Il giudizio riguarda una gara per servizi e forniture, indetta il 27.7.2021.
L’escluso nella procedura ricorre al TAR, il quale respinge il ricorso.

Sulla giurisdizione (in quanto gara indetta dalla Camera dei deputati).

… Considerato, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione dell’adìto Giudice amministrativo;

Ritenuto invero che, per assunto consolidato, la materia dell’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, ha natura meramente strumentale rispetto allo svolgimento delle funzioni da parte della Camera dei deputati e non rientra nella sfera di autonomia che la Costituzione riconosce a quest’ultima e che rileva, nel caso de quo, la giurisdizione generale sugli affidamenti pubblici, come riservata al Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e) del codice di rito (v. da ultimo il precedente della Sezione n. 5795/2022);

Sul motivo di ricorso relativo all’esclusione (il ricorrente era stato escluso per avere caricato tardivamente un documento di offerta, per dedotto malfunzionamento della piattaforma telematica).

Considerato, quanto al merito del gravame, che lo stesso è infondato;

Ritenuto invero che devono applicarsi i consolidati principi valevoli in materia di gare informatiche, secondo i quali la presentazione dell’offerta deve avvenire tempestivamente, entro il termine posto dalla stazione appaltante, mediante il completo ed integrale caricamento di tutta la documentazione necessaria;

Considerato che non risulta alcun malfunzionamento del sistema, come emerge dalla relazione tecnica depositata dall’amministrazione (non contestata dal ricorrente) e dal significativo rilievo che altri operatori economici nella stessa data e nello stesso intervallo di tempo hanno presentato l’offerta regolarmente;

Rilevato che, quando anche si ammettesse un rallentamento del sistema che avesse ritardato le operazioni, va ricordato che, nell’ambito delle procedure informatiche, tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un’evenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e porre in essere le dovute attività (strumentali all’adempimento dell’incombente telematico) in tempo utile, premunendosi anche e soprattutto rispetto a tali inconvenienti;

Considerato infatti che, in materia di procedure amministrative telematiche, va affermato il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/amministrazione (CdS Sez. III 2 luglio 2014 n. 3329; Sez. V 29 dicembre 2014 n. 6416; Sez. I n. 1673/2019, nonché TAR Lazio Sez. III n.1710/2020);

Ritenuto dunque che, esclusa quest’ultima eventualità, sussisteva la normale esigibilità, da parte dei concorrenti, di una particolare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, da porre in essere con solerte anticipo rispetto alla scadenza, siccome facoltà compensata dalla possibilità di uso diretto della propria postazione informatica, con la correlata impossibilità di predicare l’accollo in capo alla stazione appaltante dei rischi derivanti dall’uso del modello informatico, a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose (v. giurisprudenza sopra citata);

Considerato che la correttezza di quanto sopra esposto risulta vieppiù confermata dal fatto che le offerte non caricate in tempo divengono “criptate”, in quanto non riconosciute dal sistema;

Precisato che neppure può attribuirsi rilevanza, al fine di ritenere adempiuto parzialmente ed in tempo utile il deposito dell’offerta, alla essenzialità o accessorietà della documentazione residua non caricata tempestivamente, a fronte del rilievo che l’offerta integrale (comprensiva di ogni allegato) deve necessariamente essere depositata, tutta, in tempo utile e nei modi sopradescritti, in ciò sostanziandosi il proprium tipico delle gare informatiche;

Ribadito che l’operatore ha iniziato le attività finalizzate all’invio dell’offerta alle ore 16:44:51 del 3 dicembre 2021, a fronte di un termine di scadenza fissato alle ore 17:00 dello stesso giorno, e che è pertanto evidente la scarsa diligenza della società istante, la quale si è tardivamente attivata;

Precisato che, in punto di tempestività e adempimento dello sforzo diligente, neppure possono applicarsi analogicamente al caso di specie i principi previsti in differenti ambiti, i quali predicano la salvezza dei diritti del soggetto il quale adempia parzialmente all’incombente recettizio (ad es. in tema di notificazione degli atti giudiziari, sotto il profilo della scissione degli effetti, rispettivamente, per il notificante e per il destinatario), posto che difetta l’eadem ratio, atteso che, nel caso di specie, lo sforzo diligente dell’offerente deve ontologicamente “coprire” tutte le operazioni prescritte (rappresentate dal caricamento completo dell’offerta, con il contestuale vantaggio di poter definire la procedura di deposito direttamente dai propri terminali);

Ritenuto ancora che, diversamente opinando, si sovvertirebbero i riferiti principi valevoli per le procedure in questione, dando la stura ad improbabili accertamenti in ordine a “inizi parziali” di caricamento dell’offerta (che un operatore potrebbe anche effettuare pochi secondi prima della scadenza del termine), così, di fatto, neutralizzandosi gli indubbi vantaggi, in termini di snellezza e funzionalità della procedura, che tali tipi di gare presentano;

Ritenuto, per quanto sopra, che i provvedimenti gravati restano immuni dai vizi denunciati e che le stesse previsioni della legge di gara sono ragionevoli e del tutto coerenti rispetto alle sopra riferite esigenze;