Pubblicato il 17/01/2024

N. 00060/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00695/2023 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 695 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ge.Com. S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG Z2A3A2C4FE, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, Comando Legione Carabinieri della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

BG Italia90 Group Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota prot. n. 138/16-13/2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.5.2023, con la quale la Stazione Appaltante ha trasmesso gli esiti della “Gara per l’affidamento della gestione del LIDO DEL CARABINIERE di Brindisi per le stagioni balneari anni 2023 – 2026” – CIG: Z2A3A2C4FE, aggiudicandola alla BG Italia90 Group Società Consortile a r.l.;

– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, nei limiti dell’interesse, i verbali di gara nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha escluso la Società Consortile BG Italia90 Group a r.l., e/o comunque ha attribuito alla stessa il miglior punteggio per l’offerta tecnica per il criterio 2.1.2 e 2.2.1, individuando la proposta della predetta concorrente come quella economicamente più vantaggiosa;

– del contratto, ove nelle more stipulato, e con espressa istanza di subentro, previa declaratoria del diritto della Società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione;

nonché per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità

– del parziale silenzio rigetto formatosi e del parziale diniego del 13.6.2023 sull’istanza di accesso agli atti, inviata in data 17.5.2023, a mezzo p.e.c., con la quale la ricorrente ha chiesto al Comando Legione Carabinieri Puglia l’ostensione dei seguenti documenti: 1) copia di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute riservate; 2) copia dell’offerta presentata dalla Società BG Italia90 Group Società Consortile a r.l., prima classificata della gara, corredata da tutti gli allegati dalla stessa inseriti nella busta contenente l’offerta, nonché la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto – dichiarati;

e per il conseguente accertamento e la declaratoria

– del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra,

e per la condanna

– del Comando Legione Carabinieri della Regione Puglia, Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, all’esibizione ex art. 116, comma 2, c.p.a., di tutta la documentazione oggetto dell’istanza del 17.5.2023, ivi compresi i documenti a cui non è stato dato accesso, la cui ostensione è stata reiterata in data 20.6.2023 e, segnatamente, la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto – dichiarati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Ge.Com. S.r.l.s. in data 8/9/2023:

per l’annullamento

– di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché della nota della Stazione Appaltante del 2.5.2023 con cui ha limitato la richiesta di comprova del possesso delle certificazioni di gestione ambientale in capo all’aggiudicataria alla sola UNI EN ISO 9001;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Legione Carabinieri della Puglia e della BG Italia90 Group Società Consortile a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a..;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’avv. L. Quinto per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato G. Matteo, e l’avv. V. Pellegrino per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 3.7.2023, tempestivamente depositato, la Ge.Com. S.r.l.s. – seconda classificata con il punteggio complessivo di 133 e gestore uscente – ha impugnato la nota della Stazione Appaltante resistente prot. n. 138/16 – 13/2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 12.05.2023, con la quale è stata aggiudicata la gara indetta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione del Lido del Carabiniere di Brindisi per le stagioni balneari 2023 – 2026, in favore della controinteressata BG Italia 90 Group Società Consortile a r.l. – prima classificata con il punteggio complessivo di 145 – e tutti gli atti presupposti e/o consequenziali indicati in epigrafe, ivi compresi i verbali di gara nella parte in cui non recano l’esclusione della controinteressata e di assegnazione dei punteggi.

La Società ricorrente ha, inoltre, dedotto che la S.A. avrebbe dato riscontro solo parziale all’istanza di accesso agli atti del 17.5.2023 (poi reiterata con istanza/diffida del 20.6.2023), avente ad oggetto tutta la documentazione di gara, per non avere questa osteso (anche) la documentazione di comprova sul possesso dei requisiti auto – dichiarati della aggiudicataria.

1.1. A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio, sono state formulate le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.2. Con il primo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm. – violazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – sviamento, per la mancata esclusione della aggiudicataria, per avere questa prodotto una certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata soltanto in data 5.5.2023, ossia successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua, prevista per il 31.1.2023.

1.3. Con il secondo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione e falsa applicazione dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. – violazione art. 97 Costituzione – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – sviamento, per non avere la S.A. proceduto all’esclusione dell’aggiudicataria, in ragione del mancato possesso dei requisiti economico – finanziari previsti dal bando per la partecipazione alla gara (fatturato specifico per gli anni 2020 – 2021 – 2022), in quanto la predetta controinteressata, costituitasi (soltanto) in data 7.4.2022 si sarebbe avvalsa (irritualmente) per gli anni precedenti del fatturato della BG Bluemoon Società Consortile a r.l., società tuttavia cancellatasi in data 1.12.2022 dal Registro delle Imprese.

1.4. Con il terzo motivo, la Società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis – eccesso di potere sui presupposti di fatto e di diritto – sviamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, con riferimento al principio di buona amministrazione, di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la S.A. avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi, nel senso che quest’ultima avrebbe assegnato (illegittimamente, nei sensi specificati nella censura) un punteggio superiore alla aggiudicataria ed un punteggio inferiore ad essa ricorrente.

1.5. Con il quarto motivo, la Società ricorrente ha, infine, dedotto la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c bis) ed f) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm. – eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto – sviamento, atteso che la aggiudicataria avrebbe reso dichiarazioni mendaci, con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara ed al possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, così impedendo alla S.A. di valutare correttamente l’offerta.

1.6. Per tali motivi, la Società ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, ed il subentro nel contratto, previa declaratoria di inefficacia, nell’ipotesi di sua stipulazione nelle more della definizione del giudizio; in via istruttoria, ha chiesto l’accesso ex art. 116, comma 2 c.p.a. ai documenti di cui all’istanza del 17.5.2023.

2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione dei Carabinieri della Puglia, eccependo l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

3. Si è, altresì, costituita in giudizio la controinteressata BG Italia90 Group Società Consortile a r.l., parimenti, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. La documentazione oggetto di istanza di accesso ex art. 116, comma 2 c.p.a., è stata, infine, depositata in giudizio in data 17/7/2023 dalla controinteressata ed, in parte, dall’Avvocatura erariale in data 14/7/2023.

5. Alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2023 (fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta), il difensore della Società ricorrente, sull’intesa di una rapida definizione del giudizio nel merito, ha dichiarato a verbale di rinunciare all’istanza cautelare ed il Presidente della Sezione, preso atto, ha cancellato la causa dal ruolo camerale e fissato l’udienza pubblica del 9 gennaio 2024 per la trattazione nel merito del giudizio.

6. Con atto per motivi aggiunti, notificato in data 8.9.2023, tempestivamente depositato, la Società ricorrente, all’esito dell’ostensione integrale della documentazione richiesta (effettuata il data 17.7.2023), ha formulato ulteriori doglianze avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e avverso la nota della Stazione Appaltante del 2.5.2023, con cui ha limitato la richiesta di comprova del possesso delle certificazioni di gestione ambientale in capo all’aggiudicataria alla sola UNI EN ISO 9001.

6.1. A sostegno dei predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente ha, essenzialmente, riproposto le stesse censure contenute nel ricorso e, in particolare, ha lamentato il mancato possesso in capo all’aggiudicataria delle predette certificazioni di gestione ambientale al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nonché successivamente.

6.2. Per tali motivi, la Società ricorrente ha reiterato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.

7. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 22.12.2023, la Società controinteressata ha, poi, eccepito la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, poiché notificato in data 3.7.2023, ossia oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a., decorrente dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, avvenuta il 12.5.2023, come eventualmente prorogati di quindici giorni, ai sensi dell’art. 76, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm., in ragione della proposizione dell’istanza di accesso del 16.5.2023; nel merito, ha insistito per il rigetto del gravame proposto dalla parte ricorrente.

8. Con memoria, depositata in data 29.12.2023, la Società ricorrente ha contestato l’eccezione preliminare di cui sopra, rilevando come, in realtà, il termine per l’impugnazione sarebbe decorso dalla piena conoscenza degli atti di gara, ossia da 13.6.2023 (all’esito dell’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 16.5.2023), a fronte della notifica del ricorso, avvenuta in data 3.7.2023; nel merito, ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti.

9. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024, all’esito di ampia discussione orale, la causa è stata quindi introitata per la decisione.

10. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati in data 8.9.2023, è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito indicate, sicchè si potrebbe anche prescindere (per economia processuale) dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.

10.1. Comunque, ad avviso del Collegio, non è condivisibile l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, non potendo essere condivisa la prospettazione della controinteressata circa il dies a quo, dovendosi applicare gli insegnamenti della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, secondo cui, nel settore degli appalti, il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara contemplato dall’art. 120 c.p.a. deve necessariamente decorrere dal momento in cui il concorrente ne abbia avuto piena conoscenza a seguito dell’istanza di accesso. Infatti, ove – come nel caso di specie – intervenga una (tempestiva) istanza di accesso agli atti, l’Adunanza Plenaria ha precisato che “la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.

Ebbene, rileva il Tribunale come la Società ricorrente, a seguito dell’istanza di accesso presentata in data 16.5.2023, ha avuto integrale conoscenza della documentazione di gara e della lamentata lesività dei provvedimenti impugnati (soltanto) in data 13.6.2023, allorquando la S.A. ha osteso (ancorché parzialmente, secondo la tesi della ricorrente) la documentazione richiesta. Ne consegue pertanto che la notifica del ricorso, avvenuta in data 3.7.2023, risulta pienamente tempestiva, poiché eseguita entro il predetto termine decadenziale previsto dall’art. 120 c.p.a..

10.2. Con il primo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha, in sintesi, lamentato la mancata esclusione della aggiudicataria, poiché asseritamente carente dei requisiti “di partecipazione” di cui al Punto 2 dei “Requisiti di partecipazione Capacità Tecnico – professionale”, indicati nell’Avviso di indizione della gara, con riferimento alla certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata soltanto in data 5.5.2023, a fronte della data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, prevista (invece) per il 31.1.2023.

Secondo la parte ricorrente, infatti, la aggiudicataria non poteva in alcun modo conseguire tale certificazione in epoca successiva allo spirare del termine di partecipazione, a pena di violare la par condicio tra i concorrenti.

La Società ricorrente ha, poi, evidenziato che il modulo redatto dalla S.A. – nella parte in cui consentiva la partecipazione anche alle Ditte concorrenti non solo in possesso, ma anche “in attesa di rilascio” delle certificazioni di gestione ambientale richieste – dovrebbe essere necessariamente inteso, nel senso che queste ultime dovevano inevitabilmente essere (preesistenti e quindi) in attesa di “rinnovo” o comunque (almeno) dovevano essere in corso di rilascio.

Con il medesimo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha, altresì, lamentato che sarebbe stata poi prodotta una certificazione UNI EN ISO 9001:2015 intestata a nome di un operatore economico (la BG Costruzioni S.r.l.) distinto dalla Società Consortile aggiudicataria, il cui oggetto sociale avrebbe riguardato, peraltro, la manutenzione di edifici civili, ossia una attività considerata del tutto inconferente rispetto alla natura dell’affidamento de quo.

Ritiene il Collegio che tali argomentazioni e doglianze prospettate dalla parte ricorrente, seppur suggestive, non siano condivisibili.

Ed invero, ai fini della risoluzione della presente questione, occorre far riferimento alla distinzione tra requisiti di “partecipazione” (“stricto sensu”), obbligatori (notoriamente) già al momento della presentazione della domanda, e requisiti di “esecuzione”, rilevanti invece (unicamente) nella fase (successiva) di esecuzione del contratto.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che “In merito alla distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, la giurisprudenza colloca tra i secondi gli “elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio” (cfr., oltre a Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5929, anche Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4390; sez. V, 24 maggio 2017, n. 2443; sez. V, 8 marzo 2017, n. 1094;sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4907), vale a dire i “mezzi (strumenti, beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della prestazione promessa alla stazione appaltante” (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2020, n. 8159), così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità (ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione (ex. art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016).

Non essendo ovviamente in discussione che il possesso dei requisiti di partecipazione sia richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto. In ogni caso la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 7 marzo 2022, n. 1617).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il requisito in questione di cui alla lettera b) del punto 2 dell’Avviso di indizione della gara, deve essere interpretato (a ben vedere) alla stregua di un requisito di esecuzione.

Sorregge tale convincimento (in primo luogo, sul piano testuale) la circostanza per la quale nella citata lettera b) del punto 2 dell’Avviso di indizione gara venga utilizzata la dizione “dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni”, a differenza invece di quanto previsto – a pena di esclusione – al punto a), ove invece è stabilito che “negli anni 2020 2021 e 2022, gli operatori economico devono aver svolto – in proprio o per conto terzi committenti – almeno uno dei seguenti servizi oggetto dell’affidamento”, così implicando che le certificazioni di gestione ambientale di che trattasi potevano essere acquisite dai concorrenti anche successivamente, a differenza, invece, dei secondi, obbligatori ai fini della partecipazione alla gara.

Peraltro, che si tratti di un requisito di “esecuzione” è confermato dal fatto che la stessa S.A. abbia predisposto un modello di presentazione della domanda, nel quale le predette certificazioni di gestione ambientale potevano anche essere non immediatamente esistenti, poiché “in attesa di rilascio” (“tout court”), non essendo, di converso, condivisibile l’interpretazione della parte ricorrente, secondo cui le stesse dovevano essere intese come certificazioni “in fase di rinnovo” o, comunque, “in corso il rilascio”, ciò non potendosi desumere dal dato testuale della previsione di gara e del predetto modello allegato.

Ferma restando l’inutilizzabilità della iniziale certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riconducibile al diverso soggetto BG Costruzioni S.r.l. (per attività inconferenti rispetto all’oggetto del contratto), osserva il Collegio come, in ogni caso, le censure di cui sopra siano infondate, in quanto la S.A. ha, successivamente, accertato in capo alla Società Consortile aggiudicataria l’effettivo possesso delle due certificazioni di gestione ambientale in questione (conseguite rispettivamente in data 5.5.2023 e 11.7.2023), da qualificarsi come meri requisiti di “esecuzione” per il possesso dei quali – peraltro – la lex specialis con contempla una data antecedente a quella di (concreta) esecuzione della prestazione contrattuale de qua.

Ne consegue pertanto che, per le suesposte motivazioni, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

10.3. Con il secondo motivo di ricorso, la Società ricorrente ha lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria, in relazione alla asserita mancanza dei requisiti economico – finanziari previsti dal bando per la partecipazione alla gara, con riferimento al fatturato specifico, relativo alla conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara (bar e/o ristorazione e/o balneazione) non inferiore ad € 150.000,00 per gli anni 2020 – 2021 – 2022.

In particolare, la Società ricorrente ha evidenziato come la Società Consortile controinteressata si sarebbe costituita (soltanto) nel 2022, mentre per gli anni 2020 e 2021 la stessa avrebbe dichiarato che la consorziata Ditta BG Costruzioni di Bagnato Gianfranco ha operato attraverso la Società Consortile BGBluemoon a r.l., società quest’ultima (però) cancellatasi in data 1.12.2022 dal Registro delle Imprese.

Per tali motivi, la Società ricorrente ha dedotto che: 1) non avrebbe potuto operare l’istituto dell’avvalimento, in quanto la BGBluemoon Società Consortile a r.l. non era (più) esistente al momento della gara; 2) non sarebbe stato possibile trasferire i requisiti economico – finanziari del legale rappresentante della BGBluemoon Società Consortile a r.l. alla aggiudicataria, poiché soggetti formalmente distinti; 3) il bando di gara non aveva previsto alcuna ipotesi derogatoria in relazione al predetto requisito.

Ritiene il Collegio che anche tale doglianza, parimenti suggestiva, sia infondata.

Ed invero, occorre evidenziare come, nel caso di specie, debba trovare applicazione il disposto dell’art. 86, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm., secondo cui “L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”.

A tal proposito, dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che Bagnato Gianfranco, in qualità di titolare della Ditta individuale BG Costruzioni (consorziata di maggioranza e mandataria della Società Consortile BGBluemoon) – attuale consorziata della aggiudicataria – ha esercitato (sul piano concreto) le medesime attività oggetto dell’odierna concessione tra il 2018 e il 2021 presso il “Lido della Polizia Materdomini” di Brindisi, come detto quale consorziata di maggioranza e mandataria della Società Consortile BGBluemoon a r.l., con un fatturato complessivo annuo di gran lunga superiore a quello richiesto dalla lex specialis e tale circostanza è valutata (positivamente ) dalla S.A., nell’esercizio del potere discrezionale specificamente previsto dall’art. 86 comma 4 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

Per tali motivi, ritiene il Collegio che non siano ravvisabili errori valutativi sull’esistenza dei requisiti economico – finanziari, avendo la S.A. resistente fatto (discrezionale) corretta applicazione, nel caso di specie, dell’art. 86, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.

10.4. Quanto, poi, al terzo motivo di ricorso – proposto in via subordinata – avente ad oggetto la asserita erronea attribuzione di un punteggio superiore all’aggiudicataria e di un punteggio inferiore alla parte ricorrente rispetto a quelli asseritamente spettante, ritiene il Collegio che lo stesso sia privo di fondamento.

Ed invero, in relazione al criterio 2.1.2. del Capitolato Tecnico, avente ad oggetto “Pregressa e comprovata positiva esperienza, nel periodo 2020, 2021 e 2022, maturata nella gestione, anche non continuativa, di stabilimenti balneari, in strutture di altre FF. AA. e/o FF.PP.”, con assegnazione di punti 14 per anni tre di esperienza, punti 10 per due anni di esperienza e punti 6 per un anno di esperienza, rileva il Collegio come, correttamente, la S.A. abbia legittimamente assegnato all’aggiudicataria il punteggio massimo (punti 14), risultando provato, per le ragioni di cui al punto precedente, che la (consorziata) Ditta individuale BG Costruzioni di Bagnato Gianfranco ha svolto (concretamente) attività analoga per gli anni 2020 e 2021, quale consorziata di maggioranza e mandataria della Società Consortile BG Bluemoon a r.l. e, che per il 2022, essa era ricompresa nella compagine consortile dell’aggiudicataria, sicchè l’expertise che ne ha consentito l’ammissione alla gara non poteva essere trascurata dalla S.A. nella fase di attribuzione del punteggio (alla stregua del criterio dell’esperienza all’uopo previsto dalla lex specialis).

Lo stesso dicasi con riferimento al criterio 2.2.1. del Capitolato Tecnico, avente ad oggetto “Pregressa e comprovata positiva esperienza, nel periodo 2020, 2021 e 2022, maturata nella gestione, anche non continuativa, di ristoranti/ pizzerie/bar/ spacci in strutture di FF. PP. e/o di FF. AA.”, con assegnazione di punti 6 per anni tre di esperienza, punti 4 per anni due di esperienza e punti 2 per anni uno di esperienza.

Ciò posto, la correttezza dei punteggi assegnati alla Società Consortile controinteressata rende irrilevante la censura relativa alla pretesa di assegnazione di un punteggio superiore in favore della Società ricorrente, in relazione al criterio 2.2.1., non risultando superata la c.d. prova di resistenza.

In particolare, anche a voler attribuire alla Società ricorrente per il predetto criterio il punteggio massimo agognato dei tre anni di esperienza (punti aggiuntivi = 4), in luogo di quello effettivamente assegnato di anni uno (punti 2), tale circostanza (punteggio complessivo 133+4 =137) non avrebbe comunque comportato il superamento del punteggio complessivo riportato dalla aggiudicataria (punti 145).

Ne consegue, pertanto, che anche tale censura deve essere respinta.

10.5. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata dedotto la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c bis) ed f) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm., in relazione all’allegata non veridicità della dichiarazione della aggiudicataria circa il possesso requisiti di partecipazione alla gara e in particolare al possesso dei requisiti di capacità tecnico e finanziaria previsti dal bando, parimenti, lo stesso deve essere respinto sulla base delle argomentazioni già esplicitate in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, non essendo, infatti, emersa alcuna ipotesi di falsità, in quanto è dato rilevarsi che la aggiudicataria ha correttamente attestato quanto richiesto dalla lex specialis.

11. Le considerazioni che precedono consentono al Tribunale di disattendere, inoltre, anche l’atto per motivi aggiunti, notificato in data 8.9.2023, con il quale la Società ricorrente ha impugnato gli atti già oggetto di gravame con il ricorso introduttivo e la nota della Stazione Appaltante del 2.5.2023, con cui ha limitato la richiesta di comprova del possesso delle certificazioni in capo all’aggiudicataria alla sola UNI EN ISO 9001.

A tal proposito, è sufficiente per il Collegio richiamare le argomentazioni esplicitate nel primo motivo di ricorso, atteso che il possesso delle certificazioni de quibus rappresentava un requisito di esecuzione, in quanto tale conseguibile – come avvenuto nel caso di specie – in una fase successiva (quella di concreta esecuzione delle prestazioni) rispetto alla presentazione della domanda. Ne consegue pertanto che, anche sotto questo profilo, i provvedimenti impugnati appaiono immuni dai vizi lamentati.

12. Per le considerazioni suesposte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati in data 8.9.2023, deve essere respinto.

13. Tenuto conto della particolare complessità e della assoluta novità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati in data 8.9.2023, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 9 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO