Pubblicato il 16/01/2024

N. 00023/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00805/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2023, proposto da Crea.Mi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A001995D37, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Borney, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

nei confronti

Notarimpresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Borsero e Carlo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

– dei verbali nn. 1, 2 e 3, rispettivamente, del 28/8/23, 5/9/2023 e 6/9/2023 della commissione di gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e la messa in sicurezza dell’edificio ospitante il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara – finanziato con piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4: istruzione e ricerca componente 1 – potenziamento dell”offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università (M4C1) investimento; 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – CUP: D17H22000490002 CIG: A001995D37 in data 6 settembre 2023 con i quali è stato avviato il lacunoso soccorso istruttorio, è stata deliberata l’esclusione della ricorrente dalla gara ed è stata pronunciata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione alla società Notarimpresa S.p.a.;

– del provvedimento inviato in data 6 settembre 2023 con il quale la stazione appaltante provincia di Novara ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla gara;

– del provvedimento in data 20 settembre 2023 con il quale la stazione appaltante ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento inviato in data 6 settembre 2023 con il quale la stazione appaltante provincia di Novara ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla gara, confermando quindi l’esclusione della ricorrente dalla gara;

– per quanto occorrere possa del provvedimento 30 agosto 2023 prot. 25665 con il quale la stazione appaltante ha avviato il sub procedimento di soccorso istruttorio lacunoso, perplesso e fuorviante; nei limiti e nei termini di cui in parte motiva, del disciplinare e del capitolato di gara;

– del provvedimento di determinazione di aggiudicazione definitiva della gara alla società Notarimpresa S.p.a. n. 2193 del 14/09/2023, non comunicato alla ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato,

nonché

– per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione alla gara ed alla valutazione della propria offerta con conseguente eventuale provvedimento di aggiudicazione in suo favore;

– per la declaratoria di nullità del contratto di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e la messa in sicurezza dell’edificio ospitante il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara – finanziato con piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4: istruzione e ricerca componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università (M4C1) investimento 3.3: piano dimessa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – CUP: D17H22000490002 CIG: A001995D37 eventualmente nelle more stipulato

ovvero

– in via subordinata, per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza della sua illegittima esclusione dalla gara di appalto

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Novara e di Notarimpresa S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Andrea Maisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con bando del 10.8.2023 la Provincia di Novara ha avviato una procedura aperta, contraddistinta da CIG A001995D37, per l’affidamento di appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica, miglioramento sismico e la messa in sicurezza dell’edificio ospitante il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara, finanziato con fondi PNRR, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 6.936.323,84, di cui € 6.490.529,00 quale ammontare dei lavori.

2. Tra i requisiti di qualificazione, il punto 3.3 del disciplinare prescriveva un’attestazione SOA nella categoria prevalente OS7, in classifica III bis, per un importo di € 1.887.670,02. Oggetto di appalto erano altresì lavorazioni nelle categorie: OG1, classifica III, per € 1.436.557,74; OS21, classifica III bis, per € 1.074.686,63; OS28, classifica III, per € 1.025.631,03; OS6, classifica II, per € 526.193,04; OG9, classifica II, per € 441.041,25; OS30, classifica I, per € 235.863,76; OS3, classifica I, per € 112.474,33; OG 11, classifica I, per € 59.212,16. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo era stabilito che i predetti requisiti fossero soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso (punti 8.2 e 8.3 del disciplinare: doc. 5 di parte ricorrente).

3. Con prescrizione, ugualmente destinata alle imprese partecipanti in forma di r.t.i., il punto 7.4 del disciplinare disponeva inoltre che il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi, per la prestazione di servizi professionali, fosse dimostrato attraverso la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento -fermo il possesso da parte di ciascun componente di un massimale proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi da eseguire- oppure, in alternativa, tramite unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

4. Alla procedura partecipavano tre concorrenti tra i quali, in forma di costituendo r.t.i. misto, l’odierna ricorrente Crea.Mi s.r.l. (Crea.Mi), in qualità di mandataria, e le imprese DE.BO 3 s.r.l. (DE.BO) e F.lli Picenni s.n.c. (F.lli Picenni), in qualità di mandanti, organizzate in sub-raggruppamenti in relazione alle diverse categorie di lavori, oltre i professionisti incaricati dell’attività progettuale (studio M+Associati, ing. Gavinelli, dott. Sesana e ing. Pica).

5. In corso di gara la stazione appaltante sollecitava al raggruppamento le seguenti integrazioni istruttorie:

“- nel Dgue di M+Associati, nella Parte IV, Sez. C, chiarire se l’importo assicurato segnalato sia da intendere esteso o meno a copertura degli altri professionisti incaricati per la progettazione;

– chiarire quali lavorazioni verranno eseguite dalle singole Ditte appartenenti al RTI. Dal documento “Lettera intento – RTI”, si evince la suddivisione delle percentuali relative alle categorie che saranno svolte dagli Operatori ma non coincide con quanto dichiarato in altri documenti. In particolare per quanto riguarda la categoria OG9, questa non risulta posseduta da nessuna delle tre Ditte e non è chiaro in che modo verrà eseguita” (doc. 4 di parte ricorrente).

6. A seguito di riscontro del 30.8.2023, con provvedimento trasmesso il 6.9.2023 la Provincia di Novara ha escluso il raggruppamento Crea.Mi dalla procedura per la duplice motivazione che:

“in riferimento all’importo assicurato, presente nel Dgue della M+Associati, è stato dichiarato, nel documento integrativo, da non considerare esteso agli altri professionisti. Tale dichiarazione risulta in contrasto con quanto previsto nel Disciplinare di gara all’art. 7.4. Pertanto il requisito di cui al punto 7.2 del Disciplinare non risulta soddisfatto;

in riferimento al chiarimento richiesto rispetto alle lavorazioni, si ritiene di dover applicare quanto stabilito dall’art. 30 dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti. Il requisito di cui al punto 8.2 l b) non risulta pertanto pienamente soddisfatto” (doc. 2 di parte ricorrente).

7. Con atto del 12.9.2023 Crea.Mi ha proposto istanza di annullamento in autotutela del provvedimento espulsivo, che la stazione appaltante ha respinto con nota motivata del 20.9.2023.

8. Nelle more, con provvedimento n. 2193 del 14.9.2023, la Provincia di Novara ha aggiudicato la gara a Notarimpresa S.p.A. (Notarimpresa). I lavori, ad essa affidati in via d’urgenza, sono stati consegnati con verbale del 30.11.2023.

9. Con ricorso, notificato il 5.10.2023 e depositato il 12.10.2023, Crea.Mi ha impugnato i superiori atti, unitamente agli altri specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione di legge – violazione degli articoli 2 e 30 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 – violazione dell’art. 101 D.Lg.s. 36/2023 – violazione della legge di gara – violazione dell’art. 14 del disciplinare di gara – violazione dell’art. 8.2 del disciplinare di gara – illegittimità degli artt. 8.2 e 8.3 del disciplinare nella interpretazione data loro dalla P.A. per violazione degli artt. 2 e 30 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Nella prima parte della censura, la ricorrente, assumendo la titolarità in capo al raggruppamento di qualificazione nella categoria prevalente OS7 in una classifica tale da ricomprendere (per incremento del quinto) anche le categorie scorporabili e di aver indicato, sia nel Dgue sia in sede di soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare le opere per la categoria OG9, deduce l’illegittimità dell’esclusione e, in subordine, della legge di gara, per violazione dell’art. 30 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Nella seconda parte essa lamenta, invece, la violazione del canone di buona fede e dei criteri ordinatori del soccorso istruttorio per la portata fuorviante del quesito posto dall’amministrazione sulla copertura assicurativa dei progettisti che, ove correttamente formulato, avrebbe consentito al raggruppamento di dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 7.2 del disciplinare.

II. Eccesso di potere – difetto di motivazione – motivazione perplessa – travisamento dei fatti.

Si contesta il travisamento dei fatti integranti il sostrato della decisione espulsiva, ascrivibile, all’errata delibazione dei requisiti di qualificazione per le categorie dei lavori nonché alla falsata rappresentazione del requisito della copertura assicurativa dei progettisti indotta dalla decettività del quesito formulato dall’amministrazione.

10. La ricorrente ha domandato inoltre: l’accertamento del diritto alla riammissione in gara, l’aggiudicazione della commessa, la declaratoria di nullità del contratto stipulato con Notarimpresa e, in subordine, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’esclusione.

11. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Novara e la controinteressata Notarimpresa, che, con documenti e memorie, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

12. Con decreto 13.10.2023 n. 375 erano concesse misure monocratiche, in seguito revocate, su istanza della Provincia di Novara, con decreto 19.10.2023 n. 389.

13. Con ordinanza 8.11.2023 n. 414, il Collegio dava atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare, con compensazione delle spese per la relativa fase del giudizio.

14. Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

A) Preliminarmente, devono essere valutate le conseguenze dell’omessa notifica del ricorso alle Amministrazioni centrali titolari dello specifico intervento previsto dal P.N.R.R.

L’art. 12-bis, comma 4, D.L. 16 giugno 2022 n. 68, convertito in L. 5 agosto 2022 n. 108, qualifica dette Amministrazioni come “parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo”, specificando, al contempo, che “si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

In tal modo, come osservato in giurisprudenza, “si è venuta a delineare, con esclusivo riferimento al rito soggetto alle regole del PNRR, una nuova figura processuale atipica qualificata dal legislatore come necessaria, a cui è tuttavia possibile estendere il contraddittorio anche in via postuma” (cfr. T.A.R Veneto, Sez. IV, 7.7.2023, n. 1008). In altra prospettiva, aderente alle tradizionali tassonomie del diritto processuale, le richiamate amministrazioni centrali non sono sussumibili nella categoria di parte resistente, non avendo adottato alcun atto gravato, bensì in quella di controinteressato, in quanto le stesse hanno interesse immediato alla conservazione degli atti impugnati, in vista dell’interesse finale alla corretta gestione dei fondi europei da parte delle singole stazioni appaltanti (cfr., in senso analogo, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26.6.2023, n. 1993). Pertanto, la loro mancata evocazione in giudizio non porta all’inammissibilità del ricorso.

Ciò premesso, il Collegio ritiene di trattenere la causa in decisione nonostante la mancanza di integrità del contraddittorio, in forza del richiamo operato dal succitato comma 4 dell’art. 12-bis all’art. 49 c.p.a.: richiamo che deve intendersi riferito anche al comma 2, il quale dispone che “l’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”.

Nel caso in esame il ricorso si appalesa come manifestamente infondato, sicché il Collegio, tenuto conto anche delle finalità acceleratorie sottese al rito speciale avente ad oggetto gli interventi finanziati dal P.N.R.R., ritiene di poter definire il giudizio ai sensi del citato art. 74 c.p.a., prescindendo quindi dall’integrazione del contraddittorio.

B) Nella specie, posta la trattazione congiunta di entrambi i motivi di ricorso per la loro stretta correlazione logico-argomentativa, il gravame si manifesta carente di fondatezza, anzitutto, rispetto alle doglianze concernenti il secondo motivo di esclusione (su cui si appunta la prima parte della censura), nella duplice prospettazione di violazione di legge ed eccesso di potere.

Al riguardo, non risulta provato, in primo luogo, che il raggruppamento sia titolare, nel suo insieme, di una qualificazione per la categoria prevalente OS7 di tale classe di importo da coprire, in virtù dell’incremento del quinto, anche le opere scorporabili delle categorie OG9 e OS21, rispetto alle quali –come ammesso dalla stessa ricorrente (a pag. 14 del ricorso)- nessuna delle imprese associate possiede i pertinenti requisiti di qualificazione.

Come evidenziato in narrativa, la legge di gara indica per la categoria prevalente OS7 un importo di € 1.887.670,02 e per le due anzidette categorie scorporabili importi pari, rispettivamente, a € 441.041,25 (OG9) ed € 1.074.686,63 (OS21), per un totale di € 3.403.397,90.

Tanto rilevato, risultano acquisiti in atti il DGUE di Crea.Mi (doc. 9 di parte ricorrente: in particolare, pag. 3 e pag. 6), che certifica una qualificazione per la categoria OS7 per classe II (fino a € 516.000) nonché l’avvalimento, per la stessa categoria, dell’attestazione della mandante DE.BO (avente, dunque, in specie il ruolo di impresa ausiliaria) e il DGUE della stessa DE.BO attestante una qualificazione per la categoria OS7 per classe III (fino a € 1.033.000) (doc. 10 di parte ricorrente, pag. 3).

Non sono stati prodotti, invece, il DGUE o le attestazioni SOA dell’altra mandante F.lli Picenni, che risultano surrogati da un documento di presentazione della società, estratto dal suo sito internet aziendale (doc. 12 della controinteressata Notarimpresa), il quale enuncia una qualificazione per la categoria OS7 per classe III bis (fino a € 1.500.000).

Sennonché tale documento non costituisce adeguato mezzo probatorio, in assenza di elementi dai quali possa ricavarsi, in modo univoco, la perdurante efficacia, al momento di partecipazione alla gara, delle attestazioni indicate o, comunque, la concordanza tra quanto ivi unilateralmente affermato e l’effettivo regime di qualificazione imputabile all’impresa.

Né all’inosservanza dell’onere probatorio può sopperire in specie il temperamento del metodo acquisitivo, venendo in rilievo un elemento di conoscenza che, per il criterio di vicinanza della prova, ricade senz’altro nella sfera di disponibilità della stessa parte ricorrente e che, di conseguenza, era suo onere allegare.

Neppure è invocabile, per altro verso, il principio di non contestazione ex art. 115 co. 1 c.p.c. stante, anzi, la puntuale eccezione della stazione appaltante sul difetto di giustificazioni a supporto dell’assunto ricorsuale (cfr. pag. 6 della memoria della Provincia di Novara del 3.11.2023).

La dedotta qualificazione del raggruppamento per la categoria OS7 per classe d’importo sufficiente a coprire anche le categorie scorporabili (tramite incremento del quinto) resta, quindi, sguarnita di prova.

B.1) D’altra parte, anche a voler ritenere dimostrato il requisito dell’adeguata qualificazione del raggruppamento per la categoria prevalente, il provvedimento espulsivo risulta, comunque, immune da censura.

Nel solco dell’art. 92 D.P.R. 207/2010, l’art. 30 comma 1 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Il comma 2 precisa che, per i raggruppamenti temporanei, le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Entrambe le disposizioni vanno lette al lume dell’art. 12 D.L. 47/2014, il quale, in un’ottica concorrenziale, consente all’operatore economico in possesso della qualificazione per la categoria prevalente di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, se a qualificazione obbligatoria (tra le quali ricade la categoria OG9, in quanto opera generale, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 12), ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni.

Detta norma non è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (cfr. relazione illustrativa al nuovo codice dei contratti pubblici sub art. 119 e T.A.R. Calabria sez. I – Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782) ed anzi, in base alle prime indicazioni giurisprudenziali in tema, il superamento, nell’impianto del nuovo codice dei contratti pubblici, della distinzione tra categorie di lavorazioni a qualificazione “obbligatoria” e “non obbligatoria”, avrebbe piuttosto l’effetto di connotare indistintamente tutte le opere scorporabili della natura di lavorazioni a qualificazione obbligatoria (cfr. T.A.R. Calabria sez. I – Reggio Calabria, 26/10/2023, n. 782 cit.).

Ciò posto, il subappalto c.d. necessario (o qualificatorio) disciplinato dal citato art. 12 D.L. 47/2014 differisce dal modello classico poiché non è espressione di autonomia organizzativa, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni; è, perciò, “necessario” perché il subaffidamento (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell’esecuzione delle lavorazioni è vincolato dal difetto di qualifica ad eseguire tale tipo di prestazioni.

Tanto incide, a valle, sugli oneri dichiarativi dell’operatore economico in sede di partecipazione. Come affermato in giurisprudenza, infatti, “il concorrente non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Detto più chiaramente, l’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario” (Cons. Stato, Sez. V, 28.3.2023, n. 3180); ciò in quanto “nella dichiarazione di subappalto “necessario” viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche” (Cons. Stato Sez. V, 1.7.2022, n. 5491 richiamata nella citata Cons. Stato, Sez. V, 28.3.2023, n. 3180).

Tutto ciò chiarito in linea generale, la condotta procedimentale della ricorrente e il tenore delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione non si allineano alle predette coordinate normative e giurisprudenziali.

Posto che il subraggruppamento per la categoria OG9 prevede la partecipazione della mandataria Crea.Mi, in misura del 50,01%, e della mandante F.lli Picenni, per il restante 49,99% (cfr. doc. 22 di parte ricorrente, pag. 2), nel proprio DGUE Crea.Mi ha manifestato il proposito di subappaltare “parte delle opere della cat. OG9 nei limiti di legge” (doc. 9 di parte ricorrente, pag. 7), in tal modo circoscrivendo il subappalto solo a una porzione -non altrimenti specificata- dei lavori. Successivamente, con nota del 30.8.2023, la stessa, ferme le superiori quote di partecipazione, ha dichiarato di voler subappaltare le pertinenti opere “nella percentuale del 100%” (doc. 13 di parte ricorrente, pag. 2), senza, peraltro, menzionare la finalità qualificatoria del subappalto. Infine, nell’istanza di annullamento in autotutela del 12.9.2023, consta l’assegnazione a Crea.Mi. e a F.lli Picenni di quote di esecuzione dei lavori pari al 3,24% per ciascuna (cfr. doc. 22 di parte ricorrente, pag. 2).

Rilevato, pertanto, che, fin dal soccorso istruttorio, la Provincia di Novara aveva sollecitato parte ricorrente a spiegare le modalità di esecuzione delle opere nel difetto dell’occorrente qualificazione (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), la motivazione dell’esclusione, incentrata sul richiamo all’art. 30 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, risulta legittima -anche sotto i contestati profili dell’adeguatezza d’istruttoria e motivazione- attesa l’incoerenza delle dichiarate quote di partecipazione ed esecuzione del raggruppamento rispetto alla contestuale carenza di un’univoca volontà di ricorso al subappalto qualificatorio, nonostante il difetto del requisito prescritto per eseguire i lavori della categoria OG9.

La questione non si pone in termini meramente nominalistici (l’inserimento del predicato “facoltativo” o “necessario”), ma investe la sussistenza stessa di elementi idonei a manifestare in modo esplicito e incontrovertibile la volontà di applicare il subappalto per la categoria OG9 a fini di qualificazione; per la quale non è sufficiente la mera indicazione quantitativa nella nota del 30.8.2023 di una quota di subappalto pari al 100% (cfr. analogamente T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 19/12/2023, n. 1632): tanto più perché contraddetta dalla dichiarazione precedente (recata nel DGUE) e da quella successiva (formulata nell’istanza di autotutela del 12.9.2023), denotative, all’opposto, del proposito di trattenere “parte” delle lavorazioni presso le imprese del raggruppamento.

In definitiva, anche per il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ogni operatore economico deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione dell’offerta, il motivo di doglianza risulta infondato.

C) In considerazione della natura plurimotivata della determina di esclusione, il mancato accoglimento della superiore censura ha, come precipitato, l’integrale rigetto del ricorso dal momento che, anche in caso di fondatezza dell’ulteriore motivo, il provvedimento non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice riconosciuta legittima (cfr. Cons. Stato sez. IV, 31.7.2023, n. 7405).

Ciò nondimeno, il Collegio rileva l’infondatezza anche dell’altra censura, con cui parte ricorrente lamenta (pure sotto i profili del travisamento del fatto e del difetto d’istruttoria) il carattere fuorviante del quesito formulato dall’amministrazione, in sede di soccorso istruttorio, sulla copertura assicurativa dal rischio professionale.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 7.4 del disciplinare, in caso di raggruppamento, il requisito in oggetto doveva essere soddisfatto “secondo una delle opzioni di seguito indicate: a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento” (doc. 5 di parte ricorrente, pag. 14).

A fronte dell’allegazione della polizza assicurativa dello studio “M+Associati”, la stazione appaltante ha chiesto di chiarire se questa fosse da intendere estesa o meno a copertura degli altri professionisti incaricati per la progettazione. Ciò in quanto, nel proprio DGUE, M+Associati ha dichiarato un importo assicurato di Euro 5.000.000 (corrispondente alla prescrizione dell’art. 7.2 lett. d del disciplinare che richiedeva un massimale non inferiore a un milione di euro), mentre gli altri progettisti hanno mancato di richiamare le rispettive polizze professionali.

Il raggruppamento ha riscontrato la richiesta dichiarando che la polizza era “da intendere solo a copertura di M+Associati” (doc. 9 della controinteressata Notarimpresa).

L’esclusione discende, dunque, dall’omessa dimostrazione del possesso del requisito in uno dei due modi previsti dal bando, per l’assenza di una polizza unica a copertura di tutti i progettisti indicati e della contestuale mancata allegazione delle polizze dei singoli professionisti.

La tesi della portata decettiva del quesito posto dall’amministrazione non trova ragionevole riscontro nel tenore della richiesta di chiarimento, evidentemente volta ad accertare le modalità di ottemperanza del raggruppamento ai citati artt. 7.2 lett. d) e 7.4 del disciplinare.

Poiché, dunque, solo nell’istanza di autotutela parte ricorrente ha prodotto le polizze richieste, l’esclusione per il motivo in parola si palesa ugualmente legittima considerato, per un verso, che i principi di fiducia e buona fede ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 36/2023 non operano in senso unidirezionale, ma vincolano anche gli operatori economici secondo canoni di diligenza e leale cooperazione, e, per altro verso, che, essendo il requisito della copertura assicurativa richiesto ai fini dell’ammissione alla gara e non dell’esecuzione del servizio, non può essere consentita la modifica della documentazione attestante il suo possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, perché in violazione del principio della par condicio, posto a garanzia della regolarità della procedura concorsuale, nell’interesse sia della pubblica amministrazione che dei partecipanti.

Anche sotto l’indicato profilo, il ricorso è, pertanto, infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Crea.Mi s.r.l. al pagamento in favore della Provincia di Novara e di Notarimpresa S.p.A. delle spese di lite complessivamente liquidate in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Andrea Maisano   Gianluca Bellucci
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO