Pubblicato il 06/02/2024

N. 00451/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01889/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto, in relazione alla procedura CIG Z493AC0E29, da
Maicor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G.A.L Terre dell’Etna e dell’Alcantara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G.T. Travel Società a Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Arizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del verbale della commissione giudicatrice in data 25 luglio 2023 n. 2 e della determina del R.U.P. in data 1° agosto 2023 n. 593 di aggiudicazione in favore della controinteressata G.T. Travel S.r.l.s. dell’affidamento del servizio denominato “Aroud Etna – Rural Sighteeing” nell’ambito della procedura indetta dal G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del G.A.L Terre dell’Etna e dell’Alcantara e di G.T. Travel Società a Responsabilità Limitata Semplificata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato: a) il verbale della commissione giudicatrice del 25 luglio 2023 n. 2 e la determina del R.U.P. del 1° agosto 2023 n. 593 di aggiudicazione in favore della controinteressata G.T. Travel S.r.l.s. dell’affidamento del servizio denominato “Aroud Etna – Rural Sighteeing” nell’ambito della procedura indetta dal G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; b) la nota in data 15 settembre 2023 prot. n. 67518, nella parte in cui il R.U.P. ha negato alla ricorrente l’accesso alla documentazione di gara.

La ricorrente ha chiesto, inoltre, dichiararsi l’illegittimità derivata dei successivi atti e l’inefficacia dei relativi contratti, qualora stipulati nelle more del giudizio, nonché il diritto all’aggiudicazione della procedura, nonché condannarsi la parte resistente a risarcire il danno da perdita di chance, da mancata aggiudicazione e curricolare, nella misura che risulterà nel corso del giudizio.

Nel ricorso si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il servizio oggetto dell’avviso pubblicato in data 24 aprile 2023 dal G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara – per il quale hanno presentato l’offerta soltanto la ricorrente e la controinteressata – ha ad oggetto la creazione di percorsi turistici, con funzionamento Hop On – Hop Off a tema, per la valorizzazione delle realtà eno-gastronomiche, turistico-culturali e naturalistiche prevalentemente all’interno del territorio dei Comuni facenti parte del G.A.L., mediante cinque bus cabriolet di proprietà del G.A.L., che verranno trasferiti in usufrutto all’affidatario; b) con verbale del 25 luglio 2023 n. 2 la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla controinteressata con il punteggio totale di 92,90 (di cui punti 58 per l’offerta tecnica e 34,90 per l’offerta economica) mentre alla ricorrente è stato assegnato il punteggio di 87 (di cui 52 punti per l’offerta tecnica e 35 per l’offerta economica); c) l’aggiudicazione in favore della controinteressata è stata disposta dal R.U.P. con verbale del 1° agosto 2023 n. 593; d) in data 12 agosto 2023 la ricorrente ha presentato istanza di accesso alla documentazione prodotta in gara dalla G.T. Travel S.r.l.s. nonché agli atti della precedente procedura di affidamento avente analogo oggetto, cui ha partecipato la predetta società, svolgendo il relativo servizio appaltato dall’anno 2017; e) in particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere alla documentazione inerente ai contenziosi tra la controinteressata e la stazione appaltante ed alle negligenze e/o inadempienze imputabili alla controinteressata durante l’esecuzione del precedente appalto, con specifico riferimento alla violazione dell’art. 87 del codice della strada, commessa dalla predetta ditta nell’agosto 2019 ed accertata dalla polizia municipale di Taormina, per aver utilizzato due autobus del servizio appaltato sprovvisti della relativa autorizzazione regionale (necessaria per gli automezzi che effettuano tour panoramici, che devono seguire il percorso indicato nella relativa carta di circolazione ai sensi dell’art. 87 del codice cit.), la cui notizia è apparsa sui quotidiani locali, screditando il servizio pubblico appaltato; f) nella richiesta di accesso la ricorrente ha specificato la necessità di accertare, in relazione all’appalto attuale, la sussistenza di motivi di esclusione in capo alla ditta G.T. Travel S.r.l.s. – che ne ha dichiarato la insussistenza, con particolare riferimento alla ipotesi del grave illecito professionale ex art. 80, n. 5, lett. c), decreto legislativo n. 50/2016 – nonché di accertare la regolarità contributiva e previdenziale della stessa ditta; g) la stazione appaltante ha riscontrato solo in parte la richiesta di accesso con nota del 15 settembre 2023 prot. n. 67518.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la stazione appaltante non ha comunicato alla ricorrente, che segue nella graduatoria, l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata, con la conseguenza che la presente impugnazione è stata tempestivamente proposta entro il termine di legge, decorrente dalla conoscenza degli atti della procedura in seguito ad accesso in data 15 settembre 2023; b) risultano violati gli artt. 80, numeri 4 e 5, lett. c), decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e 6.1 dell’avviso pubblico, concernenti i requisiti di ordine generale e le cause di esclusione dalla procedura (con particolare riferimento ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente), in quanto nello svolgimento del medesimo servizio precedentemente affidato dal G.A.L., la G.T. Travel S.r.l.s., nell’agosto del 2019, è stata sanzionata dalla polizia municipale di Taormina per aver utilizzato due bus del G.A.L., destinati al servizio appaltato, su linee per le quali non aveva la prescritta autorizzazione regionale, in violazione dell’art. 87 del codice della strada, e la stazione appaltante non poteva non essere a conoscenza di tale omissione dichiarativa da parte della controinteressata, considerato che la violazione ha comportato anche il fermo amministrativo ed il ritiro della carta di circolazione dei due pullman (per un periodo da 2 a 8 mesi) di proprietà del G.A.L. e concessi in usufrutto alla G.T. Travel S.r.l.s. per lo svolgimento del servizio appaltato; c) non risulta che la stazione appaltante abbia verificato la regolarità contributiva e previdenziale della controinteressata, atteso che non sussiste un DURC in corso di validità alla data della relativa consultazione on-line (11 agosto 2023); d) la ricorrente è a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse a causa di contenziosi passati ed in essere tra il G.A.L. resistente e la controinteressata (per risarcimento danni e/o indennizzo in relazione allo svolgimento del medesimo servizio precedentemente appaltato), ai cui atti la stazione appaltante ha ingiustamente e senza motivazione alcuna negato l’accesso e che avrebbero dovuto condurre all’esclusione della controinteressata dalla procedura; e) la scelta e l’attribuzione dei punteggi sono viziati, perché la commissione ha proceduto a modificare i sub-criteri previsti dall’avviso pubblico, peraltro in modo irragionevole rispetto alla previsione originaria, arbitrariamente rimodulandoli a vantaggio della controinteressata; f) in particolare, la commissione ha modificato, con riferimento all’offerta tecnica, il sub-criterio del “Restyling Pullman (grafica, tende, ecc.)”, rimodulando i 5 punti massimi previsti in 2 punti per “grafica”, 2 punti per “sostituzione delle tende (per tutti i bus)” e 1 punto per “altro” ed ha, quindi, attribuito alla ricorrente 2 punti per “nuova grafica”, mentre alla G.T. Travel S.r.l.s. ha attribuito 2 punti per “nuova grafica” e 2 punti per “sostituzione tende (per tutti i bus)”, così pregiudicando la ricorrente, che, qualora fosse stata specificata, sin dall’avviso, l’attribuzione per la sostituzione delle tende fino ad un massimo di 2 punti tra i 5 in origine previsti per il “Restyling Pullman” (che letteralmente significa “ritocco”, non sostituzione), avrebbe potuto specificare anche tale singola prestazione ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio; g) la commissione ha, inoltre, errato nell’indicazione dei punteggi totali per l’offerta tecnica, che non corrispondono alla somma dei punteggi assegnati per i sub-criteri, con la conseguenza che computando correttamente tali punteggi e decurtando i 2 punti ingiustamente attribuiti alla controinteressata per “sostituzione tende (per tutti i bus)” la ricorrente avrebbe diritto ad aggiudicarsi l’appalto, con un punteggio per l’offerta tecnica di 55 punti (rispetto ai 52 punti della controinteressata), cui sommare i punti dell’offerta economica, pari a 35 (a fronte dei 34,90 attributi alla controinteressata).

Il G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara, costituitosi in giudizio, ha svolto in sintesi le seguenti difese: a) il ricorso è irricevibile per tardività dell’impugnativa; b) è irrilevante il fatto costitutivo di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), decreto legislativo n. 50/2016 che sia stato commesso oltre tre anni prima della indizione della procedura di gara; c) la verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell’aggiudicataria deve essere svolta prima della stipula del contratto; in ogni caso, l’aggiudicataria ha prodotto il certificato attestante la regolarità contributiva e previdenziale; d) quanto alla valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’offerta tecnica nell’avviso pubblico è stato previsto un punteggio massimo di 40 punti per “qualità e pregio del servizio” ed un punteggio massimo di 25 punti per il “miglioramento del servizio” ed, inoltre, al fine di rendere la valutazione delle offerte tecniche più trasparente, oggettiva e verificabile, la stazione appaltante ha determinato, giusto avviso del RUP in data 9 giugno 2023, di individuare dei sub criteri e sub pesi sia in riferimento al criterio “qualità e pregio del servizio” sia per il criterio relativo al “miglioramento del servizio”; successivamente, nella seduta del 25 luglio 2023, la commissione di gara, prima di procedere all’apertura delle offerte, ha individuato ulteriori sub criteri in esclusivo riferimento all’elemento “miglioramento del servizio”, segnatamente per le voci “manutenzione e/o installazione segnaletica fermate A/E” e “Restyling pullman (grafica, tende, ecc.)”; e) secondo consolidati orientamenti interpretativi, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire sub criteri e sub voci di valutazione delle offerte quale mera specificazione di criteri già individuati, con il solo limite della ragionevolezza insita nella necessità di non realizzare una inammissibile alterazione sostanziale dei criteri medesimi; f) va ammesso e precisato che nelle schede valutative in seno al verbale n. 2 in data 25 luglio 2023 sono riscontrabili alcuni errori materiali nell’indicazione dei sub punteggi, per cui i punteggi da considerare, correttamente assegnati, sono quelli totali e non quelli parziali; g) in particolare, con riguardo alla ricorrente, per il criterio “Introduzione di offerte turistiche (min. 3)” risulta erroneamente indicato il punteggio parziale di 5 punti mentre nel conteggio finale sono correttamente computati 3 punti, atteso che non potevano essere assegnati più di 3 punti essendo stato offerto il numero minimo di pacchetti (come desumibile dalla pagina 12 dell’offerta tecnica); inoltre, con riferimento alla voce “manutenzione o installazione Segnaletica Fermate A/E” ed al sub criterio “nuova installazione” per errore è stato indicato il punteggio parziale 3, che non poteva neanche astrattamente essere attribuito essendo previsto un punteggio massimo di 2 punti, correttamente considerato nel conteggio finale; h) per quanto concerne la controinteressata e la valutazione dei “Servizi hop-on hop-off (minimo 3 circuiti, con punteggio 5, oltre 1 punto per ogni circuito dopo il minimo fino ad un massimo di 5), per errore, nelle sezioni parziali è indicato il punteggio 5 ma poiché i circuiti offerti sono 5 i punti attribuiti nel conteggio finale sono 7; allo stesso modo, con riferimento alla “ Introduzione di offerte turistiche” (3 offerte turistiche minimo – punti 3 – oltre 1 punto per ogni offerta dopo il minimo fino ad un massimo di 2) il punteggio correttamente spettante alla controinteressata è di 5 punti (e non 3, erroneamente indicati nel punteggio parziale) in quanto sono stati offerti 13 pacchetti turistici (cfr. pagine 30-36 dell’offerta tecnica); infine, come per la ricorrente, con riferimento alla voce “manutenzione o installazione Segnaletica Fermate A/E” ed al sub criterio “nuova installazione” per errore è stato indicato il punteggio parziale 3, che non poteva essere attribuito essendo previsto un punteggio massimo di 2 punti, correttamente considerato nel conteggio finale; i) in definitiva, il motivo di ricorso è infondato in quanto i punteggi per l’offerta tecnica da considerare sono quelli totali, pari a punti 58 per l’aggiudicataria e 52 punti per la ricorrente.

Con ordinanza n. 551 in data 13 novembre 2023 questo Tribunale ha parzialmente accolto la domanda relativa all’accesso, per l’effetto ordinando alla stazione appaltante di soddisfare la richiesta della ricorrente di accedere agli atti concernenti l’offerta tecnica della controinteressata nonché alla documentazione relativa all’appalto nel periodo 2014-2019 dalla quale risulti se la controinteressata sia incorsa in inadempimenti (che, in ipotesi, abbia omesso di dichiarare ai fini della partecipazione alla procedura in esame).

In esecuzione dell’ordinanza collegiale, in data 24 novembre 2023 il resistente ha prodotto gli atti concernenti il precedente appalto e l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata nella procedura per cui è causa, ed ha precisato, in relazione alle altre richieste, che “non sono mai insorti contenziosi tra il GAL e la società G.T. Travel S.R.L.S.. e che la evocata violazione al Codice della Strada non risulta agli atti del GAL medesimo”.

In data 30 novembre 2023, a seguito di istanza di accesso agli atti della polizia municipale di Taormina in data 25 ottobre 2023, la ricorrente ha depositato il verbale del 17 agosto 2019 relativo alla infrazione del codice della strada di cui si tratta.

Con motivi aggiunti in data 7 dicembre 2023 la ricorrente ha contestato la nota del 22 novembre 2023 prot. n. 851 con la quale il resistente, in ottemperanza all’ordinanza n. 551 in data 13 novembre 2023, ha rappresentato che “non sono mai insorti contenziosi tra il GAL e la società GT Travel S.r.l.s. e che la evocata violazione al codice della strada non risulta agli atti del GAL medesimo”; inoltre, tenuto conto della documentazione prodotta dal resistente in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 551/2023, ha sollevato le seguenti nuove censure avverso gli atti impugnati: a) il G.A.L. avrebbe dovuto dichiarare decaduta dal precedente appalto l’impresa controinteressata, perché, in base al relativo contratto, nel quale la stessa impresa è subentrata in qualità di esecutrice del servizio di trasporto (con apposita appendice), tale sanzione avrebbe dovuto essere dichiarata, con contestuale risoluzione di diritto del contratto, per violazione delle relative disposizioni, tra le quali quella concernente la conduzione dei mezzi di trasporto, che avrebbero dovuto “essere utilizzati dall’affidatario esclusivamente per la gestione del servizio Around Etna – Rural Sighteeing” e per le sole “ … fermate di salita e discesa … indicate nelle allegate autorizzazioni rilasciate dai singoli Comuni”; b) l’esistenza di un contenzioso civile insorto tra l’aggiudicataria e il G.A.L. in relazione all’esecuzione del precedente appalto, del quale la ricorrente ha avuto notizia informalmente e che la stazione appaltante ha omesso di valutare ai fini del giudizio di integrità ed affidabilità del concorrente, è confermata da quanto dichiarato dalla controinteressata a pagina 7 dell’offerta tecnica/proposta progettuale, presentata per l’affidamento oggetto di ricorso, circa lo svolgimento del servizio precedentemente appaltato fino al 2020, ossia fino ad un momento antecedente alla scadenza naturale del contratto in data 24 aprile 2021; c) sul punto, la resistente ha omesso di consegnare la documentazione richiesta, per la cui acquisizione la ricorrente formula apposita istanza istruttoria al Tribunale ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a.; d) la controinteressata risulta priva di uno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica previsti dall’avviso pubblico, che richiede “lo svolgimento nel quinquiennio 2018-2022 di attività analoghe a quelle oggetto della gara, svolte su mezzi di trasporto”, avendo l’interessata svolto il servizio relativo al precedente appalto dal 2017 al 2020 e, dunque, per un periodo inferiore a quello richiesto dal bando; e) va contestata la valutazione dei servizi “Hop-On Hop-Off” offerti dall’aggiudicataria in quanto l’offerta attiene ad un periodo di frequenza da aprile a giugno e da luglio a settembre di ciascun anno (non coprendo il mese di ottobre), mentre l’art. 4 dell’avviso pubblico prevede lo svolgimento del servizio appaltato per 7 stagioni complete, “ognuna dalla quali decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno”, ed inoltre il “Dream Tour – Naxos – Taormina – Castelmola – Isolabella – Letojanni” offerto dall’aggiudicataria interessa un percorso che ricade al di fuori della delimitazione territoriale del G.A.L., contrariamente a quanto richiesto dall’art. 3 dell’avviso pubblico, secondo il quale l’oggetto della selezione è l’affidamento del servizio volto alla creazione di percorsi “prevalentemente all’interno del territorio dei Comuni facenti parte del G.A.L. Terre dell’Etna e dell’Alcantara”; f) con riferimento alla voce “Restyling pullman” ed al sub criterio “sostituzione delle tende (per tutti i bus)”, la proposta dell’impresa controinteressata non è univoca, essendosi la stessa impegnata a “sistemare e/o sostituire integralmente le cappotte e le tende di tutti i cinque mezzi” e non, senz’altro, alla “sostituzione” delle tende, per cui è erronea l’attribuzione dei due punti per tale aspetto dell’offerta; g) la rimodulazione dei punteggi in contestazione consentirebbe l’aggiudicazione della procedura in favore della ricorrente, così come chiesto con il ricorso principale.

In data 27 dicembre 2023 la ricorrente ha depositato: a) istanza di accesso presentata al resistente in data 19 dicembre 2023 avente ad oggetto gli atti del contenzioso civile sopra indicato (segnatamente, gli “atti transattivi deliberati e rilasciati dagli organi preposti… in merito alla prospettata controversia”); b) ulteriori verbali della polizia municipale di Taormina relativi alla controinteressata e all’esecuzione del precedente appalto.

