Pubblicato il 03/01/2024

N. 00076/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
Gemaservices S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9515034673, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario della Regione Campania (A.Di.S.U.R.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Ambroselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Edisu Ente per il Diritto Allo Studio Universitario di Salerno, Università degli Studi di Salerno Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ALTHEA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimino Crisci e Mariangela Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

− del bando di gara pubblicato il 5 dicembre 2022 sulla GURI n. 142 (doc. 1) e in GUEE il (doc. 2) con cui ADISURC – Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania ha indetto la “Procedura aperta per la fornitura e la posa di attrezzature per la produzione e distribuzione di preparazioni alimentari nonchè per la gestione di servizi di ristorazione collettiva, assistenza e informazione agli studenti, presidio aule studio presso le sedi universitarie di Fisciano e Baronissi (SA)”,

− del disciplinare di gara (doc. 3) del capitolato (doc. 4);

− del decreto a contrarre n. 1343/1169/ DG del 29 novembre 2022, sconosciuto nel contenuto;

− dei chiarimenti (docc. 6,7,8);

− degli atti inerenti la progettazione del servizio, di tutti gli atti dell”istruttoria con particolare riferimento a quelli assunti a presupposto per l”individuazione dei prezzi unitari a base d’asta;

− di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso a quelli impugnati;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario della Regione Campania (A.Di.S.U.R.C.), dell’Ente per il Diritto Allo Studio Universitario di Salerno, dell’Università degli Studi di Salerno Fisciano, di Gestione Servizi Integrati S.r.l. e di Althea s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara pubblicato il 5 dicembre 2022, A.Di.S.U.R.C. – Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania – ha indetto procedura aperta “per la fornitura e la posa di attrezzature per la produzione e distribuzione di preparazioni alimentari nonché per la gestione di servizi di ristorazione collettiva, assistenza e informazione agli studenti, presidio aule studio presso le sedi universitarie di Fisciano e Baronissi (SA)” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. La società Gemaservice, che non ha presentato domanda di partecipazione, ha impugnato il bando per i seguenti motivi, appresso sintetizzati:

1. Incongruità della base d’asta: violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 15 e 16, 30 e 144 del d.lgs. n. 50/2015. Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria e travisamento dei fatti, manifesta illogicità irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di efficacia, economicità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”: la base d’asta stimata dalla stazione appaltante è insufficiente a consentire l’esecuzione dell’appalto senza generare perdite;

2. Violazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità. Violazione e falsa applicazione del principio del 18 clare loqui e del principio di buona fede; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento dei fatti, illogicità, sproporzione, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti; violazione del principio di trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; violazione del principio di libera concorrenza; violazione dell’art. 97 della Costituzione”: solo in sede di chiarimenti l’amministrazione ha reso nota l’effettiva consistenza del servizio, sia in termini globali (chiarimento n. 7) che in termini di percentuale di incidenza di pasti completi/ridotti (chiarimento n. 15): tali informazioni integrative, oltre che diramate in assenza di adeguate forme di pubblicità, sono state rese note senza il rispetto del termine minimo assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, tenuto conto che tra quest’ultimo (9 gennaio) e la pubblicazione dei chiarimenti (29 dicembre), non decorrevano nemmeno dieci giorni.

3. Si sono costituiti l’Ente per il Diritto Allo Studio Universitario di Salerno (EDISU), l’A.Di.S.U.R.C. e l’Università degli Studi di Salerno.

L’A.Di.S.U.R.C. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione (stante la carenza dei requisiti di partecipazione alla gara in capo alla ricorrente), nonché per carenza di interesse (perché l’impresa avrebbe dovuto dimostrare la non sostenibilità dell’appalto per tutte le imprese del settore); nel merito, ha comunque sostenuto l’infondatezza del ricorso.

L’Università degli Studi di Salerno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

4. Con ordinanza n. 56 del 25 gennaio 2023 è stata respinta la domanda cautelare.

5. Con ordinanza n. 773 del 24 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.

6. In data 17 aprile è stata depositata dalla A.Di.S.U.R.C. copia dell’avviso di pubblicazione dell’aggiudicazione della procedura alla società Althea Srl, da cui emerge altresì che la società Gestione Servizi Integrati Srl è risultata seconda graduata.

7. Con ordinanza n. 922 del 24 aprile 2023 la ricorrente è stata onerata della notifica del gravame alle suddette società (Althea Srl e Gestione Servizi Integrati Srl); contestualmente è stata disposta verificazione, affidata al Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno, tendente “ad accertare, entro i limiti delle censure prospettate dalla ricorrente, se sussista la dedotta non sostenibilità economica dell’offerta, risultando la base d’asta stimata dall’amministrazione insufficiente a remunerare tutte le spese occorrenti per consentire all’appaltatore il regolare espletamento del servizio senza generare perdite”.

8. Si sono costituite in giudizio Althea Srl e Gestione Servizi Integrati Srl.

9. Con ordinanza n. 1977 dell’8 settembre 2023, preso atto della rinuncia comunicata dal Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Salerno, è stata disposta la sostituzione del verificatore, affidando l’incombente istruttorio al Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza, Università di Roma e disponendo contestualmente il rinvio dell’udienza pubblica, già calendarizzata per il giorno 20 settembre 2023, al 6 dicembre 2023.

10. In data 25 ottobre 2023 il verificatore ha depositato la relazione di verificazione chiedendo, con successiva istanza del 18 novembre 2023, la liquidazione del compenso.

11. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Deve essere preliminarmente disposta l’estromissione dal giudizio dell’Università degli Studi di Salerno, venendo in rilievo l’impugnazione di atti adottati da A.Di.S.U.R.C., soggetto distinto ed autonomo rispetto all’Ateneo.

13. Può invece prescindersi dalla disamina delle ulteriori eccezioni di rito, risultando il ricorso infondato nel merito per quanto appresso si dirà.

14. Deve essere respinto il primo motivo, a mezzo del quale la società ricorrente lamenta che il servizio messo a gara non è economicamente e finanziariamente sostenibile, risultando la base d’asta stimata dalla stazione appaltante insufficiente a consentire l’esecuzione dell’appalto senza generare perdite.

14.1. Giova premettere che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella configurazione della disciplina di gara, in quanto funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico da essa tutelato, purché non si restringa irragionevolmente la concorrenza, ovvero non si giunga ad esiti palesemente illogici (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, n. 4332/2019; C.d.S., sez. V, n. 6006/2018); tra gli esiti palesemente illogici cui la legge di gara non può condurre, pena la illegittimità della medesima, rientra indubbiamente quello della non rimuneratività, neanche minima, del capitale investito o, peggio, dell’esecuzione del contratto in perdita (C.d.S., sez. III, n. 513/2019).

In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo altresì di precisare che:

– deve trattarsi di una non rimuneratività oggettiva – che valga, cioè, per qualsiasi operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo – e non soggettiva, ossia legata alle specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente;

– se da un lato “il solo fatto che la gara non sia andata deserta non è ex se indice dell’insussistenza di un’oggettiva anti-economicità della lex specialis, potendo essere le prestazioni offerte non conformi alle specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante, oppure le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, o ancora le offerte anomale” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 2658), dall’altro lato “non è né inconferente né trascurabile, in un contenzioso che tenda a dimostrare l’illegittimità per assoluta incongruenza del prezzo base, la circostanza che abbiano partecipato altre … imprese, proponendo ribassi e che l’offerta dell’aggiudicataria abbia superato la verifica dell’anomalia…” (Consiglio di Stato sez. V, 5 luglio 2021, n. 5107).

14.2. Tanto premesso sul piano generale, nel caso di specie la doglianza risulta infondata alla luce delle risultanze della dettagliata relazione di verificazione espletata in corso di causa, che conclude nel senso della sostenibilità economico-finanziaria dell’appalto, con considerazioni che il Collegio condivide e fa proprie.

14.3. Il verificatore, al fine di accertare la congruità dell’importo a base di gara, ha provveduto a ricostruire i costi che l’appaltatore dovrebbe sostenere per l’esecuzione dell’oggetto del contratto, confrontandoli con le compensazioni economiche determinate dal contratto di affidamento, ricorrendo a vari scenari.

