, in termini anche più competitivi, in relazione alle previsioni recate nel progetto posto a base di gara» …).
9.6. È dunque da condividere la tesi del resistente e della controinteressata secondo cui tali vizi avrebbero dovuto essere dedotti impugnando direttamente e tempestivamente il bando e il capitolato.
9.7. Pertanto … il ricorso principale è inammissibile.
Sul ricorso incidentale di [AAA] verso [BBB]
Data l’infondatezza del ricorso principale di [BBB], il TAR dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale escludente dell’aggiudicatario [AAA] ⇒ Il rigetto del ricorso principale verso gli esiti di gara (anche caducatorio) determina l’improcedibilità del ricorso incidentale.
9.8. Di conseguenza, sono improcedibili per difetto d’interesse il ricorso incidentale e i motivi aggiunti presentati dalla controinteressata, la quale, essendosi collocata a primo posto della graduatoria e avendo conseguito l’aggiudicazione, non trarrebbe alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile dall’esclusione delle ricorrenti principali.
Sul ricorso principale di [CCC] – sui rapporti col ricorso incidentale escludente di [AAA]
Il TAR passa quindi a esaminare il ricorso principale del 2° classificato [CCC], ed esamina l’ordine di trattazione rispetto al ricorso incidentale escludente dell’aggiudicatario [AAA], dichiarando prioritario l’esame del ricorso principale ⇒ Nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale escludente, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, in quanto il suo rigetto comporta l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso principale.
10. Essendo stata respinta una censura che mirava alla caducazione dell’intera gara, si possono esaminare le impugnative proposte nel giudizio r.g. …, dando priorità al ricorso introduttivo, e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale “escludente” non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del gravame principale (alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Lombardi del 05.09.2019, causa C-333/18, Puligienica del 05.04.2016, causa C-689/13, e Fastweb, causa C-100/12, condiviso ormai anche dalla giurisprudenza interna: tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. V, sentt. n. 7826 del 2021 e n. 4855 del 2020), l’eventuale infondatezza di quest’ultimo consentirebbe invece di dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (così Cons. di St. sez. IV, sent. n. 6151 del 2020; TAR Liguria, sent. n. 977 del 2021).
Sul ricorso principale di [CCC] – sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio di notifica
Il
10.1. In via pregiudiziale, [AAA] eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto esso non sarebbe stato notificato alla centrale unica di committenza di … (essendo stato inviato via PEC all’indirizzo dei due Comuni e non avendo la CUC un proprio indirizzo PEC), nonostante questa rappresentasse l’unica Amministrazione dotata di legittimazione passiva, avendo gestito lo svolgimento della gara e adottato tutti gli atti della procedura.
10.2. L’eccezione è infondata, perché la convenzione istitutiva della CUC la qualifica espressamente come «una struttura priva di personalità giuridica che agisce nell’esercizio di funzioni conferite dai Comuni aderenti» e stabilisce che pertanto i relativi atti «saranno imputati al Comune committente che demanda l’espletamento della singola procedura di acquisto», aggiungendo inoltre che eventuali controversie «saranno gestite direttamente dall’ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara» ….
Nella specie, dunque, gli atti della CUC sono imputabili al [S.A.], quale capofila dei Comuni del bacino ventimigliese, pertanto è a questo Ente che spetta la legittimazione a contraddire rispetto alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione.
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo sui requisiti generali dell’aggiudicatario [AAA].
10.3. Con il primo motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 80, co. 5, lett. c) e c-ter) del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti.
10.4. In partiolare, la ricorrente censura l’ammissione di [AAA] alla gara, sostenendo che la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente considerato i precedenti indicati dall’impresa ai fini della valutazione sulla sua moralità professionale (né comunque abbia congruamente motivato sul punto).
Nel dettaglio, una serie di risoluzioni contrattuali (relative ai rapporti con i Comuni di …) sarebbero state considerate irrilevanti per il solo fatto di essere state consensuali, senza si verificasse se vi fosse comunque sotteso un inadempimento riscontrato e contestato formalmente.
Con specifico riferimento al rapporto con il Comune di …, si osserva come la sussistenza di un inadempimento di [AAA] sia stata dichiarata dal Tribunale di Bari e che solo in seguito le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo, comunque inidoneo a far venir meno la riscontrata carenza professionale (sul punto si richiama TAR Puglia, Lecce, sent. n. 1307 del 2020).
