Pubblicato il 07/02/2024

N. 02372/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05152/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5152 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sapio Life S.r.l., Linde Medicale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9068500AEE, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biamonti, Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;

nei confronti

Sol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
Sico Società Carburo Ossigeno Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri, Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Medical Consulting S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei seguenti atti e provvedimenti: Deliberazione dell’ASL Roma 6 n. 220 del 19.05.2022 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice; Verbali delle sedute della Commissione di Gara del 21.04.2022, 26.04.2022, 01.08.2022, 10.08.2022, 28.10.2022, 10.11.2022, 24.11.2022 e 11.01.2023 ed ogni altro verbale non noto alla ricorrente; Deliberazione dell’ASL Roma 6 n. 163 del 14.02.2023 limitatamente all’approvazione della graduatoria di gara e all’aggiudicazione disposta nei confronti della SOL S.p.a.; PEC del 16.02.2023 inviata dalla stazione a Sapio Life con cui si comunica l’aggiudicazione sopra citata; nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti della procedura di gara: Deliberazione dell’ASL Roma 6 n. 2 del 05.01.2022; Capitolato Tecnico; Disciplinare di Gara; Allegati nn. 1, 1B, 2, 3, 3A, 4 e 5 al Disciplinare di Gara; Chiarimenti del 07.04.2022, PI038439-22, PI038443-22, PI038445-22 e PI039346-22; Comunicazione Proroga; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque conseguente ai provvedimenti impugnati ancorché ignoti alla ricorrente;

nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei seguenti atti e documenti ex art. 116, comma iv, c.p.a.:

tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica depositata in sede di presentazione dell’offerta dagli operatori economici partecipanti alla procedura di gara per “la fornitura di gas medicinali, gas tecnici e criogenici e la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di produzione (centrali di produzione aria medicinale), adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas” (CIG 9068500AEE) indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, inclusi eventuali giustificativi e verifiche di anomalia delle offerte;

previo annullamento

della comunicazione del 02.03.2023 con la quale l’ASL Roma 6 metteva a disposizione dell’RTI ricorrente soltanto parte della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 15.02.2023 (Cfr. doc. 16 del ricorso principale) in accoglimento della dichiarazione di segreti tecnico-commerciali e dell’opposizione all’ostensione presentata dalla SOL S.p.a. in data 13.04.2022 (doc. 36) e dell’opposizione presentata dall’RTI composto dalla SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.a. e dalla Medical Consulting S.r.l. (non nota alla ricorrente).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sapio Life S.r.l. il 10/7/2023:

dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale sotto altri profili.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 6 e di Sol S.p.A. e di Sico Società Carburo Ossigeno Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con deliberazione n. 2 del 05.01.2022, la ASL RM 6 ha indetto una gara con procedura aperta per “la fornitura di gas medicinali, gas tecnici e criogenici e la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di produzione (centrali di produzione aria medicinale), adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas”, con durata 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12, per un valore a base d’asta pari a complessivi € 2.043.520,00 IVA inclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con la medesima deliberazione, l’ASL Roma 6, al fine di garantire la continuità della fornitura in questione, ha disposto la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con l’attuale fornitore, ossia l’RTI composto da Sapio Life S.r.l. e Linde Medicale S.r.l., fino all’aggiudicazione della predetta gara.

Hanno presentato la loro offerta il RTI composto da Sapio Life S.r.l. e Linde Medicale S.r.l., il RTI composto da SICO Società Italiana Carburo Ossigeno e Medical Consulting S.r.l. e la SOL S.p.a.

Con deliberazione n. 163 del 14.02.2023 la stazione appaltante ha aggiudicato la gara in esame a favore della SOL S.p.a., al secondo posto si è posizionato il RTI Sico e al terzo il RTI Sapio Life.

L’esecuzione del contratto è stata prevista a decorrere dal 01.05.2023, e, nelle more dell’avvio del nuovo appalto, è stato mantenuto il rapporto contrattuale in essere con l’attuale fornitore.

In data 15 febbraio 2023 la Sapio Life ha presentato istanza di accesso agli atti ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, riscontrata dall’Azienda sanitaria il successivo 2 marzo che ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, provvedendo tuttavia ad oscurare parzialmente le offerte tecniche della SOL e del RTI composto da SICO e Medical Consulting S.r.l.

Con il ricorso in esame, notificato in data 16 marzo 2023, la Sapio Life ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della delibera di aggiudicazione, nonché l’annullamento dell’intera procedura di gara.

A sostegno della propria domanda ha articolato le censure sintetizzate come segue:

– “Difetto di motivazione – illegittimità del disciplinare di gara per mancata previsione di sotto criteri per valutare le offerte – genericità ed indeterminatezza – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 95 del d.lgs. n. 50/2016, delle linee-guida n. 2 dell’Anac e del regolamento 591/2018 adottato dalla stazione appaltante – eccesso di potere per illogicità manifesta – violazione del principio di trasparenza – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – violazione dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.”: gli atti e i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto “a causa della mancata previsione di una griglia di sub criteri e dell’omessa motivazione discorsiva – non è dato comprendere quale sia stato l’iter tecnico-logico percorso dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, da ciò derivandone l’assoluta impossibilità di comprendere le ragioni per le quali l’offerta della ricorrente sia stata reputata complessivamente inferiore rispetto a quelle dei concorrenti”;

– “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 – violazione e/o falsa applicazione del regolamento n. 591/2018 adottato dalla stazione appaltante – eccesso di potere per errore – illogicità manifesta – violazione dei principi di trasparenza e di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 cost. – violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990”: la concorrente deduce l’incompetenza dei commissari di gara relativamente allo specifico settore oggetto della gara d’appalto per cui è causa, nonché la carenza d’imparzialità di uno dei predetti commissari dovuta allo svolgimento del ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto nell’ambito della fornitura attualmente in corso;

– “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 77 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 – violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 18.2. del disciplinare di gara e del regolamento 591/2018 dell’Asl Roma 6 – violazione del principio di trasparenza, del principio di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. – violazione del principio di massima concorrenza – violazione dei principi di correttezza e buona fede – violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990”: gli atti e i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per quanto attiene i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione delle offerte prodotte in gara dai concorrenti. In particolare, la fase di valutazione autonoma espressamente richiesta dal Disciplinare di Gara sarebbe stata del tutto omessa e la commissione Giudicatrice avrebbe effettuato esclusivamente una valutazione collegiale, derivandone – oltre all’evidente violazione della lex specialis di gara – che valutazione delle offerte tecniche presentate in gara sarebbe stata effettuata in maniera non sufficientemente approfondita, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante;

– “Eccesso di potere per errore – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – violazione e/o falsa applicazione – difetto di trasparenza – genericità – violazione dell’art. 95 codice appalti – manifesta irragionevolezza – violazione dei principi di trasparenza e di efficacia, efficienza, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. – violazione del principio di giusto procedimento”: dal confronto tra le offerte tecniche presentate dai vari concorrenti, emergerebbe che il progetto tecnico proposto dall’RTI composto da Sapio Life e Linde sarebbe qualitativamente superiore rispetto a quelli presentati dagli altri operatori economici partecipanti.

Si sono costituiti la ASL Rm 6, la SICI Società Carburo Ossigeno spa e la SOL spa, contestando funditus tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

Con ordinanza cautelare n. 2570 del 22 maggio 2023, è stata respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con la seguente motivazione: “Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che sembrerebbe non ricorrere il fumus di fondatezza, atteso che: i criteri di valutazione per come formulati nell’art. 18 del Disciplinare di gara sembrerebbero sufficientemente chiari, analitici ed articolati; non sembrerebbero essere stati evidenziati profili di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti idonei a ritenere sussistente il vizio di eccesso di potere che costituisce il limite alla sindacabilità della discrezionalità tecnica della Commissione in relazione all’attribuzione dei punteggi; i componenti la commissione sembrerebbero possedere la competenza necessaria e non sembrerebbero sussistere alcuna incompatibilità in capo all’ing. Tagliente per come dedotta dalla ricorrente; la circostanza che tutti i componenti della Commissione di Avanzamento abbiano concordemente attribuito un identico punteggio non costituisce, di per sé, indizio di illegittimità della valutazione espressa dai Commissari. Si deve, infatti, ritenere, in assenza di un qualsivoglia principio di prova di segno contrario, che l’identità del giudizio sia la conseguenza di un dialettico confronto, in seno alla Commissione giudicatrice (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 12208/2022); l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta. In particolare, l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta, legame che, nella fattispecie in esame, non sembrerebbe essere stato dimostrato (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020)”.

Il Consiglio di Stato, in sede di Appello, con ordinanza n. 2779 del 7 luglio 2023, ha ritenuto di riformare la decisione dei giudici di prime cure con la seguente motivazione: “considerato che la parte appellante è l’attuale gestore uscente del servizio e che prosegue nel suo svolgimento, giusta la deliberazione n. 163 del 14 febbraio 2023, con cui la ASL ha stabilito la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere; – ritenuto che l’appalto per servizio di fornitura di gas medicinali, gas tecnici e criogenici e la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di produzione ha durata biennale; – considerato che nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti e fermi restando gli approfondimenti propri della fase di merito da parte del Tar nell’udienza già fissata per il 10 ottobre 2023, è da considerarsi prevalente l’interesse pubblico a non procedere ad un avvicendamento nell’erogazione del servizio, garantendone la continuità nelle more della decisione di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale e lasciando la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di primo grado”.

Successivamente, con ordinanza collegiale n. 9373 del primo giugno 2023, è stata accolta l’istanza di accesso nei confronti della seconda in graduatoria avente ad oggetto l’offerta tecnica, mentre è stata respinta nei confronti della prima classificata.

Anche detta ordinanza è stata appellata.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di sospensiva e ha fissato la trattazione del merito dell’accesso al 16 novembre 2023.

Nelle more, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 luglio 2023 dopo l’ostensione dei documenti ritenuti accessibili dal Collegio, Sapio Life ha formulato le ulteriori censure sintetizzate come segue:

– la commissione di gara avrebbe valutato con un punteggio di 3 su 4 l’offerta del RTI SICO/Medical Consulting sulla base del criterio valutativo n. 5 (dedicato al servizio di tele-monitoraggio delle centrali) valutando una relazione tecnica prodotta in gara che non conterrebbe alcuna informazione in ordine a tale servizio di monitoraggio ed in particolare in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici minimi indicati e richiesti dall’art. 5.2 del Capitolato Tecnico;

– vi sarebbero gravi incongruenze nell’operato della Commissione Giudicatrice, in particolare in relazione: ai centri di produzione (secondo la prospettazione della ricorrente, l’RTI Sapio Life/Linde sarebbe “l’unico concorrente a poter vantare – realmente – la disponibilità di centri produttivi primari e secondari nel territorio della Regione Lazio”); alla distribuzione di bombole ai reparti (il RTI terzo classificato sarebbe stato l’unico ad offrire una miglioria rispetto al Capitolato e segnatamente la presenza fissa di un tecnico il sabato mattina dalle 08.00 alle 12.00, inoltre le prime due in graduatoria avrebbero calcolato “tempistiche di spostamento del personale tra i diversi presidi convolti nell’appalto per cui è causa” “inconciliabili con le distanze da percorrere”); al sistema di tracciabilità (il RTI SICO/Medical non avrebbe proposto alcuna miglioria rispetto ai requisiti tecnici minimi ed il sistema di tracciabilità sarebbe inferiore rispetto a quello di Sapio); ai depositi bombole (il progetto del RTI ricorrente sarebbe “considerevolmente più dettagliato rispetto a quello” di SICO/Medical); all’aumento delle riserve gassose (SOL non avrebbe presentato alcuna proposta migliorativa mentre Sapio avrebbe proposto 4 migliorie); al “telemonitoraggio centrali” (la Commissione Giudicatrice avrebbe assegnato 4/4 punti alle ricorrenti e a SOL e 3/4 punti al RTI SICO/Medical Consulting, nonostante l’offerta dell’RTI Sapio Life/Linde – anche per quanto attiene il criterio valutativo in considerazione – fosse ampiamente preferibile rispetto a quelle di SOL e del RTI SICO/Medical Consulting che sarebbe stata “del tutto priva di qualsivoglia informazione in merito al servizio di monitoraggio centrali”); al criterio di valutazione n. 6 “piano di manutenzione impianti” (l’offerta del RTI SICO/Medical Consulting possiederebbe un grado di dettaglio e accuratezza inferiore rispetto a quello dell’offerta delle ricorrenti e il RTI controinteressato avrebbe proposto in gara un piano di manutenzione irrealizzabile con le risorse che la stessa avrebbe dichiarato di mettere a disposizione).

Hanno controdedotto sia la ASL che l’aggiudicataria e la controinteressata.

In sintesi, hanno evidenziato: la completezza documentale dell’offerta tecnica; la disponibilità dei centri di produzione e la sussistenza di una distanza tra detti centri ed i presidi medici inferiore a quella di cui all’offerta di Sapio; la tracciabilità offerta da SICO sarebbe di 6 report e non di 5 come indicato da Sapio e sarebbe presente la sezione “Visualizzazione interventi eseguiti”; l’offerta di SICO conterrebbe proposte migliorative, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente; la seconda in graduatoria avrebbe dedicato ben 27 pagine al telemonitoraggio delle centrali di gas medicinali; anche SICO avrebbe garantito la reperibilità dei propri tecnici e non solo il sabato ma anche la domenica.

La ricorrente, in data 18 settembre 2023, ha versato in atti istanza di rinvio della discussione della controversia innanzi a questo Tribunale, “al fine di poter definire il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato relativo all’impugnazione presentata avverso l’ordinanza di parziale accesso agli atti di gara. L’eventuale accoglimento dell’appello presentato dalla Sapio Life potrà consentire – infatti – di contestare ulteriormente l’offerta presentata dalla SOL e consentire una adeguata difesa delle ricorrenti nel giudizio innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti impugnati”.

Con sentenza n. 10893 del 18 dicembre 2023 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la predetta ordinanza sull’accesso.

Infine, all’udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Si procede con lo scrutinio del ricorso introduttivo del giudizio introduttivo del ricorso che è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.

1. Con il primo motivo, in sintesi, l’odierna ricorrente contesta la “mancata previsione di una griglia di sub criteri”, nonché “l’omessa motivazione discorsiva”.

La censura non è condivisibile.

Invero, l’articolo 18 del disciplinare di gara indica i criteri di aggiudicazione ed il punteggio massimo attribuibile per i singoli criteri previsti per ciascun servizio, il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica ed il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.

In particolare, il Disciplinare ha specificamente diviso i profili oggetto di valutazione in 3 specifici criteri (1) “Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici e dispositivi medici”; 2) “Servizio di manutenzione degli impianti” e 3) “Altri servizi”), i quali sono suddivisi a loro volta in 13 distinti sub-criteri secondo lo schema di cui all’art. 18.1.

Peraltro, l’utilizzo dei sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi non è previsto obbligatoriamente da nessuna norma, tanto è vero che l’articolo 95, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”.

Secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; come tale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili. Avendo la stazione appaltante predisposto criteri di valutazione sufficientemente determinati, l’esame della censura relativa alla mancata adozione di ulteriori sub-criteri per determinare l’attribuzione del punteggio in relazione a uno dei parametri di giudizio determinerebbe un sindacato non consentito al giudice amministrativo (in tal senso, ex multis: TAR Cagliari n. 629/2022).

Ancora, è stato più volte ribadito che “La determinazione dei criteri e sub – criteri di valutazione delle offerte di gara è espressione di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, sottratta, se non in caso di manifesta irragionevolezza e/o illogicità e/o arbitrarietà, al sindacato giurisdizionale” (cfr. TR Trieste n. 329/2022).

Orbene, nella fattispecie in esame, i criteri di valutazione per come formulati nell’art. 18 del Disciplinare di gara sono sufficientemente chiari, analitici ed articolati. Parte ricorrente non ha evidenziato profili di illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti idonei a ritenere sussistente il vizio di eccesso di potere che costituisce il limite alla sindacabilità della discrezionalità tecnica.

In relazione, poi, alla lamentata “omessa motivazione discorsiva”, osserva il Collegio che la giurisprudenza è granitica nell’affermare che “Il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dare conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove” (in tal senso, da ultimo TAR Roma n. 515/2023).

Conseguentemente, il motivo di ricorso è infondato.

2. La Sapio Life deduce, poi, l’incompetenza dei commissari di gara relativamente allo specifico settore oggetto della gara d’appalto per cui è causa, nonché la carenza d’imparzialità di uno dei predetti commissari dovuta allo svolgimento del ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto nell’ambito della fornitura attualmente in corso.

Anche questa censura è infondata.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa richiede semplicemente una competenza prevalente nel settore oggetto dell’appalto e con l’accezione “settore”, intende far riferimento ad una competenza per “aree tematiche omogenee”.

In particolare, è stato affermato che ai fini della legittima composizione della commissione di concorso è sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, ma l’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati (ex plurimis: C. di St. n. 9845/2022; n. 7031/2021).

E’ stato altresì precisato che la valutazione circa la composizione della commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari. In quest’ottica il giudizio deve essere reso sulla commissione intesa quale soggetto unico e la competenza non va valutata appuntandosi ai singoli curricula dei commissari: da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro, il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. TAR Catania n. 3015/2022).

Peraltro, l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta. In particolare, l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta, legame che, nella fattispecie in esame, non sembrerebbe essere stato dimostrato (ex multis: TAR Roma n. 5107/2022; C. di St. n. 2253/2022; TAR Catania n. 628/2020).

Ebbene, alla luce dei richiamati principi di elaborazione giurisprudenziale, devono sicuramente essere disattese le contestazioni concernenti il presunto deficit di esperienza in capo “ad almeno due” dei Commissari, dovendosi ritenere che le esperienze e le attività da questi svolte come evincibili dai relativi curricula siano ampiamente idonee a qualificare tutti i Commissari come membri competenti ed esperti.

Invero, il dott. Consolante è un medico che ha rivestito numerosi incarichi in materia di gestione del rischio, controllo qualità e sicurezza in ambito ospedaliero e, quindi, nella “materia” oggetto dell’odierna procedura. Ha inoltre maturato numerose esperienze come presidente di commissioni di gara, nonché come RUP.

L’ing. Taglienti è un ingegnere biomedico, quindi in grado di progettare e sviluppare principalmente dispositivi medici, con esperienza in materia di contratti pubblici.

La Dott.ssa Bonadonna è una farmacista ospedaliera, la quale ha ricoperto nella sua esperienza professionale anche ruoli inerenti all’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, anche nell’ambito dei gas medicinali.

Con particolare riferimento alla posizione dell’ing. Tagliente – che secondo la prospettazione della ricorrente, in quanto RUP del contratto in corso, non sarebbe “in posizione di perfetta equidistanza rispetto a tutti i ricorrenti” – si osserva che non solo la Safio non ha esplicitato in cosa si sarebbe concretizzata questa asserita mancanza di imparzialità, ma che l’aver svolto la funzione di responsabile del procedimento nel precedente contratto non costituisce causa di incompatibilità.

In sede di formazione della commissione di gara pubblica la pregressa esperienza nel settore oggetto del contratto è indice di preparazione specifica per poter svolgere la funzione di commissari e non causa di incompatibilità; la norma contenuta nell’art. 77, comma 4, d.lg. n. 50 del 2016, infatti, è chiara nell’affermare che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, non configurando quindi un’ipotesi di incompatibilità l’aver svolto una funzione o un incarico rispetto ai contratti che lo hanno preceduto (in tal senso, TAR Ancona n. 565/2022).

Invero, anche a voler accedere ad una lettura rigorosa della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 77 citato, che faccia riferimento anche alla figura del direttore esecutivo, e non solo a quella del R.U.P, da ciò si potrebbe desumere, al massimo, l’esistenza di una preclusione al conferimento dell’incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma certamente non anche la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo (cfr. C. di St. n. 819/2019 e T.A.R. Puglia n. 1251/2019).

Pertanto, anche la seconda censura deve essere respinta.

3. Con il terzo motivo, Safio assume che i punteggi relativi alla valutazione delle offerte prodotte in gara dai concorrenti sarebbero stati attribuiti illegittimamente dalla Commissione Giudicatrice. In particolare, la fase di valutazione autonoma espressamente richiesta dal Disciplinare di Gara sarebbe stata del tutto omessa e la commissione Giudicatrice avrebbe effettuato esclusivamente una valutazione collegiale.

La censura non può essere accolta.

Osserva il Collegio che l’Adunanza Plenaria n. 16/2022 – richiamata dagli stessi ricorrenti – ha affermato i seguenti principi: “ a) nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purché tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialità, con la formulazione di punteggi precostituiti ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale; b) con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, l’assegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla l’individualità della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire l’assegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie; c) le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione” .

Ha affermato, altresì, che anche le Linee guida ANAC n. 2/2016 “nel prevedere testualmente che <<ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta>>, non escludono che il punteggio di <<ciascun commissario>> sia attribuito all’esito di un confronto collegiale con gli altri componenti dell’organo valutativo (v. Cons. St. Sez. III 24.2.2022, n. 1327)”.

Orbene, applicando i principi ermeneutici espressi dall’Adunanza Plenaria al caso concreto in esame, deve essere osservato che il criterio di valutazione delle offerte non era quello del confronto a coppie e che la lex specialis non impone in alcun punto l’autonoma verbalizzazione delle valutazioni espresse da ciascun commissario.

Invero, il Disciplinare si limita a disporre che: “i singoli Commissari procederanno ad attribuire un coefficiente preliminare V(a)pi variabile da zero ad uno” … “La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’Offerta in relazione al criterio discrezionale in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio – coefficiente preliminare V(a)pi – da applicare al medesimo criterio” (art. 18.2 disciplinare di gara).

Pertanto le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale.

Peraltro, come visto, la succitata Adunanza Plenaria prevede che “Nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte”.

Come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 2570/2030 di questo Collegio, “la circostanza che tutti i componenti della Commissione di Avanzamento abbiano concordemente attribuito un identico punteggio non costituisce, di per sé, indizio di illegittimità della valutazione espressa dai Commissari. Si deve, infatti, ritenere, in assenza di un qualsivoglia principio di prova di segno contrario, che l’identità del giudizio sia la conseguenza di un dialettico confronto, in seno alla Commissione giudicatrice” (in tal senso, ex multis: TAR Roma n. 12208/2022).

La giurisprudenza più recente ha altresì precisato che: “L’esame delle offerte nei concorrenti e l’attribuzione dei punteggi alle stesse rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice e sono sottratti al sindacato del G.A., fatta salva la dimostrazione (il cui onere è a carico della parte ricorrente) di palese illogicità o di evidente irragionevolezza o di inattendibilità tecnica (da non confondere con mera opinabilità della valutazione operata) ovvero errore di fatto, che siano tali da inficiare la valutazione dell’offerta tecnica in concreto compiuta. Diversamente opinando, il giudice svolgerebbe un inammissibile sindacato sostitutorio, entrando nel merito delle valutazioni riservate alla P.A.”.

Orbene, nel caso di specie, non sono stati evidenziati elementi tali da far ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione sia manifestamente illogica o irragionevole o abnorme.

La censura va quindi rigettata.

4. Neppure può trovare accoglimento il quarto motivo di ricorso, con il quale la Sapio sostiene che dal confronto tra le offerte tecniche presentate dai vari concorrenti, emergerebbe che il progetto tecnico proposto dall’RTI composto da Sapio Life e Linde sarebbe qualitativamente superiore rispetto a quelli presentati dagli altri operatori economici partecipanti.

Anche per questa contestazione deve essere innanzitutto ribadito che “le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte” (in tal senso, ex plurimis: C. di St. n. 7942/2023; TAR Perugia n. 529/2023; TAR Napoli n. 5001/2023).

E’ stato altresì precisato che “la valutazione sulla congruità dell’offerta da parte della stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, risulta sindacabile solo nell’ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta, non potendo il giudice amministrativo operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta” (cifr. C. di St. n. 9047/2022).

Ne deriva che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese irragionevolezza dell’offerta nel suo complesso.

Orbene, le censure mossa dalla ricorrente non sono idonee a far dubitare dell’attendibilità delle valutazioni tecnico – scientifiche operate dalla Commissione.

Invero, la terza classificata tenta di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dall’Amministrazione, sovrapponendo il proprio giudizio a quello della Commissione giudicatrice e non considerando che le valutazioni degli elementi qualitativi dell’offerta debbono essere sempre effettuate “complessivamente” e giammai in maniera “atomistica”.

Così, in via esemplificativa, si evidenzia, che la valutazione dei “tempi di consegna” – che secondo la prospettazione della ricorrente avrebbe dovuto garantirle un miglior punteggio rispetto a quello effettivamente assegnatole in relazione al “Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici e dispositivi medici” – costituiva solo uno dei molteplici aspetti che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, atteso che costituiva una delle previsioni del Capitolato tecnico (punto 4.8) in relazione alle “Modalità di consegna”, dunque nemmeno un sub criterio in senso stretto, e, conseguentemente, incideva in modo limitato sui 25 punti da assegnare per il sub criterio “Modalità di gestione del prodotto farmaco e gestione e organizzazione del Servizio distribuzione bombole e tracciabilità dei contenitori mobili”.

Ancora, l’affermazione della ricorrente per cui la prima classificata non disporrebbe di centri gestionali ed operativi nel Lazio è contraddetta dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince invece che SOL dispone dello stabilimento di Pomezia.

Del pari male interpretata dalla ricorrente è stata la dichiarazione resa dall’aggiudicataria per cui “SOL potrà indifferentemente mettere a disposizione anche confezioni equipaggiate con valvola Viproxy onetouch”, che invece, atteso il suo tenore letterale, sta a significare che le valvole One-touch verranno fornite da SOL senza nessun aggravio di prezzo.

In sintesi, le censure mosse dalla ricorrente sulle singole valutazioni effettuate dalla commissione nell’attribuzione del punteggio sono ben lontane dal dimostrare la palese irragionevolezza dell’offerta nel suo complesso.

Pertanto anche questo motivo deve essere respinto.

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto siccome infondato.

6. Si procede, quindi, con lo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti, anch’esso infondato.

Preliminarmente deve essere osservato che anche le censure formulate nei motivi aggiunti sono volte a contestare le valutazioni della Commissione.

Deve pertanto ribadirsi che l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo: le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.

Orbene, la parte ricorrente non ha fornito la prova della palese inattendibilità dell’offerta tecnica nel suo complesso neppure con i motivi aggiunti.

All’uopo si evidenzia, in estrema sintesi, che risulta provato che: l’offerta tecnica di SOL è documentalmente completa; la ricorrente ha la disponibilità dei centri di produzione richiesti da capitolato; tra detti centri ed i presidi medici sussisteva una distanza inferiore a quella di cui all’offerta di Sapio; la tracciabilità offerta da SICO è di 6 report e non di 5 come indicato da Sapio ed è presente la sezione “Visualizzazione interventi eseguiti”; l’offerta di SICO contiene proposte migliorative, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente; la seconda in graduatoria ha dedicato 27 pagine al telemonitoraggio delle centrali di gas medicinali; anche SICO ha garantito la reperibilità dei propri tecnici e non solo il sabato ma anche la domenica.

7. Pertanto, anche i motivi aggiunti devono essere respinti.

8. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati per tutte le ragioni sopra espresse e devono essere respinti.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della ASL RM 6, di SOL spa e di SICO Società Carburo Ossigeno spa, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, che forfetariamente liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesca Ferrazzoli   Maria Cristina Quiligotti
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO