… 1. La società [LLL] a r.l. ha esposto che: 1) con avviso di informazione, pubblicato sulla GURI n. … del 28 dicembre 2020, l’[SA] s.p.a. ha indetto quattro procedure negoziali, previste dall’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 2, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020 …; b) che la ricorrente, nonostante avesse idonea qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente (OG4), indicata nell’avviso, non ha ricevuto l’invito a presentare l’offerta; 3) con nota … del 4 gennaio 2021 ha presentato all’[SA] istanza di accesso agli atti; 4) con nota … del 26 gennaio 2021 la S.A., da un lato, ha comunicato che, pur rientrando la società ricorrente nell’elenco dei soggetti da invitare, la stessa sarebbe deficitaria dell’ulteriore requisito del possesso di una cifra di affari pari a due volte l’importo a base d’asta, come verificato tramite una società di servizi, e dall’altro ha negato l’accesso agli atti, attesa la mancata partecipazione alle gare; 5) con diffida del 29 gennaio 2021 la società ricorrente ha reiterato l’istanza di accesso agli atti; 6) con nota prot. … del 3 febbraio 2021 l’[SA] ha riscontrato la seconda diffida ribadendo quanto già affermato nel precedente diniego ed aggiungendo che l’istanza sarebbe da rigettare anche se intesa come di accesso civico, attesa la natura interamente partecipata da una società quotata (ferrovie dello Stato italiane) della S.A.; 7) con ricorso … la società ricorrente ha impugnato l’avviso di informazione innanzi al TAR del Lazio, proponendo contestualmente istanza di accesso ex art. 116 c.p.a.; 8) con ordinanza … il TAR ha respinto la domanda cautelare sul presupposto della carenza di fumus “avuto riguardo alla disciplina derogatoria e temporanea di cui all’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. n. 76/2020”, mentre con successiva ordinanza … dell’1 giugno 2021 il TAR ha accolto l’istanza di accesso …; 9) a seguito dell’acquisizione della documentazione di gara, la società ricorrente ha appreso dell’aggiudicazione delle quattro procedure negoziate e, in particolare, con determina del 30 marzo 2021 sono stati aggiudicati in favore di … s.p.a. i lavori di esecuzione della …; con la determina dell’1 aprile 2021 sono stati aggiudicati alla … i lavori di costruzione …; con determina del 2 aprile 2021 sono stati aggiudicati al RTI … i lavori l…; con determina del 19 aprile 2021 sono stati aggiudicati all’impresa … i lavori di ….

1.2. La società ricorrente impugna i predetti provvedimenti di aggiudicazione deducendone l’illegittimità: …


… 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. L’art. 120 c.p.a., rubricato “Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)”, al comma 1, dispone che “Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.

4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza, l’art. 120 c.p.a preclude la possibilità di esperire ricorso straordinario in materia di aggiudicazione di appalti (cfr. in termini Cons. Stato sez. I, parere n. 810/2021; Cons. Stato, sez. I, parere 1033/2020; Cons. Stato, sez. I, parere 1347/2016), rimanendo assoggettati al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo, gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture (art. 120, comma 1, c. p. a.).

In termini analoghi si esprime l’art. 119, comma 1, lett. a), c. p. a. attraverso l’impiego dell’espressione “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”.

Entrambe le formule normative hanno carattere generale e si riferiscono a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto.

4.2. In conclusione, dal quadro normativo ora delineato emerge che per fattispecie ivi indicate è prevista la sola impugnabilità avanti il giudice amministrativo mentre è esclusa l’impugnabilità a mezzo di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5. Sulla base del richiamato articolo, pertanto, gli atti impugnati da parte ricorrente non possono costituire oggetto di ricorso straordinario in quanto provvedimenti di aggiudicazione rientranti nella “esclusiva competenza” del tribunale regionale amministrativo.

6. Per le considerazioni espresse, il Collegio esprime parere nel senso che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.