PREMESSE
Rif. gara indetta ante 1.7.2023.
[LLL] impugna la propria esclusione per anomalia.
SUL MOTIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ANOMALIA E ALLA VINCOLATIVITA’ DELLE CLAUSOLE DEL DISCIPLINARE
La ricorrente, risultata anomala, presentava i giustificativi, poi veniva direttamente esclusa, nonostante il disciplinare prevedesse necessariamente, a seguito della valutazione di incongruenza delle giustifiche, un termine per osservazioni. Essa deduce il legittima la propria esclusione.
Il TAR accoglie. Le clausole di lex specialis hanno effetto vincolante anche per la s.a., e non possono essere da essa disapplicate o eluse, neppure qualora illegittime (salvo l’esercizio dei poteri di autotutela).
La ricorrente si duole dell’esclusione, in quanto disposta dopo la disamina delle giustificazioni presentate nell’ambito della verifica ex art. 97 del D.lgs. 50/2016 e la ritenuta insufficienza dei chiarimenti resi, senza la preventiva richiesta di ulteriori elementi, in violazione di quanto disposto dall’art. 23 del disciplinare di gara;
…
Fondata è la censura di violazione … dell’art. 23 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili”.
Come espressamente affermato dalla norma, ove le spiegazioni fornite dall’offerente non siano ritenute sufficienti dal Rup ad escludere l’anomalia, costui “chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni”.
Nel caso in esame, come rilevato dalla ricorrente, tale segmento procedimentale non risulta esperito.
Il tentativo delle parti resistenti di fornire una diversa interpretazione della previsione menzionata, in termini di mera “facoltà” dell‘ulteriore richiesta di chiarimenti, non resiste dinanzi al chiaro ed inequivocabile contenuto letterale dell’art. 23 del disciplinare sopra citato.
Né soccorre il riferimento alle disposizioni contenute nel codice degli appalti, seppure occorre dare atto che l’art. 97 comma 5, d.lgs n. 50/2016 (come evidenziato dalla sentenza menzionata negli atti di causa, riferita ad analogo giudizio azionato dalla ricorrente: T.A.R. Lazio, Roma, sez. Seconda Quater, sent. 4978 del 26.04.2022), prevede un procedimento semplificato “monofasico”, a differenza del procedimento “trifasico” – giustificativi, chiarimenti, contraddittorio-, delineato dal precedente codice (art. 88 d.lgs.163/06).
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, infatti, nelle procedure di gara, la lex specialis non può essere disapplicata perché le relative clausole e le sue prescrizioni hanno effetto vincolante anche per l’amministrazione che le ha predisposte, di modo che le stesse non possono essere disapplicate e/o eluse né dal giudice, né dalla P.A. e ciò anche nell’ipotesi che risultino in contrasto con le previsioni dell’ordinamento giuridico vigente, anche comunitario, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (T.A.R. Lazio, sez. seconda quater, 26 aprile 2022, sent. 4978, cit.; Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1173; 8 maggio 2019, n. 2991; V, 2 settembre 2019, n. 6026; 5 marzo 2020, n. 1604).
Peraltro, la norma in questione, lungi dall’essere cogente, appare ragionevolmente derogabile dall’Amministrazione, laddove, come nel caso di specie, si voglia assicurare una più approfondita verifica dei contorni della rilevata anomalia.
7. Ne deriva che gli atti relativi all’avversata esclusione risultano viziati per violazione della previsione (art. 23) della lex specialis riferita al procedimento da esperire nel procedimento di verifica dall’anomalia dell’offerta, nel quale, peraltro, parte ricorrente avrebbe avuto modo di far valere quanto poi dedotto in questo giudizio in ordine alla ravvisata anomalia.
CONCLUSIONI E EFFETTI DELLA SENTENZA
Il TAR accoglie il ricorso (e rimanda alla s.a. per la riedizione della verifica di anomalia). A seguito dell’annullamento di un segmento di procedura di tipo discrezionale, segue la riedizione da parte della s.a..
7.1. Il ricorso, dunque, con riferimento a tale specifico profilo deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte e conseguente annullamento dell’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, a cui consegue l’onere dell’amministrazione di rieditare il segmento procedimentale emendato dal ravvisato vizio, rinnovando la propria valutazione di tipo tecnico- discrezionale.
7.2. Da ciò consegue che non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento in forma specifica mediante “subentro” nell’aggiudicazione a favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, dovendo la stazione appaltante rinnovare il proprio esame …