Pubblicato il 08/02/2024
N. 02452/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10030/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10030 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tipiesse S.p.A., Tagliapietra S.r.l., Prefab Solution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96743305AB, rappresentate e difese dagli avvocati Matteo Di Raimondo e Sara Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sport e Salute S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mondo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Toti S. Musumeci, Alberto Marengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Italia Opere S.p.A., Consorzio Dea Scrl, Co.Ge.Pre. S.r.l., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dell’aggiudicazione disposta con nota 14 giugno 2023, prot. n. 4031, da parte della Società Sport e Salute S.p.a. nei confronti del RTI Mondo S.p.a. (costituito dalla mandataria Mondo S.p.a., dalla mandante Italia Opere S.p.a. e dalla mandante Consorzio DEA s.c.r.l.), in relazione alla “Procedura negoziata per l”affidamento dei lavori di rifacimento delle piste di atletica leggera dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi per gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024 – CIG: 96743305AB – CUP: J84J22000930001. R.A. 023/23/PN”,
– della relativa comunicazione di aggiudicazione nei confronti della seconda classificata RTI Tipiesse S.p.a., odierno ricorrente, con nota di Sport e Salute S.p.a. 14 giugno 2023, n. 4035,
– di tutti i verbali del seggio di gara, con particolare riferimento al Verbale n. 1 in data 19 aprile 2023, del verbale n. 2 in data 21 aprile 2023,
– del provvedimento, implicito od esplicito, di ammissione in gara del controinteressato RTI Mondo S.p.a.,
– di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento al verbale n. 1 in data 2 maggio 2023, al verbale n. 2 in data 9 maggio 2023 e del verbale n. 3 in data 12 maggio 2023,
– del verbale delle operazioni di verifica congruità offerta in data 9 giugno 2023 del RUP, nonché della presupposta nota 15 maggio 2023 dello stesso RUP di richiesta dei giustificativi di anomalia dell”offerta e dei successivi giustificativi resi dal RTI Mondo S.p.a. con nota (ed allegati) in data 26 maggio 2023,
nonché per l’accertamento
del diritto all’accesso ai documenti amministrativi, con riferimento all’istanza di accesso agli atti proposta dal RTI Tipiesse S.p.a. in data 20 giugno 2023, in relazione alla trasmissione parziale (oscurata con omissis) in data 3 luglio 2023 dell”offerta tecnica del RTI Mondo S.p.a., ivi compresi i relativi allegati, con nota a firma del RUP di Sport e Salute S.p.a., che ha così implicitamente negato l’accesso alle parti di offerta tecnica oscurate e agli allegati non trasmessi,
nonché per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventuale stipulato dalla stazione appaltante con riferimento alla procedura in oggetto con espressa richiesta di subentro nello stesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tipiesse S.p.A. il 2/11/2023:
per l’annullamento
di tutti gli atti già impugnati con ricorso introduttivo, ovvero
dell’aggiudicazione disposta con Nota 14 giugno 2023, prot. n. 4031, da parte della Società Sport e Salute S.p.a. nei confronti del RTI Mondo S.p.a. (costituito dalla mandataria Mondo S.p.a., dalla mandante Italia Opere S.p.a. e dalla mandante Consorzio DEA scrl), in relazione alla “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di rifacimento delle piste di atletica leggera dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi per gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024 – CIG: 96743305AB – CUP: J84J22000930001. R.A. 023/23/PN”,
della relativa comunicazione di aggiudicazione nei confronti della seconda classificata RTI Tipiesse S.p.a., odierno ricorrente, con Nota di Sport e Salute S.p.a. 14 giugno 2023, n. 4035,
di tutti i verbali del Seggio di gara, con particolare riferimento al Verbale n. 1 in data 19 aprile 2023, del Verbale n. 2 in data 21 aprile 2023,
del provvedimento, implicito od esplicito, di ammissione in gara del controinteressato RTI Mondo S.p.a.;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento al Verbale n. 1 adottato in data 2 maggio 2023, al Verbale n. 2 adottato in data 9 maggio 2023 e del Verbale n. 3 adottato in data 12 maggio 2023,
del Verbale delle operazioni di verifica congruità offerta in data 9 giugno 2023 del RUP, nonché della presupposta Nota 15 maggio 2023 dello stesso RUP di richiesta dei giustificativi di anomalia dell’offerta e dei successivi giustificativi resi dal RTI Mondo S.p.a. con Nota (ed allegati) in data 26 maggio 2023,
nonché con richiesta di dichiarazione di inefficacia
e, comunque, con richiesta di subentro nel contratto stipulato in data 5 ottobre 2023 tra Sport e Salute S.p.a. e il RTI Mondo S.p.a., come da comunicazione in pari data, depositata agli atti del giudizio il 24 ottobre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mondo Spa e di Sport e Salute Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 13 luglio 2023 e depositato in pari data, la società Tipiesse S.p.a. (mandataria dell’omonimo raggruppamento temporaneo di imprese, costituito unitamente alle mandanti Tagliapietra s.r.l. e Prefab Solution S.r.l., di seguito nell’insieme indicato anche come “Tipiesse”) ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della società Mondo S.p.a. (mandataria dell’omonimo raggruppamento temporaneo di imprese costituito unitamente alle mandanti Italia Opere S.p.a. e Consorzio DEA Scrl, di seguito nell’insieme indicato anche come “Mondo”) della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avviata da Sport e Salute S.p.a. (di seguito, “Sport e Salute”) con lettera di invito del 16 marzo 2013, per l’affidamento dei lavori di rifacimento delle piste di atletica leggera dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi per gli europei di atletica leggera – Roma 2024.
Contestualmente, la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti in data 20 giugno 2023, con conseguente condanna della stazione appaltante all’ostensione integrale e con riserva di motivi aggiunti ad esito dell’accesso, e per la dichiarazione di inefficacia (totale o parziale) del contratto eventualmente stipulate richiesta espressa di subentro.
In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato che:
– l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.473.209,57+IVA, di cui € 40.440,84+IVA, non soggetti a ribasso, quali costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 3.432.768,73, IVA e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi” (punto 2.2. della Lettera di Invito);
– il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione fino a n. 70 punti per l’offerta tecnica e fino a n. 30 punti per l’offerta economica;
– espletata la procedura di gara, Mondo è risultata prima in graduatoria, con un punteggio complessivo di 89,259 punti, mentre Tipiesse si è collocata al secondo posto, con un punteggio complessivo di 80,43;
– la stazione appaltante Sport e Salute, con nota del 15 maggio 2023, prot. n. 3082, ha aperto il sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta presentata da Mondo, in quanto risultata anormalmente bassa ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Con nota del 26 maggio 2023 il controinteressato ha fornito i giustificativi richiesti, ritenuti idonei a giudicare congrua l’offerta economica presentata (cfr. verbale del 9 giugno 2023);
– con nota del 14 giugno 2023, prot. n. 4031, Sport e Salute ha aggiudicato la gara a Mondo;
– Tipiesse ha proposto istanza di accesso agli atti in data 20 giugno 2023, chiedendo, tra l’altro, l’acquisizione dell’offerta tecnica della controinteressata. La stazione appaltante, sentita la controinteressata, ha dato riscontro con nota del 3 luglio 2023, trasmettendo copia dell’offerta tecnica in versione parzialmente omissata;
– il 3 luglio 2023 Sport e Salute ha proceduto alla consegna parziale dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del “Decreto semplificazioni”, assegnando termine per l’esecuzione dei lavori nello Stadio dei Marmi sino al 4 ottobre 2023 e autorizzando l’esecuzione di alcuni lavori nello Stadio Olimpico prima della consegna del relativo cantiere, prevista per il successivo 27 luglio 2023, con termine finale al 27 marzo 2024.
Ciò premesso, con il ricorso introduttivo Tipiesse ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità dell’aggiudicazione a favore di Mondo:
1) Il RTI Mondo S.p.a. non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura di gara e, comunque, ne avrebbe dovuto essere escluso, per mancata designazione della sub-mandataria del sub-raggruppamento orizzontale costituito dalle mandanti Italia Opere S.p.a. e Consorzio DEA S.c.r.l.: dall’ atto di impegno risulta, in particolare, che si tratta di un raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) di tipo misto, in quanto la mandataria avrebbe dovuto occuparsi di svolgere integralmente la categoria di lavori c.d. prevalente (OS6 – finitura di opere in materiali plastici), mentre i lavori c.d. scorporabili (ovvero, OG 1 – edifici civili e industriali; OS 30 – Impianti elettrici) sarebbero stati realizzati dal sub-raggruppamento orizzontale composto dalle due mandanti (Italia Opere S.p.a. e Consorzio Dea S.c.r.l.), entrambe per una quota del 50% ciascuna. Posta tale strutturazione e attesa la mancata designazione della società mandataria del sub-raggruppamento orizzontale, secondo la ricorrente l’aggiudicataria sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente illegittimità della composizione soggettiva del RTI controinteressato, non emendabile e non suscettibile di soccorso istruttorio, con conseguente non ammissione o esclusione di Mondo dalla procedura di gara.
2) L’offerta tecnica del RTI Mondo S.p.a. non corrisponde alle richieste progettuali della Stazione Appaltante, con la conseguenza che alla stessa avrebbero dovuto essere assegnati zero punti con riferimento al criterio di valutazione n. 1 “Tecnologia del manto prestazionale”. Assume la ricorrente che la tipologia di manto prestazionale proposta da Mondo con l’offerta tecnica (manto “sandwich” anche per le aree agonistiche) non sarebbe conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (art. 75) e al computo metrico allegato al progetto esecutivo. In particolare, Mondo avrebbe offerto indifferentemente per tutte le aree dello Stadio Olimpico (quindi, anche per le c.d. aree agonistiche), una tipologia di manto prestazionale, il c.d. Mondotrack WS, che però non è rientra nella tipologia di manti c.d. compatti (come definiti dal punto 3.1.1.2.1. del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019), in contrasto con il computo metrico estimativo dello Stadio Olimpico (che richiedeva per le aree agonistiche dello Stadio Olimpico l’utilizzo di un manto c.d. compatto, cfr. pag. 7), vincolante per i concorrenti in sede di gara ai sensi dell’art. 2.1. della Lettera di Invito. E’ dunque illegittima l’attribuzione a Mondo di n. 33,33 punti – anziché “0” – per il criterio n. 1 di valutazione dell’offerta tecnica “Tecnologia del manto prestazionale”.
3) Illegittima attribuzione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio all’offerta tecnica al RTI Mondo s.p.a. (cui sono stati attribuiti punti in eccesso) e al RTI Tipiesse s.p.a. (cui sono stati attribuiti punti in difetto) in relazione alla realizzazione di lavori analoghi. Come risulta dal Quesito n. 7, secondo la ricorrente, per l’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio n. 2.1. andrebbero considerati rilevanti solo i certificati relativi alla posa in opera del manto prestazionale e non quelli che attestano la mera fornitura. Con specifico riguardo al certificato n. 10, Mondo risulta quale “Manufacturer” (produttore), mentre per la posa in opera (“installed by and on”) risulta la società Mondo Flooring (China) Co. Ltd & Shenzhen Nanfang Hongda Industrial Co. Ltd. Conseguentemente, per Tipiesse, il certificato n. 10 non andrebbe considerato idoneo, con decurtazione di due punti dal punteggio attribuito.
4) Incongruità dell’offerta del RTI Mondo s.p.a. e illegittimità della valutazione svolta dalla Commissione (verbale del 9 giugno 2023) in quanto anormalmente bassa.
4. Mondo ha a sua volta proposto istanza di accesso alla documentazione prodotta in gara da Tipiesse.
5. Il 28 luglio 2023 è stato consegnato il cantiere dello Stadio Olimpico.
6. Si sono costituite in giudizio Mondo e Sport e Salute, depositando memorie difensive con le quali hanno controdedotto puntualmente sulle censure ex adverso proposte da Tipiesse.
7. Con ordinanza del 2 agosto 2023, n. 4806, pubblicata il 4 agosto 2023, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta da Tipiesse.
8. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e memorie di replica.
9. Con ordinanza del 26 settembre 2023 n. 14797, pubblicata il 6 ottobre 2023, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto in via incidentale da Tipiesse per l’accesso agli atti, ordinando alla stazione appaltante l’ostensione integrale dei documenti richiesti.
10. In data 5 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto tra Sport e Salute e Mondo.
11. Il 6 ottobre 2023 la stazione appaltante ha depositato la documentazione richiesta dalla ricorrente.
12. Il 2 novembre 2023 Tipiesse, effettuato l’accesso agli atti, ha depositato ricorso per motivi aggiunti, con i quali ha contestato, in sintesi, quanto segue:
1) Motivo aggiunto n. 1: illegittima attribuzione di n. 7,33 punti (su n. 11,00 totali) all’offerta tecnica del RTI Mondo s.p.a. con riferimento al sub-criterio di valutazione n. 1.2. “Performance sportiva a medio-lungo termine (12 mesi – 10 anni e oltre)”, con riferimento alla tecnologia di manto prestazionale offerta in gara. La relazione tecnica di Mondo e i relativi Allegati non dimostrerebbero in alcun modo l’equivalenza prestazionale tra il manto “sandwich” offerto dall’aggiudicataria e il manto compatto richiesto dall’Amministrazione. Inoltre, Mondo non avrebbe dimostrato, in termini di composizione e di caratteristiche tecniche, che il manto utilizzato nelle piste in cui sono stati raggiunti i record presenta le medesime caratteristiche tecniche di quello offerto in gara. Conseguentemente, conclude Tipiesse, il punteggio attribuito a Mondo dovrebbe essere pari a zero.
2) Motivo aggiunto n. 2: illegittima attribuzione di n. 11,00 punti (su n. 11,00 totali) all’offerta tecnica del RTI Mondo s.p.a. con riferimento al sub-criterio di valutazione n. 1.1. “Performance sportiva nei primi 12 mesi dal completamento dell’installazione”, con riferimento alla tecnologia di manto prestazionale offerta in gara. Gli elementi forniti da Mondo relativamente al sub-criterio n. 1.1. si sono distinti in: punto A, “Record Mondiali ratificati World Athletics stabiliti su piste MONDO all’interno dell’arco temporale di 12 mesi dal completamento dell’installazione” e punto B, “Mantenimento delle caratteristiche prestazionali delle superfici sintetiche come previsto al capitolo 3.1.3. Testing del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 nell’arco temporale di 12 mesi dal completamento dell’installazione”. Il punto B, stralciato dall’originario accesso ai documenti di gara, è stato conosciuto da Tipiesse solo grazie al nuovo accesso agli atti in data 6 ottobre 2023. La comprova di quanto dichiarato nella Relazione tecnica sarebbe stata data da Mondo attraverso l’Allegato n. 1 (report completo pista di Meda) stralciato dall’originario accesso ai documenti. Evidenzia al riguardo la ricorrente, che anche in tal caso dal test di laboratorio eseguito sulla pista di Meda emergerebbe che il nome del manto ivi installato è Sportflex SX, diverso dai manti offerti in sede di gara. Mondo, inoltre, non avrebbe fornito la “doppia” dimostrazione, avendo dato solo la dimostrazione riferita al manto Sportflex SX.
3) Motivo aggiunto n. 3, ad integrazione del motivo n. 2 di ricorso introduttivo: omessa dimostrazione dal RTI Mondo s.p.a. dell’equivalenza prestazionale tra il prodotto offerto in gara e le richieste progettuali della Stazione Appaltante, con la conseguenza che alla stessa avrebbero dovuto essere assegnati zero punti con riferimento al criterio di valutazione n. 1 “Tecnologia del manto prestazionale”.
4) Motivo aggiunto n. 4: illegittima attribuzione di n. 2,135 punti (su n. 4,00 totali) all’offerta tecnica del RTI Mondo s.p.a. con riferimento al sub-criterio di valutazione n. 2.2. “Realizzazione di lavori analoghi – tribune impianti sportivi”. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 2, del Capitolato Speciale, l’operatore economico avrebbe dovuto realizzare per lo Stadio Olimpico anche dei lavori di parziale rifacimento della Tribuna Tevere, il cui valore è quantificato nel computo metrico estimativo dello Stadio Olimpico (cfr. pag. 54), in euro 491.851,46. Rispetto a tale lavorazione, il sub-criterio n. 2.2. prevede che “Verrà valutata l’esperienza nella realizzazione e/o trasformazione di tribune di impianti sportivi. L’offerente dovrà presentare sino a tre realizzazioni direttamente effettuate di caratteristiche analoghe a quanto previsto in progetto”. Per tale criterio, è stata prevista l’attribuzione fino a n. 4 punti. Dal Verbale n. 3 della Commissione giudicatrice, emerge che a Mondo sono stati attribuiti n. 2,135 punti su n. 4,00 totali. Tale attribuzione – secondo Tipiesse – è radicalmente illegittima. Dalla pagina 20 della Relazione Tecnica (acquisita solamente in esito al nuovo accesso in data 6 ottobre 2023), risulterebbe infatti che Mondo ha svolto, in realtà, solamente una esperienza, di valore pari ad euro 106.000,00 circa (rispetto al valore dei lavori richiesti in gara di circa euro 491.000,00) e comunque riferita ad una tipologia di lavoro non analogo a quella richiesta in sede di gara.
Il motivo n. 4 proposto con il ricorso originario, relativo alla valutazione di congruità dell’offerta anormalmente bassa proposta dall’aggiudicataria, è stato rinunciato da Tipiesse in sede di motivi aggiunti.
13. Mondo e Sport e Salute, nelle date rispettivamente del 12 e del 13 gennaio 2024, hanno depositato memorie di replica sui motivi aggiunti, eccependo tra l’altro, sul primo e sul secondo motivo aggiunto, la parziale inammissibilità delle censure per tardività, trattandosi di profili che avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione in sede di ricorso principale, in quanto ricavabili dalla documentazione ostesa con il primo accesso agli atti di Tipiesse.
14. In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, anche di replica, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
15. Procedendo con ordine, con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente sostiene che il raggruppamento temporaneo misto Mondo non avrebbe dovuto essere ammesso – o avrebbe dovuto essere escluso dalla gara – per illegittima composizione soggettiva, attesa la mancata designazione di una mandataria per il sub-raggruppamento orizzontale composto da Italia Opere s.r.l. e Consorzio DEA s.c.r.l. In particolare, sostiene Tipiesse che sarebbe “indispensabile anche nel sub-raggruppamento orizzontale la designazione di una mandataria che si deve assumere la responsabilità solidale per le prestazioni rese dalle altre sub-mandanti del raggruppamento”. In caso contrario, le mandanti risponderebbero esclusivamente per la quota di lavori scorporabili assunti.
Il motivo è infondato.
L’RTI di tipo “misto”, giova ricordarlo, è al contempo orizzontale e verticale; la sua ammissibilità si deduce dall’art. 48, comma 6, del d.lgs. 2016 n. 50; sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che “il raggruppamento misto è sottoposto all’applicazione delle regole proprie tanto dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda del profilo o della componente che ne venga in rilievo; con la conseguenza che, in difetto di una disposizione speciale derogatoria, nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente: segnatamente, troveranno applicazione per il sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie stabilite per siffatta tipologia di raggruppamenti” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 1029).
Sul piano strutturale, si è da tempo chiarito, alla luce del comma 16 dell’art. 48 del d.lgs. 2016 n. 50, che la riunione temporanea di imprese non dà luogo ad un nuovo soggetto giuridico, autonomo e distinto da quelle che ne fanno parte che mantengono la loro individualità e sono soggette a separata verifica dei requisiti di idoneità e partecipazione (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 18 marzo 2020, n. 1176).
Al riguardo, il Collegio è ben consapevole che, secondo l’insegnamento che si è consolidato nella giurisprudenza in relazione ai requisiti richiesti dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (così come dall’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010), in caso di raggruppamento misto, in assenza di una disposizione speciale derogatoria, ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che, per il sub-raggruppamento orizzontale, trovano applicazione le regole stabilite per tale tipologia di raggruppamenti (Cons. Stato, VI, Consiglio di Stato 796/2022, n. 5919/2018; Cons. Stato, V, n. 5427/2019; TAR Sardegna, I, n. 150/2020; Cons Stato, V, n. 7751/2020).
Pertanto, secondo detto orientamento, al raggruppamento misto si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, n. 5427/19 e le ivi richiamate Cons. St., Sez. V, n. 3769/15; CGA n. 251/05), con la conseguenza che nel sub-raggruppamento orizzontale per la prestazione secondaria una delle imprese (in ipotesi anche diversa dalla mandataria complessiva) deve assumere il servizio in quota maggioritaria, assumendo per tale parte il ruolo di “sub-mandataria” in quanto relativa appunto al sub-raggruppamento, ex art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, riferibile anche agli appalti di servizi.
In linea con detta giurisprudenza, si è ritenuto necessario che il sub-raggruppamento orizzontale in un raggruppamento misto sia dotato di una capogruppo mandataria, identificabile eventualmente anche in via implicita dalla maggior quota di partecipazione ed esecuzione, e che tale mandataria deve assicurare tutti gli attributi propri della mandataria di un raggruppamento, tale per cui, in caso di sub-raggruppamento orizzontale caratterizzato dalle quote paritarie al 50% di ciascuna delle componenti, non può considerarsi soddisfatto l’obbligo di designazione di una mandataria e il sub-raggruppamento risulta “strutturato in senso difforme rispetto all’obbligo della stessa mandataria di assunzione dei requisiti ed esecuzione in misura maggioritaria rispetto alle mandanti” (Cons. Stato, V, n. 5427/2019; in termini anche Cons. Stato, V, n. 400/2021).
Alla base della richiesta di una quota di partecipazione maggioritaria cui segue la designazione di una mandataria nel sub-raggruppamento vi è, in primis, vi è in particolare la considerazione degli effetti sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante, a tutela di quest’ultima e dell’interesse pubblico.
Ebbene, detto orientamento – come rilevato pure dalla controinteressata Mondo e dalla stazione appaltante nelle proprie memorie difensive, e come anticipato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 4906/2023 – è stato significativamente inciso dalla giurisprudenza unionale, al punto da riflettersi nella nuova formulazione del codice dei contratti pubblici, che infatti ha segnato un sostanziale superamento della tripartizione raggruppamenti verticali/orizzontali/misti.
In relazione al punto qui controverso viene in rilievo, in particolare, la sentenza emessa il 28 aprile 2022 dalla Corte di giustizia nella causa C-642/20, Caruter Srl.
Con detta pronuncia la Corte ha infatti ritenuto ostativa alla corretta applicazione della direttiva appalti n. 2014/24/UE la disciplina nazionale contenuta nell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, il quale impone all’impresa mandataria del RTI di eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria” rispetto a tutti i membri del raggruppamento, vale a dire di eseguire la maggior parte dell’insieme delle prestazioni contemplate dall’appalto.
In particolare, ha osservato la Corte, “la volontà del legislatore dell’Unione, conformemente agli obiettivi di cui ai considerando 1 e 2 della medesima direttiva, consiste nel limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese alle gare di appalto pubbliche”, sicché è difforme dalla normativa comunitaria una disciplina interna – quale quella recata dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (così come quella di cui all’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010) – che invece impone al mandatario del R.T.I., in via generale e astratta, e secondo un criterio di tipo solamente quantitativo, di dover possedere sempre e comunque i requisiti prescritti dalla lex specialis ed eseguire le prestazioni in appalto in misura maggioritaria.
Aderendo a tale soluzione interpretativa, la giurisprudenza nazionale ad essa successiva ha chiarito che il fatto che all’interno di un sub-raggruppamento di tipo orizzontale l’esecuzione delle prestazioni relative alle categorie scorporabili di lavori avvenga tra le mandanti sulla base di quote paritarie, senza attribuire ad una di esse una quota maggioritaria, non implica in sé una difformità dell’organizzazione del RTI aggiudicatario rispetto al paradigma legale.
La pronuncia della Corte di Giustizia rifluisce certamente, almeno in termini interpretativi, sul principio della necessaria individuazione di una mandataria nel sub-raggruppamento orizzontale che sia parte di un raggruppamento di tipo misto.
Nel caso di specie, nel sub-raggruppamento di tipo orizzontale l’esecuzione delle prestazioni relative alle categorie scorporabili di lavoro è stata assegnata al 50% alle due società mandanti. La contestazione da parte della ricorrente, invero, non riguarda la ripartizione percentuale delle quote tra le due mandanti, ma la mancata designazione tra loro di una società mandataria.
Essa non appare tuttavia condivisibile.
In primo luogo, in ragione dell’attribuzione del ruolo della mandataria alla capogruppo Mondo, cui spetta l’esecuzione della categoria di opere prevalenti e conseguentemente la responsabilità solidale per l’intero complesso dell’opera (ossia, sia per la categoria prevalente ad essa assegnata in esecuzione che per le quote scorporabili assegnate al sub-raggruppamento orizzontale). Ciò conformemente a quanto previsto nella Lettera di invito, la quale prevede che “il ruolo del mandatario dovrà essere svolto dall’operatore economico invitato alla procedura di gara”.
In secondo luogo, dell’assunzione da parte delle mandanti del sub-raggruppamento orizzontale della responsabilità solidale per l’esecuzione delle opere scorporabili ad esse assegnate, in forza dell’art. 48, comma 5, del Codice e dell’atto di impegno di Mondo (ferma quindi la responsabilità solidale della mandataria capogruppo).
L’interpretazione unionale, peraltro, trova riscontro nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), il quale ha accolto una nuova configurazione dell’istituto del raggruppamento che consente la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti.
16. Passando al secondo motivo del ricorso principale, Tipiesse sostiene che l’offerta tecnica presentata da Mondo, con riferimento al criterio di valutazione n. 1 “Tecnologia del manto prestazionale”, non corrisponderebbe alle richieste progettuali della stazione appaltante. L’RTI, in particolare, avrebbe presentato nell’offerta tecnica una tipologia di manto prestazionale con caratteristiche “sandwich” anche per le aree agonistiche, non conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (art. 75) e al computo metrico allegato al progetto esecutivo, che avrebbero previsto l’obbligo di utilizzare solo il manto definito c.d. “compatto” per le aree agonistiche dello Stadio Olimpico, mentre quello definito c.d. “sandwich” (nell’ambito del quale rientrerebbero entrambe le tipologie di manto prestazionale offerte, i.e. Mondotrack WS e Sportflex super X 720 K39) avrebbe tutt’al più potuto essere impiegato per il rifacimento delle aree non agonistiche dello Stadio Olimpico e per le piste interne dello Stadio dei Marmi.
Il motivo è infondato.
Al riguardo viene in evidenza, in primo luogo, l’art. 75 del Capitolato Speciale – Pavimentazione sportiva per atletica leggera, nel quale si intendono richiamati integralmente il Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 e la Circolare tecnica FIDAL 2019 per la realizzazione degli impianti di atletica leggera. In relazione alle “Tecnologie per la realizzazione”. L’art. 75 prevede, in particolare, che “le tecnologie ammesse per l’esecuzione dei manti prestazionali sono quelle previste ai punti 3.1.1.1, 3.1.1.2.1 e 3.1.1.2.3 del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019. La pista dello Stadio Olimpico e la pista dello Stadio dei Marmi sono state rispettivamente individuate come impianto principale e impianto Warm-up dei prossimi Europei di atletica leggera di Roma 2024, ed è pertanto richiesto che le tecnologie realizzative delle superfici sportive dei due impianti siano le medesime. Potranno essere individuati, nel rispetto di tale requisito regolamentare, prodotti e soluzioni tecniche che possano migliorare, in considerazione del differente utilizzo dei due impianti, le condizioni di durevolezza e manutenibilità dei manti”.
I punti 3.1.1.1, 3.1.1.2.1 e 3.1.1.2.3 del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 descrivono, a loro volta, le caratteristiche, rispettivamente, dei “Prefabricated Sheet” (3.1.1.1.), “Cast Elastomers” (3.1.1.2.1.) e “Composite Systems (Sandwich)”, queste ultime due rientranti nella tipologia “In-Situ System”.
Dalla offerta tecnica di Mondo e dalla scheda descrittiva dei prodotti depositate in atti risulta poi che le due tipologie di manto offerte da Mondo – Mondotrack WS e Sportflex super X 720 K39 – rientrano entrambe nella categoria dei manti sintetici “prefabbricati”, quindi nella previsione del punto 3.1.1.1. del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 e, dunque, tra le tipologie previste dalla stazione appaltante. D’altra parte, il computo metrico estimativo, come evidenziato dalla stazione appaltante, serve solamente a proporre una presunta stima dei costi unitari e complessivi per la realizzazione dell’intervento posto a base di gara.
Né, come evidenzia la stazione appaltante, risulta inferibile da alcun documento che sia stata richiesta l’utilizzazione del manto “migliore”, ossia – a suo dire – quello compatto nelle c.d. “aree agonistiche” della pista dello Stadio Olimpico e il manto “peggiore”, cioè il c.d. sandwich, nelle c.d. “aree non agonistiche” della pista dello Stadio Olimpico e della pista per mero riscaldamento (definito “impianto warm up” dall’art. 75 del CSA) dello Stadio dei Marmi. Nel computo metrico estimativo allegato al progetto di gara è stata esclusivamente prospettata una stima dei costi per la fornitura di un “manto prestazionale aree agonistiche” e di un “manto prestazionale aree non agonistiche”, mentre non risulta che sia stato imposto di ricorrere all’utilizzo di una determinata tecnologia, né è stata espressa una qualche preferenza per una caratteristica prestazionale tra quelle ammesse in gara.
Il Quesito n. 6 dei Chiarimenti depositati agli atti, peraltro, si limita ad illustrare le modalità operative per la presentazione della documentazione necessaria per l’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio 2.1 e non contiene specificazioni vincolanti circa la tipologia di manto da utilizzare, essendo detta scelta rimessa all’autonomia dei concorrenti.
Tanto considerato, non trova riscontro la doglianza espressa dalla ricorrente e la conseguente affermazione secondo cui la Commissione di gara avrebbe dovuto attribuire all’RTI aggiudicataria un punteggio pari a zero sul criterio in esame.
Conseguentemente, risulta infondato anche il motivo aggiunto n. 3.
17. Parimenti infondato è il motivo n. 3 del ricorso introduttivo, col quale Tipiesse contesta il punteggio di n. 10 punti attribuito a Mondo in relazione al sub-criterio n. 2.1. “Realizzazione di lavori analoghi – manti prestazionali atletica leggera”, relativamente alla validità del certificato n. 10 prodotto dalla controinteressata, avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento “Shezen Universiade Center Stadium – Schenzen CHN”. Specularmente, la ricorrente rileva che la Commissione avrebbe commesso un errore ai suoi danni attribuendogli n. 8 punti sui 10 totali, poiché avrebbe erroneamente non considerato idonei due degli 11 certificati allegati in sede di presentazione dell’offerta.
Premesso che l’attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 20.04.2023, n. 4019; ib., sez. V, 28.12.2022, n. 11465), ritiene il Collegio che la circostanza che Mondo compaia come “manufacturer”, mentre la posa in opera del manto è stata effettuata dalla società Mondo Flooring (China) Co. Ltd, società sottoposta al controllo di MondoFin S.p.a., non priva il certificato di omologazione de quo di validità, atteso che il criterio di valutazione ineriva alla realizzazione di lavori analoghi, senza specificare se in veste di produttore o di esecutore della fase di messa in opera e che la stessa stazione appaltante ha specificato che la dimostrazione della loro esecuzione doveva essere provata con la produzione di certificati riferiti genericamente “all’attività di realizzazione del manto prestazionale”, formulazione che non appare univocamente riferibile alla posa in opera. In ogni caso, con riguardo al certificato in questione, che attesta il ruolo di Mondo come produttore del mando e di Mondo Flooring come esecutore della posa in opera, trattasi – come evidenziato dalla aggiudicataria – di società appartenenti al medesimo gruppo.
La censura è infondata a maggior ragione ove si consideri che dalla documentazione agli atti emerge che la Commissione ha valutato positivamente anche alcuni dei certificati di omologazione allegati dalla ricorrente, dai quali risulta che la posa in opera del manto non è stata effettuata direttamente da Tipiesse, ma da altre imprese, giusto contratto di subappalto con la ricorrente. Non è quindi comprensibile per quale ragione la Commissione avrebbe dovuto valutare favorevolmente detti certificati prodotti da Tipiesse e valutare invece sfavorevolmente il certificato n. 10 di Mondo.
Peraltro, in relazione alla censura con cui Tipiesse si duole dell’attribuzione in suo favore di soli 8, anziché 10, punti con riferimento al sub-criterio 2.1, la stazione appaltante ha evidenziato che 2 degli 11 certificati prodotti dalla ricorrente non rispettano le caratteristiche richieste dalla lex specialis, dal momento che: (i) con riguardo al certificato “COMUNE di LA SPEZIA – Pista Atletica Leggera A”, il manto utilizzato è stato prodotto e posto in opera dalla Polytan GmbH di Burgheim, subappaltatrice del capogruppo Tipiesse; (ii) il certificato relativo ai lavori eseguiti presso il “COMUNE di CAGLIARI – Pista Atletica Leggera CONI Santoru” riporta la data del 2 luglio 2008 e, dunque, si colloca al di fuori della finestra temporale di validità considerata dalla lex specialis per l’attribuzione dei punteggi (pari a massimo 10 anni).
La censura va quindi respinta.
18. Il Collegio prende poi atto che il motivo n. 4 del ricorso introduttivo, relativo all’anomalia dell’offerta di Mondo, è stato oggetto di rinuncia da parte di Tipiesse.
19. Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti presentato da Tipiesse, si osserva quanto segue.
20. Il motivo aggiunto n. 1 relativo al punteggio attribuito all’offerta di Mondo in relazione al sub criterio di valutazione 1.2 “Performance sportiva a medio-lungo termine (12 mesi – 10 anni e oltre)” si articola in due parti. La prima parte è volta contestare il punto A dell’offerta tecnica, tramite cui Mondo ha inteso dimostrare il mantenimento nel tempo dei prodotti offerti, fornendo l’elenco dei record mondiali ratificati World Athletics e ottenuti su piste Mondo nell’arco temporale di 12 mesi – 10 anni. La seconda parte è invece volta a contestare il punto B dell’offerta tecnica, tramite cui Mondo ha inteso dimostrare il mantenimento nel tempo della qualità tecnica dei prodotti offerti, fornendo i risultati dei test eseguiti da un laboratorio accreditato World Athletics sulle piste outdoor di Colleferro e di Rieti, equipaggiate con manto in gomma prefabbricato con tecnologia identica a quella proposta in gara per questa gara.
In relazione alla prima parte della censura, Mondo e Sport e Salute eccepiscono l’inammissibilità per tardività, trattandosi a loro dire di profili già noti a Tipiesse al momento del primo accesso.
La censura è infondata, sia in relazione all’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività in parte qua del motivo aggiunto, sia nel merito. Sul punto, osserva che il Collegio che l’equivalenza prestazionale tra i record indicati nella Relazione tecnica e il manto richiesto da Sport e Salute risulta confermata (e verificabile) proprio dalla lettura degli Allegati nn. 2 e 3 – sottratti per intero al primo accesso della ricorrente – dai quali si ricava che il manto utilizzato da Mondo presso le piste di Colleferro e di Rieti (che rientrano tra le piste indicate a pagine 10 e 11 della Relazione tecnica in relazione al criterio 1.2.) è un manto “prefabbricato”, e non “sandwich”, come afferma invece la ricorrente, il primo rientrante nella tipologia Sportflex SSX e il secondo nella tipologia Mondo track MTK. Detti elementi di valutazione sono risultati conoscibili da Tipiesse solo a seguito della piena ostensione documentale da parte della Stazione appaltante e non erano, al contrario, evincibili in sede di primo accesso.
Con riferimento al punto B della Relazione Tecnica di Mondo (“Mantenimento delle caratteristiche prestazionali delle superfici sintetiche come previsto al capitolo 3.1.3. Testing del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 nell’arco temporale di 12 mesi – 10 anni dal completamento dell’installazione”), sostiene Tipiesse che, al fine di comprovare “il mantenimento delle caratteristiche prestazionali delle superfici sintetiche MONDO come previsto al capitolo 3.1.3. Testing del Track and Field Facilities Manual della World Athletics edizione 2019 nell’arco temporale di 12 mesi – 10 anni dal completamento dell’installazione”, i test (sub Allegati 2 e 3) effettuati sulla pista outdoor di Colleferro (RM) e di Rieti (RI) sarebbero riferiti a manti prestazionali diversi da quelli offerti in gara; conseguentemente, l’aggiudicataria non avrebbe dato alcuna dimostrazione dei “dati tecnici comprovanti le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti” in gara, come richiesto dal sub-criterio n. 1.2. Al riguardo, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto quindi attribuire n. “0” punti anziché 7,33.
Anche tale censura non appare meritevole di accoglimento, in primo luogo perché generica, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento a supporto dell’asserita diversità in termini prestazionali tra le superfici offerte da Mondo in sede di gara e quelle invece utilizzate nelle piste di Colleferro e Rieti. In ogni caso, la censura appare anche priva di fondamento, atteso che, secondo quanto sostenuto anche dalla stazione appaltante, al di là del dato formale della denominazione, le pavimentazioni offerti in gara (Sportflex super X 720 K39 e Mondotrack WS), che pure rientrano come quelle di Colleferro e Rieti nella tipologia “prefabbricato”, costituiscono una sorta di “evoluzione tecnologica” dei manti oggetto di test di laboratorio.
21. Per le medesime ragioni possono essere respinte, in quanto infondate, le censure sollevate da Tipiesse – che il Collegio non ritiene tardive, atteso che anche l’Allegato 1 è stato reso accessibile alla ricorrente solo il 6 ottobre 2023 – col motivo aggiunto n. 2, riferito al sub-criterio di valutazione n. 1.1.
22. Quanto al motivo aggiunto n. 4, con il quale Tipiesse contesta il punteggio attribuito all’aggiudicataria in relazione al criterio di valutazione 2.2. “Realizzazione di lavori analoghi – tribune impianti sportivi. Verrà valutata l’esperienza nella realizzazione e/o trasformazione di tribune di impianti sportivi. L’offerente dovrà presentare sino a tre realizzazioni direttamente effettuate di caratteristiche analoghe a quanto previsto in progetto”, la ricorrente sostiene che i tre lavori presentati da Mondo in relazione al criterio di valutazione non riguarderebbero lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura sotto il profilo tecnico, trattandosi di tribune “minori” rispetto alla Tribuna Tevere dello Stadio Olimpico.
In particolare, nell’attribuire il relativo punteggio la Commissione di gara non si sarebbe avveduta che le esperienze maturate e dichiarate da Mondo sarebbero inidonee a dimostrare l’analogia richiesta dalla lex specialis di gara sotto il profilo tecnico-quantitativo. Ciò in quanto: (i) con riguardo alle lavorazioni eseguite dalla mandante Italia Opere S.p.A. aventi ad oggetto l’“Adeguamento statico e funzionale, nonché ripristino del solaio, della tribuna posta a servizio del campo ‘Di Bartolomei’ Centro sportivo Trigoria, Roma, Lazio”, si tratterebbe di lavori di contenuto per nulla analogo rispetto a quello posto a base di gara, che, invece, concernono la demolizione e la ricostruzione di una parte della Tribuna Tevere presso lo Stadio Olimpico; in ogni caso, dette lavorazioni non potrebbero essere considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio dal momento che il RTI aggiudicatario avrebbe omesso di depositare un certificato di completamento di lavori e/o di collaudo di modo che non vi sarebbe certezza sulla regolare esecuzione e/o sul completamento; (ii) i “Lavori di ristrutturazione impianto sportivo Limbara, Comune di Luras (OT)” si riferirebbero ad un importo di gran lunga inferiore rispetto a quello posto a base di gara; (iii) la “Fornitura ed installazione di una tribuna sportiva destinata al PMD di Gallur, Madrid, Spagna” è stata eseguita da Mondo Ibérica S.A..
In proposito vale quanto controdedotto dalla stazione appaltante, la quale ha evidenziato che in realtà, “proprio in considerazione della parziale aderenza dei certificati presentati ai fini della comprova del sub-criterio di valutazione 2.2”, la Commissione di gara ha riconosciuto a Mondo n. 2,135 dei n. 4 punti totali, premiando invece con l’attribuzione del massimo punteggio (4 punti) la posizione di Tipiesse, che ha presentato n. 3 certificazioni di lavori strettamente analoghi a quelli posti a base di gara (cfr. verbale n. 3 della Commissione giudicatrice, del 12 maggio 2023, in atti).
In ogni caso, come chiarito ancora dalla stazione appaltante, le pregresse esperienze maturate dagli offerenti sono state valutate con riguardo alla realizzazione e/o trasformazione di tribune di impianti sportivi con caratteristiche “analoghe” a quanto previsto in progetto e non, dunque, assolutamente identiche.
Quanto invece alle modalità attraverso cui comprovare le esperienze analoghe, come chiarito dalla stazione appaltante, la lex specialis di gara non imponeva la produzione di un certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso di specie, la dimostrazione ben poteva essere fornita anche attraverso l’allegazione del contratto stipulato.
23. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno respinti, con riguardo a tutte le domande proposte, con conseguente insussistenza dei presupposti anche per il risarcimento per equivalente invocato dalla ricorrente.
24. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso con i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Silvia Simone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Silvia Simone | Francesco Arzillo | |
IL SEGRETARIO