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A. Inquadramento
Procedura ante 1.7.2023.
[AAA], mandante del RTI 2° classificato [SSS-AAA] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [MMM].
Sul ricorso
Sulla tempestività del ricorso
Controparte eccepisce la tardività del ricorso, proposto oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Il TAR rigetta l’eccezione.
Se la s.a. rifiuta, ritarda o impedisce l’accesso con comportamenti dilatori o comunque ad essa addebitabili, il termine per l’impugnazione basata sui documenti oggetto di accesso decorre dall’effettiva conoscenza. Rientra nell’ipotesi la richiesta all’istante di documentazione superflua, o l’invio della corrispondenza a un indirizzo errato.x
Qualora la richiesta di accesso sia svolta da mandante di RTI, la s.a. deve trasmettere la documentazione ad essa, e non alla capogruppo.
… va respinta l’eccezione di irricevibilità per tardività.
Risulta, in fatto, quanto segue:
– in data 28/8/2023, l’aggiudicazione … è stata comunicata alla [SSS] S.r.l., mandataria del costituendo R.T.I. di cui fa parte l’odierna ricorrente;
– in data 5/9/2023, la società ricorrente [AAA n.d.r.] ha presentato istanza di accesso agli atti …, tra cui l’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario;
– in data 12/9/2023, la stazione appaltante ha accolto la richiesta ostensiva, evidenziando … che “La documentazione richiesta sarà resa disponibile al richiedente, previa comunicazione dell’impegno di cui sopra, mediante condivisione attraverso la piattaforma ONEDRIVE …; a tal fine la scrivente provvederà ad inviare un link ad accesso riservato all’indirizzo di posta elettronica … indicato dal richiedente in fase di registrazione alla piattaforma …”;
– in pari data, la ricorrente ha riscontrato detta richiesta, trasmettendo la dichiarazione di impegno …
– in data 19/9/2023, la stazione appaltante (con nota che, seppur destinata in intestazione alla ricorrente, è stata recapitata all’indirizzo P.E.C. della società [SSS] S.r.l.) ha comunicato quanto segue: “In riferimento alla nota del 12/9/2023 (…) si segnala che la dichiarazione relativa ai dati personali, allegata alla medesima, non risulta debitamente sottoscritta dal dichiarante. Si invita il concorrente in indirizzo ad inviare nuovamente la suddetta dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo incaricato debitamente delegato”;
– in data 25/9/2023, la ricorrente … ha sollecitato alla stazione appaltante il completamento della procedura di accesso, evidenziando …: “…si segnala che, a seguito di nostra comunicazione dell’impegno al trattamento dei dati personali (Protocollo n. … del 12/9/2023), ad oggi non è stata ancora resa disponibile la documentazione richiesta”;
– in data 26/9/2023, la stazione appaltante ha così riscontrato detto sollecito: “In riferimento alla comunicazione a mezzo PEC del 25/9/2023, si comunica che, in data 19/9/2023 (prot. …) si è inoltrata richiesta di integrazioni documentali, in quanto la dichiarazione sui dati personali inviata con la nota del 15/9/2023 (prot. 0191478) risultava non firmata”, provvedendo ad allegare la nota del 19/9/2023 (originariamente inviata all’indirizzo P.E.C. della … [SSS] S.r.l.);
– in pari data, la ricorrente ha così risposto …: “… si fa presente che la richiesta del 19/9/2023 (prot. …) non risulta a noi pervenuta. La dichiarazione inviata in data 12/9/2023 (prot. 191478) firmata digitalmente in formato CAdES da nostra verifica risulta regolarmente firmata. Pertanto si rinvia la dichiarazione dei dati personali firmata digitalmente in formato CAdES ed una ulteriore in formato PAdES”;
– in data 27/9/2023, la [SA] ha … provveduto a rendere accessibile alla ricorrente (sulla … piattaforma digitale) la documentazione …
– in data 27/10/2023, il ricorso è stato notificato.
Dalla sequenza dei fatti, come dianzi ricostruita, risulta evidente che la dilatazione dei tempi per la proposizione del ricorso in esame è dipesa, essenzialmente, dal comportamento negligente (ancorché non ostruzionistico) della [SA] nella gestione del procedimento di accesso agli atti, atteso che la nota … del 19/9/2023 con cui si è rappresentata l’ipotizzata mancata sottoscrizione digitale della dichiarazione di impegno richiesta ai fini dell’accesso, a prescindere dal pur possibile rilievo del carattere dilatorio della richiesta (essendo provato che detta dichiarazione era stata comunque debitamente firmata, sia pure nel formato PAdES), è stata del tutto inopinatamente inviata all’indirizzo P.E.C. di un soggetto (la mandataria [SSS] S.r.l.) al quale non erano riferibili né l’istanza di accesso agli atti, né la dichiarazione in questione e che, dunque, non era in alcun modo legittimato a riceverla.
Tale errore di trasmissione … ha, di fatto, precluso a quest’ultima di emendare tempestivamente la ravvisata carenza formale, sino al 26/9/2023, allorquando, una volta acquisita effettiva conoscenza della richiesta dell’Amministrazione, essa ha immediatamente provveduto a riscontrarla (rispedendo la dichiarazione con sottoscrizione anche CAdES).
In questa prospettiva, trova pertinente applicazione il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 2/7/2020, n. 12), maturato in ordine alla relazione esistente tra la decorrenza del termine di impugnazione e la soddisfazione della pretesa ostensiva in materia di appalti pubblici, secondo cui qualora l’Amministrazione rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori o, comunque, come in specie, ad essa addebitabili, l’immediata conoscenza degli atti di gara (indispensabili per la formulazione dei motivi di ricorso), il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti.
Motivo sui punteggi tecnici (illegittima attribuzione)
La ricorrente contesta i punteggi tecnici.
Preliminarmente, le controparti eccepiscono l’inammissibilità del motivo, poichè generico e impingente nella discrezionalità, e per mancata dimostrazione della prova di resistenza. Il TAR accoglie l’eccezione e dichiara il motivo inammissibile.
Le valutazioni discrezionali (quali quella sui punteggi tecnici) sono insindacabili, salvo per macroscopica illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, errore di fatto; inoltre, quando il singolo punteggio contestato è frutto di una valutazione unitaria di più elementi, la censura punteggi deve involgere il complesso dell’attribuzione, e non solo singoli elementi avulsi dal contesto valutativo; infine, le censure non possono essere svolte in modo assertivo.
L’impugnazione sui punteggi tecnici richiede la “prova di resistenza”, cioè la comprova della possibilità di conseguire un’effettiva utilità (che invece è in re ipsa in caso di censure per l’esclusione dell’aggiudicataria o a la riedizione della gara); la ricorrente è tenuta a indicare i punteggi e a svolgere un’analisi ricostruttiva degli effetti, singoli e cumulati, dell’accoglimento delle censure, nonchè, quando non sia dedotto l’azzeramento del punteggio, ad indicare in termini predittivi l’incidenza diminutiva o accrescitiva della singola contestazione.
1.1. L’impugnazione della … seconda classificata (con un punteggio … di 92,838, a fronte di quello di 100,000 riconosciuto al R.T.I. aggiudicatario), è così articolata:
– con un primo motivo, è contestata l’attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 3,8 … la soluzione proposta … non sarebbe praticabile, atteso che i canali irrigui oggetto dei lavori “sono del tutto intasati per grossi tratti lungo tutto il loro percorso” e che, dunque, “i by-pass proposti dal raggruppamento aggiudicatario, finalizzati in astratto a garantire il convogliamento verso valle della risorsa idrica, sono sostanzialmente inutilizzabili …”;
– con un secondo motivo, è contestata l’attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 4,367 …la soluzione proposta … sarebbe del tutto ridondante, atteso che “non è dato di riscontrare, lungo il tratto del canale ad oggetto degli interventi di ripristino appaltati, alcuna situazione di interferenze con elettrodotti in attraversamento…”;
– con un terzo motivo, è contestata l’attribuzione al R.T.I. aggiudicatario del punteggio di 4,167 …, in quanto la soluzione proposta … non sarebbe concretamente praticabile … e:
i) … è “riferita ad automezzi del tutto inadatti a contenere e trasportare il materiale …”;
ii) … “è del tutto ambigua e generica, facendo riferimento ad automezzi di trasporto dalla portata indefinita s…”;
iii) infine, “il R.T.I. aggiudicatario ha completamente omesso di indicare gli automezzi di trasporto idonei alla movimentazione e dislocazione dell’escavatore …”;
– con un quarto motivo, è contestata la valutazione dell’offerta tecnica aggiudicataria relativamente […] in quanto:
i) “con riferimento ai sedimenti da rimuovere all’interno del canale di bonifica, il RTI aggiudicatario, senza alcuna caratterizzazione del materiale movimentato ed in assenza di alcuna valutazione di compatibilità con i limiti di cui alle colonne A e B della Tabella 1 – Allegato 5 del Titolo V parte 4° del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prospettato di rimuovere una quantità pari a circa 46 mila metri cubi di materiale, semplicemente trasferendoli …”;
ii) “al momento della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, in assenza di pratiche di sistemazione fondiaria e delle relative autorizzazioni, nessun materiale potrà essere lecitamente rimosso …”.
…
Il ricorso è tuttavia inammissibile, secondo quanto eccepito dalle controinteressate.
6.1. E’ opinione del Collegio che le censure … integrino una critica ad ampio spettro del modus agendi del seggio di gara, impingendo, essenzialmente, nel merito della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione in sede di valutazione dei contenuti delle offerte tecniche dell’aggiudicataria; come tali esse, dunque, devono considerarsi estranee al perimetro riservato al sindacato giurisdizionale, inderogabilmente circoscritto – al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm. – a “evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o errore di fatto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6/5/2019, n. 2893; sez. IV, 31/8/2018 n. 5129; sez. IV, 9/7/2018 n. 4153; sez. V, 22/3/2016, n. 1168).
Vizi che, nella specie, … non risultano persuasivamente circostanziati e provati, con l’effetto di sottendere un inammissibile sindacato giudiziale di tipo sostitutivo nei riguardi delle complesse valutazioni tecniche compiute …
D’altra parte, va anche rilevato che le censure … – peraltro sostanzialmente recettizie di una perizia tecnica … – sono dirette a contestare aspetti di sottile apprezzamento specialistico, adombrando carenze nelle caratteristiche dell’offerta aggiudicataria (unitamente, quantomeno nella prima censura, all’enfatizzazione di quelle dell’offerta seconda classificata …) in relazione ad alcuni dei criteri qualitativi contemplati dalla lex specialis per la valutazione delle soluzioni progettuali. In tal modo, tuttavia, la ricorrente realizza un’inammissibile scomposizione del giudizio globale espresso dalla stazione appaltante, stante il palese contrasto di tale impostazione con l’invalso principio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26/3/2014, n. 1468; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 7/1/2019, n. 5. Di recente, anche, T.A.R. Basilicata, sez. I, 26/6/2020, n. 416, del tutto in termini), al quale va data piena continuità, secondo cui il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice, anche per ogni singola voce di punteggio attribuito all’offerta tecnica, è frutto di una valutazione unitaria e non atomistica della caratteristica presa in considerazione (tenuto anche conto delle sue interazioni con le altre caratteristiche connotanti l’opera), con conseguente insindacabilità giurisdizionale del punteggio relativamente a singoli elementi avulsi dal più generale contesto valutativo.
6.2. Ma l’inammissibilità del ricorso è autonomamente apprezzabile anche sotto il profilo dell’interesse, come pure eccepito dalle controinteressate.
Ed invero, costituisce principio consolidato quello per cui in sede di impugnazione degli atti di gara è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità; con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 8/11/2021, n. 7420; id. sez. III, 9/3/2020, n. 1710).
Tale dimostrazione è, in specie, carente, se si considera quanto segue.
Anzitutto, va evidenziato che nel ricorso – che omette, finanche, di riportare i punteggi conseguiti dalle due offerte tecniche – difetta qualsivoglia analisi ricostruttiva degli effetti (singoli e cumulati), derivanti dall’invocato accoglimento delle censure proposte (in termini di sufficiente sicurezza dell’inversione dell’esito della gara), tenuto anche della prevista riparametrazione, tanto sulla graduatoria parziale relativa alla valutazione delle offerte tecniche, quanto su quella finale.
Si rileva, inoltre, che:
– il criterio di aggiudicazione della gara in esame è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sottendente valutazioni tecnico-discrezionali) e il Disciplinare di gara (cfr. art. 17) non ha previsto, in relazione ai sub-criteri in contestazione (salvo un marginale caso), il conferimento di un punteggio secco e, dunque, facilmente scorporabile, bensì predeterminato solo nel massimo (con attribuzione ad ogni commissario di un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno e successiva determinazione del coefficiente medio da applicare al sub-criterio);
– le censure non sono sempre e univocamente formulate nel senso del preteso azzeramento dei punteggi in contestazione; in tali casi, sarebbe stato necessario indicare, in termini predittivi (seppur connotati da elementi di concretezza), l’effettiva incidenza (in termini diminutivi) di ognuna delle dedotte contestazioni;
– in taluni casi … la ricorrente neppure esplicita il sub-punteggio in contestazione …
Quanto sopra evidenziato avrebbe richiesto un ben più consistente sforzo di caratterizzazione dell’interesse ricorsuale.
D’altra parte, va anche rilevato come le censure stesse sono affidate a formulazioni a tratti assertive nel senso della pretesa riquantificazione dell’avversato punteggio (cfr. pag. 12, “giammai avrebbe potuto concludere nel senso di attribuire alla proposta tecnica del R.T.I. aggiudicatario il punteggio di 3,8, superiore a quello di 3,417 conseguito dal raggruppamento …”; cfr. pag. 16, “la soluzione prospettata dal raggruppamento temporaneo risulterebbe del tutto ridondante, non pertinente e assolutamente superflua, se non addirittura completamente inutile e, per quel che qui rileva, certamente non suscettibile di alcun valido apprezzamento; certo non giustificativo del punteggio (punti 4,367) illogicamente ed irragionevolmente attribuito in ordine a tale profilo”), a tratti anche dubitative (cfr. pag. 19, “Realtà della quale, invece, del tutto illogicamente, irragionevolmente ed irrazionalmente non ha assolutamente tenuto conto la commissione giudicatrice, pervenendo in modo abnormemente ingiustificato ed arbitrario alla decisione di assegnare al raggruppamento aggiudicatario un punteggio certamente non attribuibile, men che meno nella consistenza effettivamente disposta”; cfr. pag. 21, “tale circostanza … pone più di un serio e consistente dubbio sul rispetto dei tempi contrattuali da parte del RTI [MMM]”), ictu oculi inidonee a soddisfare puntualmente il richiesto onere probatorio.
C. Conclusioni e statuizioni
Il TAR dichiara inammissibile il ricorso.
6. Il ricorso è … inammissibile …