Si pongono inoltre in luce fatti di rilievo penale, per i quali è intervenuto il rinvio a giudizio del legale rappresentante di [AAA] e della stessa società, deducendo che la stazione appaltante non ne abbia valutato adeguatamente la rilevanza, limitandosi a ritenerli ininfluenti per il fatto che il Comune di …, in cui sarebbe stato commesso il reato ambientale contestato, avrebbe mantenuto i propri rapporti con la società, retribuendola per i servizi resi.
Infine, la ricorrente denuncia come [AAA] abbia omesso di riferire ulteriori circostanze rilevanti ai fini della valutazione sulla sua affidabilità: l’arresto del direttore generale Dott. … per i fatti di … ; inadempimenti e ritardi nell’esecuzione dell’appalto affidato dal Comune di … e in quello affidato dal Comune di … (il cui ex … sarebbe stato arrestato per aver ricevuto denaro dal legale rappresentante di [AAA]); una tentata estorsione a danno della società nel 2020.
10.5. Il motivo è infondato.
Occorre innanzitutto considerare che parte delle vicende … sono irrilevanti, stante il disposto dell’art. 80, co. 10-bis, del codice dei contratti, perché risalgono a oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale, avvenuta il 15.11.2019 …; si tratta, in particolare, delle seguenti …:
– risoluzione del contratto con il Comune …, intervenuta il 12.06.2013;
– risoluzione del contratto con il Comune di …, intervenuta il 10.07.2013;
– risoluzione del contratto con il Comune di …, intervenuta il 09.09.2015;
– risoluzione del contratto con il Comune di …, intervenuta il 26.08.2016;
– risoluzione del contratto con il Comune di …, intervenuta il 28.08.2016.
10.6. Rientra invece nel triennio di riferimento la vicenda relativa al Comune di …, rispetto alla quale è intervenuta la sentenza del Tribunale di Bari in data [giugno 2018], la quale, accogliendo la domanda riconvenzionale dell’Amministrazione, ha dichiarato risolto per grave inadempimento il contratto tra questo e la [AAA], condannandola al pagamento della somma di 25.000 euro a titolo di danno non patrimoniale all’immagine dell’Ente ….
Secondo la società aggiudicataria, questo fatto non sarebbe rilevante perché, dopo l’impugnazione della sentenza, le parti hanno trovato un accordo transattivo con conseguente cessazione della materia del contendere ….
Sul punto, il seggio di gara ha ritenuto che: «sulla base della documentazione acquisita e di altre considerazioni (la non definitività della sentenza del Tribunale di Bari in quanto tutt’ora pendente il ricorso presso la Corte di appello di Bari; l’esiguità dell’entità del risarcimento addebitato all’impresa nella sentenza di primo grado, rispetto all’entità dell’appalto; il parziale riconoscimento da parte del Tribunale di Bari della legittimità delle penali contrattuali irrogate dal Comune di …, di valore irrisorio rispetto all’entità dell’appalto), si ritiene che la circostanza di … non sia sufficiente ad incidere negativamente sulla correttezza professionale dell’operatore economico in esame che viene pertanto valutato complessivamente affidabile ai fini dell’art.80, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016» (si v. il verbale n. 4 dell’11.09.2020 …).
A tal proposito, non è superfluo rammentare che l’art. 80, co. 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici esclude ogni automatismo relativo all’esclusione dalla gara di un’impresa concorrente, ponendo in capo alla stazione appaltante l’onere di valutare, dandone adeguato conto in motivazione, se i gravi illeciti professionali riscontrati siano tali da revocare in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore (in tal senso, si v., tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 7786 del 2021).
In questo caso, si deve innanzitutto osservare che l’Amministrazione è stata posta nelle condizioni di valutare l’affidabilità dell’impresa, in quanto questa ha riferito della risoluzione del contratto con il Comune di … e dell’esito del giudizio civile che ne è seguito: la fattispecie è dunque differente da quella sottesa alla sentenza del TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1307 del 2020, in cui invece veniva contestata l’omessa indicazione della pronuncia del Tribunale di Bari, sfavorevole a [AAA] (proprio per questo, peraltro, il Collegio salentino ha precisato che [AAA] non poteva essere esclusa automaticamente dalla gara e invitato l’Amministrazione a procedere all’esame della sua posizione alla luce delle circostanze indicate nell’arresto del giudice ordinario).
Nell’escludere che la vicenda di … abbia fatto venire meno l’affidabilità dell’aggiudicataria, la stazione appaltante ha esercitato la discrezionalità valutativa riconosciutale dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici in maniera non irragionevole, dando conto degli elementi che depongono a favore dell’impresa, sia specificamente riferiti a quella situazione (la non definitività della sentenza, la transazione intervenuta con il Comune, l’esigua entità delle penali comminate rispetto al valore dell’appalto; la risoluzione dei rapporti di lavoro con gli operai e con il responsabile tecnico di quel cantiere, apprezzate quali misure di “self cleaning”), sia relativi alla condizione complessiva dell’impresa (le attestazioni di regolare esecuzione dei servizi espletati presso altri Enti negli anni successivi, la performance nella raccolta differenziata e i premi per questo conseguiti): tale giudizio, per quanto opinabile (com’è proprio di ogni giudizio), risulta comunque fondato su elementi concreti e adeguatamente motivato, pertanto rientra nel margine di apprezzamento che il legislatore ha voluto riservare all’Amministrazione e non si espone a censure da parte di questo giudice.
10.7. Per quanto riguarda il rinvio a giudizio del legale rappresentante di [AAA] e della stessa società, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, per i fatti di …, con relazione integrativa del RUP la stazione appaltante ha ritenuto che: «la vicenda dichiarata da [AAA] inerente il rinvio a giudizio da parte del GUP del Tribunale di … per lo scarico di acque di dilavamento nel cantiere sito nel Comune di …. In merito a tale vicenda, da un approfondimento emerge come l’O.E. sia l’attuale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di … a seguito di gara d’appalto con relativo contratto per il periodo 2020 – 2027. L’Ente locale sta regolarmente liquidando e pagando le prestazioni del concorrente, come emerge dalle determinazioni pubblicate all’albo pretorio e pertanto tale circostanza risulta sufficiente a dimostrare l’esistenza del requisito dell’idoneità professionale per la partecipazione alla gara del comprensorio ventimigliese»….
A tal proposito, è opportuno rammentare che il rinvio a giudizio della ditta partecipante a una gara pubblica o dei rappresentanti non comporta in via automatica l’esclusione dalla procedura, ma può condurre a tale esito laddove i fatti contestati possano essere considerati quali “gravi illeciti professionali” che ne minano l’integrità e l’affidabilità, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici; la stazione appaltante ha quindi, anche in questo caso, un potere di apprezzamento discrezionale di tali vicende (in tal senso, si v., tra le tante, TAR Toscana, sent. n. 203 del 2020).
Nella specie, la valutazione dell’Amministrazione si fonda su elementi concreti (il perdurare dei rapporti tra [AAA] e il Comune di …, nonostante i fatti oggetto del procedimento penale), appare congruamente motivata e non eccede il margine di apprezzamento a questa riconosciuto.
10.8. Quanto al Dott. … (che, precisa [AAA], per quanto indagato non è stato arrestato), l’irrilevanza del sequestro del denaro in suo possesso – tale da esonerare l’impresa dal comunicarlo alla stazione appaltante – discende dall’assorbente considerazione che l’episodio è avvenuto nel settembre 2021 …, dunque in data successiva al termine per la presentazione delle offerte (e del DGUE), scaduto il 31.08.2020 …; peraltro, a quanto risulta dalla visura storica di [AAA], questi non ricopriva la carica di direttore tecnico né quella di direttore generale ed era privo di poteri di amministrazione o rappresentanza della società ….
10.9. Non vi era l’obbligo di comunicare nemmeno le contestazioni sorte nell’ambito del rapporto con il Comune di …, in quanto esso risulta tuttora in corso, come attestato dalle determinazioni di spesa adottate per il pagamento dei servizi resi da [AAA] … con la conseguenza che eventuali disservizi, non avendo comportato la risoluzione del contratto, non possono ritenersi «gravi», come invece richiesto ai fini dell’esclusione dall’art. 80, co. 5., lett. c), del codice dei contratti pubblici.
10.10. Quanto alla vicenda di … , appare assorbente il rilievo, sollevato dalla difesa del Comune, secondo cui essa risale all’agosto 2021 …, ed è quindi successiva al termine per la presentazione delle offerte, fissato dal 31.08.2020 …: sul punto, peraltro, non superfluo osservare che, come riportato dai giornali, l’imprenditore «non è indagato ma parte offesa dell’indagine» ….
10.11. Quanto all’estorsione (meglio, alla tentata estorsione) subita … (come riportata dagli organi d’informazione …), si deve osservare che l’episodio, avvenuto il 18.07.2020, non sembra ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. l), del codice dei contratti pubblici, in quanto il rilievo dell’omessa denuncia è condizionato al fatto che questa emerga «dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando»; peraltro, nel costituirsi in giudizio [AAA] ha allegato di aver effettivamente denunciato il fatto, affermazione che non è stata specificamente contestata …
Sul ricorso principale di [CCC] – sull’ulteriore motivo sui requisiti generali dell’aggiudicatario [AAA].
10.12. Con il secondo motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 80, co. 5, lett. c) e c-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti.
In particolare, si contesta all’aggiudicataria di non aver riferito, come avrebbe dovuto, delle diverse esclusioni disposte da varie Amministrazioni (…) per la mancata menzione della risoluzione del rapporto con il Comune di ….
10.13. Il motivo è infondato, perché nell’allegato al DGUE [AAA] ha invero dichiarato di essere stata esclusa da due gare indette dall’… (p. 13, doc. 20 di parte attrice), mentre, quanto all’esclusione dalla gara indetta dal Comune di …, la sentenza che l’ha disposta – meglio, che ha annullato gli atti di gara in ragione del fatto che -OMISSIS- non aveva dichiarato la pronuncia del Tribunale di Bari relativa alla vicenda di …, ordinando all’Amministrazione di riesaminarne la posizione (doc. 29 di parte attrice) – è stata depositata il 24.11.2020 ed è quindi successiva al termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 21.08.2020 … e poi prorogato sino al 31.08.2020 ….
Inoltre, secondo un orientamento a cui il Collegio ritiene di aderire, «il concorrente non è tenuto a dichiarare nelle successive gare le precedenti esclusioni comminate nei suoi confronti per omissioni dichiarative, poiché, al di là dei poteri sanzionatori spettanti all’ANAC in caso di dolo o colpa grave nel mendacio, tale causa di esclusione si riferisce e si conchiude all’interno della procedura in cui è maturata; pertanto, per potersi ritenere integrata la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) citato, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino dal Casellario informatico dell’ANAC» (TAR Valle d’Aosta, sent. n. 22 del 2021; negli stessi termini si v.: TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1987 del 2020; Cons. St., sez. V, sentt. n. 6490 del 2019 e n. 6576 del 2018).
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo sulla cauzione provvisoria dell’aggiudicatario [AAA].
10.14. Con il terzo motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 93 e dell’art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 10 del disciplinare di gara, del difetto di istruttoria, della ingiustizia manifesta, della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti.
In particolare, si denuncia come l’aggiudicataria abbia presentato una cauzione inidonea (perché intestata alla centrale unica di committenza invece che al [S.A.], come prevedevano gli atti di gara) e si censura la condotta dell’Amministrazione che, invece di disporne l’esclusione, le ha consentito d’integrarla, con un’appendice depositata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione del principio di par condicio tra concorrenti.
10.15. Il motivo è infondato, in quanto, stante la tassatività delle cause di esclusione, la mancata presentazione o l’invalidità della cauzione provvisoria non comportano l’estromissione dalla gara, ma rappresentano irregolarità sanabili attraverso il soccorso istruttorio (tra le tante, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 2359 del 2020), a maggior ragione in un caso, come quello di specie, in cui l’indicazione, come beneficiario, della CUC invece che del Comune appare un mero errore materiale, come si evince dal fatto che quale codice fiscale è indicato quello dell’Ente (sul punto si v. i doc. 47 e 48 del resistente; non conduce a una conclusione diversa, anzi conferma la tesi qui esposta, il richiamo, operato da -OMISSIS-, alla sent. n. 312 del 2020 di questo TAR, perché in quel caso veniva in rilievo un’esclusione motivata dall’omessa prestazione della cauzione «anche in sede di soccorso istruttorio»).
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo sul sopralluogo dell’aggiudicatario [AAA].
10.16. Con il quarto motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 79, co. 2, del d.lgs n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 11 del disciplinare di gara e del modulo sopralluogo, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti.
In particolare, si contesta che il sopralluogo, previsto a pena di esclusione per ogni partecipante, sia stato effettuato da un soggetto privo di delega da parte del legale rappresentante.
10.17. Il motivo è infondato, perché l’obbligo di sopralluogo non è previsto a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici o da altre leggi, con la conseguenza che la clausola del bando che lo imponga deve essere interpretata in senso restrittivo, in conformità al principio di massima partecipazione alla gara ed eventualmente utilizzando, a tale fine, l’istituto del soccorso istruttorio (in questi termini si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 2355 del 2021, opportunamente citata dall’aggiudicataria e dal Comune, resa con riferimento alla mancata documentazione delle deleghe per il sopralluogo delle mandanti alla mandataria ma che afferma un principio “sostanzialistico” che ben si attaglia anche al caso in cui si contesti la mancanza della delega alla persona fisica che si è recata sui luoghi).
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo sui requisiti speciali dell’aggiudicatario [AAA].
10.18. Con il quinto motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 83, co. 1, lett. c), e co. 6, del d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 7.3, lett. d) ed e) (requisiti di capacità tecnica e professionale) del disciplinare di gara, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti.
In particolare, si sostiene che l’aggiudicataria non abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (consistenti, secondo quanto stabiliva il disciplinare, nella esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: «raccolta e trasporto di rifiuti urbani per una popolazione media annua residente servita di almeno 50.000 abitanti» e «raccolta porta a porta e trasporto di rifiuti urbani per una popolazione media annua residente servita di almeno 25.000 abitanti», triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e dunque compreso tra il 06.07.2017 e il 06.07.2020), in quanto non avrebbe indicato alcun contratto che copra i sei mesi correnti tra il 01.01.2020 e il 06.07.2020.
10.19. Il motivo è infondato, perché -OMISSIS- ha dichiarato in sede di gara di svolgere il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana per il … e per il Comune di -OMISSIS- in Campania, che hanno entrambi una popolazione di circa 80.000 abitanti, comunque superiore alle soglie indicate nel disciplinare, e risultavano ancora in corso al momento della presentazione della domanda di partecipazione ….
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo relativo al vizio della verbalizzazione delle operazioni della Commissione giudicatrice.
10.20. Con il sesto motivo del ricorso principale, [CCC] deduce: violazione dell’art. 95, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 18.1 e 18.2.1 del disciplinare di gara, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della disparità di trattamento, della ingiustizia grave e manifesta, della carenza di motivazione.
In particolare, la ricorrente denuncia la carenza di verbalizzazione delle operazioni di valutazione svolte dalla commissione e sostiene che il tempo dedicato alla lettura delle offerte sia stato insufficiente.
10.21. Le censure sono infondate.
Quanto al tempo dedicato alla valutazione delle offerte, la contestazione si fonda su una massima di esperienza – quella secondo cui a un tempo esiguo corrisponde un esame superficiale, dunque non attendibile – la cui validità è stata più volte negata dalla giurisprudenza, sulla base della considerazione che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un’offerta (come di un elaborato concorsuale) può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l’efficienza nell’organizzazione dei lavori della commissione, l’utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate (tra le tante, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1315 del 2020 e i precedenti ivi richiamati).
Nella specie, né il tempo dedicato all’esame collegiale delle offerte (4h30 per l’offerta di …; 4h15 per l’offerta del RTI di …; sul punto si v. i verbali delle sedute …) né quello impiegato per l’attribuzione dei punteggi (un’ora: si v. il verbale …) appare sproporzionato per difetto, tale da far dubitare di per sé della correttezza delle operazioni.
Sul ricorso principale di [CCC] – sul motivo relativo all’inidoneità del punteggio numerico.
Quanto all’espressione del giudizio mediante punteggio numerico, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, laddove la lex specialis preveda l’attribuzione chiara e specifica di un punteggio, ricompreso tra un minimo e un massimo in relazione ad un criterio, «tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi» (Cons. St., sez. III, sent. n. 2118 del 2021).
Nella specie, il disciplinare prevedeva che gli 80 punti previsti per l’offerta tecnica venissero attribuiti in base a 18 criteri, a loro volta articolati in sub-criteri, con l’indicazione di un minimo (pari a zero) e di un massimo (non superiore a 4,5) per ciascuno di essi …: in tali circostanze, essendo specificati i parametri per l’assegnazione del punteggio, si deve ritenere che l’indicazione del voto numerico fosse sufficiente a esprimere la motivazione delle preferenze della commissione.
Sul ricorso principale di [CCC] – sui motivi relativi al punteggio conseguito dall’aggiudicatario [AAA].
10.22. Sempre con il sesto motivo, [CCC] contesta i punteggi attribuiti alla propria offerta e a quella dell’aggiudicataria con riferimento ai seguenti criteri e subcriteri:
– n. 1 (organizzazione e modalità complessive di svolgimento dei servizi con corrispettivo a corpo), con specifico riferimento ai pt. 1.1 (riduzione della quantità totale dei rifiuti) e 1.5 (pulizia suolo pubblico o a uso pubblico), rispetto ai quali l’offerta di [AAA] sarebbe lacunosa;
– n. 2 (gestione informatizzata dei servizi), l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 3 (qualità dei contenitori rigidi forniti, sotto il profilo della robustezza e della agevolezza di movimentazione per addetti e utenti), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 4 (organizzazione dei servizi di spazzamento), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 6 (campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 7.1 (autocompostaggio), rispetto al quale l’offerta di [AAA] sarebbe lacunosa;
– n. 8.1 (gestione compostiere di comunità), rispetto al quale l’offerta di [AAA] sarebbe lacunosa;
– n. 12 (potenziamento dei servizi di raccolta per far fronte all’afflusso turistico), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 13 (mitigazione visiva delle ecoisole e degli altri contenitori collocati su suolo pubblico), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 14.1 (caratteristiche tecniche delle casette dell’acqua e loro integrazione con il contesto urbanistico), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita;
– n. 17.1 (livello di efficacia della soluzione proposta per agevolare l’accesso alle ecoisole), rispetto al quale l’offerta di [AAA] sarebbe inadeguata, perché non consentirebbe l’accesso ai disabili;
– n. 18 (altre varianti migliorative diverse da quelle oggetto di altri specifici punteggi), rispetto al quale l’offerta di [CCC] sarebbe superiore, perché più articolata e approfondita.
10.23. Con il primo motivo aggiunto (settima censura, seguendo l’ordine del ricorso introduttivo), [CCC] deduce: violazione dell’art. 95, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 18.1 e 18.2.1 del disciplinare di gara, del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, della disparità di trattamento, della ingiustizia grave e manifesta, della carenza di motivazione.
La censura va a integrare le contestazioni mosse alla valutazione dell’offerta tecnica, formulando osservazioni rispetto ai criteri seguenti:
– n. 1.5 (livello di efficacia delle azioni che saranno realizzate per assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico), rispetto al quale l’offerta di [AAA] sarebbe lacunosa, in quanto non indica il numero di interventi e di ore impiegate e comunque prevede l’impiego di una squadra dalla consistenza “esigua”;
– n. 2.1 (gestione informatizzata dei servizi), rispetto al quale il software offerto da [CCC] sarebbe superiore, dal punto di vista funzionale, rispetto a quello offerto da [AAA];
– n. 4 (organizzazione dei servizi di spazzamento) rispetto al quale l’offerta di [AAA] sarebbe lacunosa, prevedendo l’impiego di una squadra dalla consistenza “esigua”.
10.24. Le censure sono inammissibili, perché la valutazione sulla completezza delle azioni prefigurate nelle offerte e la loro valutazione rientra nella discrezionalità della commissione (in tal senso, tra le più recenti, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 4224 del 2021) la quale, nella specie, non risulta essere stata esercitata in maniera irragionevole o arbitraria né si è fondata su una rappresentazione erronea dei documenti presentati dalle ditte concorrenti, pertanto si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi all’Amministrazione al di fuori dei casi tassativi elencati nell’art. 134 cod. proc. amm..
11. Il ricorso di [CCC] è quindi complessivamente meritevole di rigetto. …
Sul ricorso incidentale di [AAA] verso [CCC].
13. Il rigetto del ricorso principale, inoltre, priva [AAA] dell’interesse a una decisione sull’impugnativa incidentale “escludente”, in quanto questa società, conservando comunque l’aggiudicazione, non trarrebbe alcun vantaggio da un suo eventuale accoglimento. …
Conclusioni.
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso principale di [BBB], e quindi improcedibile il ricorso incidentale di [AAA] verso [BBB]; e rigetta il ricorso principale di [CCC], e quindi improcedibile il ricorso incidentale di [AAA] verso [BBB].