Pubblicato il 18/01/2024
N. 00180/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01875/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2023, proposto dalla società G.F. Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9800374478, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (DT VII – Sicilia; Ufficio affari generali – Sezione staff), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Emmecci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Filippo Morici e Maria Chiara Visconti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:
– della determinazione dirigenziale n. 3205/R.I. del 23.10.2023, di aggiudicazione definitiva alla società controinteressata della procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di due accordi quadro, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativi a due distinti lotti aventi ad oggetto, con specifico riguardo al lotto 1, i servizi di tipo A inerenti “la messa a secco, il trasporto, il deposito in apposita area e la distruzione”, i servizi di tipo B inerenti “la messa a secco, il carico su autoarticolati/autocarri/autotreni il trasporto ed imbarco sul traghetto di linea e la distruzione” e il servizio di tipo C inerente “il recupero, trasporto navale a mezzo pontone e distruzione” di imbarcazioni approdate nel comune di Lampedusa e Linosa”;
– del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e di tutti gli atti facenti parte della lex specialis del suddetto lotto 1;
– di tutti gli atti e dei verbali di gara nella parte in cui è stata valutata la documentazione amministrativa e l’offerta della controinteressata, e in cui quest’ultima è stata ammessa alla gara; segnatamente: dei verbali nn. 2100 del 20.06.2023, 2399/RI del 20.6.2023, 2558/R.I. del 21.08.2023, 26115 del 30.08.2023, 2621 del 31.08.2023, 2638 del 4.09.2023, 2686 dell’8.09.2023, 2820 del 22.09.2023;
– di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per dichiarare l’inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con la società controinteressata e per il risarcimento del danno in forma specifica alla parte ricorrente tramite l’aggiudicazione del suddetto lotto 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle resistenti amministrazioni e della società controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120, c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la G.F. s.r.l. (di seguito, GF) ha impugnato i sopra meglio specificati atti di gara.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
– di aver partecipato al suddetto lotto 1, collocandosi in seconda posizione nella graduatoria finale con un punteggio complessivo di 65,98 punti, laddove l’odierna controinteressata Emmecci s.r.l. (di seguito, Emmecci) ha ottenuto il complessivo giudizio di n. 72 punti;
– che, a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione del lotto 1 alla Emmecci, intervenuta il 24 ottobre 2023, ha mosso tempestiva istanza di accesso agli atti (il 25 ottobre 2023), esitata il 21 novembre 2023.
1.2. La GF ha articolato le seguenti doglianze avverso gli atti impugnati.
1.2.1. Violazione di legge (art. 83, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 50 del 2016), violazione del disciplinare di gara (punto 7.1) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto:
– da un lato, il disciplinare di gara, al punto 7.1., ha previsto – quale requisito di idoneità professionale – l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali. Iscrizione posseduta dalla Emmecci con riguardo a categorie (la 2-bis, la 3-bis, la 9-D e la 10-A) che sarebbero – in tesi – inconferenti rispetto all’oggetto della gara;
– dall’altro, il medesimo punto 7.1. del disciplinare di gara ha previsto – quale ulteriore requisito di idoneità professionale – l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, laddove la Emmecci (che si occupa prevalentemente di attività edilizia) non svolgerebbe alcuna attività coerente con la procedura per cui è causa.
1.2.2. Violazione di legge (art. 83, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 50 del 2016) violazione del disciplinare di gara (punto 7.2), violazione del capitolato tecnico (punto 6), violazione del C.S.A. (punto 14.2) ed eccesso di potere sotto ulteriori profili, in quanto la Emmecci, non essendo in possesso dell’iscrizione nelle categorie previste dall’art. 7.2. del disciplinare di gara (vale a dire, “1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, “4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, “5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 – bonifica di siti” e “10 B – bonifica dei beni contenenti amianto”), non avrebbe potuto integrarle in via di subappalto che, in un caso del genere, sarebbe inammissibilmente volto alla integrale esecuzione del contratto, peraltro escluso nello svolgimento delle attività considerate prevalenti nella gara. Peraltro la Emmecci non ha specificato in sede di domanda i servizi da subappaltare, nonostante si trattasse di subappalto necessario.
1.2.3. In subordine, violazione di legge, violazione del disciplinare di gara (punto 17.1) ed eccesso di potere.
Con tale ultima doglianza parte ricorrente ha contestato:
– l’attribuzione a sé di n. 0 punti con riguardo al criterio n. 4 (concernente il possesso di un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto, per un punteggio massimo di 15 punti), punteggio assegnato in ragione della mancata produzione, in uno con il curriculum dei tecnici menzionati, della dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 (che, in tesi, avrebbe potuto essere acquisita in sede di soccorso istruttorio);
– la valutazione ottenuta con riguardo al criterio n. 3 (inerente al possesso di un’adeguata dotazione di mezzi tecnici), identica tanto per la ricorrente quanto per la controinteressata, nonostante la GF avesse rappresentato, in sede di offerta, di disporre di un numero di gran lunga più elevato di mezzi tecnici rispetto a quelli elencati dalla Emmecci.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del lotto 1.
Ha, altresì, presentato istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., con riguardo ai documenti trasmessi dalla Emmecci alla stazione appaltante nell’ambito del visto soccorso istruttorio.
2. Si sono costituite le intimate amministrazioni e la controinteressata Emmecci, che hanno articolato le seguenti difese.
2.1. La parte resistente:
– preliminarmente, ha dato atto di aver prodotto il DGUE delle controinteressata, soddisfacendo pertanto l’istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., di parte ricorrente;
– nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.2. Quanto alla Emmecci:
– ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità dei tre motivi di ricorso, in quanto la parte ricorrente non ha tempestivamente impugnato le clausole del bando sulla base delle quali l’amministrazione ha disposto l’ammissione della Emmecci o, comunque, l’attribuzione dei relativi punteggi. A quest’ultimo riguardo ha ulteriormente eccepito l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso, perché inerente a valutazioni strettamente discrezionali dell’amministrazione;
– ha argomentato sull’infondatezza nel merito del ricorso.
3. Con memoria di replica la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza camerale dell’11 gennaio 2024, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla pretesa illegittimità dell’aggiudicazione della gara sopra meglio specificata alla società controinteressata.
2. Occorre, anzitutto, svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
2.1. Va dato atto della cessazione della materia del contendere con riguardo all’istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., avanzata dalla parte ricorrente.
La suddetta istanza ha riguardato la documentazione trasmessa da Emmecci all’esito del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, prodotta da parte resistente come all. 12 alla propria produzione documentale.
Tenuto peraltro conto della mancanza di contestazioni in ordine all’integrale soddisfacimento dell’istanza di parte ricorrente, può pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua.
2.2. Quanto alle eccezioni di carattere preliminare di Emmecci si rileva quanto segue.
2.2.1. Possono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dei tre motivi di ricorso per la mancata impugnazione delle relative clausole del bando, tenuto conto che l’impugnazione di parte ricorrente è stata articolata in ragione di pretese violazioni del medesimo.
Che poi nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna violazione del bando di gara è questione che attiene al merito del ricorso, senza che da ciò ne discenda alcuna inammissibilità dello stesso.
2.2.2. Parimenti infondate sono le censure di inammissibilità concernenti il presunto tentativo della ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, di impingere sullo svolgimento di attività discrezionale della Commissione.
In materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione di gara, la giurisprudenza amministrativa è giunta alle seguenti conclusioni, pienamente condivise dal Collegio (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931 e la giurisprudenza ivi richiamata):
a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
b) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte; è vero che egli non può agire al posto dell’amministrazione ma può sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
c) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
c1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
c2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
c3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall’organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto;
d) se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre aggiungere che l’accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate.
e) scontata l’opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l’amministrazione è uno di quelli resi possibili dall’opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato;
f) un conto, quindi, è l’accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest’ultimo è fuori dall’accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.
g) in conclusione sul punto, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
Ciò posto, nel caso di specie la società ricorrente ha contestato la presunta erroneità dell’attribuzione a sé di un punteggio pari a zero con riguardo al criterio n. 4 per la mancata produzione di una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e dall’altro, la pretesa manifesta illogicità dell’attribuzione di un pari punteggio, a sé e alla controinteressata, con riguardo al criterio n. 3.
Si tratta di censure che ben possono essere scrutinate dal giudice amministrativo, nel rispetto dei visti limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.
3. Può quindi dirsi dell’infondatezza dei tre motivi di ricorso.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, tanto con riguardo alle contestazioni di parte ricorrente in merito all’iscrizione di Emmecci in categorie asseritamente inconferenti dell’albo nazionale dei gestori ambientali, tanto con riguardo alla pretesa incoerenza delle attività da questa svolte, come certificate dall’iscrizione nel registro della competente camera di commercio, e quelle oggetto della procedura per cui è causa.
3.1.1. Quanto al primo profilo, l’art. 7.1. del disciplinare di gara ha previsto l’iscrizione al suddetto albo per gli operatori economici tenuti a svolgere le prestazioni afferenti alla bonifica e al trasporto per il conferimento dei rifiuti prodotti dalla demolizione presso impianto autorizzato allo smaltimento e/o al recupero degli stessi.
È incontestato che la Emmecci abbia prodotto evidenza quantomeno dell’iscrizione all’interno della categoria 9-D, concernente la bonifica di siti, con conseguente soddisfacimento del suddetto requisito.
Né può fondatamente sostenersi che fosse necessaria, nel caso di specie, l’iscrizione in tutte le categorie menzionate al punto 7.2. del disciplinare di gara, non foss’altro perché quest’ultimo punto, non espressamente impugnato da parte ricorrente, ha espressamente previsto un’ampia possibilità di subappalto.
3.1.2. Quanto al secondo profilo, concernente l’iscrizione nel registro della competente camera di commercio, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, si rileva quanto segue.
Come chiarito dal giudice di appello “attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508)” (Cons. St., sez. V, 1 giugno 2022, n. 4474, recentemente richiamata da Cons. St., sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10974).).
La visura camerale di Emmecci riporta tra le altre, a p. 12, lo svolgimento dal 19 settembre 2022, quale attività secondaria esercitata nella sede legale, dei “servizi di alaggio imbarcazioni” (cfr. all. 13 della produzione documentale di parte resistente).
L’alaggio consiste nel traino a terra di un’imbarcazione, ovvero – utilizzando il lessico dell’art. 3 del disciplinare di gara – nella sua “messa a secco“.
Non vi è chi non veda come una simile attività, concretamente svolta dalla controinteressata in epoca antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia ben coerente con l’oggetto della gara.
Da qui il rigetto di tale specifica doglianza.
3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
La tesi di parte ricorrente è incentrata sul fatto che la mancata iscrizione di Emmecci in quasi tutte le categorie individuate dall’art. 7.2.a) del disciplinare di gara in materia di capacità tecnica e professionale (vale a dire, “1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”, “4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”, “5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 – bonifica di siti” e “10 B – bonifica dei beni contenenti amianto”) non avrebbe potuto essere integrata con lo strumento del subappalto, perché ciò avrebbe comportato un – inammissibile – integrale subappalto delle prestazioni contrattuali.
L’art. 7.2.a) del disciplinare prevede che “Qualora non sia in possesso dell’iscrizione nelle suddette categorie, [l’offerente] deve dichiarare in sede di presentazione dell’offerta, tramite l’apposita sezione del DGUE, di voler subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, ad operatori dotati delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.“.
Al riguardo va, in primo luogo evidenziato che l’art. 7.1 del disciplinare, che richiede al punto b) l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali è riportato quale mero requisito di idoneità professionale (cfr. art. 83, c. 1, lett. a, d.lgs. n. 50 del 2016), laddove le specifiche iscrizioni di cui all’art. 7.2. del disciplinare attengono a differenti requisiti di capacità tecnica e professionale (cfr. art. 83, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2016).
Non per nulla, coerentemente con le conclusioni raggiunte in giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2023, n. 2894), il disciplinare esclude l’avvalimento per i soli requisiti di idoneità professionale, che costituiscono il prius dei più specifici requisiti di capacità tecnica e professionale.
Appiattire, come sostenuto da parte ricorrente, questi ultimi sui requisiti di idoneità professionale comporterebbe una – non prevista – restrizione della possibilità di partecipazione alla gara, nemmeno voluta dalla parte resistente che, non per nulla, ha pure previsto il subappalto delle attività oggetto delle iscrizioni sopra meglio specificate.
Il riferimento alle “predette attività“, senza particolari limitazioni è un indice del fatto che tutte le attività previste dal visto art. 7.2.a) del disciplinare di gara possono essere subappaltabili; fermo restando, ovviamente, il rispetto delle prescrizioni di legge.
Del resto tali attività non esauriscono affatto tutti i servizi previsti dall’appalto: al più saranno subappaltabili le attività di raccolta e trasporto di rifiuti (urbani e speciali, siano essi non pericolosi che pericolosi), nonché quelle di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto.
Il resto delle prestazioni individuate dall’art. 3 del disciplinare (quanto ai punti A1 e A2: messa a secco, trasporto e deposito e attività di distruzione non riconducibili a quelle subappaltabili; quanto al punto B: messa a secco, carico su autoarticolati/autocarri/autotreni, trasporto e imbarco sul traghetto di linea e attività di distruzione non riconducibili a quelle subappaltabili; quanto al punto C: recupero e trasporto navale e attività di distruzione non riconducibili a quelle subappaltabili) sono sicuramente estranee al subappalto di cui al visto art. 7.2.
Può quindi dirsi rispettato l’art. 9 del disciplinare, che vieta il subappalto tanto per l’integrale esecuzione del contratto, quanto per la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti di cui all’art. 3 del disciplinare.
A tale ultimo riguardo è opportuno precisare che l’art. 3 del disciplinare ha individuato come prevalenti le attività di demolizione dell’imbarcazione e di separazione dei materiali di risulta per tipologia.
Tali previsioni sono ulteriormente confermate dal capitolato tecnico che, al punto 14.2, ne precisa il loro materiale contenuto (cfr. p. 25 del CTS), confermando il divieto di subappalto per tali specifiche prestazioni (cfr. punto 6.3 del capitolato tecnico; p. 12 dello stesso).
A tale ultimo riguardo va precisato che è fuori fuoco quanto affermato da parte ricorrente in merito alla individuazione, al menzionato punto 14.2 del capitolato, di “prestazioni principali” e di “prestazioni secondarie“.
Tale riferimento è stato svolto nel capitolato con espresso riguardo alla ripartizione di compiti tra mandante e mandataria di un R.T.I. ex art. 48, c. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, non certo per ampliare il novero delle attività prevalenti dell’appalto, che sono e restano quelle di cui all’art. 3 del disciplinare di gara.
Ciò posto, va detto che parte ricorrente non ha affatto dimostrato che il mancato possesso delle certificazioni inerenti alle viste attività di raccolta e trasporto rifiuti e di bonifica di siti e beni contenenti amianto costituiscano “prevalente esecuzione delle lavorazioni” rientranti nelle categorie prevalenti del menzionato art. 3 del disciplinare.
Anzi, può ben ritenersi che la controinteressata Emmecci, pur non potendo svolgere le succitate attività in forma diretta, ben può procedere ad altre attività rientranti nel concetto di “distruzione” di cui all’art. 3 del disciplinare, che è ivi definito come “messa in sicurezza, bonifica, rimozione, distruzione ed avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalla distruzione di imbarcazioni clandestine di migranti“.
Si pensi alla bonifica, per la quale non è in discussione l’iscrizione all’apposito albo della Emmecci.
Dalle precedenti considerazioni discende l’infondatezza della tesi di parte ricorrente volta a escludere, già in astratto, il ricorso al subappalto per le prestazioni di cui al punto 7.2.a) del disciplinare.
Ammesso quindi che il subappalto nel caso della Emmecci è astrattamente ipotizzabile, occorre prendere le mosse sull’ulteriore doglianza addotta dalla parte ricorrente, ovvero che – nel caso concreto – la Emmecci non avrebbe presentato una dettagliata indicazione delle attività oggetto di subappalto.
Come fondatamente dedotto dalla resistente, il DGUE di quest’ultima ha chiaramente riportato le attività di cui al visto punto 7.2.a) del disciplinare come oggetto di subappalto, quantomeno all’esito del soccorso istruttorio.
Al riguardo, va rammentato che l’art. 13 del disciplinare consente espressamente l’integrazione del DGUE laddove sia incompleto, ferma restando l’impossibilità di integrare ex post l’offerta economica e l’offerta tecnica.
Si tratta di una previsione coerente con le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato che l’inesatta compilazione del DGUE che rende ambigua la dichiarazione legittima l’esercizio del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. V, 14 luglio 2022, n. 5992).
Ne discende che la richiesta di chiarimenti della stazione appaltante non può certamente ritenersi violativa delle norme di cui all’art. 13 del disciplinare e dell’art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50 del 2016.
3.3. Può quindi dirsi dell’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
3.3.1. Quanto all’attribuzione di n. 0 punti alla ricorrente con riguardo al criterio n. 4, concernente il possesso di un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto, si rileva quanto segue.
L’art. 15 del disciplinare ha previsto, quanto al criterio di valutazione n. 4, che la relativa comprova avviene allegando, per quanto qui rileva, un curriculum vitae dell’ingegnere e/o del consulente ambientale, corredato di dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Non è in discussione che la ricorrente abbia allegato i curriculum dei professionisti di cui avrebbe inteso avvalersi senza tuttavia produrre, altresì, la suddetta dichiarazione sostitutiva.
La mancanza di un elemento necessario a comprovare un punto dell’offerta tecnica ha reso quest’ultimo indimostrato, con la conseguente – e necessitata – attribuzione a GF di un punteggio pari a n. 0 punti per il predetto criterio n. 4 (cfr. il verbale n. 4 della commissione giudicatrice; in particolare p. 5).
Né il soccorso istruttorio avrebbe potuto predicarsi nel caso di specie, tenuto conto che si tratta di un elemento facente parte dell’offerta tecnica, espressamente escluso da tale procedura tanto dalla lex specialis (cfr. art. 13 del disciplinare di gara), quanto dalla normativa primaria (cfr. art. 83, c. 9, d.lgs. n. 50 del 2016).
Non per nulla il precedente citato da GF (vale a dire, la sentenza n. 7820 del 9 maggio 2023 del TAR Lazio, sez. II-ter) riguarda la differente fattispecie di una selezione per l’accesso al pubblico impiego, che segue logiche nient’affatto pianamente sovrapponibili a quelle degli appalti pubblici, che conoscono una loro – differente e autonoma – regolamentazione.
Da qui il rigetto della suddetta doglianza di parte ricorrente.
3.3.2. Passando, infine, alla contestata attribuzione di un identico punteggio alla ricorrente e alla controinteressata Emmecci con riguardo al criterio n. 3 (inerente al possesso di un’adeguata dotazione di mezzi tecnici), si tratta di una contestazione che impinge fortemente nell’ampia discrezionalità tecnica che connota le valutazioni della commissione di gara, censurabile unicamente per manifesta illogicità (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Manifesta illogicità del tutto indimostrata nel caso di specie, atteso che la ricorrente si è limitata a riferire di aver indicato più mezzi tecnici della controinteressata, senza considerare che il suddetto criterio prevede l’attribuzione del punteggio massimo (riconosciuto tanto alla ricorrente quanto alla controinteressata) nel caso in cui l’operatore economico partecipante sia in possesso di n. 1 macchina per movimento terra, n. 1 gru o autogrù di sollevamento e n. 5 o più automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (cfr. il punto 17.2.1. del disciplinare di gara; in particolare p. 34 dello stesso).
Dunque, il disciplinare di gara riconosce il punteggio massimo per il criterio n. 3 in presenza di n. 7 mezzi, senza che sia possibile alcuna (questa sì, arbitraria e illogica) differente attribuzione del punteggio in base al mero dato numerico dei mezzi elencati dal singolo offerente.
4. L’infondatezza della domanda di annullamento preclude, inevitabilmente, l’accoglimento delle ulteriori domande articolate da parte ricorrente in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto e al risarcimento in forma specifica del danno – in tesi – patito.
5. Stante quanto precede:
– può dichiararsi la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso endoprocessuale;
– il ricorso è infondato e va rigettato;
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso endoprocessuale;
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna delle controparti in euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
IL SEGRETARIO