Il giudizio riguarda un contratto di appalto di servizi stipulato nel 1995 e successive proroghe.
La s.a. [AAA] ricorre in opposizione a decreto ingiuntivo dell’o.e. [CCC].

Sulla domanda di pagamento di [CCC].

2. Quanto alla domanda di condanna al rimborso delle penali trattenute dall’Ente per cattiva esecuzione del contratto, non sussiste infatti la giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo invece quella del giudice ordinario, trattandosi di motivo di doglianza che non investe l’esercizio di prerogative pubblicistiche della stazione appaltante, ma piuttosto l’esecuzione del rapporto contrattuale (ex multis, Tar Toscana, I, 27 giugno 2016, n. 1088). …

3. Quanto al resto della pretesa creditoria, sussiste la giurisdizione del g.a. sulla domanda di compensi revisionali ex art. 133, comma 1, lettera e), n. 2 c.p.a., tenuto comunque conto che l’odierno processo riguarda rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.

3.1. Peraltro, nel merito della pretesa revisionale, essa non appare fondata con riguardo alle somme ulteriori richieste a titolo di revisione prezzi tenuto conto che, alla stregua delle «costanti decisioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ex multis S.U. 14090 del 2004, 4463/2009, 6016 e 19567/2011, 7176 e 12063/del 2014) (…) in tema di revisione prezzi, la posizione dell’appaltatore di fronte alla facoltà dell’amministrazione di concederla ricorrendone i presupposti giuridici, ha natura di mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza la lex specialis del capitolato di appalto che si conformi a queste norme non può costituire ex se un diritto soggettivo dell’appaltatore nella fase precedente il riconoscimento della revisione prezzi da parte dell’organo amministrativo competente, ed in tal modo derogare alla disciplina normativa sul relativo potere autoritativo e sulla conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche sulla mancata risposta dell’amministrazione alla relativa richiesta dell’appaltatore poiché la sua posizione si colloca in un’area di rapporti in cui la P.A. che non è su base paritetica, pur essendo stato il contratto di appalto già stipulato (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 30/10/2014, n. 23067) (…)». Da ciò «consegue che i risultati del procedimento di revisione prezzi sono dunque espressione di facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375; 24 gennaio 2013 n. 465) per cui non può essere fondatamente articolata un’immediata domanda giudiziale di condanna se non per la parte del compenso che l’amministrazione abbia liquidato con un espresso provvedimento (cfr. da ultimo, C.d.S., III, sentenza 9 gennaio 2017, n. 25).

Conclusioni

Il TAR revoca il decreto ingiuntivo, declina la giurisdizione circa il riaccredito delle penali, rigetta la domanda di compenso revisionale.