Pubblicato il 07/02/2024

N. 00132/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00378/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2023, proposto da Idri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96479181CD, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Calamoneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consorzio di Bonifica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Casaroli, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Tenaglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– dell’aggiudicazione di cui alla delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica delle Marche n. 575 del 14.07.2023, con la quale la Stazione Appaltante ha provveduto ad “aggiudicare l”appalto in oggetto all”Impresa TENAGLIA S.R.L., c.f. / P. I.V.A.: 01235490693, con sede in S.S. 84, KM 54+500, C.A.P. 66043, Casoli (CH), per un importo complessivo di € 8.560.982,61, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 249.983,19, oltre IVA, nella misura di legge”;

– della nota prot. n. 5967 del 18.7.2023, con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato all’esponente di aver “provveduto ad aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto all’Impresa TENAGLIA S.R.L., Cod. Fiscale / P. I.V.A.: 01235490693, con sede in Casoli (CH), cap 66043, S.S. 84, KM 54+500 s.n.c., che ha offerto un ribasso del -24,421% corrispondente ad € 2.685.440,620, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso pari a € 8.310.999,42 cui vanno aggiunti € 249.983,19 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 8.560.982,61”;

– nei limiti delle censure dedotte, di tutti i verbali di gara , segnatamente quelli dell’8.6.2023 (con cui è stata verificata la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla gara), del 9.6.2023 (con cui sono state valutate le offerte tecniche), del 13.6.2023 (con cui sono state valutate le offerte economiche ed è stata redatta la graduatoria provvisoria) e dell’11.7.2023 (con cui la Commissione di Gara, vista la verifica dell’anomalia effettuata dal R.U.P. in data 27.6.2023, ha proposto di aggiudicare la gara alla Tenaglia s.r.l.);

– della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata da Tenaglia s.r.l., verifica eseguita in data 27.6.2023 dal R.U.P., Ing. Cristiano Aliberti;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;

E per la condanna

del Consorzio di Bonifica delle Marche a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, ripetizione delle verifiche e valutazioni della Commissione di Gara, del R.U.P. e della Stazione Appaltante in ordine all’anomalia dell’offerta presentata da Tenaglia s.r.l., rifacimento della graduatoria ed aggiudicazione della gara all’esponente Idri s.p.a.;

In ogni caso per la declaratoria di inefficacia

ex tunc o, in subordine, ex nunc nella parte del contratto ancora da eseguire (fermo, in tal caso, il risarcimento del danno per equivalente in ordine alla parte già eseguita), del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con il concorrente illegittimo aggiudicatario e, per l’effetto, per la declaratoria di subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, ex artt. 122 c.p.a. e 124, co. 2, c.p.a., dell’esponente Idri s.p.a.;

Ed in via subordinata per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento dei danni arrecati all’esponente Idri s.p.a. dagli atti e dai comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse stato sottoscritto o fosse sottoscritto nelle more del presente giudizio e non fosse possibile subentrare nello stesso, nonostante la disponibilità espressa dall’esponente Idri s.p.a., dichiarando, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., la corresponsione del danno per equivalente monetario.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio di Bonifica delle Marche e di Tenaglia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato il 9 settembre 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, inerenti l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di ammodernamento dell’impianto irriguo della Valle del Tronto – distretto a scorrimento – settore Monsampolo del Tronto (AP).

Riferisce nel ricorso che, all’esito della procedura, è stata redatta la seguente graduatoria provvisoria:

– 1° Tenaglia s.r.l., punteggio offerta tecnica riparametrato 68,5577, punteggio offerta economica riparametrato 30, punteggio totale riparametrato 98,5577;

– 2° Idri s.p.a., punteggio offerta tecnica riparametrato 70, punteggio offerta economica riparametrato 23,9678, punteggio totale riparametrato 93,9678;

– 3° R.T.I. DVC-Strever-Edilmoter, punteggio offerta tecnica riparametrato 69,40, punteggio offerta economica riparametrato 8,207, punteggio totale riparametrato 77,607.

Riferisce altresì che nella medesima seduta pubblica del 13.6.2023, la commissione di gara ha dato atto che l’offerta della Tenaglia s.r.l., prima in graduatoria, è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, rimettendo il verbale e la documentazione di gara al R.U.P. per procedere alla verifica dell’anomalia.

In data 27.6.2023, il R.U.P., in sede di verifica dell’anomalia ha rilevato che “l’offerta formulata è stata dettagliata nei vari aspetti e che gli stessi risultano completi e accettabili”.

Nella seduta pubblica dell’11.7.2023 la Commissione di Gara, “vista la verifica dell’anomalia sull’offerta presentata da Tenaglia s.r.l., redatta dal Responsabile del Procedimento Ing. Cristiano Aliberti in data 27.6.2023, da cui risulta che «è possibile concludere che l’offerta formulata è stata dettagliata nei vari aspetti e che gli stessi risultano completi e accettabili”, ha proposto “di aggiudicare la gara d’appalto alla ditta Tenaglia s.r.l. al prezzo e alle condizioni offerte in sede di gara”. Con delibera del C.d.A. del Consorzio di Bonifica delle Marche n. 575 del 14.07.2023 la stazione appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto in discorso.

Dall’esame della documentazione prodotta dalla Tenaglia s.r.l. in sede di offerta tecnica ed economica, ad avviso di parte ricorrente è emersa la macroscopica incongruità di numerosi dei prezzi unitari dei materiali necessari all’esecuzione dell’appalto, che sarebbero stati indicati da Tenaglia s.r.l. in misura largamente inferiore ai migliori prezzi attualmente praticati dalle aziende leader del mercato, determinando uno scostamento in termini percentuali in alcuni casi superiore al 600%. In virtù di ciò, la controinteressata aggiudicatrice dell’appalto avrebbe potuto offrire un ribasso del 24,421%, elemento che si è rivelato determinante ai fini dell’aggiudicazione.

In relazione a quanto esposto, la ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante di procedere in autotutela e revocare d’ufficio l’aggiudicazione. In assenza di risposta, è stato quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di diritto, così rubricato.

Incongruità ed insostenibilità dell’offerta economica della controinteressata Tenaglia s.r.l., attesa l’oggettiva impossibilità di fornire i materiali necessari all’esecuzione dell’appalto al prezzo indicato nell’offerta, enormemente inferiore ai prezzi correnti sul mercato; difetto di motivazione e carenza di istruttoria, con conseguente eccesso di potere, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta della controinteressata tenaglia s.r.l.; illegittimità del giudizio di congruità e, per l’effetto, del provvedimento di aggiudicazione.

Rappresenta parte ricorrente che la Tenaglia s.r.l. ha prodotto una “relazione giustificativa contenente l’analisi dei prezzi che concorrono a formare l’importo complessivo offerto” unitamente ad alcuni allegati, fra i quali, per quel che in questa sede interessa:

a) un “quadro riassuntivo delle lavorazioni, prezzi offerti e giustificati”;

b) una “analisi giustificativa dei prezzi offerti”.

Ad avviso della ricorrente la relazione giustificativa, così come i documenti ad essa allegati, lungi dal fornire un’adeguata giustificazione dei prezzi unitari che hanno concorso a formare l’importo offerto, avrebbe invece palesato la macroscopica incongruità ed insostenibilità dell’offerta economica della controinteressata, stante l’oggettiva impossibilità di fornire i materiali necessari all’esecuzione dell’appalto ai prezzi ivi indicati, giudicati enormemente inferiori ai prezzi correnti sul mercato.

L’incongruità dei prezzi unitari indicati dall’odierna controinteressata sarebbe accertata incontrovertibilmente dalla relazione tecnica di parte prodotta.

Tale relazione tecnica di parte ha preso, si dice, in esame diversi preventivi per l’acquisto dei materiali necessari alle lavorazioni oggetto di appalto, andando a comparare il miglior prezzo rinvenuto sul mercato con i prezzi unitari offerti dalla Tenaglia s.r.l.

All’esito di tale comparazione, sarebbe emerso che, con riferimento a 15 tipologie di prodotto necessarie all’esecuzione dei lavori, il prezzo offerto da Tenaglia s.r.l. non sarebbe in linea con i migliori prezzi rinvenibili sul mercato.

Considerato, si dice, che l’utile previsto da Tenaglia s.r.l. è stato quantificato nella esigua somma di € 392.873,65, alla luce delle differenze evidenziate nella relazione tecnica, l’offerta economica dovrebbe ritenersi inammissibilmente antieconomica.

Il ricorso era assistito da domanda risarcitoria e istanza di sospensiva, con richiesta anche di misure monocratiche ex art. 56 c.p.a.

Con decreto presidenziale n. 206 dell’11 settembre 2023 è stata respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche.

L’11 settembre 2023 si è costituita per resistere la controinteressata aggiudicatrice dell’appalto, difendendosi con documenti e memoria.

Con ordinanza n. 214 del 21 settembre 2023 è stata respinta la domanda di misure cautelari collegiali.

Il 16 ottobre 2023 è stato notificato e depositato in corso di causa atto per chiedere misure cautelari, anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.

La richiesta è stata motivata dalla intervenuta sottoscrizione del contratto tra stazione appaltante e appaltatrice, comunicata in data 9 ottobre 2023. Veniva avanzata richiesta di consulenza tecnica di ufficio, per la verifica di congruità dei prezzi evidenziati nell’offerta dell’aggiudicatrice.

Con decreto presidenziale n. 248 dell’17 ottobre 2023 è stata respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche.

Il 6 novembre 2023 si è costituta per resistere l’Amministrazione procedente, difendendosi con memoria.

Con ordinanza n. 263 del 9 novembre 2023 è stata respinta la domanda di misure cautelari collegiali.

Dopo lo scambio di memorie e repliche e dopo la discussione alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.

In primo luogo non va tenuto conto della memoria di replica della controinteressata depositata il 12 gennaio 2024, in quanto inammissibile, dato che non v’era nulla a cui replicare, non avendo la ricorrente presentato memorie ex art. 73 c.p.a.

In secondo luogo va respinta l’istanza di CTU, in quanto diretta a sostituire gli esiti dell’esercizio di discrezionalità tecnica della stazione appaltante riguardante la verifica di anomalia dell’offerta, non ravvisandosi illogicità o irragionevolezza nell’operato della stazione appaltante nel caso di specie (“nelle ipotesi in cui l’operato della stazione appaltante sia improntato a logicità e ragionevolezza, è preclusa al giudice la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia dell’offerta, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione”, Consiglio di Stato sez. V, 4 ottobre 2023, n. 8654; “l’attività di verifica dell’anomalia è riservata al RUP. Trattasi, in particolare, di un sub – procedimento, che si conclude con un atto endoprocedimentale espressione di discrezionalità tecnica e non immediatamente lesivo”, T.A.R., Roma, sez. III quater, 23 novembre 2022, n. 15643).

Ciò premesso, occorre ribadire che “il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la serietà della stessa sulla base di una valutazione, ad opera della Stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla P.A., insindacabile in sede giurisdizionale salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (in tal senso ex multis: TAR Roma n. 5733/2022; C. di St. n. 4478/2022).

Ancora, la giurisprudenza ha precisato che lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell’offerta; mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale (cifr. C. di St. n. 6393/2022).

Per quanto qui di interesse, deve essere ancora rilevato che il concorrente di una gara pubblica, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un’offerta diversa rispetto a quella iniziale, essendo ammissibile la modifica delle giustificazioni presentate nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia (ex multis: T.A.R. Napoli n. 3564/2022)”, (T.A.R., Roma, n. 15643/2022 cit.).

Nella specie è emerso dagli atti del processo che sono state contestate 15 su 270 voci di costo relative alle lavorazioni oggetto di appalto, mentre in sede di discussione parte controinteressata ha evidenziato che anche la ricorrente in sede di offerta ha dichiarato, in alcuni casi, costi ben diversi da quelli a base di gara. Fatto non contestato da parte ricorrente, bensì giustificato dalle migliorie proposte su singole voci di costo.

Ad ogni modo, anche dall’esito della discussione, è emersa la soggettività delle quantificazioni di costo dalle parti presentate, in entrambi casi parametrate alle loro specifiche prassi contrattuali, dipendenti, secondo l’id quod plerumque accidit, dalla loro forza contrattuale, fidelizzazione con i fornitori, accordi di fornitura, condizioni di mercato, e altre variabili incidenti sui prezzi praticati dai propri fornitori.

In sintesi, non è emersa dal processo una maggiore o minore attendibilità dei prezzi proposti dall’una o dall’altra parte, conseguentemente non è emerso provato alcun fatto che possa indurre a ritenere inattendibile il giudizio tecnico discrezionale svolto dalla stazione appaltante.

Ad ogni modo, come messo in evidenza nella memoria della resistente, lo scarto del ribasso tra le due offerte è stato di pochi punti percentuali (24,421% per la controinteressata; 19,030% per la ricorrente), per cui le deduzioni di parte ricorrente, oltre che in contrasto con il principio di non parcellizzazione della valutazione globale di anomalia, testé richiamato, non sono comunque idonee ad evidenziare salti logici o irragionevolezza nell’operato dell’Amministrazione.

Le stesse deduzioni si sono basate, poi, su preventivi di parte (la relazione tecnica di parte usa quale parametro tre propri preventivi per 8 lavorazioni su 270 e due propri preventivi per 7 lavorazioni su 270), non su rilevazioni oggettive di prezzi di mercato, per cui le stesse risultanze della relazione tecnica, oltre che riguardare una minima parte delle lavorazioni, non inficiano la correttezza dell’operato della stazione appaltante.

Va, altresì, rilevato che le deduzioni di parte ricorrente volte a evidenziare irregolarità nei preventivi di parte controinteressata prodotti in corso di causa (deposito del 18 settembre 2023), inerenti taluni prodotti funzionali alle lavorazioni oggetto di contestazione, non hanno assunto la forma di ricorso per motivi aggiunti, pertanto non possono integrare l’originario motivo di diritto contenuto nel ricorso, palesandosi, perciò, come inammissibili censure agli atti impugnati.

In conclusione il ricorso va rigettato e con esso la domanda di risarcimento del danno, non essendo stata ravvisata illegittimità nell’operato dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, a favore dell’Amministrazione resistente e in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, a favore della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Fabio Belfiori   Giuseppe Daniele
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO