Pubblicato il 29/01/2024

N. 01745/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07602/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7602 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac – Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a. della nota n. -OMISSIS- del 17.12.2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui l’ANAC ha comunicato l’avvio del procedimento per l’inserimento della -OMISSIS- nel Casellario Informatico, ai sensi dell’art. 213, comma 10,d.lgs. 50/2016;

b. del provvedimento del 26.5.2022, trasmesso a mezzo PEC del 27.5.2022, Fasc. -OMISSIS-, in forza del quale l’ANAC ha inserito l’annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 213 comma 10, d.lgs. 50/2016, a carico della -OMISSIS-;

c. di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anac – Autorita’ Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12.01.2024 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, con il presente ricorso, ha impugnato il provvedimento del 26.05.2022, trasmesso a mezzo PEC del 27.5.2022, Fasc. USAN-OMISSIS-/5316/2021/SD con cui l’ANAC ha inserito l’annotazione nel casellario informatico, quale notizia utile, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. 50/2016, a carico della -OMISSIS- della revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento avente ad oggetto “Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell’Area -OMISSIS- – CIG 8652373413 adottata da -OMISSIS- – di seguito anche -OMISSIS-.

2. Ha premesso, in fatto, di aver partecipato alla procedura di affidamento sopra indicata e di essersi aggiudicata con delibera n. 105 del 24.09.2021 rispettivamente, il lotto 1 dell’importo complessivo di € 575.211,30 oltre iva, e il lotto 5 dell’importo complessivo di € 614.282,33 oltre I.V.A.. Ha rappresentato che, prima dell’aggiudicazione, era stata interpellata dalla stazione appaltante che aveva richiesto giustificazioni sulla congruità dell’offerta, ritenute sufficienti, aggiudicando il servizio. Con verbale del 7.10.2021, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 32, co. 13, d.lgs. n. 50/2016, ha consegnato in via di urgenza il servizio oggetto di gara; pertanto la -OMISSIS- ha avviato l’esecuzione a decorrere dall’11.10.2021. Ha riferito che, dalla data dell’avvio il numero di interventi richiesto dalla stazione appaltante risultava triplo rispetto al dato statistico indicato negli atti di gara; con nota del 20.10.2021 ha sottoposto il rilievo alla stazione appaltante, chiedendo di sospendere il servizio. Con nota del 25.10.2021 il RUP, pur riconoscendo la presenza di un errore materiale nella documentazione di gara (si veda il passaggio dell’allegato doc. n. 20 al ricorso “il riferimento a “riparazioni stimate in un triennio” riportato nel citato allegato D, è un errore materiale, in quanto, in luogo della locuzione “un triennio” è ovviamente da intendersi la locuzione “un anno”), ha replicato che il dato corretto era ricavabile dalla “Relazione Generale” del progetto, denominato “Allegato A”, diffidando la ricorrente a riprendere i lavori. Conseguentemente la ricorrente ha ripreso i lavori, rappresentando, tuttavia, che alla luce di quanto emerso, il contratto risultava antieconomico. Per tale ragione, in data 6.11.21, ha comunicato alla -OMISSIS-. la propria indisponibilità a sottoscrivere il contratto, sostenendone l’assoluta indeterminatezza dell’oggetto, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c., ne avrebbe comportato la nullità sotto plurimi profili. Con nota prot. 42764 del 9.11.2021, il RUP ha proposto la revoca dell’affidamento, accolta dalla delibera n. 121 del 12.11.2021, con cui il CdA di -OMISSIS- ha disposto la revoca dell’aggiudicazione alla ricorrente del lotto 5, eseguita con determina del RUP prot. n. 48511 del 10.12.2021, comunicata a mezzo PEC del 13.12.2021, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, all’ANAC. Con nota del 17.12.2021 l’ANAC ha comunicato l’avvio del procedimento per l’annotazione della segnalazione. Nel corso del procedimento la ricorrente ha contestato la ricostruzione in fatto fornita dalla -OMISSIS-., sostenendo la correttezza del proprio operato e rappresentando come la sospensione dei lavori fosse stata causata dall’erronea indicazione negli atti di gara – e per difetto – del dato storico e statistico dei pregressi interventi di manutenzione, dato che era stato determinante per la formulazione dell’offerta, evidenziando come l’errore era stato riconosciuto dalla stessa -OMISSIS-., oltre alle contestazioni già in precedenza rivolte alla -OMISSIS-. riguardo alla possibile nullità del contratto da stipularsi, per indeterminatezza dell’oggetto. Ha comunicato, inoltre, di aver introdotto un giudizio contro la -OMISSIS-. presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS- per l’accertamento della sua responsabilità precontrattuale e la sua condanna al risarcimento del danno. Ciò nonostante l’ANAC ha disposto l’annotazione della notizia, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.

3. Pertanto ha impugnato il provvedimento, affidando il ricorso ai seguenti motivi di illegittimità:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213, COMMA 10 D.L.GS N. 50/2016; ART. 1337 C.C.: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE; ART. 97 COST: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC DEL 2.10.2019: ARTT. 18 E 27; ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA): l’annotazione sarebbe stata disposta con riferimento ad una notizia manifestamente infondata, posto che il contenzioso sorto con la -OMISSIS-. era stato causato da un’erronea predisposizione della documentazione di gara che aveva indotto in errore la ricorrente sulle condizioni economiche offerte; la buona fede della ricorrente era testimoniata dal fatto che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, aveva comunicato alla -OMISSIS-. un importo per ciascun intervento tale da non essere compatibile con l’offerta complessiva, pari a € 1.069,00; ebbene, laddove gli interventi da effettuare nel triennio fossero stati 1335 (445×3), il corrispettivo dell’appalto sarebbe stato pari ad € 1.427.115,00 (€ 1.069,00 x 1335) e non € 614.282,33 oltre I.V.A.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213, COMMA 10 D.L.GS N. 50/2016); ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA): il provvedimento impugnato è affetto da difetto di istruttoria; ciò ha comportato che l’annotazione non riportasse che, come ammesso dalla -OMISSIS-., negli atti di gara era riportato un errore nell’indicazione del dato statistico degli interventi da eseguire e che era stata dedotta l’indeterminatezza del compenso da pattuire nel contratto da stipulare; neppure è stato indicato che la -OMISSIS-. appaltante aveva confermato il dato indicato negli atti di gara in seguito alla verifica dell’anomalia dell’offerta. Ulteriore omissione attiene alla mancata indicazione della rilevata discrasia tra il capitolato speciale e la bozza del contratto nella parte in cui da un lato veniva indicato che il contratto era interamente a corpo e dall’altro era prevista la realizzazione di opere a misura, senza previsione di alcun compenso aggiuntivo e senza indicazione dell’elenco prezzi delle lavorazioni. L’annotazione è incompleta anche in mancanza dell’indicazione delle dedotte cause di nullità del contratto da stipulare – che non risultano riportate – e delle domande giudiziali proposte dinanzi al Tribunale ordinario di -OMISSIS-. L’omessa indicazione di tali circostanze avrebbe potuto far ritenere pretestuosa la condotta della ricorrente, influenzando la valutazione delle altre -OMISSIS-. sull’annotazione che, pertanto, sotto questo profilo sarebbe illegittima.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ARTT. 1 E 10 L. N. 241/1990; VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE); VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC DEL 2.10.2019: ARTT. 14 E 15; ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO): l’ANAC ha reputato non necessaria l’audizione del legale rappresentante della ricorrente.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213, COMMA 10 D.L.GS N. 50/2016; ARTT. 3 L. N. 241/1990: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE); VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC DEL 2.10.2019: (ART. 17, COMMA 2); ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO): l’Autorità ha omesso di motivare in ordine all’utilità della notizia, considerato che la ricorrente in sede procedimentale ha offerto una diversa versione dei fatti rispetto a quelli oggetto di segnalazione, mentre la segnalazione ha recepito acriticamente quanto riferito dalla -OMISSIS-., nonostante vi fosse l’obiettiva circostanza dell’erronea indicazione negli atti di gara dell’unico elemento fornito per poter valutare l’entità dell’impegno gravante sull’impresa partecipante, errore peraltro riconosciuto dalla -OMISSIS-.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 213, COMMA 10 D.L.GS N. 50/2016; VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CASELLARIO INFORMATICO ANAC DEL 2.10.2019: (ARTT. 17, COMMA 2 E 18); ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO): difetta il requisito dell’utilità e la conferenza dell’annotazione, in considerazione della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della -OMISSIS-. che sono stati posti a base dell’azione risarcitoria proposta in sede civile contro il -OMISSIS- innanzi al Tribunale Ordinario di -OMISSIS-.

4. L’ANAC si è costituita il 6.07.22 depositando memoria l’8.07.22 in cui ha sostenuto la correttezza del suo operato, sottolineando la valenza dell’annotazione in termini di pubblicità-notizia e che non le è consentito valutare nel merito la vicenda oggetto dell’annotazione se non in termini di manifesta infondatezza della notizia che, qualora sia riconducibile alle fattispecie indicate dall’art. 80, co. 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 – e, quindi, a una delle ipotesi normativamente previste quale motivo di esclusione da future gare d’appalto – comporta un’attenuazione dell’onere motivazionale imposto. Ha aggiunto che l’annotazione è completa ed esaustiva e non presenta le carenze motivazionali dedotte, in ragione dell’istruttoria eseguita; la ricorrente, infatti, pretenderebbe l’inserimento di dati e circostanze che riguardano il merito della vicenda e che, sino a quando non vengano avallate dallo scrutinio giurisdizionale, sono mere difese di parte. Quanto alla mancata audizione ha osservato che quella di disporla è una mera facoltà e non un obbligo dell’autorità.

5. All’esito della camera di consiglio del 12.07.2022 il TAR Lazio, sez. I-quater, con ord. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha accolto parzialmente le richieste cautelari, evidenziando la fondatezza del ricorso, limitatamente alla sola censura volta a lamentare il difetto istruttorio e dei presupposti dell’annotazione disposta dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 e disponendo, pertanto, in ragione dell’onere di completezza espositiva dell’annotazione, “un riesame della posizione della società -OMISSIS- -OMISSIS- – nel limiti sopra indicati – ovvero un’integrazione della disposta annotazione con la menzione di tutti i fatti e le circostanze sopra richiamate;”.

6. In data 6.09.22 la ricorrente ha chiesto che si ordinasse alla resistente di dare compiuta esecuzione all’ordinanza sopra indicata; in vista della camera di consiglio fissata l’11.10.22 l’autorità ha adempiuto all’ordine di riesame, modificando il testo dell’annotazione; pertanto, anche alla luce delle note della ricorrente che ne hanno dato atto, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza.

7. In seguito alla dichiarazione di interesse alla decisione pervenuta in data 30.06.23 le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. in cui hanno ribadito le rispettive posizioni; pertanto, all’esito dell’udienza pubblica del 12.01.24 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è solo in parte fondato nei termini di seguito esposti.

9. I motivi 1, 4 e 5, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di coerenza espositiva e di economia processuale, non sono meritevoli di accoglimento.

9.1. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23.03.2021, n. 3535/2021), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, sez. V, 21.02.2020, n. 1318/2020), mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che – com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 31.12.2020, n. 14186/2020).

A ciò deve aggiungersi che la giurisprudenza di questo Tribunale è ormai costante nell’affermare che: i) l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono inconsiderazione “fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di “utilità” della annotazione” (cfr. ancora Tar Lazio, sez. I, 7.04.2021, n. 4107/2021, nonché più di recente Tar Lazio, sez. I-quater, 13.05.2022, n. 6032/2022, 11.07.2022, n. 9451/2022 e 6.03.23, n. 03742/2023); ii) la risoluzione del contratto e la revoca dell’aggiudicazione costituiscono ipotesi tipiche di annotazione rispetto alle quali può riconoscersi ad ANAC un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, salvo che la fattispecie concreta sia connotata da evidenti elementi di straordinarietà che consentono di escludere ogni utilità in concreto della notizia per la valutazione delle stazioni appaltanti in ordine all’affidabilità dell’operatore economico (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 5.10.2022, n. 12637/2022 e 14.11.22 n. 14813/2022; con particolare riferimento alla revoca dell’aggiudicazione, si veda più di recente 29.12.2023 n. 19991/2023 e 05/01/2024 n. 239/2024).

9.2. Alla luce dei principi sopra richiamati sono infondati i motivi di ricorso nn.1, 4 e 5, atteso che: a) la vicenda oggetto del presente giudizio riguarda l’annotazione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione che, come sopra evidenziato, rientra tra quelle fattispecie tipiche di annotazione rispetto alle quali l’obbligo dell’Autorità di determinarsi in ordine all’utilità della notizia può ritenersi attenuato; b) per altro verso, quanto dedotto dalla ricorrente (considerato quanto si ricava dalla documentazione in atti in ordine alla natura di contratto a corpo) non consente di affermare la manifesta infondatezza della notizia; c) i fatti che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione non sono caratterizzati da chiari elementi di straordinarietà che consentano di escludere l’utilità dell’annotazione per le finalità di tenuta del Casellario.

Infatti, se è vero che la -OMISSIS-. nella nota del 25.10.21 ha ammesso la sussistenza di un errore nella documentazione di gara, è vero anche che nella stessa nota ha poi evidenziato che l’errore non era riportato nell’allegato “A – Relazione Generale”, da cui si sarebbe potuto ricavare che la stima ricavabile fosse di un numero di interventi previsti nel triennio pari a 1.671 (557 x 3).

Inoltre, nella Determina prot. n. 48511 del 10.12.2021 si evidenzia come, in merito alla analisi quantitativa ed economica degli interventi di manutenzione ipotetici da eseguire l’art. 6 del C.-OMISSIS-. espressamente affermava: “La suddetta analisi è puramente indicativa e fornisce elementi per la formulazione dell’offerta in sede di gara, ma non attribuisce all’Appaltatore alcun diritto di pretendere compensi aggiuntivi sia nel caso gli interventi effettuati dovessero eccedere le previsioni sia nel totale che nella ripartizione per tipologia o per comune interessato, sia che dovessero essere riscontrate tipologie diverse da quelle indicativamente rappresentate negli elaborati tecnici di gara.”.

Deriva, conseguentemente che, a fronte di tali contestazioni da parte della -OMISSIS-., le valutazioni sulla fondatezza delle difese della ricorrente non possano essere rimesse all’ANAC: il potere attribuito all’autorità ai sensi del richiamato art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/16, infatti, non le consente di sostituire il proprio giudizio a quello della -OMISSIS-. prima e al giudice ordinario investito del relativo contenzioso poi.

10. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso in cui si contesta la mancata audizione del ricorrente da parte dell’ANAC, trattandosi, all’evidenza, di una facoltà e non di un obbligo previsto a carico dell’Autorità che, considerato autonomamente, non conduce all’illegittimità dell’impugnata annotazione.

11. Sono, invece, fondati i motivi con cui si deduce la carenza di istruttoria e dei presupposti dell’annotazione laddove viene contestata la sua incompletezza rispetto ad informazioni che sono state rese disponibili nel corso dell’istruttoria procedimentale.

11.1. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha già da tempo sottolineato che nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’autorità “un onere di completezza espositiva” e che quest’ultima “nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate[è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8.03.2019, n. 3098/2019), specificando che il dovere di ANAC è solo quello di dare “sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti” (Tar Lazio, sez. I-quater, 24.10.2022, n. 13626/2022), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 6.03.2023, n. 3742/2023 e 10.10.23 n. 14944/2023 e Tar Lazio, sez. I, 2.11.2021, n. 11137/2021 e 31.12.2020, n. 14186/2020);

Ciò posto, nel caso di specie – così come già evidenziato in sede di accoglimento dell’istanza cautelare – l’annotazione originariamente disposta dall’Autorità non conteneva una compiuta, neppure sintetica, indicazione delle circostanze di fatto evidenziate dall’impresa per contestare la legittimità del provvedimento adottato dalla -OMISSIS-.

In data 23.09.22, in seguito ad espressa richiesta della ricorrente di corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’ANAC ha provveduto ad integrare l’annotazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza n. -OMISSIS- del Tar Lazio, aggiungendo una sintetica ricostruzione delle posizioni sostenute dalla ricorrente per contestare la revoca dell’aggiudicazione, in esito alla quale la ricorrente ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’istanza nel frattempo rivolta.

11.2. Dalle considerazioni sopra riportate emerge la permanenza l’interesse di parte ricorrente a una pronuncia di merito di accoglimento del secondo motivo di ricorso, rappresentata espressamente con la dichiarazione di interesse alla decisione del 30.06.23, con conseguente consolidamento dell’annotazione così come integrata all’esito del riesame ordinato in sede cautelare (non potendosi desumere in maniera inequivoca che tale integrazione sia stata disposta da ANAC “a pieno titolo”, ovvero senza riserva all’esito del giudizio).

12. É, quindi, fondato il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che il testo originario dell’annotazione non dava in alcun modo conto delle contestazioni mosse dalla società ricorrente avverso il provvedimento di revoca oggetto della segnalazione, in palese violazione del dovere di completezza che grava su autorità nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, onere strettamente connesso alla funzione tipica del Casellario.

13. Pertanto, il ricorso introduttivo deve essere accolto limitatamente alla censura spiegata nel secondo motivo, con conseguente consolidamento dell’annotazione così come integrata il 23.09.22.

14. Le spese processuali – tenuto conto dell’esito del giudizio – vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.

Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Caterina Lauro   Concetta Anastasi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO