Rif. gara di appalto integrato indetta nel 2023.

La 2° classificata [EEE] impugna l’aggiudicazione alla 1°classificata [LLL].

MOTIVO RELATIVO ALL’ESCLUSIONE DELL’AGGIUDICATARIA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DE PARTE DEI PROGETTISTI

La ricorrente [EEE] deduce l’esclusione per mancata sottoscrizione da parte dei progettisti indicati dall’aggiudicataria [LLL] della “relazione sulle migliorie”, a fronte di espressa clausola di lex specialis a pena di esclusione. Il TAR accoglie.

A fronte di espressa clausola che preveda, a pena di esclusione, la sottoscrizione da parte di progettisti abilitati indicati dall’o.e. dei documenti di offerta tecnica, la mancanza di tale firma comporta l’espulsione; tale clausola non è irragionevole, nè viola il principio di tassatività delle clausole escludenti, e risponde all’esigenza della s.a. di disporre già in sede di gara, ai fini della valutazione delle offerte, di sufficienti garanzie di attendibilità.

Nel ricorso … si rappresenta … : … c) la controinteressata, non in possesso dei requisiti di qualificazione per le attività di progettazione, ha indicato quali progettisti …; d) il disciplinare individuava i quattro sub-criteri ai quali dovevano attenersi i concorrenti per le proposte migliorative: … e) il disciplinare prevedeva, altresì, che la relazione e i documenti componenti l’offerta tecnica dovevano essere, a pena esclusione, sottoscritti dall’operatore economico e dal soggetto indicato per svolgere la progettazione; f) i progettisti indicati dalla controinteressata non hanno sottoscritto la relazione contenente le proposte migliorative; g) a seguito di richiesta di intervento in autotutela da parte della ricorrente, la stazione appaltante ha rigettato l’istanza, osservando che: – l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte dei progettisti, non determina un’incertezza assoluta in ordine alla provenienza dell’offerta stessa; – la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dei progettisti non dà luogo a dubbio alcuno circa l’univoca riconducibilità dell’offerta alla concorrente; – la clausola del disciplinare di gara non trova corrispondenza in una norma del codice dei contratti pubblici, sicché doveva farsi applicazione del principio del favor partecipationis.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) non occorre chiedersi se l’offerta tecnica sia riferibile alla controinteressata, ma se le proposte progettuali – che potevano promanare solo da un soggetto dotato della relativa qualificazione, competenza ed esperienza – fossero o meno scientificamente e tecnicamente valide; b) l’omessa sottoscrizione da parte del progettista, prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione, priva l’offerta tecnica di una sua parte essenziale, costituita dalla garanzia della tutela, serietà e sostenibilità delle soluzioni tecniche proposte, comportando l’assenza di assunzione di responsabilità tecnica da parte del progettista medesimo; c) la scelta della legge di gara in ordine alla necessaria sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del progettista è espressione della discrezionalità della stazione appaltante e non poteva essere semplicemente disapplicata dalla commissione giudicatrice; d) il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte debbano essere escluse qualora siano carenti degli elementi essenziali; e) occorre anche evidenziare che uno dei sub-criteri previsti dal disciplinare di gara era rappresentato dalle soluzioni migliorative afferenti agli aspetti tecnici, tecnologici e materici delle opere strutturali e ciò sta a significare che le proposte alternative a quelle di progetto implicavano delicate scelte tecniche che devono promanare da un soggetto abilitato a formularle; f) deve, altresì, osservarsi che in fattispecie identica la medesima Amministrazione ha assunto, nei confronti della stessa controinteressata, una decisione di segno contrario a quella avversata nella presente sede.

…, la Sezione ritiene che il ricorso introduttivo sia fondato.

Come, invero, affermato nella recente pronuncia che è stata indicata dalla parte ricorrente (Consiglio di Stato, III, n. 4589/2023 in data 8 maggio 2023): a) l’onere formale della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ha una sua precisa “ragion d’essere, correlata all’esigenza della stazione appaltante di disporre già in sede di gara, ed ai fini della valutazione delle offerte, di sufficienti garanzie (come appunto quella rappresentata dalla sottoscrizione degli elaborati descrittivi delle proposte migliorative da parte di un tecnico abilitato) di attendibilità, fattibilità e funzionalità delle prestazioni migliorative proposte”; b) “né tale requisito documentale può considerarsi assorbito e/o reso superfluo dalla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente…assolvendo i due adempimenti a distinte e non sovrapponibili finalità”; c) “mentre infatti la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente costituisce la manifestazione volitiva dell’impegno dallo stesso assunto in ordine agli obblighi che da essa discendono, a garanzia della serietà e della vincolatività” dell’offerta medesima, “la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di soggetto all’uopo qualificato ed abilitato rappresenta l’attestazione da parte di soggetto in possesso della necessaria competenza professionale e specialistica della rispondenza dei contenuti migliorativi – e quindi intrinsecamente innovativi rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara – dell’offerta alle pertinenti norme tecniche, quale solo un soggetto in possesso della prescritta abilitazione è in grado di formulare”; d) per le ragioni indicate non può, quindi, invocarsi, al fine di giungere a diversa conclusione, il principio del favor partecipationis.

Ad avviso del Collegio, inoltre, neppure può obiettarsi che nelle specie il disciplinare di gara risultasse equivoco, in ragione delle plurime disposizioni (pagine 25, 26, 28 e 35) che prevedevano la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del solo operatore economico, in quanto: a) l’obbligo della sottoscrizione da parte del soggetto indicato per svolgere la progettazione è inequivocabilmente contemplato nelle pagine 28 e 29 del disciplinare; b) secondo quanto disposto dall’art. 1363 c.c., l’atto va interpretato nella sua complessità, tenuto conto delle varie clausole in esso contemplate; c) nel consegue che le disposizioni che prevedevano l’obbligo della sottoscrizione da parte dell’operatore economico non potevano interpretarsi nel senso che fosse esclusa la sottoscrizione da parte del tecnico abilitato; d) come previsto dall’art. 1367 c.c., nel dubbio l’atto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso che abbiamo qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sicché la previsione della sottoscrizione da parte del tecnico abilitato non può essere sic et simpliciter neutralizzata.

CONCLUSIONI

Il TAR accoglie il ricorso.

In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto …