Rif. gara per appalto integrato indetta ante 1.7.2023.
La 2° classificata [SSS] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [EEE].
SUI MOTIVI RELATIVI AL GIUDIZIO DI ANOMALIA
La ricorrente deduce illegittimo il giudizio positivo sulla congruenza dell’offerta dell’aggiudicataria.
Il TAR respinge.
Sull’eccezione di inammissibilità.
2. Va innanzitutto trattata l’eccezione in rito dedotta dalle resistenti sul rilievo che le censure di parte ricorrente, rivolte essenzialmente contro il procedimento e il giudizio di congruità dell’offerta aggiudicataria, attengono a valutazioni discrezionali riservate esclusivamente all’amministrazione.
L’eccezione va disattesa poiché anche i giudizi di merito (in questo caso tecnico) riservati all’amministrazione possono comunque essere sindacati, dal giudice amministrativo, in presenza di vizi manifesti di arbitrarietà, irrazionalità, incoerenza, travisamento dei fatti e carenza di adeguata attività istruttoria come peraltro deduce perlopiù la ricorrente.
Il gravame sarà quindi trattato entro i limiti e secondo gli orientamenti giurisprudenziali applicabili al giudizio di congruità dell’offerta che possono essere sintetizzati come segue.
Tale giudizio non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze o carenze nelle giustificazioni, mirando, piuttosto, ad accertare se l’offerta, nel suo complesso e in concreto, sia attendibile ed affidabile rispetto al fine da raggiungere. La relativa valutazione ha, pertanto, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico (cfr. tra le ultime, TAR Marche, 16/3/2021 n. 227; id. TAR Marche, 7/12/2020 n. 738 e giurisprudenza ivi richiamata).
Premesse
3. Prima della trattazione di merito è necessario ricordare che la procedura in questione riguarda un appalto integrato (quindi con progettazione definitiva ed esecutiva a carico dell’aggiudicataria), da eseguire a corpo e con offerte da proporre in base di uno studio di fattibilità tecnico-economica costituito da: relazione tecnica, relazione geologica, tavola di inquadramento planimetrico, tavola piante e particolari, tavola prospetti e sezioni, relazione di sostenibilità, prime indicazioni di sicurezza, calcolo sommario della spesa, quadro economico, schema di contratto, capitolato speciale d’appalto.
Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione
4. In ordine logico il Collegio ritiene di dover iniziare la trattazione del ricorso dal terzo motivo di gravame con cui viene dedotto difetto di motivazione e contraddittorietà dell’azione amministrativa sul rilievo che, dopo due circostanziate richieste di giustificazioni scritte (entrambe riscontrate dalla controinteressata), la Commissione ha continuato a nutrire dubbi sulla congruità dell’offerta, convocando quindi l’aggiudicataria anche per una esposizione orale. Dal verbale di audizione del 26/4/2023 (che riporta solo generiche giustificazioni integrative) non è dato tuttavia comprendere per quali ragioni l’amministrazione abbia cambiato opinione escludendo definitivamente l’incongruità dell’offerta.
La censura è infondata.
… il procedimento di verifica è stato avviato in applicazione del criterio di individuazione automatica di cui all’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti, quindi una procedura comunque obbligatoria ….
Dopo aver acquisito le prime giustificazioni … e svolto il relativo esame, la Commissione non ha espresso alcuna perplessità circa la possibile incongruità dell’offerta (come erroneamente ritiene parte ricorrente), ma si è limitata semplicemente a prendere atto che “il quadro sinottico delle voci di appalto non contiene alcun elemento che tiene conto dei costi relativi alle migliorie proposte in sede di offerta tecnica”, disponendo quindi l’acquisizione di altra documentazione attinente a tale circostanza (computo metrico che quantifichi in maniera dettagliata le singole voci di prezzo che compongono le migliorie offerte; quadro economico completo che indichi anche i costi derivanti dalle migliorie proposte in sede di offerta tecnica) riservandosi poi ogni ulteriore valutazione di merito (cfr. verbale del 20/3/2023).
Come ricordato in precedenza, trattasi di appalto integrato con offerte da predisporre sulla base di uno studio di fattibilità tecnico-economica che non comprendeva computi metrici e neppure documentazione progettuale di dettaglio riconducibile ai livelli definitivo ed esecutivo.
Acquisita anche quest’ulteriore documentazione (costituita da un elaborato di 14 pagine …), nessun giudizio di incongruità è stato espresso dalla Commissione, che si è limitata a convocare l’aggiudicataria per un confronto orale, completando così l’acquisizione istruttoria nel pieno rispetto del contraddittorio con la controparte (cfr. verbale del 18/4/2023).
Dopo l’audizione orale non vi è stato quindi alcun ingiustificato ripensamento da parte della Commissione (come erroneamente dedotto dalla ricorrente), la quale ha soltanto tratto le conclusioni definitive, sciogliendo così la riserva “ex lege” derivante dall’applicazione dei ricordati criteri automatici di cui all’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti (che nulla provano circa l’effettiva incongruità dell’offerta).
Come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni, il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa “per relationem” alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, sempre che queste ultime siano a loro volta congrue ed adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11/7/2022 n. 5805; id. Sez. V, 9/3/2020 n. 1655; id. 17/5/2018 n. 2951); solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti, l’obbligo di una puntuale motivazione» (cfr. Cons. Stato, n. 5805/2022 cit.; id. Sez. III, 18/12/2018 n. 7129).
5. Con il primo … motivo viene dedotta violazione dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché, a pretesa giustificazione del ribasso offerto, l’ammontare delle migliorie proposte dall’aggiudicataria è stato quantificato in € 171.904,29, laddove l’utile dichiarato nella relazione giustificativa dell’8/3/2023 ammonta ad € 175.742,48, residuando così un margine di appena € 3.838,19 che viene integralmente eroso dalle seguenti migliorie (in aggiunta o in sostituzione) non economicamente quantificate:
– miglioria aggiunta per impianto fotovoltaico integrato in copertura nel sistema tipo Riverclack: l’aggiudicataria (specializzata nella sola lavorazione del legno) non è in possesso del relativo “know-how” costruttivo la cui acquisizione non è stata economicamente quantificata; la differenza di potenza dell’impianto, tra quella proposta (circa 100 kWp) e quella minima (di 73 kWp), ha un costo (stimabile in € 30.300) che non è stato considerato nelle giustificazioni;
– miglioria in sostituzione per incremento della superficie delle pareti portanti esterne: c’è discordanza tra il prezzo unitario dichiarato dall’aggiudicataria (€/mq 125,00) e il prezzario “Cratere Centro Italia” per l’importo del solo legno (€/mq 131,47) la cui differenza (€/mq 6,47) avrebbe dovuto essere quantificata per la superficie aggiuntiva;
– miglioria in sostituzione per modifica dei tetti a padiglione composti da 4 falde e stessa quota di gronda (come indicato nella tavola dello studio di fattibilità tecnico-economica) con tetti inclinati su un’unica falda e con gronde su quote diverse: la miglioria viene quantificata economicamente considerando solo il costo dei nuovi lucernari, senza aggiungere il costo delle superfici delle pareti esterne in aumento (non previste nel progetto a base di gara); non è stato inoltre aggiunto il costo dovuto all’incremento di superficie delle pareti portanti interne per effetto della diversa configurazione del tetto;
– miglioria in sostituzione per modifica delle tramezzature interne attraverso divisori in X-Lam prodotti dalla ditta Knauf: non è stato considerata la differenza di costo tra quella indicata nel progetto a base di gara (€/mq 4,42) e quella ricavabile dai listini della ditta produttrice (complessivamente €/mq 42,87).
5.1 Queste censure vanno disattese per le ragioni di carattere generale già illustrate nel precedente paragrafo 2 in relazione a quanto ricordato nel successivo paragrafo 3.
… la ricorrente muove dall’erroneo presupposto secondo cui tutto ciò che l’aggiudicataria ha offerto in variante, rispetto alle previsioni dello studio di fattibilità tecnico-economica a base di gara (obiettivamente scarse e quantificate economicamente solo in linea di massima), rappresenti un costo aggiuntivo che avrebbe dovuto essere puntualmente giustificato.
La contestazione avrebbe invece dovuto essere dedotta non ricercando la singola pretesa carenza (con la logica della “caccia all’errore”), ma svolgendo una valutazione tecnico-economica complessiva sull’intera proposta formulata dalla controinteressata, peraltro anche questa basata su uno studio che può essere assimilato quello preliminare poiché dovrà poi essere sviluppato, nel dettaglio, attraverso i successivi livelli progettuali (definitivo ed esecutivo) a carico dell’aggiudicataria e che dovranno essere approvati dall’amministrazione attraverso una valutazione non solo formale ma anche sostanziale di congruità e concreta realizzabilità.
5.2 Va comunque osservato che pure le singole carenze dedotte in ricorso non sembrano in grado di sostenere un effettivo giudizio di incongruità.
5.2.1 Se può essere vero che la diversa configurazione del tetto, proposta dall’aggiudicataria, consente anche una maggiore potenza dell’impianto fotovoltaico ivi installato, il relativo maggiore costo deve trovare compensazione con la riduzione di spesa dovuta alla variante proposta. Senza entrare in questioni tecniche di dettaglio, al Collegio pare comunque evidente che una copertura a 4 falde (cioè a padiglione con struttura portante a capriate) abbia costi complessivamente inferiori (considerata quantomeno la maggiore complessità della struttura e della sua esecuzione) rispetto ad una copertura con una sola falda (con struttura portante a travi dritte).
5.2.2 Per tali ragioni deve quindi essere disattesa anche la censura riguardante pretesi costi non computati e derivanti da maggiori superfici delle pareti portanti, che la ricorrente avrebbe dovuto porre quantomeno in correlazione con la maggiore semplicità costruttiva.
5.2.3 Riguardo alle tramezzature interne va osservato che l’aggiudicataria ha proposto pannelli di cartongesso su struttura metallica isolati “tipo” Knauf WS112, quindi non necessariamente prodotti da quest’ultima ma solo di caratteristiche equivalenti. Al Collegio non pare quindi condivisibile una censura basata esclusivamente sui listini Knauf (che sono comunque orientativi poiché è nota la prassi degli sconti).
6. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché l’aggiudicataria ha quantificato il costo della manodopera in complessivi € 510.252,52 (contro € 509.588,00 indicati nello studio a base di gara), ma la differenza di appena € 664,52 non copre i maggiori costi di manodopera per eseguire le migliorie (cioè le lavorazioni aggiuntive) indicate nel motivo precedente, considerato altresì che la controinteressata ha sede a Bari mentre i lavori vanno realizzati a Senigallia. Se fosse stato eseguito un calcolo esatto, questo avrebbe dimostrato che l’offerta è sotto i minimi inderogabili previsti per la manodopera. La ricorrente infine osserva che solo per le migliorie legate all’impianto fotovoltaico, l’incremento di manodopera incide per circa € 3.500 (cioè l’11,56% indicato nel prezziario regionale applicato al maggior costo di € 30.300 di cui al motivo precedente).
La censura va disattesa per le ragioni già esposte, poiché si limita a quantificare un preteso maggiore costo di personale sulla base lavorazioni considerate erroneamente aggiuntive rispetto allo studio a base di gara, senza invece considerare le semplificazioni e le riduzioni connesse a tali varianti.
In sostanza la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi tecnici per convincere che l’esecuzione dell’intero progetto (cioè tutte le lavorazioni necessarie per completare i lavori, incluse quelle non in variante), impone un costo di manodopera superiore ad € 510.252,52 e fuori dai minimi retributivi applicabili alla fattispecie.
CONCLUSIONI
8. La parte impugnatoria del ricorso va quindi respinta e ciò esime il Collegio dal trattare le ulteriori questioni risarcitorie.