Pubblicato il 07/02/2024
N. 02379/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14508/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14508 del 2023, proposto da
Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti, Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– della nota della A.S.L. Roma 2, prot. n. 0176134/2023, del 25 settembre 2023, comunicata alla Guerrato S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., di diniego dell’istanza di accesso agli atti trasmessale dall’odierna ricorrente in data 5 settembre 2023 con nota prot/out/108_23/GDC/sc (doc. 1);
– della nota della A.S.L. Roma 2, prot. n. 0193201/2023 del 17 ottobre 2023, comunicata alla Guerrato S.p.A. in pari data a mezzo p.e.c., di diniego alla nuova istanza di ostensione trasmessale dall’odierna ricorrente in dara 27 settembre 2023 co nota prot/out/124_23/GDC/sc (doc.2);
nonché
PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto delle istanze di accesso sopra richiamate,
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
della A.S.L. Roma 2 all’esibizione e alla consegna della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con determinazione G17434 del 30 dicembre 2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata comunitaria, suddivisa in lotti, per il servizio denominato “Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici per gli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”.
Il lotto n. 2 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Olicar S.p.A. e dalla Enel Si S.r.l., nell’ambito del quale la prima ha assunto il ruolo di Mandataria.
Per quanto qui di interesse, la ASL Roma 2 ha recepito l’aggiudicazione della suddetta gara centralizzata ed il 15 dicembre 2016 ha stipulato il contratto di appalto con la Olicar S.p.A.
In data 21 marzo 2017 la Olicar S.p.A. ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Olicar Gestione S.r.l. di nuova costituzione, alla quale ha ceduto il ramo inerente le commesse pubbliche e private, ivi compresa quella de qua.
Il 13 dicembre 2018 la ASL Roma 2 ha risolto il contratto di appalto concluso con il R.T.I. per grave inadempimento, ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 163 del 2006.
Con Deliberazione n. 1257 del 7 giugno 2019, in esito alla procedura di affidamento di cui al richiamato art. 140 del d.lgs. 163 del 2006, la A.S.L. Roma 2 ha appaltato il Multiservizio Tecnologico alla Guerrato S.p.A. ed il successivo 3 luglio è stato sottoscritto il contratto.
Con nota del 18 maggio 2021, la Guerrato S.p.A. ha sottoposto alla ASL proposta di rinegoziazione contrattuale secondo quanto stabilito dal D.lgs. 115 del 2008.
La A.S.L. Roma 2, con nota del 25 giugno 2021, ha opposto un sostanziale diniego per la necessità di soggiacere alla preventiva e vincolante pronuncia della Regione.
In data 5 settembre 2023, la Guerrato S.p.A., ha formalmente richiesto alla A.S.L. di “prendere visione e di estrarre eventualmente copia del fascicolo completo del contenzioso pendente c/o il Tribunale di Roma, afferente la risoluzione del contratto di appalto con R.T.I. composto da Olicar Gestione s.r.l. ed Enel s.r.l. per grave inadempimento, giusta deliberazione dell’Ente n. 2337 del 13.12.2018”, dichiarando che “la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art. 22, L. 241 del 1990), ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, è riferita alla tutela degli interessi della Guerrato S.p.A., connessi all’esercizio della propria attività per conto della A.S.L. Roma 2”.
Con nota del 25 settembre 2023 prot. n. 0176134/2023 (doc. 1), l’Amministrazione ha negato l’accesso deducendo: l’assoluta genericità nell’individuazione dei documenti di cui è stata richiesta l’ostensione, evincibile dal “richiamo indeterminato al fascicolo del contenzioso”; la pendenza del contenzioso instaurato c/o il Tribunale di Roma, rispetto al quale l’istante risulta parte terza ed estranea; l’ulteriore genericità della dichiarazione concernente l’esistenza, in capo alla Guerrato S.p.A., della situazione giuridicamente rilevante di cui all’art. 22, co. 1, della L. 241/90 che non consentirebbe di “individuare il presupposto della così detta indispensabilità prevista dall’art. 24 comma 7 del L. 241/90”.
A seguito del predetto diniego, in data 26 settembre 2023 la Guerrato ha presentato una nuova istanza di accesso con la quale ha specificato che chiedeva l’ostensione di: “i) ogni atto, documento e contestazione proposta [dall’amministrazione] nei confronti della Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e/o Curatela del Fallimento Olicar e le difese di queste ultime; (ii) ogni atto e/o documento (atti transattivi compresi) relativi a contenziosi giudiziari, tra le stesse parti, pendenti o definiti dinanzi al Tribunale competente”. Ha altresì specificato che l’interesse era fondato sull’esigenza di contestare “il Vs Ordine di Servizio n. 1-PR del 19.09.2023 con il quale ci avete concesso 10 giorni solari per sottoporVi il cronoprogramma degli interventi per l’avvio del piano di riqualificazione, senza preliminarmente dirimere la riserva e i gravi temi sottoposti alla Vs attenzione, appare sicuramente emulativo”.
Tale istanza è stata riscontrata dalla A.S.L. con nota del 17 ottobre 2023 prot. 0193201/2023, con la quale l’Amministrazione, disconoscendo la portata innovativa della seconda richiesta di ostensione, ha ribadito l’originario diniego senza motivare.
Con il ricorso in esame, ha chiesto al Tribunale adito di volere: accertare e dichiarare l’illegittimità e conseguentemente annullare la nota A.S.L Roma 2 del 25 settembre 2023 e la successiva del 17 ottobre 2023; per l’effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241 del 1990, a tutti gli atti e i documenti richiesti.