In particolare, per quanto concerne il segmento a misura (relativo alle consumazioni di ristorazione e di caffetteria), la relazione di verificazione precisa che:

– “la SA applica come quantità di riferimento per la parte a misura dei servizi di ristorazione collettiva 245’000 unità di servizio … ma non si specifica né una quantità minima garantita per l’affidatario né una quantità massima che può essere richiesta all’affidatario. L’importo totale a misura non è pertanto predeterminato ma dipenderà dalla quantità di servizio effettivamente prodotta dall’affidatario. Nel formulare la propria offerta, l’operatore partecipante dovrà quindi stimare, sulla base delle informazioni presenti nei documenti di gara e di quelle ricostruite attraverso il proprio know-how, la quantità di servizio attesa”;

– “La Tabella 1 al punto 8 del disciplinare di gara descrive uno scenario di riferimento per la SA caratterizzato da una quantità attesa di consumazioni ristorazione pari a 245’000 unità e di consumazioni caffetteria pari a 80’000 unità, e dall’assenza di una o più revisioni dei prezzi lungo tutti i 6 anni dell’affidamento (la revisione dei prezzi è potenzialmente prevista dall’art. 54 del CSA). Il Ricorrente assume tale scenario come quello di riferimento anche per il futuro affidatario”;

– “Lo scenario assunto dal Ricorrente come di riferimento per l’affidatario appare il meno probabile da quanto chiarito nelle risposte alle FAQ e da quanto poteva essere dedotto attraverso sopralluoghi (come ad esempio fatto dal soggetto interessato che ha poi effettuato il quesito 15)… la quantità attesa di 245’000 consumazioni ristorazione è stata determinata (approssimativamente) dalla SA come mera media dei 4 anni precedenti alla gara: 2018, 2019, 2020 e 2021….. È tuttavia evidente che tale stima sia fortemente condizionata dai valori enormemente più bassi degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dall’emergenza sanitaria (circa 78’000 e 67’000 consumazioni contro le circa 411’000 dei due anni precedenti). A valle dell’emergenza sanitaria è invece largamente prevedibile che il numero annuo di consumazioni ristorazione torni ad attestarsi intorno alle 411’000 unità, cioè ai valori del 2018 e del 2019 precedenti l’emergenza sanitaria”;

– “nello scenario di domanda con 400’000 unità di servizio ristorazione, stimato nella Sezione 3 come il più realistico (e validato come tale anche dal CTU della SA attraverso i primi dati della nuova gestione di settembre e ottobre 2023)…. l’affidatario ottiene un (extra) profitto economico annuo di circa 196’000 euro. Tale ammontare positivo rappresenta un extra-profitto in quanto tra i costi è anche ricompreso il costo del capitale… il corrispettivo unitario di 5.2 euro per ogni unità di servizio (su cui è chiesto di offrire il ribasso) è compatibile con la necessità di remunerare tutti i costi che l’appaltatore dovrà sostenere per il corretto svolgimento di quanto previsto dell’affidamento oggetto del bando”.

Il verificatore ha quindi concluso nel senso per cui il corrispettivo a misura di 5.2 euro per ogni unità di servizio stimato dalla stazione appaltante risulta sufficiente a remunerare tutti i costi occorrenti per consentire all’appaltatore il corretto svolgimento dell’affidamento oggetto di gara.

14.4. Non può essere condivisa la contestazione della ricorrente secondo la quale lo scenario ipotizzato come maggiormente realistico dal verificatore da un lato assegna un “valore derogatorio…alle richieste di chiarimento recanti dati contrastanti con quelli assunti dal capitolato” (memoria del 20 novembre 2023, pag. 4), dall’altro lato non tiene conto che “il numero presunto di pasti posto a base di gara è tutt’altro che irrilevante rispetto al contratto da aggiudicare e rispetto alle esigenze di servizio che lo stesso è diretto a soddisfare” (ibidem).

14.4.1. Quanto al primo profilo, va premesso che il capitolato prestazionale prevede, all’art. 4, comma 7, che il contratto d’appalto “verrà stipulato a corpo per la fornitura e posa e a misura per il servizio di ristorazione e di gestione aule studio”, precisando che “l’importo per il servizio ristorazione è determinato in base al numero medio dei pasti erogati nell’ultimo quadriennio”; il medesimo capitolato indica poi, nell’apposita tabella riportata a pag. 7, un “Numero presunto pasti erogati in un anno” pari a 245.000.

In tale quadro, a seguito di appositi quesiti volti a conoscere il numero medio annuo di pasti somministrati nel triennio 2017-2019 (quesito n. 7) e il numero delle consumazioni effettivamente realizzate in ciascun anno precedente al periodo pre-pandemia (quesito n. 15), la stazione appaltante ha reso noto che “il numero medio annuo di pasti somministrati(pasto completo, pasto alternativo/cestino e pizza) nel triennio 2017-2019 è stato di 396.425” e ha fornito il dettaglio delle consumazioni realizzate nel 2017 (295.211 pasti tradizionali, 48.656 pizze e 21.692 pasti alternativi), nel 2018 (327.770 pasti tradizionali, 53.619 pizze e 30.438 pasti alternativi), nel 2019 (311.925 pasti tradizionali, 52.343 pizze e 47.623 pasti alternativi), nel 2020 (54.922 pasti tradizionali, 7.506 pizze e 16.115 pasti alternativi) e nel 2021 (59.747 pasti tradizionali, 4.207 pizze e 4.031 pasti alternativi).

I citati chiarimenti, pertanto, non rappresentano una (inammissibile) modifica o integrazione della lex specialis, ma, piuttosto, contribuiscono a rendere espliciti i dati, riferiti all’ultimo quadriennio, sottostanti alla determinazione la media esposta nel bando quale “numero presunto dei pasti”, fornendo agli operatori economici ulteriori elementi conoscitivi utili per la formulazione dell’offerta.

14.4.2. Quanto al secondo profilo, devono essere condivise le osservazioni già fatte proprie dal verificatore, secondo le quali “al fine di sottomettere un’offerta credibile e sostenibile sul piano economico-finanziario, è pertanto responsabilità di ciascun operatore partecipante stimare, sulla base delle informazioni presenti nei documenti di gara e di quelle ricostruite attraverso il proprio know-how (ad esempio, tramite sopralluoghi e indagini sulla domanda), la quantità di servizio attesa che l’affidamento richiederà, sapendo che la SA sarà tenuta a riconoscergli solo il corrispettivo legato alla quantità effettivamente prodotta” (relazione di verificazione, pag. 5), vieppiù considerata la peculiarità del quadriennio di riferimento, significativamente inciso dagli eventi pandemici.

14.5. Del pari devono essere disattese le critiche alla verificazione basate sulla erroneità dei conteggi relativi al costo del lavoro, in relazione al quale il verificatore ha fatto riferimento ad un costo annuo della manodopera pari a € 1.054,360,50, inferiore di € 174.303,66 l’anno rispetto a quello indicato nella lex specialis (pari a € 1.228.664,16).

La giurisprudenza amministrativa ammette la presentazione di un’offerta contenente un costo per la manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, salvo ovviamente il rispetto dei minimi salariali e al netto dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – “in cui il disciplinare di gara abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 5483/2020; id., n. 8698/2019)” (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, 16 novembre 2021, n. 2535).

La stima operata dal verificatore riflette dunque la fisiologia del confronto concorrenziale, destinato ad operare, in sede di predisposizione dell’offerta, anche con riguardo ai fattori afferenti all’organizzazione della forza lavoro; né parte ricorrente ha fornito specifiche motivazioni per le quali la stima effettuata non sarebbe attendibile, limitandosi a contestare, in nuce, la possibilità di una modifica in diminuzione delle voci di costo afferenti alla manodopera.

In ogni caso, la verificazione ha posto in luce che “anche un operatore che avesse voluto assumere tutte le 8 unità di personale ipotizzate dalla SA (per un totale di 65, cioè 57 più 8, unità di personale) avrebbe comunque ottenuto un extra-profitto, sebbene molto più limitato e pari a circa 14’000 euro annui” (verificazione, pag. 31).

14.6. Destituite di fondamento sono anche le censure della ricorrente volte ad evidenziare la pretesa mancata stima da parte del verificatore di una serie di voci di costo (interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione; polizza assicurativa; reintegro delle stoviglie e dei vassoi utilizzati per il servizio; spese di pubblicazione e registrazione del contratto) atteso che – diversamente da quanto affermato nella relazione del CTP di parte ricorrente – le citate voci risultano prese in considerazione nella relazione di verificazione, nelle sezioni “Costo delle pulizie e delle manutenzioni” o “Altri costi industriali e di periodo” .

14.7. Infine non può essere condivisa l’osservazione della ricorrente secondo la quale l’indagine demandata al verificatore “non avrebbe dovuto essere limitata alla “capienza” della base d’asta rispetto ai costi del servizio, dovendo piuttosto estendersi all’idoneità della stessa a dar luogo ad un confronto competitivo, consentendo ai concorrenti di formulare un ribasso” (memoria del 20 novembre 2023, pag. 2).

A confutazione dell’osservazione, basti rilevare che il verificatore ha espressamente fatto riferimento alla praticabilità di un ribasso (cfr. relazione par. 31, ove si legge: “l’affidatario ottiene un (extra) profitto economico annuo di circa 196’000 euro. Tale ammontare positivo rappresenta un extra-profitto in quanto tra i costi è anche ricompreso il costo del capitale, che garantisce che i proprietari siano già stati equamente remunerati per il rischio assunto. In altre parole, tale ammontare identifica una parte di ricavo che non è giustificata da nessun ulteriore costo da remunerare (ed è quindi alla base del ribasso praticabile dall’affidatario)”, non essendo stata richiesta – né per altro verso risultando necessaria ai fini del decidere – la stima del “probabile ribasso praticabile” (cfr. verificazione, pag. 32).

15. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la stazione appaltante ha reso nota l’effettiva consistenza del servizio solo in sede di chiarimenti (sia in termini globali, con il chiarimento n. 7, che in termini di incidenza percentuale di pasti completi/ridotti, con il chiarimento n. 15), in assenza di adeguata forma di pubblicità e senza il rispetto del termine minimo di cui all’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che tra il termine di scadenza delle offerte (9 gennaio) e la pubblicazione dei chiarimenti (29 dicembre) non sono decorsi nemmeno dieci giorni.

15.1. La censura non coglie nel segno.

15.2. Giova premettere che le modifiche della legge di gara che non implicano “variazioni di rilievo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell’offerta, né una particolare valutazione o determinazione da parte delle imprese” non rendono “necessaria la rinnovazione della pubblicazione del bando, né la concessione del termine dilatorio dell’art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016” (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 2020, n. 5338), risultando all’uopo – se del caso – sufficiente una semplice proroga dei termini per la presentazione delle offerte a norma dell’art. 79, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016.

In dettaglio, il citato art. 79, comma 3, a sua volta prevede che “le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni; b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara”.

Nel caso di specie è da escludere che ricorra l’ipotesi sub b) atteso che – come già evidenziato al § 14.4.1 – a mezzo dei contestati chiarimenti (pubblicati sul portale di gara) non sono state apportate “modifiche significative ai documenti di gara”, ma sono state, piuttosto, fornite informazioni supplementari; è del pari da escludere che si ricada in un’ipotesi di doverosa proroga del termine ai sensi della lett. a) in quanto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la risposta dell’amministrazione ai quesiti è intervenuta il 29 dicembre 2022, ben più di sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte (fissato al 9 gennaio 2023).

16. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

16.1. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con A.Di.S.U.R.C. mentre possono essere compensate fra le altre parti.

17. Occorre altresì procedere alla liquidazione del compenso in favore del verificatore, il quale, con istanza depositata in data 18 novembre 2023, ha chiesto un compenso di € 14.490,00 per l’attività svolta, tenuto conto del numero di ore complessivamente dedicate all’effettuazione della verificazione (207) e del costo orario complessivo per un professore ordinario (a tempo pieno e in classe 0), pari a euro 70,19.

17.1. Il Collegio, secondo l’orientamento espresso nell’ordinanza n. 468/2020 di questa Sezione, ritiene applicabile alla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice il D.M. 30 maggio 2002 (“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”).

Tanto premesso, considerata l’opera prestata dal verificatore nella presente causa e le risultanze della sua attività, come utilizzate per la decisione della stessa, il Collegio ritiene congruo riconoscere in favore del prof. ing. Alessandro Avenali del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza, Università di Roma (incaricato della verificazione) il compenso per l’attività svolta nella misura complessiva e forfettaria di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge.

Le spese di verificazione seguono parimenti la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della A.Di.S.U.R.C., che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.

Compensa le spese con le altre parti.

Dispone la liquidazione in favore del verificatore, prof. ing. Alessandro Avenali del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale della Sapienza, Università di Roma, della somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori, a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico di verificazione, ponendo tale somma a carico di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Leonardo Pasanisi, Presidente

Anna Saporito, Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Anna Saporito   Leonardo Pasanisi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO