PREMESSE
Rif. contratto di appalto di forniture del 2008.
La ricorrente impugna il silenzio sulla propria istanza di “revisione prezzi” svolta nel 2020; e, con motivi aggiunti, il provvedimento di diniego emesso nel 2021.
SUL MOTIVO RELATIVO ALLA REVISIONE PREZZI
La ricorrente richiede la revisione prezzi di un contratto di forniture nel 2015 (a contratto scaduto), quindi mete in mora nel 2020, entro il quinquennio; la [SA] rigetta le istanze, deducendo, tra l’altro, l’erronea formulazione delle stesse e l’intervenuta conclusione del contratto all’epoca della richiesta. La ricorrente impugna, tra l’altro, il diniego.
Il TAR accoglie.
Ai fini della rituale proposizione dell’istanza di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) sono irrilevanti mere inesattezze sulla denominazione dell’esatto istituto revisionale; e quanto al contenuto, è sufficiente che l’istanza consenta i dati essenziali per dare avvio al procedimento di revisione.
La domanda di revisione prezzi (ex art. 133 D.Lgs. 50/2016) non è impedita dall’esaurimento del contratto all’epoca della sua presentazione; ciò in quanto la posizione dell’istante è di interesse pretensivo, non estinguibile per decorso del tempo.
Sulle formalità per l’istanza di revisione prezzi.
– in data 6.2.2020 la ricorrente ha chiesto la revisione dei prezzi …;
– con nota del 18.2.2020 l’[SA] ha dichiarato di non poter accogliere l’istanza per “intervenuta prescrizione quinquennale”;
– con nota del 30.12.2020 la ricorrente ha reiterato l’istanza di revisione del 6.2.2020, allegando le costituzioni in mora del 21.4.2015 e del 23.4.2015, con le quali sostiene di aver interrotto il termine di prescrizione;
– in data 18.1.2021 l’Azienda ha riscontrato l’istanza del 30.12.2020 obiettando che le precedenti note del 21.4.2015 e del 23.4.2015, richiedenti l’avvio del procedimento di revisione dei prezzi, risultavano improcedibili, contraddittorie e prive degli elementi essenziali e le ha pertanto considerate non idonee a promuovere il procedimento di revisione….
…
Nel merito il ricorso è fondato.
Non va oltre l’equivoco terminologico, facilmente evitabile, il capo di motivazione che ritiene non accoglibile l’istanza della ricorrente perché l’istituto della “compensazione”, di cui è menzione nella nota della ricorrente del 21.4.2015, è previsto nell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 solo per i lavori pubblici, escluso dunque il contratto di fornitura sottoscritto inter partes.
Le istanze della ricorrente del 21.4.2015 e del 30.12.2020 sono state invece presentate testualmente ed inequivocabilmente ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone l’inserimento, nei contratti passivi di durata, di una clausola di revisione del corrispettivo.
Parimenti fondate sono le censure avverso il capo di motivazione che ha respinto l’istanza sul presupposto che le precedenti richieste del 2015, allegate a dimostrazione dell’interruzione della prescrizione, fossero prive di elementi essenziali, quali l’indicazione della fornitura per la quale veniva chiesta la revisione e la vigenza del contratto.
La nota del 21.4.2015 di richiesta di revisione del prezzo reca chiaramente l’indicazione dell’oggetto della fornitura (materiale per medicazione e cerottaggio), nonché della deliberazione di affidamento n. 45/2001 e della successiva proroga, elementi che certamente avrebbero consentito di dare avvio al procedimento di revisione, unico essendo il contratto ad esecuzione periodica e continuativa ripassato fra le parti, come si evince da detta delibera prodotta a corredo del ricorso introduttivo.
Sull’eccepito rilievo ostativo della conclusione del contratto al tempo dell’istanza di revisione prezzi.
Il fatto che il contratto fosse scaduto alla data della presentazione dell’istanza del 2015 non costituisce, poi, causa di decadenza dal diritto di ottenere la revisione del prezzo che è soggetto unicamente a prescrizione quinquennale.
Occorre infatti considerare che il procedimento di revisione si articola in due fasi:
– la prima, di verifica delle condizioni che devono sussistere perché l’amministrazione proceda alla revisione imposta dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2001 a garanzia della sostenibilità del quadro finanziario sotteso alla stipula del contratto e della qualità delle forniture appaltate;
– la seconda, che prende avvio dall’esito positivo della prima fase e ha ad oggetto la quantificazione del compenso revisionale di riconosciuta spettanza dell’appaltatore.
Ne consegue che, se la stazione appaltante non ha accertato, come nel caso in decisione, che sussistono le condizioni per attribuire all’appaltatore un compenso revisionale, avendo escluso la stessa idoneità dell’istanza ad avviare il procedimento come evidenziato criticamente nel secondo motivo, la posizione di questi resta quella di interesse legittimo pretensivo, insuscettibile di estinzione per decadenza, tantomeno per scadenza del contratto.
I motivi aggiunti devono pertanto essere accolti.
CONCLUSIONI
Il TAR accoglie il ricorso.