Si è costituita la ASL eccependo in via preliminare la decadenza dall’azione per tardività della notifica e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando in particolare che l’odierno ricorrente solamente con la seconda istanza del 26 settembre avrebbe provato a precisare l’interesse sotteso all’ostensione, affermando che la documentazione gli sarebbe stata necessaria per tutelarsi nei confronti della stazione appaltante che oggi le richiede l’avvio immediato dei lavori di efficientamento energetico, sia verso il precedente appaltatore, le cui inadempienze si sarebbero riverberate sull’esecuzione del contratto firmato dalla Guerrato. Tuttavia non avrebbe individuato il presupposto della c.d. “indispensabilità” richiesto dalla legge n. 241/1990, art. 24 u.c. che prescrive che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Devono essere innanzitutto scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente.
3. L’eccezione di decadenza dall’azione per tardività della notifica è infondata per le ragioni che si vengono ad illustrare.
L’art. 116 c.p.a. dispone che “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”.
Orbene, nella fattispecie in esame:
– la prima istanza di accesso è stata formulata da Guerrato spa in data 5.09.23;
– con nota del 25.9.23 prot. n. 0176134/2023, l’Amministrazione ha negato l’ostensione dei documenti richiesti;
– in data 26 settembre 2023 la Guerrato ha presentato una nuova istanza di accesso;
– con nota del 17 ottobre 2023 la ASL ha confermato il precedente diniego;
– il ricorso è stato notificato in data 25 ottobre 2023.
Il ricorso è tempestivo, atteso che, come si evince da una piana lettura dell’articolo 116 c.p.a., i 30 giorni per proporre l’impugnazione decorrono dalla data della conoscenza del provvedimento di diniego impugnato che, nel caso che occupa, è datato 25 settembre 2023.
Conseguentemente l’eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
4. La resistente Amministrazione ha poi eccepito l’inammissibilità del presente ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
L’eccezione è fondata per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Queste le coordinate ermeneutiche che regolano la fattispecie all’esame del Collegio:
– l’art. 116 c.p.a., come visto, dispone che “1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”;
– nel procedimento per l’accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di altri soggetti, sono considerati controinteressati in senso tecnico tutti coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti, sicché il ricorso deve essere notificato a tutti i controinteressati (in tal senso, ex multis C. di St. n. 5998/2021).
– ove, nel procedimento avviato dall’istanza di accesso ai documenti, l’Amministrazione non abbia in sede procedimentale individuato alcun controinteressato, l’istante non sarà tenuto a notificare il ricorso ad alcun controinteressato, fermo che il giudice adito dovrà valutare anche d’ufficio l’esistenza di posizione di controinteresse e imporre la notifica del ricorso di primo grado (ex plurimis: TAR Catania n. 1115/2021);
– a i sensi dell’art. 3 comma 1, d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il rifiuto di accesso agli atti della pubblica amministrazione per omessa notifica ai controinteressati, quando la stessa amministrazione non ha ritenuto di consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento dell’istanza di accesso (in tal senso: TAR Latina n. 165/2020);
– è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento negativo sull’istanza di accesso, che non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in quanto gli atti richiesti recano inevitabilmente nominativi che, in ragione di quanto previsto dall’art. 22 della l. n. 241 del 1990, devono essere qualificati controinteressati (cfr. TAR Roma n. 13852/2015).
Orbene, calando le coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è incontestabile che la Olicar Gestione srl e la Curatela Fallimento Olicar sono soggetti controinteressati nel presente giudizio.
Nè l’odierna ricorrente poteva ignorare l’esistenza di tali controinteressate.
Invero: oggetto della prima istanza di accesso erano gli atti “del fascicolo completo del contenzioso pendente c/o il Tribunale di Roma, afferente la risoluzione del contratto di appalto con R.T.I. composto da Olicar Gestione s.r.l. e Enel SI s.r.l. per grave inadempimento, giusta deliberazione dell’Ente n. 2337 del 13.12.2018 e successivi atti”; oggetto della seconda istanza di accesso era “ogni atto, documento e contestazione proposta dalla ASL nei confronti della OLICAR SPA e OLICAR GESTIONE SRL e/o Curatela Fallimento Olicar e delle conseguenti controdeduzioni di quest’ultima”.
E’ pacifico che gli atti richiesti recano i nominativi dei soggetti che, in ragione di quanto previsto dall’art. 22 della l. n. 241 del 1990, devono essere inevitabilmente qualificati controinteressati e ai quali doveva quindi essere notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio a pena di inammissibilità.
Inoltre l’Amministrazione, in relazione all’istanza di accesso della Guerrato del 5.09.2023, con propria nota dell’8.09.2023, aveva individuato nella Curatela del fallimento della Olicar Gestione S.r.l. il soggetto controinteressato che virtualmente poteva avere interesse a tutelare la riservatezza dei propri atti (sia processuali che “sostanziali”) riguardanti il pregresso rapporto negoziale di pubblico appalto con la ASL Roma 2, sulla legittimità della cui risoluzione era ed è pendente giudizio civile di cognizione ordinaria, chiedendogli di presentare eventuale motivata opposizione.
5. Per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Guerrato spa in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore della ASL Rm 2 in persona del legale rappresentante pro tempore che si quantificano che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti | |
IL SEGRETARIO