FATTO
Con determina a contrarre … del 21 luglio 2021 l’[SA] ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di pulizia …
Alla gara per il lotto 1 … per un valore di € 36.108.789,12, hanno preso parte trentasei imprese.
… [DDD] s.r.l. si è collocata al primo posto …. Quindi [SA] ha disposto l’aggiudicazione … a [DDD], con D.D. 6 febbraio 2023 ….
Il provvedimento e gli atti della procedura sono contestati in giudizio da [MMM].
1- Con un primo motivo è contestata l’attribuzione a [DDD] del punteggio premiale previsto dal disciplinare per l’impegno a riassorbire il personale già in servizio presso l’ente con il medesimo livello occupazionale e con migliorie rispetto al più favorevole contratto collettivo di settore sotto il profilo del trattamento economico. Secondo la ricorrente i premi migliorativi offerti da [DDD] sono incerti, espressi in termini di mera possibilità e in definitiva subordinati alla discrezionalità dell’imprenditore.
2- Con un secondo motivo è contestato il punteggio attribuito all’offerta tecnica [DDD] per l’utilizzo di prodotti chimici rispettosi dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. n. 51/2021 per oltre il 51% del servizio. La ricorrente fa presente che l’offerta [DDD] dichiara l’impiego di prodotti chimici senza fragranze, laddove in realtà dei ventisette prodotti indicati – ventiquattro detergenti e tre disinfettanti – solo otto sono privi di fragranze e di questi uno, il Tawip vioclean F. della Werner & Mertz, è fuori catalogo.
3- Con un terzo motivo [MMM] ritiene eccessivo il punteggio (8) riconosciuto all’offerta [DDD] per il criterio prodotti, macchinari e attrezzature, considerato che la dichiarazione di utilizzo di carta tessuto in polpa non sbiancata, come previsto dai C.A.M., non è veritiera giacché i prodotti offerti – asciugamani in carta e carta igienica di marca … – sono sbiancati chimicamente, per quanto emerge dalle schede tecniche.
4- Con un quarto motivo è dedotta l’insufficienza dei costi orari del personale, indicati nell’offerta economica aggiudicataria e al di sotto dei minimi tabellari, oltre al mancato inserimento dei costi di miglioria tra i costi industriali e l’incongruità dei costi per macchinari e attrezzature.
5- Con ulteriore motivo è contestata la violazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo la ditta aggiudicataria omesso la dichiarazione di inadempienze degli oneri fiscali per contributi unificati in azioni avviate innanzi al Giudice Amministrativo, per circa € 99.000,00, e la dichiarazione relativa ai requisiti professionali e morali degli amministratori della società incorporata [ppp] s.p.a.
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La [DDD] propone altresì un ricorso incidentale, contestando l’offerta avversaria che presenta, deduce, caratteristiche analoghe a quelle contestate all’offerta aggiudicataria nel ricorso principale (aleatorietà e incertezza delle migliorie proposte per i lavoratori assorbiti, detersivi privi di fragranze e carta in polpa sbiancata chimicamente), nonché un costo del lavoro ancora più basso di quello dichiarato da [DDD] e censurato da [MMM] per incongruità.
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DIRITTO
In disparte da ogni considerazione in ordine all’ampiezza dell’interesse dedotto con riguardo alle censure sub 1, 2, 3 e 4 del ricorso principale (giacché l’offerta [MMM] presenta caratteristiche simili a quelle contestate per l’offerta [DDD]), il Collegio ne rileva l’infondatezza.
La circostanza del collegamento a condizioni ed accordi futuri delle migliorie proposte per i lavoratori assorbiti non ne pregiudica la valenza e la valutabilità da parte della commissione di gara, così come sono state valutate le migliorie proposte da [MMM], anch’esse subordinate ad accordi futuri.
I prodotti offerti da [DDD], come anche quelli dichiarati nell’offerta [MMM], esibiscono il marchio europeo Ecolabel di compatibilità con i criteri di rispetto delle esigenze di tutela ambientale, come indicati dalla vigente normativa, non rilevando ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto al riguardo dal disciplinare l’assenza di altre caratteristiche (fragranze, carta non sbiancata), peraltro nemmeno presenti nei prodotti offerti da [MMM].
Per il costo della manodopera indicato nell’offerta aggiudicataria, la contestazione d’incongruità di cui al motivo sub 4 muove dal riferimento alle tabelle ministeriali pubblicate nel 2022, le quali, oltre a essere meramente indicative e non vincolanti, non avrebbero potuto essere prese in considerazione dalla commissione di gara, giacché rese pubbliche nel luglio 2022, laddove i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti il 28 ottobre 2021. I costi del lavoro indicati da [DDD] rispettano, invece, i minimi salariali previsi dal vigente contratto collettivo Multiservizi. I costi delle migliorie emergono sia nella voce “costi generali”, sia nella voce “costi della manodopera”, determinati considerando anche una riserva/plafond di Euro 224.266,70. Non è valutabile per la sua genericità la residua censura di incongruità dell’offerta economica [DDD] per macchinari e attrezzature.
Non sussiste violazione da parte di [DDD] degli obblighi dichiarativi ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici in relazione ai contributi unificati per controversie innanzi al Giudice Amministrativo, il cui importo non è stato notificato all’impresa ed è stato da essa conosciuto a gara avviata e puntualmente corrisposto; mentre è irrilevante la posizione degli amministratori della società incorporata [ppp] e le vicende che li riguardano, anteriori all’incorporazione.
Il ricorso principale, dunque e assorbito ogni rilievo pregiudiziale, è infondato nel merito e va respinto. Conseguentemente va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di [DDD].
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
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