Pubblicato il 01/02/2024

N. 00186/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enza Maria Accarino, Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amleto Cattarin, Roberta Sardos Albertini, Giovanni Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sago Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Linda Balsemin, Serena Cafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Clini – Lab S.r.l., non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l’annullamento:

a. della Determinazione Dirigenziale n. 944/2023 del 09.08.2023 (in uno alla comunicazione prot. n.48045 datata 22.08.2023, qui doc.1bis) avente ad oggetto “Gara n. 98/2023 (ID Sintel 166111831) – Procedura Negoziata telematica su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e dal decreto semplificazioni bis d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, per la fornitura triennale di dispositivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti – lotto unico – Cig 96780156A0 – aggiudicazione definitiva (importo € 147.458,80, oltre iva)”;

b. delle operazioni del seggio di gara/Rup sfocianti nella nota prot. n. 28131 del 11.05.2023 nonché delle operazioni e degli afferenti verbali della Commissione Giudicatrice;

c. delle operazioni e dell’afferente verbale del seggio di gara/Rup “Riepilogo delle operazioni di apertura delle buste economiche”;

d. delle operazioni e degli atti afferenti la verifica della congruità della offerta ossia della nota prot. n. 42400 del 20.07.2023 di richiesta dell’Ente della “scomposizione offerta economica- dettaglio voci di costo” e del riscontro di Sago Medica dell’1.08.2023 (prot. aziendale n. 44770 del 01.08.2023);

e. della Lettera di invito prot. n. 13693 del 02.03.2023/Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno agli afferenti chiarimenti;

f. di tutti gli atti di gara adottati dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara e consequenziali;

g. di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara (nota prot. n. 17553 del 21.03.2023);

h. della Nota Ente prot. n. 32521 del 31.05.2023 di nomina della Commissione di gara su indicazione del Direttore dell’UOC Fisica Sanitaria in uno all’atto del Direttore UOC Fisica Sanitaria prot. n. 62159 del 14.10.2022 di determinazione delle specifiche tecniche ed alla sua integrazione del 23.02.2023 giusta comunicazione prot. n. 12751 del 27.02.2023;

i. dell’eventuale contratto sottoscritto;

l. della graduatoria provvisoria e finale;

m. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresi la delibera di indizione gara n.1295 del 29.12.2022 e l’avviso di gara prot. n. 14016 del 03.03.2023.

Nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia:

– del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto Lotto Unico ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 cpa;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Servizi Ospedalieri S.p.A. il 8/11/2023,

per l’annullamento:

a. della Determinazione Diringenziale n. 944/2023 del 09.08.2023 (in uno alla comunicazione prot n.48045 datata 22.08.2023, doc.1bis) avente ad oggetto “Gara n. 98/2023 (ID Sintel 166111831) – Procedura Negoziata telematica su piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e dal decreto semplificazioni bis d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, per la fornitura triennale di dispositivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti – lotto unico – Cig 96780156A0 –aggiudicazione definitiva (importo € 147.458,80, oltre iva)”;

b. delle operazioni del seggio di gara/Rup sfocianti nella nota prot. n. 28131 del 11.05.2023 nonché delle operazioni e degli afferenti verbali della Commissione Giudicatrice siccome anche allegati alla determina di aggiudicazione (sedute del 20.06.2023 e del 23.06.2023);

c. delle operazioni e dell’afferente verbale del seggio di gara/Rup “Riepilogo delle operazioni di apertura delle buste economiche”;

d. per quanto di ragione ed ove possa occorrere delle operazioni e degli atti afferenti la verifica della congruità della offerta ossia della nota prot. n. 42400 del 20.07.2023 di richiesta dell’Ente della “scomposizione offerta economica- dettaglio voci di costo” e del riscontro di Sago Medica dell’1.08.2023 (prot. Aziendale n. 44770 del 01.08.2023);

e. della Lettera di invito prot. n. 13693 del 02.03.2023/Disciplinare di gara, del Capitolato speciale di appalto in uno agli afferenti chiarimenti;

f. di tutti gli atti di gara adottati dal Seggio di gara e dalla Commissione di gara e consequenziali, ivi inclusi, come detto, l’aggiudicazione alla contro-interessata e gli atti di affidamento dell’appalto;

g. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento all’odierna contro-interessata dell’appalto in questione;

h. di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara (nota prot. n. 17553 del 21.03.2023);

i. della Nota Ente prot. n. 32521 del 31.05.2023 di nomina della Commissione di gara su indicazione del Direttore dell’UOC Fisica Sanitaria in uno all’atto del Direttore UOC Fisica Sanitaria prot. n. 62159 del 14.10.2022 di determinazione delle specifiche tecniche ed alla sua integrazione del 23.02.2023 giusta comunicazione prot. n. 12751 del 27.02.2023;

l. delle note di riscontro dell’Ente alle richieste avanzate da S.O. ed esattamente nota Ente prot. n. 46829 del 11 agosto 2022, note Ente prot. n. 51316 e n. 51271 del 08.09.2023 e Nota Ente prot. n. 54419 del 25.09.2023;

m. dell’eventuale contratto sottoscritto;

n. della graduatoria provvisoria e finale;

o. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale compresi atti interni non conosciuti e compresi la delibera di indizione gara n.1295 del 29.12.2022 e l’avviso di gara prot. n. 14016 del 03.03.2023

Nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia:

– del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 cpa, ove sottoscritto con la controinteressata, e del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto Lotto Unico ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 cpa.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e di Sago Medica S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione n. 1295 del 29.12.2022, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stata autorizzata all’indizione della procedura di appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuali delle radiazioni ionizzanti mediante procedura negoziata, svoltasi sulla Piattaforma di negoziazione SINTEL, con la base d’asta a € 152.000,00, oltre IVA, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo – 70/30).

Entro il termine di scadenza, hanno fatto pervenire l’offerta Sago Medica S.r.l., Clini-lab S.r.l., Servizi Ospedalieri S.p.A. e la Ditta Novamed Srl, che veniva esclusa.

Con determinazione dirigenziale n. 944 del 09.08.2023, la Azienda Ospedaliera di Verona ha disposto l’aggiudicazione a favore della Sago Medica S.r.l., comunicata ex art. 76 D.Lgs 50/2016, con nota prot. n. 48045 del 22.08.2023.

Seguiva la richiesta di accesso da parte della Servizi Ospedalieri, formulata in data 10.09.2023, agli atti dell’intero plico di gara della Sago Medica.

Con nota prot. n. 51316 del 08.09.2023, la Stazione Appaltante riscontrava la richiesta di accesso presentata da Servizi Ospedalieri.

Con ricorso notificato il 29.09.2023, Servizi Ospedalieri impugnava la Determinazione Dirigenziale n. 944/2023 del 09.08.2023 e la comunicazione prot. n.48045 datata 22.08.2023 di aggiudicazione della gara a favore di Sago Medica, lamentando una irragionevole attribuzione di maggior punteggio a Sago Medica con riferimento a tre criteri di valutazione.

Successivamente, la ricorrente notificava altresì ricorso per motivi aggiunti alla luce della verifica dell’offerta tecnica e della campionatura di Sago Medica nel frattempo ostesa.

Si è costituita sia l’Amministrazione, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per aver la ricorrente sollevato censure che riguardano il merito delle scelte compiute dalla commissione giudicatrice, che la controinteressata, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione.

Quest’ultima precisamente, dopo aver evidenziato come “la ricorrente, pur tacciando come “illogiche” le scelte compiute dalla Commissione, in realtà non offre elementi argomentativi che consentano di mostrare l’abnormità della scelta tecnica operata – id est: la manifesta illogicità cui fa riferimento la giurisprudenza (ad abundantiam: Cons. Stato, 09/03/2022, n. 1699) –, avanzando delle censure che, nella sostanza, impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili”, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

L’eccezione è infondata.

Risulta al riguardo sufficiente osservare come, al fine di verificare se le cesure involgano o meno le scelte di merito operate dall’Amministrazione, sia necessario passare in rassegna le singole doglianze e vagliare, quindi, se, alla luce delle stesse, emergono quei profili di macroscopica irragionevolezza che soli giustificano, alla luce dell’ampia discrezionalità di cui gode la commissione, l’accoglimento del ricorso; il vaglio nel merito del ricorso risulta, pertanto, ineludibile.

Ciò precisato, nel merito, prima di analizzare le singole doglianze, risulta opportuno, per ragioni di chiarezza, evidenziare che l’art. 3 della lettera d’invito ha previsto i seguenti criteri di valutazione delle offerte:

1) Caratteristiche di protezione radiologica – max punti 25;

2) Qualità e caratteristiche dei materiali – max 5 punti;

3) Versatilità, facilità di impiego ed ergonomia – max punti 20;

4) Facilità di pulizia e lavaggio – max punti 10;

5) Caratteristiche del Sistema di tracciabilità/ inventariabilità – max punti 10.

Ciò posto, con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti la ricorrente contesta l’illogicità dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riferimento al criterio n. 1, caratteristiche di protezione, n. 4, facilità di pulizia e lavaggio, e n. 5 caratteristiche del sistema di tracciabilità/inventariabilità; con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta poi anche l’operato della commissione con riferimento al criterio di valutazione n. 3 versatilità, facilità di impiego ed ergonomia.

Sempre per ragioni di chiarezza espositiva, saranno analizzate distintamente le doglianze avanzate dalla ricorrente con riferimento ai singoli criteri.

Quanto al primo criterio (“Caratteristiche di protezione radiologica”), nel verbale della seconda seduta del 23.06.2023 della Commissione si legge: “VALUTAZIONE SERVIZI OSPEDALIERI: Le caratteristiche di protezione radiologica sono molto buone su tutto il range delle energie testate. Totale sovrapposizione anteriore, anche in corrispondenza della spalla destra. Ottima la copertura laterale a livello delle ascelle. Si evidenzia il rischio di una non completa protezione nella zona anteriore a livello del bacino, utilizzando la combinazione gonna I corpetto. Punti 21

VALUTAZIONE SAGO MEDICA: Le caratteristiche di protezione radiologica sono molto buone su tutto il range delle energie testate. Si evidenzia una non completa sovrapposizione nella chiusura anteriore, sia del camice intero che del corpetto a due pezzi, in corrispondenza della spalla destra. Ottima la copertura in corrispondenza delle ascelle. Punti 23.

Al riguardo Servizi Ospedalieri ritiene che la mancata sovrapposizione totale nella chiusura anteriore dei DPI forniti da Sago Medica, all’altezza della spalla, determini una scarsa protezione radiologica, con la conseguenza che il DPI offerto da Sago sarebbe carente del requisito della protezione totale frontale di 0,50 mm Pb, richiesto a pena esclusione.

La doglianza è infondata.

Va al riguardo osservato che, in relazione a tale aspetto, l’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, statuisce: “CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDISPENSABILI: CAMICI, CORPETTI E GONNE: protezione minima frontale 0,50 mm Pb equivalente, eventualmente ottenibile per sovrapposizione”.

Ciò posto, tale previsione, secondo cui, si ripete, la protezione anteriore di 0,50 mmPb può essere ottenuta “eventualmente per sovrapposizione”, non esclude che la protezione anteriore di 0,50 mmPh sia ottenibile anche con una soluzione tecnica differente; pertanto, la locuzione “sovrapposizione completa” viene adoperata per indicare una modalità “eventualmente” utilizzabile dai concorrenti per conseguire il requisito della protezione minima frontale di 0,50 mm Pb.

Ciò posto, nella relazione tecnica di Sago Medica, a pag. 4, viene indicato quanto segue: “Il particolare sistema di chiusura del corpetto modello 48 prevede l’aggiunta di materiale schermante a livello scapolare, in modo da ottenere lo 0.50 mmPb eq su tutta la parte anteriore del DPI. Il particolare sistema di chiusura del camice intero Special Procedure 01F prevede l’aggiunta di materiale schermante a livello della scapola sinistra, in modo da ottenere lo 0.50 mmPb eq. su tutta la parte anteriore del DPI.

Dalla relazione tecnica, quindi, si evince che la protezione anteriore di 0,50 mmPh viene ottenuta dalla controinteressata a mezzo di una soluzione tecnica differente.

L’aggiudicataria, ad ogni modo, precisa nei propri scritti difensivi che nei dispositivi offerti, in corrispondenza delle spalle, sono sovrapposte due lamine da 0,25 mmPb ed è mediante l’inserimento nel DPI di una doppia lamina da 0,25 mmPb che si ottiene la protezione anteriore di 0,50 mmPb chiesta dall’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Anche per tale via, ossia mediante la sovrapposizione di due lamine da 0,25 mmPb all’interno dei DPI, i prodotti offerti da Sago Medica risultano conformi alle richieste del Capitolato.

 

 

Coerentemente con quanto evidenziato, nel valutare il requisito “caratteristiche di protezione radiologica”, la Commissione ha ritenuto, pertanto, che la Sago Medica S.r.l. abbia raggiunto il requisito minimo, in quanto “le caratteristiche di protezione radiologica sono molto buone su tutto il range delle energie testate”, nonostante abbia rilevato “una non completa sovrapposizione nella chiusura anteriore”.

Ciò fa sì che il giudizio tecnico censurato non possa ritenersi affetto da quegli aspetti di macroscopica ed evidente illogicità o erroneità che, soli, possono consentire, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, il sindacato del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 18.9.2019, n. 6212).

Immune da censure, per i medesimi motivi, risulta anche il giudizio formulato dalla commissione intorno al prodotto offerto dalla ricorrente; attraverso l’analisi della documentazione e dei capi forniti per la campionatura, la Commissione ha appurato che i dispositivi di protezione offerti dalla Servizi Ospedalieri S.p.A. non garantivano una totale copertura degli organi radiosensibili, evidenziando “il rischio di una non completa protezione nella zona anteriore a livello del bacino, utilizzando la combinazione gonna/corpetto”.

Con il ricorso per motivi aggiunti Servizi Ospedalieri contesta anche che il camice intero e la gonna dei DPI offerti da Sago presentano una lunghezza posteriore inferiore a quella anteriore, come emergerebbe anche dalla visione della campionatura, ed in particolare, il grembiule intero e la gonna presentano la parte posteriore più corta di circa 15 cm in violazione della norma tecnica CEI EN 61331-3.

La doglianza è infondata.

La norma tecnica CEI EN 61331-3:2015 afferma che “i grembiuli protettivi chiusi devono essere progettati in modo da coprire, anche: i fianchi del corpo lateralmente, a partire da non oltre 10 cm al di sotto dell’ascella fino alle ginocchia; la schiena fino alle ginocchia”.

Al riguardo, dalla lettura della richiamata norma tecnica, non emerge affatto la necessità che la lunghezza anteriore sia uguale a quella posteriore.

Del resto, il rischio radiologico involge la parte anteriore del corpo, cioè quella esposta all’irraggiamento del tavolo su cui il paziente è adagiato e verso il quale l’operatore è rivolto nell’esecuzione dell’attività medica, e non quella posteriore, che, invece, non è mai colpita dai raggi.

Ciò che dalla norma tecnica CEI EN 61331-3:2015 emerge è, piuttosto, la necessità che la schermatura arrivi alle ginocchia, sia dal lato anteriore che da quello posteriore.

Sotto tale profilo, il camice intero e la gonna sulle Schede Tecniche (vds. pag. 2 e pag.11 del File “Schede Tecniche” di Sago Medica) presentano certamente una lunghezza posteriore inferiore rispetto a quella anteriore ma risulta ciononostante “schermata” la zona del ginocchio (sia anteriore che posteriore).

Ad ogni modo, anche a non voler considerare le eloquenti immagini di cui alla richiamata scheda tecnica di Sago Medica, il Collegio osserva come non risulti adeguatamente provato che i grembiuli e le gonne offerte da Sago Medica non siano in grado, per la parte posteriore, di coprire le ginocchia, potendo tale evenienza dipendere dalla taglia dei DPI di Sago Medica presa in considerazione.

L’aggiudicataria offre, infatti, DPI in varie taglie, con sette lunghezze standard anteriori e posteriori.

Invero, i dispositivi di protezione offerti, essendo disponibili, come si è appena evidenziato, in sette lunghezze standard anteriori e posteriori, consentono all’occorrenza di adattare le dimensioni dei DPI secondo necessità; tale considerazione, alla luce del principio onus probandi incubit ei qui dicit, rende insufficiente, ai fini della dimostrazione della fondatezza del motivo di ricorso in esame, l’affermazione della ricorrente per cui “Il camice intero e la gonna sulle Schede Tecniche (…) presentano una lunghezza posteriore inferiore rispetto a quella anteriore” al fine di dimostrare la non schermatura del ginocchio dal lato posteriore.

Sempre con il ricorso per motivi aggiunti, Servizi Ospedalieri si è soffermata anche sui collari tiroidei di Sago, opponendo che la loro schermatura non sarebbe totale.

Anche sotto tale aspetto la doglianza è infondata.

La normativa europea, IEC 61331-5, prg. 5.2 – Design, raccomanda, infatti, che i dispositivi “shall consist of one or more layers of protective material and shall be designed to cover the front part of the body from the throat down to at least the knees”.

Conseguentemente, come affermato dalla controinteressata, affinché i collari tiroidei siano conformi alla normativa eurounitaria è sufficiente che gli stessi siano progettati in modo da coprire la metà anteriore del collo, coprendo la ghiandola tiroidea.

Ciò posto, nella relazione tecnica di Sago Medica, si legge “I collari tiroidei proposti sono dotati di lamina schermante senza piombo per tutta la loro superficie, eccezion fatta della sezione in corrispondenza dei velcri, e comunque ben oltre il 50% della circonferenza del collo”.

Risulta, pertanto, assicurata la copertura della metà del collo e della ghiandola tiroidea (come richiesto dalla normativa europea sopra citata).

Passando ora all’esame della valutazione operata dalla Commissione intorno al terzo criterio “versatilità, facilità d’impiego ed ergonomia”, la ricorrente si duole che nelle schede tecniche prodotte da Sago Medica in gara sia indicato il peso di Kg. 5,27, quando il peso di 0,50 mm Pb, ottenuto con una sovrapposizione dei due lembi da 0, 25 ciascuno, sarebbe di 5,52 kg e non a 5,27 kg.

Il motivo è infondato.

Invero la valutazione espressa dalla Commissione era basata sulla “versatilità, facilità di impiego ed ergonomia” dei prodotti e non sul peso degli stessi.

Ciò chiarito, la valutazione espressa dalla Commissione in merito ai dispositivi della Sago Medica S.r.l. ha tenuto conto dei diversi indici rilevatori delle caratteristiche richieste nel bando di gara; nel momento in cui la Commissione valuta il camice intero della Sago Medica

S.r.l. rilevandone la “ottima vestibilità; la fascia lombare interna risulta buona nella

sua funzionalità, nonostante la poca elasticità”, il corpetto/gonna con giudizio di “ottima vestibilità” e il collare con valutazione di “buona vestibilità”, stabilendo che “Il confort dei dpi risulta ottimo, anche in relazione al peso”, esprime, infatti, un giudizio che non può essere ridimensionato ad una valutazione sul peso al m2 dei dispositivi di protezione.

Le aree di densità hanno rappresentano, quindi, soltanto uno dei diversi indici che la Commissione ha considerato per esprimere il proprio giudizio.

Ad ogni modo, il peso indicato nella relazione tecnica da Sago Medica non è frutto di una dichiarazione della società ma dei risultati dei test report effettuati da un ente notificatore sui DPI di Sago; nelle schede tecniche dei DPI l’indicazione del peso avviene infatti riportando i risultati dei test svolti da un ente notificatore, al quale la società non può sostituirsi.

Quanto invece alla valutazione operata dalla Commissione intorno al quarto criterio valutato “facilità di pulizia e lavaggio”, la ricorrente contesta l’illogicità del punteggio assegnato dalla Commissione, rilevando di aver offerto DPI che presentano superfici esterne facilmente lavabili come quelli di Sago Medica e Clini-Lab e sostenendo che i propri Dispositivi sarebbero lavabili con processi meccanizzati a 75° C, che garantirebbero maggiore disinfezione termica rispetto ai prodotti offerti dalla aggiudicataria.

Il motivo è infondato.

Nel verbale della seconda seduta del 23.6.2023, si legge: “SERVIZI OSPEDALIERI: Le indicazioni sulla pulizia risultano complete e le modalità di lavaggio sono adeguate. Le superfici appaiono sufficientemente facili da lavare. Punti 8SAGO MEDICA: Le indicazioni sulla pulizia risultano complete e le modalità di lavaggio sono adeguate. Le superfici risultano facilmente lavabili. Punti 10”.

Anche in questo caso, tuttavia, il giudizio tecnico censurato non può ritenersi affetto da quegli aspetti di macroscopica ed evidente illogicità o erroneità che, soli, possono consentire, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, il sindacato del giudice.

Come osservato dalla controinteressata “a pag. 26 della relazione tecnica prodotta da Sago Medica ed a pag. 30 della scheda tecnica dei DPI offerti, si legge che i DPI offerti possono essere lavati 250 volte; di contro, a pag. 28 della relazione presentata in gara da Servizi Ospedalieri, si legge che i DPI offerti possono essere lavati solamente 20 volte.

V’è dunque una differenza di 230 lavaggi dei Dispositivi offerti da Sago Medica, rispetto a quelli presentati dalla ricorrente. Inoltre, l’aggiudicataria descrive il metodo di lavaggio dei DPI nella scheda tecnica alle pagine 29 e 30, dove è precisato che è disponibile un’apposita lavatrice asciugatrice (CLEANiRad®) che consente alla stazione appaltante di eseguire in autonomia il lavaggio e l’asciugatura del Dispositivo.

Al contrario, Servizi Ospedalieri dichiara che i Dispositivi offerti possono essere lavati, ma non descrive il metodo di lavaggio, né indica lo strumento da utilizzare per procedere con la pulizia”.

Si tratta di argomentazioni condivisibili che il Collegio fa proprie e che valgono ad evidenziare, in ogni caso, l’assenza di profili di illogicità manifesta o di travisamento dei presupposti fattuali.

Quanto infine al criterio n. 5 caratteristiche del sistema di tracciabilità/inventariabilità,

Servizi Ospedalieri lamenta un’ingiusta attribuzione dei punteggi ovvero che la commissione avrebbe omesso di apprezzare adeguatamente la tecnologia iRad TAG RFID dalla stessa offerta, di identificazione dei i DPI con barcode e tag, per una doppia garanzia in caso di malfunzionamento del tag.

Il motivo è infondato.

Riguardo al criterio in esame, nel verbale della seconda seduta si legge: “SERVIZI OSPEDALIERI: L’etichetta del bar-code appare essere sufficiente nel resistere a ripetuti lavaggi e usura. Il software consente la tracciabilità di tutte le caratteristiche dei DPI. Punti 7

SAGO MEDICA: Il sistema i-rad appare essere ottimale nel resistere a ripetuti lavaggi e usura. Il software consente la tracciabilità di tutte le caratteristiche dei dpi. Punti 10.”

Anche in questo caso il giudizio tecnico censurato non può ritenersi affetto da quegli aspetti di macroscopica ed evidente illogicità o erroneità che, soli, possono consentire, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, il sindacato del giudice.

Sul punto della valutazione della resistenza dell’etichetta bar code ai lavaggi si è già evidenziato che il sistema offerto da Sago Medica (tag Rfid) resiste a 250 lavaggi, mentre il dispositivo di Servizi Ospedalieri resiste a soli 20 lavaggi.

Con riferimento, invece, al software di tracciabilità, dal bando non si evince la necessità ai fini della individuazione/campionatura di una doppia garanzia in caso di malfunzionamento del tag.

In ogni caso la valutazione ottenuta da Servizi Ospedalieri sul punto è identica rispetto a quella ottenuta dalla aggiudicataria ossia che “Il software consente la tracciabilità di tutte le caratteristiche dei DPI” motivo per cui la differenza di punteggio va ragionevolmente correlata alla resistenza ai ripetuti lavaggi.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese, eccezionalmente, vanno compensate attesa la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Alessandra Farina, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Massimo Zampicinini   Alessandra Farina
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO