Pubblicato il 30/01/2024
N. 00316/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2023, proposto da “Il Sollievo Società Cooperativa Sociale”, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9742085EDA, rappresentata e difesa dagli avvocati Natalia Ferrante e Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” – Ambito Territoriale S01_2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Angri, Comune di Scafati, Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Comune di Corbara, non costituiti in giudizio;
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. EMORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ciro Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1. della Determinazione Dirigenziale n° 181 del 13/07/2023 avente ad oggetto: “Aggiudicazione della gestione dei Centri Polifunzionali per diversamente abili “Raggio di Sole” e “Centro Orsini” – CIG 9742085EDA – CUP C89G22000960004 – CPV85312100-0”, a firma del Direttore Generale dell”AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “COMUNITÀ SENSIBILE” Ambito Territoriale S01_2;
2. della Determina dirigenziale n.147 del 15.06.2023 del Direttore Generale dell”AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “COMUNITÀ SENSIBILE” Ambito Territoriale S01_2;
3. delle richieste di chiarimento e delle risposte offerte;
4. di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata CIG 9742085EDA CUP C89G22000960004 – CPV85312100-0 comprensivi degli atti indittivi, istruttori/valutativi e conclusivi;
5. di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente, inclusi gli esiti dell”interlocuzione negoziale con l”operatore aggiudicatario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” – Ambito Territoriale S01_2 e di Cooperativa Sociale Emora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 11 settembre 2023 e depositato il successivo 25 settembre 2023, “Il Sollievo Società Cooperativa Sociale” ha impugnato e chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio “Centro Polifunzionale per disabili”, indetto dall’Azienda Speciale Consortile Comunità Sensibile, con sede in Angri (Sa), alla quale è stata invitata a partecipare, collocandosi al secondo posto in graduatoria dopo la Cooperativa Sociale ONLUS “Emora”.
1.2. A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi, di seguito elencati:
1.- “Violazione degli articoli 4, 77 e 95 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, degli articoli 3 e 97 della costituzione, dei principi di favor partecipationis e di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione eccesso di potere, travisamento dei fatti, arbitrarietà manifesta, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. ed omessa applicazione dell’articolo 18 del disciplinare di gara”, per aver la stazione appaltante nominato una nuova commissione per valutare la congruità dei giustificativi prodotti dalla prima graduata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta;
2.- “Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 2, 4, 5, 30, 74, 76 e ss, 80,95, 97 del d.lgs. n. 50/2016, articoli 3 e 6 l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste”, con riferimento alla valutazione di non anomalia dell’offerta della prima graduata rispetto ad alcuni fondamentali servizi offerti;
3.- “Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 2, 4, 5, 30, 74, 76, 80, 83, 97 del d.lgs. n. 50/2016, articoli 3 e 6 l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Sviamento ingiustizia manifesta”, in quanto la società aggiudicataria avrebbe illegittimamente integrato la propria offerta in sede di giustificazione delle relative voci di costo;
4.- “Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 2, 4, 5, 30, 74, 76, 80, 83, 97 del d.lgs. n. 50/2016, articoli 3 e 6 l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Sviamento ingiustizia manifesta”, per assenza di un utile di impresa per l’aggiudicataria;
5.- “Violazione degli articoli 3 e 97 Cost., degli articoli 2, 4, 5, 74 e ss., 80, 95, 97 del d.lgs. n. 50/2016, articoli 3 e 6 l. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto d’istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà e irragionevolezza manifeste. Sviamento ingiustizia manifesta”, sotto il profilo della valutazione comparativa delle offerte presentate dall’aggiudicataria e dalla ricorrente “Il Sollievo”.
1.3. La Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. “Emora” si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza nel merito, mentre l’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”, costituendosi in giudizio, ha resistito nel merito al ricorso.
1.4. All’esito della camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 392, pubblicata il 12 ottobre 2023, ha respinto la richiesta di sospensiva rilevando che «le censure contenute nel ricorso, pur necessitando di un più approfondito esame in fase di merito, sono state oggetto di puntuale replica da parte della controinteressata e non appaiono idonee ad integrare gli estremi del requisito di fumus boni iuris del gravame» e ritenendo, quanto alle contrapposte esigenze di periculum in mora rappresentate dalle parti, che «debba darsi prevalenza alla continuità del servizio di rilievo sociale oggetto della procedura, anche in considerazione dell’ormai avvenuta stipula ed avanzata esecuzione del contratto».
1.5. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024, previo deposito di ulteriori memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’aggiudicataria.
2.1. In particolare, nella prospettazione della Cooperativa “Emora” il ricorso sarebbe inammissibile, perché proposto tardivamente avverso atti della procedura di gara conosciuti dalla ricorrente “Il Sollievo Società Cooperativa Sociale” già alla data del 14 maggio 2023 ed alla data del 30 giugno 2023, in quanto, prima dell’aggiudicazione definitiva, era stato instaurato giudizio, con ricorso notificato anche all’odierna ricorrente, avverso atti della medesima gara.
2.2. La censura è infondata.
2.3. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza, non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell’iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l’esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato. Nello specifico contesto delle gare pubbliche, l’atto di aggiudicazione definitiva presenta, poi, una sua autonomia decisoria che lo rende l’unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva con la conseguenza, che, ai fini della sua impugnazione, non rileva la mancata impugnazione dei precedenti atti preparatori ed endoprocedimentali, privi di altrettanto autonoma valenza lesiva e provvedimentale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 09 dicembre 2021, n.7912; Consiglio di Stato, sezione V, 6 maggio 2015, n. 2274). Tra gli atti endoprocedimentali rientrano anche l’atto di nomina della commissione di gara, in quanto «al pari degli atti compiuti dalla Commissione nel corso del procedimento di gara, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere della immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; di conseguenza la nomina dei componenti può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima, solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni di gara, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sezione III, 28 marzo 2022, n. 2253).
2.4. Nel caso in esame, il ricorso originariamente proposto dalla Cooperativa “Emora” aveva ad oggetto atti di natura endoprocedimentali riguardanti il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex articolo 97 del d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabile, e conclusosi con la determina dirigenziale n. 147 del 15 giugno 2023 avente ad oggetto la nomina di una commissione tecnica per la valutazione dei giustificativi di spesa prodotti dalla medesima cooperativa, sicché alcun onere di immediata impugnativa poteva riconoscersi in capo alla cooperativa ricorrente, fino all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente cooperativa contesta il provvedimento di nomina di una nuova commissione da parte del RUP per l’esame dei giustificativi di spesa in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta della cooperativa “Emora”, asserendo la violazione dell’articolo 77, comma 11, del d.lgs. 50/2016.
3.2. Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
3.3. Con riguardo al subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, vanno richiamati i principi più volte espressi dalla giurisprudenza secondo i quali il procedimento di verifica dell’anomalia può snodarsi attraverso una serie articolata di fasi, comprensive anche di apprezzamenti e valutazioni tecniche in senso stretto, in relazione alle quali il responsabile del procedimento può procedere alla nomina di una commissione tecnica, ovvero può avvalersi degli uffici tecnici dell’amministrazione, dando vita ad una fase istruttoria finalizzata alla formulazione del giudizio finale, con la conseguenza che può ritenersi sufficiente ai fini della legittimità della valutazione di anomalia dell’offerta che la stessa sia adottata dal responsabile del procedimento (Consiglio di Stato sezione III, 05 febbraio 2019, n. 869; Consiglio di Stato, sezione V, n. 6231/2014).
3.4. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non trova applicazione l’articolo 77 del codice degli appalti del 2016 che riguarda il caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, ma l’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 che, nel delineare la disciplina del subprocedimento di verifica della anomalia delle offerte, fa riferimento, più genericamente, alla competenza della stazione appaltante, alla quale gli operatori economici forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Ciò significa che l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase, che ben potrà quindi essere eventualmente affidata alla stessa Commissione di gara o anche ad una Commissione costituita ad hoc, qualora lo richieda la particolarità della gara, specie allorquando, come nel caso di specie, si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. T.A.R., Campania, Napoli, sezione IV, 8 marzo 2022, n. 1559).
3.5. Nel caso in esame, quindi, il RUP ha legittimamente e fisiologicamente disposto la nomina di una commissione tecnica che valutasse la congruità o meno dell’offerta della cooperativa “Emora”, alla luce dei giustificativi di spesa e dei chiarimenti resi nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta stessa, anche in considerazione di quanto previsto dalla lex specialis. Nell’articolo 20 del disciplinare di gara, infatti, è previsto che «Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte», così come nell’articolo 22 dello stesso disciplinare (“Verifica di anomalia delle offerte”) è previsto che «il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse», lasciando chiaramente aperta la possibilità che il RUP possa rivolgersi a soggetti diversi dalla commissione giudicatrice.
4. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, la cooperativa “Il Sollievo” contesta sotto plurimi profili il giudizio di congruità espresso all’esito del subprocedimento di valutazione dell’anomalia, sostenendo che l’offerta aggiudicataria sarebbe invece complessivamente inaffidabile, in quanto la previsione della gratuità di diversi servizi offerti renderebbe antieconomiche le prestazioni offerte, dovendo perciò ritenersi inattendibili le giustificazioni presentate dalla cooperativa “Emora”.
4.1. Prima di procedere all’esame delle singole censure, devono essere richiamati i consolidati principi affermati in materia dalla giurisprudenza, compendiati nella recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione V, 15 settembre 2023, n. 8356), secondo cui:
– il procedimento di verifica dell’anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell’offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, 22 marzo 2022, n. 2079; id., 24 novembre 2021, n. 7868);
– nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (Consiglio di Stato, sezione V, 20 dicembre 2018, n. 7178; id., sezione V, 27 dicembre 2017, n. 7251);
– il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2020, n. 1066, che richiama Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36);
– nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, sezione III, 31 maggio 2022, n. 4406; id., V, 2 agosto 2021, n. 5644; id., 15 luglio 2021, n. 5334; Consiglio di Stato, sezione V, 28 febbraio 2020, n. 1449; id., sezione V, 8 gennaio 2019, n. 171);
– le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni (Consiglio di Stato, sezione V, 16 marzo 2020, n. 1874; id., V, 15 dicembre 2021, n. 8358).
4.1.1. Ulteriore principio di diritto rilevante per la decisione del presente ricorso, corollario dei precedenti sopra elencati, è quello secondo cui chi contesta il giudizio positivo formulato in sede di verifica di anomalia delle offerte ha anche l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità, dando prova che la voce di costo ritenuta sottostimata renda l’offerta economica complessivamente inaffidabile, non essendo a tal fine sufficiente allegare considerazioni parcellizzate sull’incongruenza o insufficienza solo di talune voci di costo (cfr. T.A.R., Lazio, Roma, sezione II, 04 febbraio 2022, n.1318).
4.2. Orbene, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, non emergono profili di macroscopica illogicità, erroneità o irragionevolezza nella valutazione di complessiva sostenibilità dell’offerta presentata dalla cooperativa “Emora” effettuata dalla Stazione appaltante, anche in considerazione delle puntuali controdeduzioni in merito svolte in atti sia dalla resistente stazione appaltante che dalla controinteressata cooperativa, non altrettanto efficacemente contestate dalla ricorrente.
4.3. Rileva in tal senso come la ricorrente abbia, anzitutto, censurato alcune singole voci di costo (trasporto, pasti e prestazioni professionali), omettendo di dimostrare come la presunta sottostima del costo delle attrezzature (spese generali) possa rendere complessivamente e concretamente incongrua l’offerta economica della cooperativa aggiudicataria, ben potendo le singole voci trovare almeno in astratto giustificazione o compensazione in altre componenti dell’offerta proposta, invero nel caso di specie in alcun modo considerate dalla ricorrente. D’altronde, la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e, per contro, sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.
4.4. La ricorrente, infatti, non evidenzia alcun profilo di presunta illogicità nella decisione della stazione appaltante di ritenere congrua l’offerta dell’aggiudicataria, bensì asserisce, senza fornire alcun dato numerico, che i costi delle attrezzature non potrebbero essere ricompresi nella cifra complessiva di € 27.000,00, indicata dalla “Emora”, così sostituendosi alle valutazioni riservate all’amministrazione e chiedendo al Collegio di pronunciarsi su aspetti inerenti al merito amministrativo che, come accennato, esulano dal suo sindacato.
4.5. Quanto alla voce di costo relativo al servizio di trasporto dai centri alle abitazioni degli ospiti delle strutture di cui all’appalto, la commissione tecnica nominata per la valutazione della congruità dell’offerta ha preso atto dei giustificativi specificamente richiesti con riferimento al servizio di trasporto disabili, ritenendoli “sufficienti”. Dagli atti risulta che, con nota prot. n. 162/2023 del 12 giugno 2023, la cooperativa “Emora” ha inviato alla stazione appaltante la copia del protocollo di intesa, datato 23 marzo 2023, siglato con la “Cooperativa sociale di assistenza Fisioterapica Handicappati” (“C.A.F.HA.”), avente ad oggetto proprio l’attività di trasporto da e per uno dei centri dell’azienda consortile appaltante (Centro “Orsini”). In tale documentazione risulta effettivamente che la cooperativa Emora si impegna a riconoscere il rimborso delle spese sostenute dalla cooperativa C.A.F.HA. e la stazione appaltante ha ritenuto tale “rimborso spese” evidentemente ricompreso nella cifra complessivamente indicata dalla cooperativa “Emora” e, quindi, congruamente coperto. Tale valutazione di congruità non può ritenersi inficiata dalle censure mosse dalla ricorrente che, anche in tal caso, non ha fornito alcun dato numerico affinché si possa ritenere che i costi del trasporto, a titolo di rimborso spese, non potrebbero essere ricompresi nella cifra complessiva di € 27.000,00, indicata dalla “Emora” quale costo complessivo di gestione dell’appalto.
4.6. Quanto alle prestazioni professionali “a titolo gratuito”, la cooperativa Il Sollievo le quantifica per circa 832 ore a circa € 17.280,00, oltre al costo per figure a richiesta, indicato, peraltro, solo nella memoria ex articolo 73 c.p.a. in € 6.336,00, per un totale di € 24.000,00. Ne discende che, pur prescindendo dalla tardività dell’indicazione precisa di tale ulteriore voce di costo, non appare affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza il giudizio di congruità effettuato dalla stazione appaltante con riguardo alla somma stanziata complessivamente per i costi di gestione dell’appalto (€ 27.000,00).
4.7. Infine, alcun vizio è riscontrabile nella valutazione di non anomalia dell’offerta sotto il profilo della fornitura dei pasti, in quanto il numero di 9.000 pasti nel corso degli otto mesi di durata del servizio è stato considerato congruo dalla stessa stazione appaltante in ragione della stima del numero massimo di utenti che, attenendo al merito amministrativo, non può essere sindacato dal Collegio se non sotto il profilo della manifesta illogicità o irragionevolezza che non ricorrono nel caso di specie. La ricorrente si è, infatti, limitata a rappresentare tale valutazione di congruità da “rivedere” per un’asserita insufficienza del numero di pasti offerti, senza, tuttavia, offrire elementi concreti e non tenendo conto della natura del giudizio di congruità dell’offerta, che si concreta in un giudizio globale e sintetico di tipo prognostico/probabilistico sulla ragionevole possibilità dell’aggiudicatario di assicurare con continuità il servizio (che, peraltro, risulta allo stato eseguito regolarmente, cfr. relazione dell’Azienda speciale consortile depositata in data 5 gennaio 2024).
5. Sono parimenti infondate le censure articolate col terzo motivo di ricorso, con le quali la cooperativa ricorrente ha contestato l’illegittima modifica, in sede di giustificazioni, delle modalità di svolgimento e del costo del servizio di trasporto rappresentato dall’aggiudicataria.
5.1. Sul punto va ricordato che, dato il carattere complessivo del giudizio di congruità, come già evidenziato nel par. 4.1., essendo riferito all’intera offerta e non al dettaglio delle singole componenti di costo di quest’ultima, in sede di giustificazioni è consentito all’impresa partecipante alla gara l’eventuale modifica o riallocazione di talune delle voci stesse, oltre che l’eventuale variazione dell’utile previsto, purché l’offerta complessivamente non risulti mutata (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sezione I, 14 giugno 2023, n. 10200, nonché, fra le tante, Consiglio di Stato, sezione V, n. 2053 del 3 aprile 2018).
5.2. Nel caso in esame, i chiarimenti resi dalla cooperativa “Emora” non hanno costituito una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, in quanto non vi hanno apportato correzioni e si sono limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta, ed, in particolare, la voce “2) Servizio di trasporto gratuito per entrambe i centri andata e ritorno per tutta la durata dell’appalto” già indicata nell’offerta tecnica, tra le proposte migliorative. La giustificazione del servizio attraverso la cooperazione di altri soggetti e la previsione nel protocollo di intesa con la cooperativa C.A.F.HA. per il servizio di trasporto da e per il Centro “Orsini” non ha, invero, determinato neppure una modifica o riallocazione delle voci di costo, in quanto nei chiarimenti il costo totale del servizio non è stato modificato, dal momento che non si è trattato che di una puntualizzazione di elementi dell’offerta tecnica rimasti parzialmente inespressi.
6. Parimenti da disattendere è il sesto motivo del ricorso con il quale la ricorrente contesta l’assenza di un utile di impresa, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che un pur esiguo margine positivo impedisce di considerare antieconomica e dunque anomala l’offerta (Consiglio di Stato, sezione V, 7 novembre 2018, 6295 e giurisprudenza ivi richiamata) e che eventuali scostamenti tra i dati reali e quelli previsionali possono essere infatti coperti con il margine di utile previsto, tenendo conto che anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo per l’impresa derivante dall’esecuzione di un appalto pubblico (Consiglio di Stato, sezione V, 24 gennaio 2020, n. 607). Ed ancora, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 09 dicembre 2021, n.7912; Consiglio di Stato, sezione V, 27 settembre 2017, n. 4527; Consiglio di Stato, sezione V, 29 maggio 2017, n. 2556; Consiglio di Stato, sezione III, 14 maggio 2021, n. 3817).
6.1. Nel caso in esame, la ricorrente non ha affatto ipotizzato un margine di utile dell’aggiudicataria pari a zero, bensì si è limitata a contestare l’antieconomicità delle prestazioni offerte su un appalto di circa € 150.000,00, in considerazione dei costi dei servizi offerti.
7. Sul quinto motivo di ricorso inerente la contestazione della valutazione comparativa delle offerte, va premesso che, per costante giurisprudenza amministrativa «l’attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della commissione sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità» (ex pluribus, Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2022 n. 11465). I principi che la giurisprudenza ha affermato in materia, con particolare riferimento ai limiti che il giudice amministrativo incontra nella relativa verifica di legittimità (compendiati in Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 marzo 2022, n. 1445), sono stati, di recente, così riassunti: «a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (cfr. ex multis, Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058); b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8-1-2019, n. 173; III, 21-11-2018, n. 6572) ; c)per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, III, 9-6-2020, n. 3694)» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sezione IV, 20/04/2023 n. 4019).
7.1. Nel caso in esame, la ricorrente ha censurato una serie di valutazioni della stazione appaltante che si sono tradotte in giudizi discrezionali non sindacabili da parte del giudice amministrativo se non nella misura in cui si ravvisi un’abnormità della scelta, che non ricorre nel caso in esame.
7.2. L’esame dei rilievi di parte ricorrente non può prescindere dall’illustrazione dei criteri di valutazione contenute nel capitolato di gara all’articolo 11, con particolare riguardo alla censurata voce delle proposte migliorative dell’offerta tecnica. In particolare, si legge, quanto all’elemento di valutazione A4, per il quale è previsto un punteggio massimo di 60: «Proposte migliorative dal punto di vista qualitativo in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio (le proposte migliorative devono essere descritte in modo tangibile, senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante, ovvero riferirsi a servizi integrativi, da offrire agli utenti così come di seguito elencate: – ore aggiuntive agli orari previsti di apertura e chiusura della struttura; – ore aggiuntive agli orari previsti di apertura e chiusura della struttura; – servizio di trasporto; – attività integrative da prevedersi in ore aggiuntive agli orari previsti di apertura e chiusura della struttura; Si precisa che ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio. Il punteggio sarà attributo calcolando la media dei punteggi di ciascun componente della commissione». Orbene, la ricorrente ha sostenuto l’irragionevolezza del maggior punteggio ottenuto dall’aggiudicataria deducendo che la Commissione non avrebbe tenuto in debito conto delle tre ore aggiuntive al giorno e del giorno aggiuntivo del sabato, rispetto ad una sola ora offerta in aggiunta dalla cooperativa aggiudicataria, nonché avrebbe errato nel considerare un’apertura prolungata di due ore per la cooperativa “Emora”.
7.3. La stazione appaltante ha, però, efficacemente evidenziato che il punteggio di 29 punti conseguito dall’aggiudicataria con riguardo al punto A4 è scaturita non dalla valutazione della sola ora aggiuntiva di apertura, bensì dalla valutazione complessiva delle attività offerte, come esplicitato anche dalla nota di chiarimenti a firma del Presidente della commissione: «la commissione non ha ritenuto funzionale l’offerta migliorativa, messa in campo dall’operatore economico li Sollievo, concernente l’apertura al sabato mattina perché non confacente alle esigenze della stazione appaltante nè tantomeno a quelle dell’utenza riferibili da ore di svago, intrattenimento e socializzazione fuori dalla cura e sorveglianza dei familiari impegnati, dal lunedì al venerdì, nelle attività lavorative. lI minimo scarto rilevato tra i due operatori economici è dovuto, nella valutazione complessiva effettuata dalla commissione, alla proposta migliorativa, prodotta dalla Cooperativa Emora, concernente l’attivazione, a favore degli utenti, di un servizio di accompagnamento dell’utenza a percorsi di “vita indipendente” e “dopo di noi”, servizi ritenuti prioritari e indispensabili dalla Commissione il quanto ci troviamo in un contesto, il centro, frequentato da disabili il gran parte ultracinquantenni e con genitori molto anziani, quindi soggetti a rischio isolamento una volta venuta a mancare fisicamente al rete familiare di cura e accudimento» (cfr. allegato 19 alla memoria dell’azienda speciale consortile appaltante).
8. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in dispositivo nei confronti della stazione appaltante e della controinteressata, mentre nulla va disposto nei riguardi degli altri enti del consorzio non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Il Sollievo Società Cooperativa Sociale al pagamento delle spese di lite in favore della Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile” – Ambito Territoriale S01_2, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Condanna Il Sollievo Società Cooperativa Sociale al pagamento delle spese di lite in favore della Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. EMORA, liquidandole in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO