Pubblicato il 02/05/2022

N. 02985/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2021 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n. 12;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l’annullamento

(quanto al ricorso introduttivo)

dell’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli e del diniego di iscrizione alla White List prot. -OMISSIS-;

di tutti gli atti presupposti e tra questi:

– della Nota della Questura di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;

– della Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;

– della Nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;

– della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche;

– della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;

– della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno;

– della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia);

di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:

– il D.Lg.vo n°159/2011 e la circolare del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS- -OMISSIS-;

(quanto ai motivi aggiunti depositati il 14/3/2021)

degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con indicazione specifica, a seguito della produzione in giudizio:

– della Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli N.-OMISSIS- (LA) di prot. “P” del -OMISSIS-;

– della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli 125/NA/H7 di Prot. -OMISSIS-;

– della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) – Verbale del -OMISSIS-.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Giuseppe Esposito, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

L’interdittiva prot. -OMISSIS-reca il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white list), ravvisandosi la sussistenza, nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS–, di situazioni denotanti il rischio di infiltrazione mafiosa (artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011).

Con il ricorso avverso il predetto provvedimento e gli atti presupposti (notificato il 26/1/2021 e depositato nella stessa data) sono dedotti la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/90 e degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Con ordinanza presidenziale n. 149 del 28/1/2021 è stata disposta l’acquisizione a carico dell’UTG dei provvedimenti impugnati e degli atti, verbali istruttori e accertamenti sui quali si fondano, con ogni altro atto utile ai fini della decisione.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio l’8/2/2021; ha adempiuto all’ordinanza presidenziale il 9/2/2021; ha depositato memoria il 18/2/2021.

La ricorrente ha articolato le proprie censure, a seguito del deposito degli atti istruttori, con motivi aggiunti notificati il 14/3/2021, depositati nella stessa data; ha formulato istanza di prelievo ed esibito documentazione.

Le parti hanno prodotto memorie per l’udienza di merito.

All’udienza pubblica del 9 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- È impugnata l’informazione antimafia emessa nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS–, svolgente attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.

Il provvedimento rileva, sulla scorta degli elementi raccolti dalle FF.OO. (e, in particolare, dalla DIA e dal Comando Provinciale dei Carabinieri: note -OMISSIS-che:

– -OMISSIS- è titolare del 50% della -OMISSIS- s.r.l., le cui restanti quote appartengono a -OMISSIS-;

– quest’ultimo è coniugato con -OMISSIS-, figlia del “noto -OMISSIS-”, risultandovi riconducibili le Cooperative -OMISSIS-ed -OMISSIS-, oggetto di informative antimafia;

– anche nei confronti della -OMISSIS- (alla quale erano state cedute quote della -OMISSIS-) veniva emessa l’informativa ostativa n. -OMISSIS-e negata l’iscrizione alla white list;

– l’interdittiva riguardante la -OMISSIS- è stata confermata in sede di richiesta di aggiornamento con provvedimento n. -OMISSIS-, la cui legittimità è stata statuita dalla sentenza di questa Sezione n. 3402/2017.

Viene quindi valutato, conformemente alla proposta del Gruppo Ispettivo Antimafia nella seduta del 4/11/2020, che “il quadro complessivo, delineato a conclusione dell’attività istruttoria, risulta fondato ed attuale in termini di esposizione della citata -OMISSIS-, al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata atteso che le cointeressenze sopra analizzate del titolare dell’impresa con imprese colpite da ostative antimafia, pone in evidenza una stretta correlazione di interessi e intrecci societari con imprese già interdette ai fini antimafia, tali da avvalorare quella condizione, basata sul criterio logico del “più probabile che non”, da cui desumere la permeabilità della società -OMISSIS- ai voleri della criminalità organizzata nella stessa evidenza che si è riscontrata per le citate -OMISSIS-Società Cooperativa, -OMISSIS- srl, e -OMISSIS- Società Cooperativa”.

2.- Premette il ricorrente che la -OMISSIS- s.r.l., da anni posta in liquidazione, era stata costituita con il fratello -OMISSIS- ed era destinataria di interdittiva per fatti riguardanti esclusivamente quest’ultimo e i suoi rapporti con la famiglia della moglie -OMISSIS-.

Contesta che siano stati “trasferiti” gli effetti interdittivi dalla -OMISSIS- alla ditta di cui è titolare.

Nel ricorso introduttivo è dedotto (in sintesi) che:

– gli elementi riguardanti la -OMISSIS- non possono fondare l’interdittiva a carico della ditta individuale, attenendo al rapporto di affinità tra -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-;

– per la ditta ricorrente occorreva uno specifico approfondimento e l’esplicitazione delle ragioni per le quali l’indizio della cointeressenza legato alla famiglia -OMISSIS- possa ripercuotersi sull’affidabilità di -OMISSIS-;

– quest’ultimo non ha mai avuto rapporti con la famiglia -OMISSIS- e non è stato partecipe delle scelte della -OMISSIS-, operate dal fratello -OMISSIS-;

– l’accertamento della permeabilità mafiosa di una impresa deve incentrarsi non sull’operato di terzi ma sulla propensione dei soggetti interessati alla compromissione con interessi criminali, sulla base di indizi effettivi ed attuali e di un giudizio complessivo, che nei confronti di -OMISSIS- non può condurre all’esito contestato.

Con i motivi aggiunti sono ulteriormente illustrate le censure nell’ottica delineata con il ricorso introduttivo, ossia ribadendo che sono estranei all’impresa individuale -OMISSIS- gli elementi di controindicazione che avevano riguardato la -OMISSIS- e che non può rilevare in danno del ricorrente il rapporto di affinità tra -OMISSIS- -OMISSIS- e il fratello -OMISSIS-.

3.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento, nei seguenti termini.

Gli elementi su cui si fonda la prognosi negativa a carico dell’impresa individuale traggono spunto dalla compartecipazione al 50% del suo titolare -OMISSIS- nella -OMISSIS- s.r.l., posseduta per le restanti quote dal fratello -OMISSIS-.

La Prefettura ha rinvenuto l’esistenza di cointeressenze economiche pregiudizievoli nelle circostanze riguardanti la -OMISSIS- (sottoposta a misura interdittiva antimafia n. 89770 del 5/5/2017), per vicende che la vedevano coinvolta unitamente alle Cooperative -OMISSIS- ed -OMISSIS- (a loro volta assoggettate a misure interdittive), riconducibili al soggetto controindicato -OMISSIS- -OMISSIS-, suocero di -OMISSIS- (quest’ultimo è il fratello, come detto, del titolare dell’impresa individuale ricorrente).

Ragioni di sinteticità impongono di non ripercorrere per esteso le vicende che avevano riguardato la -OMISSIS-, sulle quali si appunta diffusamente il ricorrente, bastando riportare la sentenza di questa Sezione del 21/6/2017 n. 3402, che, con riguardo all’interdittiva emessa nei confronti della -OMISSIS-, ha ricostruito il complesso quadro indiziario ed evidenziato la “sussistenza di un intreccio di cointeressenze aziendali con altre società i cui incarichi gestionali sono stati affidati a soggetti legati da vincoli di parentela o affinità o da pregressi rapporti di lavoro con la famiglia -OMISSIS-, di cui sono componenti il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, già ritenuto nella pregressa informativa del 2014 come elemento di raccordo ad ambienti malavitosi”.

Per quanto qui interessa (per effetto del richiamo alle Società -OMISSIS- ed -OMISSIS-, che viene operato nel caso all’esame dalla Prefettura), veniva considerato in particolare che “gli esponenti della famiglia -OMISSIS- risultano a vario titolo collegati con le società di seguito indicate”:

– la “-OMISSIS-, insieme alla quale la -OMISSIS- ha costituito un’a.t.i. che è risultata aggiudicataria di un appalto indetto dal Comune di Napoli per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali”;

– la “-OMISSIS- s.r.l., di cui il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (genero di -OMISSIS- -OMISSIS-) è socio al 50%”;

– la “-OMISSIS- s.c. a r.l.: è posseduta al 84,79% da -OMISSIS- s.r.l. (quota acquistata dalla -OMISSIS-), di cui è comproprietario il citato -OMISSIS- -OMISSIS- (il residuo 15,21% è intestato alla -OMISSIS-) ed è stata amministrata fino al 2015 da -OMISSIS- -OMISSIS-”.

Assieme ad altri dati decisivi (omessi in questa sede per sinteticità espositiva), è dunque affermato nella citata sentenza n. 3402/2017 che: “L’insieme di tali elementi conferma quindi la sussistenza di una rete di cointeressenze societarie che, in ultima analisi, appaiono riconducibili a parenti ed affini della famiglia -OMISSIS- ai cui componenti sono contestate violazioni sintomatiche ai fini antimafia, in alcuni casi con l’aggravante della finalità di agevolazione di clan camorristici”.

Tanto premesso, gli elementi che rilevano nella fattispecie all’esame sono costituiti:

– dalle cointeressenze economiche tra la -OMISSIS- e le Cooperative -OMISSIS- ed -OMISSIS- (destinatarie di informazioni ostative antimafia e riconducibili alla famiglia -OMISSIS-);

– dalla partecipazione al 50% del titolare dell’impresa individuale nell’assetto societario della -OMISSIS- (appartenente per le restanti quote al fratello -OMISSIS-, suocero di -OMISSIS- -OMISSIS-).

Sotto il primo profilo, va posto in luce che, diversamente da quanto ravvisato nel provvedimento impugnato in ordine alle “cointeressenze sopra analizzate del titolare dell’impresa con imprese colpite da ostative antimafia”, tali rapporti non possono dirsi esistenti per l’impresa individuale ricorrente e il suo titolare, riguardando bensì la -OMISSIS-

Non emerge un coinvolgimento diretto dell’impresa individuale del ricorrente con le compagini societarie a cui è fatto riferimento, di tal che si mostra perplesso l’assunto in ordine alla permeabilità ad indirizzi criminali della -OMISSIS–, “nella stessa evidenza che si è riscontrata per le citate -OMISSIS-Società Cooperativa, -OMISSIS- srl, e -OMISSIS- Società Cooperativa” (cfr. il provvedimento impugnato).

L’inesistenza di rapporti diretti tra l’impresa individuale del ricorrente e le Società interdette non può condurre all’assiomatico rilievo accordato dalla Prefettura a vicende da cui doveva scaturire, in quanto riguardanti altri soggetti giuridici, un maggiore approfondimento.

È indubbio che “uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale” (Cons. Stato, sez. III, 25/11/2021 n. 7890).

Pur tuttavia, nel caso di specie si deve rilevare che si mostrano assenti legami o relazioni commerciali tra l’impresa individuale e le Società controindicate, nei cui confronti gli elementi di controindicazione erano stati ravvisati con l’emissione di precedenti interdittive.

Quanto al mantenimento da parte del ricorrente della partecipazione societaria nella -OMISSIS-, tale elemento è valorizzato dalla Prefettura in ragione della qualità del fratello -OMISSIS- (detentore delle quote restanti), legato da rapporti di affinità a -OMISSIS- -OMISSIS-.

Passando perciò ad esaminare l’aspetto dato dal rapporto di parentela, occorre dire che anche in tal caso è indubbio che a tale tipo di rapporti può accordarsi rilievo (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 4/1/2022 n. 21: “quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto”).

Sennonché, affinché abbia carattere determinante ai fini dell’emissione dell’interdittiva antimafia, occorre che il legame di parentela si raccordi con la ravvisata esistenza, sia pure in via presuntiva, di altri dati quali la comunanza di interessi o la soggezione o compiacenza ai voleri del parente, tanto da farne desumere che l’impresa possa essere condizionata nei suoi indirizzi dalla regia estranea e orientata all’assecondamento di logiche criminali.

Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato non emerge che tale valutazione abbia specificamente avuto riguardo all’impresa individuale del ricorrente.

La mancanza di tale pertinente apprezzamento inficia il provvedimento, sottraendo all’accertamento il carattere di compiutezza che valga ad evitare che l’ineliminabile permanenza del rapporto di parentela sottragga all’interessato ogni libertà nella determinazione delle proprie individuali scelte d’impresa.

Conclusivamente, le argomentazioni sopra sviluppate inducono a ritenere che occorra, nel caso di specie, un maggiore approfondimento da parte della Prefettura in ordine al rilievo che concretamente assumono, nei confronti dell’impresa individuale ricorrente, da un canto le cointeressenze economiche con Società controindicate con le quali la stessa non ha avuto relazioni dirette e, d’altro canto, il rapporto di parentela dalla cui esistenza non sembra potersi desumere, allo stato degli atti, l’ulteriore elemento di una strategia comune o di una regia d’impresa, tali da far presumere che gli indirizzi operativi dell’impresa siano influenzabili dalla criminalità organizzata.

Il ricorso va quindi in questi termini accolto, ai fini del riesame da parte della Prefettura.

Il Collegio ritiene altresì di dover evidenziare che, per effetto della riforma al Codice delle leggi antimafia (operata con il D.L. n. 152/2021 convertito con legge n. 233/2021), l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 demanda al Prefetto di prescrivere all’impresa l’osservanza di determinate misure (art. 94-bis cit., co. 1 e 2), allorquando sia accertato “che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale”.

In relazione a tutto quanto sin qui considerato, occorre quindi che la Prefettura proceda al riesame dell’interdittiva emessa in danno dell’impresa individuale ricorrente, come precisato, impregiudicate le determinazioni ad essa spettanti nonché tenendo conto, in sede di riedizione del potere alla luce delle vigenti nuove disposizioni, della eventuale ricorrenza dei presupposti di cui al citato art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011.

4.- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e va conseguentemente annullato l’impugnato provvedimento del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS-, fatta salva la successiva attività dell’Amministrazione, nei termini illustrati.

Per la peculiare natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS-, fatta salva la successiva attività dell’Amministrazione, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.