Con memoria in data 29 dicembre 2023 la ricorrente ha ribadito le proprie difese ed ha rappresentato che, a tale data, la predetta nuova istanza di accesso agli atti non è stata riscontrata dal G.A.L. resistente, ed ha chiesto, per l’ipotesi in cui l’istanza non venga ritualmente evasa entro il termine di trenta giorni (coincidente con la data della pubblica udienza del 18 dicembre 2024), di essere messa nella possibilità di notificare e depositare istanza avverso il silenzio in pendenza di giudizio, cui la richiesta di accesso è connessa, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..

Con memoria in data 16 gennaio 2024 la controinteressata si è costituita in giudizio e, senza entrare nel merito dei criteri stabiliti dalla stazione appaltante e dei punteggi da questa attribuiti, ha svolto le seguenti precisazioni: a) il servizio “Around Etna – Rural Sighteeing” è stato avviato nel 2016 (con avviso del G.A.L. pubblicato il 22 febbraio 2016) ed è stato aggiudicato al Consorzio Gruppo Luoghi Comuni (GLC) Società Cooperativa Sociale, soggetto promotore, capofila e general contractor, che ha iniziato a svolgerlo, nell’estate 2016, avvalendosi delle consorziate Maicor S.r.l. e Build S.c.r.l.; b) in data 4 aprile 2017 il Consorzio ha comunicato al G.A.L. l’esclusione dal servizio della odierna ricorrente, dopo aver preso atto dell’inadeguatezza della medesima a svolgere il servizio nei termini previsti dal contratto, per avere utilizzato i bus cabriolet di proprietà del G.A.L. per propri servizi privati di trasporto di clientela dal comprensorio di Taormina alla discoteca Capo dei Greci, ubicata in territorio di Sant’Alessio, e per altri servizi a croceristi prelevati dal porto di Giardini Naxos; c) la vicenda – nota al G.A.L. dell’Etna e dell’Alcantara – è stata bonariamente definita con l’ammissione dei fatti e la “rinuncia” da parte dell’odierna ricorrente al servizio e all’usufrutto sui veicoli di proprietà del G.A.L.; d) alla ricorrente è subentrata nel servizio la controinteressata, che, da allora e fino alla naturale scadenza del contratto, si è occupata dello svolgimento del servizio, senza contestazioni o rilievi di alcun genere; e) la controinteressata nega che le foto che ritraggono i pullman di proprietà del G.A.L. alla funivia di Mazzarò-Taormina e al porto turistico di Giardini Naxos (allegate al ricorso principale) riguardino il servizio da essa svolto ed è pressoché certa che risalgano, invece, al periodo di gestione del servizio da parte della ricorrente; f) avverso i verbali di polizia municipale cui ha fatto riferimento la ricorrente è stata proposta opposizione al Prefetto, definita con l’accoglimento dei ricorsi ai sensi dell’art. 204, comma 1 bis, del codice della strada; g) per quanto riguarda l’asserita esistenza di contenziosi con la stazione appaltante, si tratta di asserzione priva di fondamento, non essendovi alcuna controversia pendente ma solo uno scambio di corrispondenza fra il G.A.L. e il Consorzio Gruppo Luoghi Comuni inerenti a rapporti di dare-avere per la gestione del servizio e la custodia dei veicoli in periodo di emergenza sanitaria, pacificamente definiti tra le parti.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va respinta la richiesta della ricorrente di disporsi il differimento dell’udienza al fine di consentire la proposizione in giudizio dell’istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. per l’accesso a documentazione non ancora ostesa dal G.A.L., considerato che l’ultima istanza di accesso indirizzata al resistente in data 19 dicembre 2023 (relativa al presunto contenzioso civile tra il G.A.L. e l’aggiudicataria) è, sostanzialmente, ripetitiva della precedente – cui il G.A.L. ha già risposto con nota prot. n. 851 in data 22 novembre 2023, rappresentando che “non sono mai insorti contenziosi tra il GAL e la società GT Travel S.r.l.s. e che la evocata violazione al codice della strada non risulta agli atti del GAL medesimo” – e che non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere effettivamente esistenti i documenti (“atti transattivi deliberati e rilasciati dagli organi preposti… in merito alla prospettata controversia”) ai quali si riferiscono la richiesta di accesso e le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., che, pertanto, non possono essere accolte.

Va, inoltre, ritenuta la ricevibilità del gravame, considerato che i motivi di ricorso si ricollegano alla conoscenza degli atti della procedura (tra i quali le dichiarazioni rese dalla controinteressata in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e i verbali della commissione di gara) dei quali la ricorrente ha avuto disponibilità solo a seguito di accesso in data 15 settembre 2023.

Invero, il termine per impugnare l’aggiudicazione è soggetto ad una “dilazione temporale”, “nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (sempreché, in tal caso, l’istanza di accesso sia tempestivamente proposta nei quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione)” ed, inoltre, “se l’istanza di accesso è tempestiva (in quanto proposta, come vale ribadire, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione) e parimenti tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): di tal che, in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo (certo ed obiettivo) di 45 giorni (dalla comunicazione o pubblicazione)” (Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736).

Nel caso di specie, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine decadenziale di impugnazione dell’aggiudicazione (di cui alla determina del R.U.P. in data 1° agosto 2023) risulta rispettato, avendo la ricorrente presentato tempestiva istanza di accesso (in data 12 agosto 2023) – in esito alla quale ha avuto conoscenza, in data 15 settembre 2023, degli atti della procedura – e notificato il ricorso introduttivo il successivo 16 ottobre 2023.

Con riferimento al ricorso introduttivo deve ritenersi non specificamente contestato, a seguito di quanto esposto dalla controinteressata GT Travel S.r.l.s. in udienza, che i verbali di accertamento d’infrazione al codice della strada che la riguardano sono stati annullati dal Prefetto di Messina, per cui perdono di rilievo i motivi di ricorso (anche aggiunti) con i quali è stata censurata la mancata valutazione di tali condotte da parte della stazione appaltante.

Non sussistono le ulteriori cause di esclusione della controinteressata dalla procedura indicate in ricorso (anche con motivi aggiunti).

Quanto alla regolarità dell’impresa nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, a norma del D.M. 30 gennaio 2015, recante semplificazioni in materia di DURC, “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.

Ne deriva che il DURC emesso in data 9 settembre 2023, prodotto dall’aggiudicataria su richiesta della stazione appaltante, a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, è idoneo ad attestare la regolarità dei versamenti in questione al momento di presentazione dell’offerta (luglio 2023).

Circa il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica dello “svolgimento nel quinquiennio 2018-2022 di attività analoghe a quelle oggetto della gara, svolte su mezzi di trasporto” – che, secondo la ricorrente, difetterebbe in capo alla controinteressata, avendo quest’ultima svolto il servizio relativo al precedente appalto soltanto nel periodo dal 2017 al 2020 – reputa il Collegio che l’opzione interpretativa preferibile, oltre che compatibile con il tenore letterale della lex specialis, è quella secondo cui la clausola del bando si limita a prevedere l’arco temporale nel quale il partecipante deve avere maturato un’esperienza specifica nel settore considerato.

In tale elastica accezione, invero, la clausola sembra essere stata interpretata dalla stazione appaltante, anche in favore della ricorrente, considerato che quest’ultima, nella propria offerta tecnica, con riferimento al requisito di cui si tratta si è limitata ad allegare la titolarità di “autorizzazioni” regionali per il servizio di linea turistico rilasciate antecedentemente al periodo sopra indicato (2013-2014) ed “ancora in essere”, senza attestare specificamente lo svolgimento di servizi in modo continuativo nell’arco temporale indicato dall’avviso (2017-2020).

Vanno, quindi, esaminate le censure della ricorrente in ordine alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi.

In via generale, quanto alla specificazione dei criteri di valutazione da parte della commissione di gara, secondo un autorevole indirizzo giurisprudenziale “la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971)” (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3737).

Peraltro, come ritenuto dalla giurisprudenza sopra citata, “Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività”.

Nel caso di specie, nella seduta riservata in data 25 luglio 2023, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti, la commissione giudicatrice, tenuto conto della determinazione del R.U.P. in data 9 giugno 2023 di rettifica dei criteri di valutazione previsti dall’avviso, ha proceduto ad un’ulteriore specificazione degli stessi attraverso la fissazione di sub-criteri e sub-pesi.

In particolare, in relazione al “miglioramento del servizio” ed alla “manutenzione o installazione della segnaletica fermate A/E – max 5”, la commissione ha previsto l’attribuzione di 1 punto per “manutenzione fino al 50% della segnaletica”, 2 punti in caso di “manutenzione dal 50% al 100% della segnaletica” (evidentemente, in alternativa alla precedente ipotesi della manutenzione fino al 50%) e 3 punti (che si cumulano a quelli per la manutenzione) in caso di “nuova installazione” di segnaletica.

Fondatamente, la ricorrente deduce che la commissione ha errato nel computo dei punteggi, e, in effetti, la stessa stazione appaltante ha riconosciuto che i punteggi finali non corrispondono alla sommatoria dei punteggi parziali, oltre ad avere indicato una serie di ulteriori errori materiali contenuti nelle schede valutative (cfr. relazione del R.U.P. in data 23 ottobre 2023).

Invero, alla ricorrente sono stati attribuiti 2 punti per l’offerta di manutenzione dal 50% al 100% della segnaletica e 3 punti per nuova installazione di segnaletica, ma, per evidente errore materiale, è stato computato un punteggio complessivo di 4 punti (in luogo dei 5 punti spettanti).

Non è condivisibile quanto precisato dal R.U.P. nella predetta relazione, ossia che “il punteggio 3 non poteva neanche astrattamente essere attribuito” per le nuove installazioni, in quanto, come già osservato, i sub-criteri “manutenzione fino al 50% della segnaletica” (1 punto) e “manutenzione dal 50% al 100% della segnaletica” (2 punti) sono tra loro alternativi e si cumulano al sub-punteggio (3 punti) previsto per le nuove installazioni dalla commissione nella seduta riservata in data 25 luglio 2023.

Alla luce di ciò, appare illogica ed erronea anche l’attribuzione dei punteggi per la medesima voce nei confronti della controinteressata, avendo la commissione assegnato 1 punto per “manutenzione fino al 50% della segnaletica” e, contestualmente, 2 punti per “manutenzione dal 50% al 100% della segnaletica”, oltre 3 punti per “nuova installazione”, peraltro indicando un punteggio complessivo di 4 punti, con la conseguenza che si rende necessaria una rinnovata e congrua valutazione da parte della commissione.

Inoltre, nella relazione del R.U.P. prodotta in corso di causa si precisa quanto segue: a) con riguardo alla ricorrente, per il criterio “Introduzione di offerte turistiche (min. 3)” risulta erroneamente indicato il punteggio parziale di 5 punti mentre nel conteggio finale sono correttamente computati 3 punti, atteso che non potevano essere assegnati più di 3 punti essendo stato offerto il numero minimo di pacchetti (come sarebbe desumibile dalla pagina 12 dell’offerta tecnica); b) per quanto concerne la controinteressata e la valutazione del “Servizi hop-on hop-off (minimo 3 circuiti, con punteggio 5, oltre 1 punto per ogni circuito dopo il minimo fino ad un massimo di 5), nelle sezioni parziali è indicato il punteggio 5 ma poiché i circuiti offerti sono 5 i punti attribuiti nel conteggio finale sono 7; allo stesso modo, con riferimento alla “ Introduzione di offerte turistiche” (3 offerte turistiche minimo – punti 3 – oltre 1 punto per ogni offerta dopo il minimo fino ad un massimo di 2) il punteggio correttamente spettante alla controinteressata è di 5 punti (e non 3, erroneamente indicati nel punteggio parziale) in quanto sono stati offerti 13 pacchetti turistici (cfr. pagine 30-36 dell’offerta tecnica).

Su tali aspetti il Tribunale non può pronunciarsi in questa sede, atteso che non si tratta di meri errori materiali ma di profili involgenti, a monte, la valutazione, quanto all’idoneità delle singole offerte turistiche e circuiti proposti, e conseguentemente la ponderazione di specifici elementi qualitativi dell’offerta tecnica, che non risulta essere stata in concreto esercitata dalla stazione appaltante, alla cui discrezionalità va rimessa la relativa determinazione.

Con motivi aggiunti la ricorrente deduce, poi, che l’offerta della controinteressata, quanto, in particolare, al “proposto svolgimento dei predetti servizi fino a settembre, con esclusione del mese di ottobre, si pone in aperto contrasto con l’avviso pubblico, il cui art. 4 prevede lo svolgimento appaltato per “7 stagioni complete, ognuna dalla quali decorre dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno”, per cui l’offerta dell’impresa controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, ovvero valutata con punteggi inferiori per tutti i servizi, rispetto ai punteggi attribuiti all’impresa ricorrente, che ha proposto tutti i suoi servizi da aprile ad ottobre, secondo l’avviso”.

Per quanto attiene allo svolgimento dei servizi appaltati, l’avviso pubblico non richiede la copertura del servizio fino a tutto il mese di ottobre a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Circa l’attribuzione dei punteggi in relazione ai servizi offerti, nondimeno, la commissione non sembra avere tenuto conto della circostanza che, per espressa previsione del bando, la proposta progettuale deve ricomprendere sette stagioni turistiche complete, ognuna delle quali decorre dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno (cfr. art. 7 dell’avviso pubblico – “scelta della migliore offerta”).

Inoltre, tra i percorsi proposti dalla controinteressata nell’offerta tecnica – come dedotto con motivi aggiunti al ricorso – il “Dream Tour Naxos Taormina Castelmola Isolabella Letojanni” interessa i territori di Giardini Naxos, Taormina, Castelmola e Letojanni, e dunque non si evidenzia un collegamento con l’ambito territoriale di competenza del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara.

Va considerato, infatti, che, ai sensi del già citato art. 7 dell’avviso pubblico, alle imprese concorrenti è richiesta la presentazione di una “proposta progettuale per l’affidamento del servizio volto alla creazione di percorsi con funzionamento Hop On – Hop Off e offerte turistiche “a tema”, per la valorizzazione delle realtà enogastronomiche e turistico-culturali, naturalistiche, prevalentemente all’interno del territorio dei Comuni facenti parte del GAL…”.

Pertanto, anche in ordine ai superiori profili la commissione è tenuta a rinnovare la valutazione delle offerte tecniche delle imprese partecipanti.

Con ulteriore motivo d’impugnazione la ricorrente lamenta, poi, che la commissione avrebbe modificato in modo irragionevole rispetto alla previsione originaria il criterio, indicato nell’avviso pubblico, del “Restyling Pulman (grafica, tende, ecc..)”, rimodulandolo arbitrariamente a vantaggio della controinteressata.

In particolare, la ricorrente evidenzia che la commissione ha modificato, con riferimento all’offerta tecnica, il sub-criterio del “Restyling Pullman (grafica, tende, ecc.)”, rimodulando i 5 punti massimi previsti in 2 punti per “grafica”, 2 punti per “sostituzione delle tende (per tutti i bus)” e 1 punto per “altro” ed ha attribuito alla ricorrente 2 punti per “nuova grafica”, mentre alla G.T. Travel S.r.l.s. ha attribuito 2 punti per “nuova grafica” e 2 punti per “sostituzione tende (per tutti i bus)”, così pregiudicando la ricorrente, che, qualora fosse stata specificata, sin dall’avviso, l’attribuzione per la sostituzione delle tende fino ad un massimo di 2 punti tra i 5 in origine previsti per il “Restyling Pullman” (che letteralmente significa “ritocco”, non sostituzione), avrebbe potuto specificare anche tale singola prestazione ai fini dell’ottenimento del relativo punteggio.

Ritiene il Tribunale che la scelta in tal modo effettuata dalla commissione non integri una (inammissibile) modificazione sostanziale dei criteri di valutazione stabiliti dal bando, né essa appare sindacabile per irragionevolezza, atteso che il criterio del “restyling” dei pullman previsto dall’avviso pubblico già conteneva un espresso riferimento alle tende e che il “restyling” deve ritenersi logicamente esteso alla possibilità di una rivisitazione dell’estetica del mezzo mediante sostituzione delle tende.

Nondimeno, come correttamente dedotto dalla ricorrente con motivi aggiunti, l’offerta della controinteressata è, sul punto, indeterminata e non conforme al criterio valutativo adottato dalla commissione (che prevede l’attribuzione di massimo 2 punti per la “sostituzione tende (per tutti i bus)”), essendosi l’impresa genericamente impegnata a “sistemare e/o sostituire integralmente le cappotte e le tende di tutti e cinque i mezzi”, non senz’altro alla sostituzione delle tende per tutti i pullman.

Al riguardo, nell’avviso pubblico (art. 7) è specificato che non sono ammesse offerte “espresse in modo indeterminato”, con la conseguenza che i 2 punti per la “sostituzione tende (per tutti i bus)” non possono essere legittimamente attribuiti alla G.T. Travel S.r.l.s..

Per le ragioni esposte, il ricorso (anche per motivi aggiunti) va parzialmente accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata ed obbligo per la stazione appaltante di procedere ad una nuova valutazione, ad opera della stessa commissione in precedenza nominata, delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse, per i profili e secondo i criteri in motivazione esplicitati.

Secondo pacifico orientamento della giurisprudenza (confermato dal disposto dell’art. 77, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016), invero, in caso di rinnovazione (anche parziale) del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione è riconvocata la medesima commissione, in quanto è “coerente con l’importanza primaria dell’omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento che a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione” (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 796).

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parziale accoglimento del ricorso, annulla l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata, con obbligo per la stazione appaltante di procedere ad una nuova valutazione, ad opera della stessa commissione in precedenza nominata, delle offerte tecniche delle concorrenti ammesse, secondo i criteri di cui in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Cristina Consoli   Daniele Burzichelli
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO