PREMESSE
Rif. gara indetta antecedentemente al 1.7.2023.
[TTT], 5° classificata, impugna il diniego di accesso alle offerte dei primi quattro classificati.
SULL’ACCESSO AGLI ATTI
La ricorrente, 5° classificata, impugna il diniego di accesso alle offerte dei primi quattro classificati, oppostole dalla s.a.. Il partecipante a una procedura di affidamento ha pieno diritto – salvi i limiti relativi ai segreti industriali – all’accesso alle offerte dei concorrenti che la precedono in graduatoria (a prescindere dalla propria collocazione nella graduatoria stessa).
L’impugnato diniego… si fonda sull’asserita assenza di un interesse diretto concreto ed attuale all’ostensione degli atti di gara, segnatamente la documentazione di gara relativa ai concorrenti che precedono in graduatoria la ricorrente società.
Tale motivazione non è condivisibile.
Deve infatti rammentarsi che la giurisprudenza ha chiarito che in materia di appalti pubblici – fatte salve le deroghe espressamente considerate dall’art. 53 d.l.gs. 50/2016, fra cui quella relativa ai segreti tecnici e commerciali – non vengono in rilievo profili di riservatezza, ma semmai profili di trasparenza evincibili dall’obbligo di pubblicazione degli atti di gara da parte della stazione appaltante (cfr al riguardo Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/2020), nonché dalla stessa possibilità di esperire nella materia de qua l’accesso civico generalizzato (ex multis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10/2020).
Ciò posto, fermo restando che nell’ipotesi di specie la parte istante ha fatto riferimento all’accesso documentale, per cui non viene in rilievo l’accesso civico generalizzato, il ricorso deve essere accolto in considerazione del rilievo che la situazione legittimante l’accesso documentale ex art. 53 comma 1 e 22 l. 241/90 è ravvisabile nella circostanza che l’istante ha richiesto l’accesso agli atti di gara inerenti la procedura ad evidenza pubblica cui ha preso parte e la cui legittimità intende scrutinare, anche verificando la corretta valutazione dell’ammissione degli altri concorrenti – da intendersi riferita a quelli che la precedono in graduatoria – e la corretta valutazione delle loro offerte, per cui sussiste senza dubbio un interesse attuale e concreto alla conoscenza degli atti di gara; a tali fini non è rilevante la circostanza che la ricorrente si sia collocata al quinto posto in graduatoria, in quanto questa circostanza non potrebbe rilevare neppure ove venga in rilievo l’accesso a documenti riservati ex art. 24 comma 7 l. 241/90, atteso che, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021 “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.
Ne consegue pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del diniego espresso opposto dalla [SA] … che pertanto deve concedere pieno accesso … entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione e/o notificazione (se antecedente) della presente sentenza.
CONCLUSIONI
Il TAR respinge il ricorso e dispone l’accesso.