Pubblicato il 02/01/2024

N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01489/2023 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

SENTENZA

ex articoli 74 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2023, proposto da
SODI Scientifica s.r.l., con sede in Calenzano (FI) via Poliziano n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Alberto Maria Bruni e Prof. Giuseppe Morbidelli, con domicilio digitale come da REGINDE;

contro

Comune di Palermo/Area della Polizia Municipale/Corpo Polizia Municipale– Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

ENG System s.r.l., con sede in Milano, via A. Locatelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da REGINDE (fax 011/19620308);

per l’annullamento previa sospensione in via cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio presentato dalla SODI scientifica s.r.l. del 13/10/2023:

della determinazione dirigenziale 13.9.2023 n. 10588 con cui è stata (i) approvata la graduatoria relativa alla negoziazione 3641716 – fornitura di apparecchiature a tecnologia 2 digitale per il rilevamento elettronico della velocità, con accessori e assistenza per il Comando di Polizia Municipale (CIG 992397533E) e contestualmente (ii) aggiudicata la fornitura (servizio) alla ENG System s.r.l.; nonché per annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui: il verbale di ammissione alla gara della ENG System s.r.l. del 17.7.2023; la determinazione dirigenziale 24.7.2023 n. 8890 di approvazione di detto verbale di ammissione; la graduatoria del 26.7.2023 che ha visto al primo posto la ENG System s.r.l. e al secondo posto la SODI Scientifica s.r.l.; per la dichiarazione di inefficacia ex artt. 121 e 122 D.lgs. 104/2010, del contratto di fornitura (servizio) nel frattempo eventualmente intervenuto tra il Comune di Palermo-Area della Polizia Municipale e la ENG System s.r.l. e con espressa domanda di subentrare nel suddetto contratto; nonché per la condanna del Comune di Palermo al risarcimento dei danni ex art. 124 D.lgs. 104/2010, in forma specifica, mediante l’affidamento in favore di SODI Scientifica s.r.l. della fornitura di apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità, con accessori e assistenza per il Comando di Polizia Municipale (CIG 992397533E);

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ENG System s.r.l. del 02/11/2023:

della mancata esclusione della SODI Scientifica s.r.l. dalla procedura di gara, indetta dal Comune di Palermo per l’affidamento della fornitura di apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità, con accessori e assistenza per il Comando di Polizia Municipale (CIG 992397533E) e/o dell’ammissione della SODI Scientifica s.r.l. alla procedura competitiva; della determinazione dirigenziale n. 10588 del 13/09/2023 del Comune di Palermo, di approvazione della graduatoria della gara anzidetta, solo e limitatamente alla parte in cui la Stazione appaltante non ha rilevato le cause di esclusione della SODI Scientifica s.r.l. e non ne ha disposto l’estromissione dalla procedura selettiva; della graduatoria del 26/07/2023, solo e limitatamente alla parte in cui non ha previsto l’esclusione dalla gara de qua della SODI Scientifica s.r.l.; della determina dirigenziale n. 8890 del 24/07/2023, a firma del RUP, e del verbale di ammissione del 17/07/2023, solo e limitatamente alla parte in cui non prevedono l’esclusione della SODI Scientifica s.r.l.; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche non noto.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della ENG System s.r.l. ed il pedissequo ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso di procedura negoziata senza bando ai sensi degli articoli 1, comma 2, lett. b) e 37, comma 2, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (recante il Codice dei contratti pubblici in vigore al tempo della procedura in discorso) per la fornitura di apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità, con accessori ed assistenza, per il proprio Corpo di Polizia Municipale, CIG 9523733119, di importo pari a € 126.769,75 oltre IVA. Con determinazione dirigenziale n. 6431 del 31/05/2023 l’Amministrazione ha approvato il capitolato d’oneri e prescelto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), d. legislativo n. 50/2016, come criterio di aggiudicazione. Le specifiche tecniche del prodotto da fornire sono state fissate nell’allegato A al capitolato d’oneri, in cui è stato specificato tra l’altro che le apparecchiature oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere del genere AUTOVELOX 106 PREMIUM, di tipo digitale, cioè in grado di visualizzare immediatamente (senza necessità di sviluppo) i fotogrammi degli accertamenti rilevati; nonché dotate di un software di lettura automatica delle targhe (OCR) e di un rilevatore laser per intercettare la posizione esatta dei veicoli, permettendo un’inquadratura perfetta delle loro targhe, in funzione della velocità e con una visione grandangolare dell’intera sede stradale. Inoltre è stato richiesta espressamente la fornitura di apparecchiature mobili, con funzionamento a batteria ricaricabile. Sono state previste anche delle specifiche tecniche peculiari per i prodotti equivalenti all’AUTOVELOX 106 PREMIUM, tra le quali la dotazione dell’apparecchiatura con tre rilevatori di velocità a raggi laser (classe I – innocuo per la vista secondo normative). Alla procedura in discorso sono state ammesse soltanto due imprese: la SODI Scientifica s.r.l. (di seguito Sodi) che ha offerto l’apparecchiatura Autovelox 106; e la ENG System s.r.l. (di seguito Eng) con l’apparecchio Celeritas MVD 2020. Con determinazione dirigenziale 10588 del 13/09/2023 l’Amministrazione intimata ha approvato la graduatoria della procedura, classificando al primo posto l’offerta della Eng.

In seguito ad istanza di accesso del 18/09/2023 (riscontrata il 06/10/2023) la Sodi è venuta a conoscenza del fatto che il prodotto offerto dalla prima in graduatoria non è conforme alle specifiche tecniche della procedura, trattandosi di un rilevatore di velocità a tecnologia radar piuttosto che laser. Di talché con ricorso depositato in data 13/10/2023 ha gravato gli atti specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti in via cautelare per “Violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 37 e 95 d. legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d. legislativo n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di presupposti.

Costituitasi in giudizio la Eng ha proposto ricorso incidentale, depositato il 02/11/2023, con cui ha chiesto a sua volta l’annullamento previa sospensione cautelare degli atti di cui all’epigrafe. Dopo aver rilevato la non conformità alla lex specialis di gara dell’offerta della Sodi sia per la mancanza della garanzia quinquennale richiesta dall’art. 1 del capitolato di oneri; che per la difformità del prodotto offerto dotato del software OCR soltanto in modalità “back office”, cioè presso la sede dell’Amministrazione invece che incorporato nel singolo dispositivo mobile per il rilevamento della velocità; ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati per i motivi seguenti:

Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 11 del capitolato d’oneri; violazione della lex specialis; violazione dell’art. 36 d. legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 93 d. legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 94 d. legislativo n. 50/2016; violazione del principio della par condicio; violazione dell’art. 83 d. legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 59 d. legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d. legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 97 d. legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; per carenza, difetto, erroneità e insufficienza di istruttoria; mancanza dei presupposti; irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 36, 37 e 95 d. legislativo n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d. legislativo n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara e, in particolare, del capitolato d’oneri e del relativo allegato A; eccesso di potere per difetto di motivazione; per carenza, difetto, erroneità ed insufficienza d’istruttoria, sotto altro profilo.

Con ordinanza cautelare n. 608/2023 pronunciata ad esito della camera di consiglio del 06/11/2023, il Tribunale ha disposto la sospensione in via cautelare degli atti gravati.

Scambiate tempestivamente le difese scritte in vista dell’udienza pubblica del 18/12/2023; uditi in tale sede i difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

In limine devono essere disattese le richieste di incombenti istruttori formulate dalla Sodi con la sua memoria del 01/12/2023. Invero parte ricorrente ha sollecitato l’acquisizione di ufficio da parte del Tribunale della sua offerta presentata per partecipare alla procedura indetta dal Comune di Palermo. Tuttavia trattandosi di un elemento di prova nella disponibilità della parte, incombeva sulla medesima il relativo onere di fornirla in giudizio sulla base di quanto disposto dall’art. 63, comma 1, cod. proc. amm..

Nel merito in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene opportuno esaminare in via preliminare il profilo di gravame sviluppato nel ricorso introduttivo del giudizio sulla non conformità alle specifiche tecniche della gara del prodotto offerto dalla Eng; nonché il profilo speculare sulla non conformità alle suddette specifiche tecniche anche delle apparecchiature offerte dalla Sodi, di cui al secondo motivo del ricorso incidentale della controinteressata. Invero è un dato di fatto assodato che il rilevatore di velocità offerto da Eng non rispetta i requisiti previsti dall’allegato A al capitolato d’oneri, dal momento che non è dotato di tre rilevatori di velocità a raggi laser (classe I – innocuo per la vista secondo normative). Al contempo è assodato che anche il prodotto offerto dalla Sodi non è conforme a tali specifiche tecniche, poiché le sue apparecchiature non sono dotate del software OCR incorporato, ma soltanto della funzionalità in questione all’esterno del rilevatore di velocità, presso la sede dell’Amministrazione. Ciò premesso nel caso in cui la lex specialis di gara indichi nel dettaglio le caratteristiche del bene richiesto (sia con riferimento al modello a base della gara che per i possibili succedanei) l’Amministrazione è vincolata ad un’interpretazione letterale e stringente di tali parametri (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 512; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 09/07/2019, n. 1579). Di talché sia il gravame principale che quello incidentale devono essere accolti limitatamente al profilo, con cui è stata dedotta l’illegittimità della mancata esclusione delle offerte presentate da entrambe le imprese per non conformità del prodotto offerto con quello richiesto dall’Amministrazione. Gli ulteriori profili di doglianza restano assorbiti.

In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sul ricorso incidentale della controinteressata, li accoglie nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO