Giudizio relativo a gara per servizio di noleggio mezzi, indetta nel 2020.
La ricorrente, II classificata, impugna al TAR l’aggiudicazione al I classificato con plurimi motivi. Il TAR rigetta tutti i motivi.
Sul motivo di ricorso per cui l’aggiudicatario doveva essere escluso per avere indicato nell’originaria dichiarazione post aggiudicazione (poi corretta nel seguito), quale “medico competente” ex d.lgs. 81/08 (richiesto dalla lex specialis ai fini dei requisiti speciali), persona priva dei requisiti di legge, nonchè pertanto per false dichiarazioni in proposito.
… 2. Il primo motivo di doglianza risulta infondato, per l’assorbente ragione che la circostanza dedotta a supporto della pretesa esclusione (in via automatica) del controinteressato ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera “f bis”, d.lgs. n. 50/2016 – nello specifico riguardante l’asserita non veridicità della dichiarazione resa dall’aggiudicatario controinteressato circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (redatta secondo l’allegato M) nella specifica parte, di cui al punto 3, concernente l’indicazione del nominativo del “medico competente di cui all’art. 2 comma 1 lettera h) del D.lgs. 81/08”, sull’assunto della carenza in capo al medesimo dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 81/2008 – in ogni caso non risulta sufficiente ad integrare il presupposto dell’invocata causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera “f bis” (come delimitata in via interpretativa), connaturato all’automatismo espulsivo connotante l’ipotesi in rilievo, rappresentato dalla circostanza che “le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità” (in tal senso, cfr. Cons. St., Ad. Plen., sent. 28 agosto 2020, n. 16).
Dal contenuto della documentazione versata in atti dalle parti resistenti, infatti, emerge che l’aggiudicatario controinteressato, nel rendere nella successiva data del 14 aprile 2021 la dichiarazione redatta secondo l’allegato M con l’indicazione al punto 3 del nominativo del medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008 (non coincidente con il nominativo riportato al punto 3 della precedente dichiarazione in data 11 marzo), ha chiarito – anche tramite l’ulteriore dichiarazione rilasciata ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, versata in atti – che nell’ambito della precedente documentazione (rilasciata il 11 marzo) il nominativo indicato al punto 3 coincideva con il legale rappresentante della società di cui la medesima impresa si avvale per i servizi di sicurezza, prevenzione e protezione, presso la quale opera il medico del lavoro indicato nella successiva dichiarazione (datata 14 aprile 2021), come confermato da apposita dichiarazione nella medesima data resa dai singoli interessati, quali il legale rappresentante della società incaricata, da un lato, e il medico del lavoro ivi operante, dall’altra, quest’ultimo attestante la propria iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti ex art. 38 d.lgs. n. 81/2008 (sul punto, cfr. documenti nn. 29, 30, 31, 32 e 33, depositati in giudizio dalla Stazione appaltante in data 11 maggio 2021).
In ragione delle circostanze evidenziate, non può dunque ritenersi integrata, relativamente alla dichiarazione (redatta secondo il modello “M”) di cui al punto 3, l’ipotesi di falso in senso proprio.
La nozione di falso riferibile alle dichiarazioni rese dall’operatore economico nell’ambito delle procedure di gara, infatti, secondo la ricostruzione delineata dalla giurisprudenza amministrativa postula un atteggiamento doloso in capo al dichiarante, consistendo in un’attività consapevolmente diretta a fornire una rappresentazione non veritiera (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. VI, sent. 21 luglio 2020, n. 4660).
Nel caso di specie, l’elemento soggettivo – richiesto ai fini della configurazione di un’ipotesi di falso – non ricorre alla luce degli aspetti evidenziati, emergenti dal contenuto della documentazione depositata in giudizio.
Va comunque osservato che la dichiarazione interessata dalla censura prospettata costituisce documentazione richiesta alle imprese individuate quali migliori offerenti per ciascun lotto ai fini della stipula del relativo Accordo quadro, secondo l’espressa previsione della lex specialis di gara (cfr. Capitolato speciale d’oneri, par. 14): risulta, infatti, nel caso di specie rilasciata dal controinteressato successivamente alla comunicazione di aggiudicazione (intervenuta il 5 maggio 2021); appare, dunque, suscettibile di verifica ad opera della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 32, co. 5 e 7, d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito di una fase temporalmente posteriore a quella evocata in ricorso (oggetto della contestazione mossa circa l’asserita carenza di istruttoria), rispetto alla quale i relativi controlli – secondo quanto riferito dalla Stazione appaltante in sede di memoria difensiva – risultavano ancora in corso al momento della notifica del ricorso. …
Sul motivo di ricorso per cui l’aggiudicatario doveva essere escluso per non avere menzionato, nella dichiarazione sui requisiti generali resa dal legale rappresentante, un revisore contabile, risultante invece dalla visura camerale, nonchè pertanto per false dichiarazioni in proposito.
… 4. Risulta infondato il secondo motivo di gravame proposto, per l’assorbente ragione che la circostanza oggetto di contestazione – quale l’asserita omessa inclusione del riferimento esplicito al revisore legale incaricato del controllo contabile, nell’ambito della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa controinteressata (di cui all’allegato C del modulo di domanda) circa il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti individuati al comma 3 del medesimo articolo – da un lato costituisce una modalità di rilascio della relativa dichiarazione conforme a quanto previsto dalla lex specialis di gara (sul punto non censurata in ricorso), laddove è consentito al legale rappresentante dell’impresa di rendere una dichiarazione omnicomprensiva riferita a tutti i soggetti aventi cariche sociali riconducibili nell’ambito del richiamato comma 3 dell’articolo 80 (cfr. Capitolato Speciale di oneri, paragrafo 8.2), dall’altro risulta superata in concreto dagli esiti delle verifiche condotte in riferimento alla persona del revisore, non essendo emerso dal certificato del casellario giudiziario alcun provvedimento pregiudizievole nei suoi confronti (cfr. documento 37 depositato dalla Stazione appaltante in data 11 maggio 2021).
Sul motivo di ricorso relativo alla verifica di anomalia.
6. Risulta altresì infondato il quarto motivo di doglianza, concernente la dedotta incongruità ed anomalia dell’offerta del controinteressato.
6.1. Sul punto giova richiamare i consolidati principi espressi in sede giurisprudenziale sulla materia in esame, per quanto concerne gli aspetti di interesse ai fini della censura in esame.
Al riguardo, è costantemente affermato che nell’ambito delle gare pubbliche il giudizio circa l’incongruità dell’offerta, unitamente all’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, costituisce espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica spettante all’Amministrazione (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 19 aprile 2021, n. 3169 e sent. 27 gennaio 2020, n. 680).
Il procedimento di verifica dell’anomalia, in particolare, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; di conseguenza, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (in tal senso, cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2019, n.726).
In conseguenza della natura tecnico-discrezionale connotante le valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, il relativo sindacato giudiziale è ammesso solo nell’ipotesi di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale – ossia, in caso di errori di valutazione gravi ed evidenti, ovvero di valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto – non potendo estendersi ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci stante l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (Cons. Stato, sez. III, sent. 6 febbraio 2017, n. 514 e sez. V, sent. 12 settembre 2019, n. 6161).
Giova infine segnalare che, in base al costante orientamento giurisprudenziale in materia, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, risultando necessaria una motivazione più approfondita solo laddove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, disponendo per l’effetto l’esclusione (Cons. Stato, sez. V, sent. 25 ottobre 2017, n. 4912).
In particolare, nell’ipotesi di giudizio positivo reso dall’Amministrazione in ordine all’offerta sospettata di anomalia, costituisce principio acquisito a livello giurisprudenziale il fatto che incombe a chi lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (Cons. Stato, sez. V, sent. 27settembre 2017, n. 4527), non essendo sufficiente a tal fine la mera allegazione di considerazioni parcellizzate sulla incongruenza o insufficienza (solo) di talune voci di costo (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. 19 aprile 2021, n. 3169).
6.2. Ciò posto, le deduzioni svolte da parte ricorrente – quanto all’erronea quantificazione del costo di ammortamento degli autoveicoli e all’asserita sottostima del costo dei pneumatici – non appaiono sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza ovvero l’erroneità del giudizio positivo reso dalla Stazione appaltante in merito all’offerta della controinteressata, nei limiti del sindacato ammesso in sede giurisprudenziale su atti costituenti espressione di discrezionalità tecnica, tenuto altresì conto del carattere globale della valutazione di congruità (non circoscrivibile, in modo parcellizzato, a singole voci di prezzo), come affermato nell’ambito del consolidato orientamento sopra richiamato.
Sul motivo di ricorso relativo all’attribuzione dei punteggi.
7. Il quinto motivo di gravame, articolato in via subordinata, risulta in parte infondato e in parte inammissibile.
7.1. La ravvisata infondatezza concerne, in particolare, …
7.2. Ciò posto, le restanti contestazioni – intese alla riattribuzione del punteggio tecnico rispettivamente assegnato a parte ricorrente e alla controinteressata, conducente all’invocato sopravanzamento di parte ricorrente in graduatoria – risultano inammissibili sul versante della necessaria “prova di resistenza”, in considerazione dell’ampia distanza di punteggio tra le rispettive posizioni in graduatoria.
Dagli atti della procedura di gara, infatti, emerge che la ricorrente ha conseguito un punteggio tecnico di 37,33 punti, rispetto ai 63,00 punti assegnati alla controinteressata; il punteggio finale complessivamente riportato da ciascuna parte, inoltre, è risultato di 52,84 punti per la ricorrente e di 93,00 punti per la controinteressata (al riguardo, cfr. verbale 16, versato in atti).
Conclusioni
8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto. …