PREMESSE

Rif. appalto di servizi, per il reperimento e allestimento di sedi di concorsi, indetto a inizio 2023, svolto col metodo dell’OEV.

La 2° classificata [RRR] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [MMM].

SUL MOTIVO RELATIVO I REQUISITI SPECIALI E AI PUNTEGGI TECNICI

La lex specialis prevedeva un prezzo fisso, mentre stabiliva tre criteri di punteggio qualitativo, (a) esperienza in ambito di gestione dei test center; (b) la piattaforma di registrazione e di pagamento del contributo da parte dei partecipanti alla selezione; (c) sedi all’estero proposte. Non prevedeva requisiti speciali (salvo il generico riferimento a “comprovata esperienza” e “idonei requisiti economico-finanziari” e “tecnico-professionali” e “idonea professionalità”).

La ricorrente [RRR] deduce che l’aggiudicataria (con minimo capitale sociale e patrimonio netto, due soli dipendenti, costituita solo nel 2019), non poteva essere ammessa alla procedura; inoltre, deduce l’illegittimità della lex specialis per indeterminatezza dei criteri. 

Il TAR respinge. Nel caso di settori particolari, con pochi operatori e a fronte di precedenti gare deserte, è legittima – nei limiti del sindacato del G.A. – la lex specialis che preveda requisiti di partecipazione minimali, e, quale criterio di punteggio, la pregressa esperienza nel settore dell’appalto.

… risulta infondato il primo mezzo d’impugnazione

… sulla base di quanto richiesto dalle specifiche disposizioni della lex specialis di gara concernenti i requisiti di partecipazione, [MMM] aveva tutti i requisiti richiesti per potere legittimamente prendere parte alla procedura.

Risultano del tutto condivisibili, sul punto, le considerazioni sviluppate da [SA] in relazione al fatto che “…Si sta parlando di un servizio molto peculiare ed un mercato molto particolare…” (v. memoria [SA] …), vale a dire di un contesto in cui, sia per la effettiva peculiarità dei servizi appaltati, sia in ragione del numero assai limitato di concorrenti che avevano in precedenza partecipato a gare similari (gare o andate deserte o alle quali partecipava un solo operatore economico) era necessario, nel pubblico interesse, introdurre modifiche atte a favorire la partecipazione di un maggior numero di concorrenti, pur nel doveroso rispetto dell’esigenza di affidare tale particolare tipo di servizi a contraente privato affidabile e professionalmente idoneo.

Tale pregressa situazione ha indotto [SA] – anche in coerenza e diretta applicazione del principio di concorrenzialità di derivazione U.E. – di predisporre una lex specialis di gara improntata alla massima partecipazione di concorrenti, mediante la richiesta di requisiti minimi di partecipazione.

In tale contesto, la stazione appaltante ha quindi proceduto coerentemente con tali, riferite premesse, introducendo il criterio di valutazione “esperienza in ambito di gestione dei test center” che è direttamente e specificamente inerente la parte principale dei servizi oggetto di appalto, consistente nel reperimento delle sedi fisiche per “…l’espletamento, individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center per l’espletamento della prova concorsuale relativa all”ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria lm-41 e lm-46) in lingua inglese per l’ a.a. 2023\2024…”.

A giudizio del Collegio tale oggettivo criterio di valutazione delle offerte, costituisce valido e proporzionato contrappeso al maggior favor partecipationis al quale è improntata la gara in questione, in ragione delle ineludibili oggettive esigenze alle quali si è accennato, come è dimostrato dal fatto che, riguardo a tale pregnante criterio, l’offerta della ricorrente ha ricevuto il massimo del punteggio assegnabile (punti 40), mentre l’offerta dell’aggiudicataria (che oggettivamente vantava minore esperienza nella gestione di tests center) ha ottenuto un punteggio sensibilmente inferiore.

In via generale, si deve comunque osservare che, trattandosi, nella procedura in esame, di criteri di valutazione delle offerte tutti discrezionali, riguardo ad essi è pacifico in giurisprudenza che il sindacato giudiziale non sia di tipo sostitutivo: il Giudice cioè non può sostituire il proprio opinabile apprezzamento a quello, altrettanto opinabile, dell’Amministrazione (v. ex plurimis) T.A.R. Lazio –RM- Sez. III quater n. 10468 del 2023). L’intervento caducatorio del Giudice Amministrativo è infatti limitato ai soli casi di palese travisamento del dato fattuale o di manifesta illogicità o irragionevolezza o arbitrarietà della decisione dell’Amministrazione (v. Cons. Stato Sez. V, n. 7942). Elementi – questi ultimi citati – palesemente non ricorrenti nel caso di specie.

Ulteriore elemento, diretto a confermare, in concreto, la solidità e affidabilità dell’aggiudicataria [MMM] deriva – a posteriori – dal fatto, incontestato …, che … il servizio appaltato… è stato regolarmente ed integralmente eseguito.

Di qui, pertanto, la palese infondatezza del primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, da un lato risultando oggettivamente inesistente il difetto di istruttoria denunciato dalla ricorrente riguardo alla verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura e dall’altro lato non potendo, la Commissione giudicatrice, introdurre ulteriori sub criteri di valutazione delle offerte diversi da quelli – oggettivamente legittimi secondo quanto ut supra accertato – previsti dalla lex specialis.

SUL MOTIVO RELATIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

La ricorrente [RRR] deduce l’illegittima attivazione del soccorso istruttorio, a fronte della mancata produzione della visura camerale e dell’indicazione nella documentazione amministrativa di due dichiarazioni incompatibili.

Il TAR respinge. E’ legittimo il soccorso istruttorio per sopperire all’omessa produzione del certificato della CCIAA; nonchè a fronte della spunta, nella documentazione amministrativa, di due dichiarazioni tra loro incompatibili.

Il Collegio ritiene che anche tale rilievo non possa essere favorevolmente esaminato.

La documentazione … oggetto di soccorso istruttorio … (attestazione iscrizione Camera di Commercio) – è una certificazione che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa è considerato documento che – a differenza delle dichiarazioni di volontà richieste ai concorrenti – può essere oggetto di soccorso istruttorio ex art, 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre.

… , l’errore di [MMM] è consistito essenzialmente nel fatto di avere segnato in una dichiarazione resa in sede di gara (contenuta nella Busta “A” relativa alla Documentazione amministrativa) due ipotesi tra loro alternative, cosicché l’intervento della stazione appaltante ha permesso alla concorrente di esplicitare chiaramente la dichiarazione effettivamente da rendere alla stazione appaltante, mediante tempestiva correzione nella stessa del dato precedentemente riportato per mero errore materiale, come consente espressamente l’art. 3.4 del Disciplinare Pertanto, risultando il riscontrato errore non concernente l’offerta presentata da [MMM], ma la documentazione amministrativa, e trattandosi di sostanziale correzione di un dato errato contenuto in una dichiarazione ai fini certificativi, risulta legittimo il soccorso istruttorio apprestato dalla stazione appaltante alla suddetta concorrente.

SUL MOTIVO RELATIVO AL PUNTEGGIO TECNICO SOTTO DIVERSO PROFILO

La ricorrente [RRR], con motivi aggiunti, deduce l’illegittima attribuzione di punteggio alle “sedi estere”.

Il TAR respinge. Nell’attribuire i punteggi qualitativi (attività discrezionale, non sindacabile secondo valutazioni sostitutive), la Commissione giudicatrice deve attenersi strettamente al criterio di lex specialis; quindi, il fatto che un’offerta sia migliore di un’altra per profili non previsti dal criterio, non può giustificare un maggior punteggio.

Il secondo mezzo del ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, dal momento che, con esso, la ricorrente tende a sostituire una propria valutazione del parametro relativo alle “sedi estere proposte” a quella effettuata dalla Commissione giudicatrice, con la conseguenza che tale rilievo è inammissibile, entrando esso nel merito delle scelte tecnico discrezionali della Commissione che, peraltro, in generale – come già si è accennato – e nella specifica questione ora in esame, non risultano viziate né da palese travisamento di fatto, né esse risultano illogiche o tanto meno in contraddizione tra loro, come del resto è dimostrato dalla valutazione operata dalla Commissione riguardo all’elemento relativo all’ampiezza degli spazi delle sedi di esame.

Su tale punto non può in alcun modo essere condivisa, infatti, la tesi della ricorrente in ordine all’illogicità della scelta della Commissione di non premiare con una migliore valutazione e con un più alto punteggio il concorrente che – come [RRR] – ha indicato sedi di esame aventi spazi molto grandi e locali molto capienti, dal momento che né la lex specialis né la peculiare tipologia di prove da sostenersi da parte dei candidati, necessitavano che i siti e gli immobili prescelti fossero dotati di enormi spazi di tipo fieristico.

CONCLUSIONI

Il TAR rigetta il ricorso.