Pubblicato il 17/07/2023
N. 11984/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8813 del 2023, proposto da
[EEE], in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
ANAS S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Iannozzi, Maria Stefania Masini e Malvina Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
[GGG] S.p.A., nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Paolo Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l’annullamento
a. della determina prot. CDG 39943-I del 19 gennaio 2023, recante “affidamento in regime di Accordo quadro DGACQ 60/20 – lotto 3 servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni – Strutture territoriali Emilia Romagna, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (CIG 85700450DD) … affidato all’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A”, dell’autonomo “servizio di presidio antincendio lungo le tratte autostradali A24-A25 presso le gallerie non adeguate Galleria Monte 2 Sant’Angelo, Galleria San Rocco, Galleria San Domenico, Galleria Colle Castiglione”;
b. della determina prot. 39897-I del 19 gennaio 2023, recante “affidamento in regime di Accordo quadro DGACQ 60/20 – lotto 3 servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni – Strutture territoriali Emilia Romagna, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (CIG 85700450DD) … affidato all’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A”, dell’autonomo “servizio di presidio antincendio lungo le tratte autostradali A24-A25 presso le gallerie non adeguate: Galleria Genzano, Galleria San Giacomo, Galleria Gran Sasso, Galleria Colledara, Galleria Collurania”;
c. della determina prot. 39985-I del 19 gennaio 2023, recante “affidamento in regime di Accordo quadro DGACQ 60/20 – lotto 4 servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni – Strutture territoriali Emilia Romagna, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (CIG 85700450DD) … affidato all’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A”, dell’autonomo “servizio di presidio antincendio sulle tratte autostradali A24-A25 presso le gallerie non adeguate: Galleria Stonio, Galleria Ara Salere, Galleria Roviano, Galleria Pietrasecca sx e dx, Galleria Colle Mulino Sex e Dx”; nonché, ove e per quanto occorra:
d. dell’atto motivato del 17 gennaio 2023, con cui il Responsabile Area Gestione A24- A25 ha proposto l’adozione dell’atto impugnato sub b), allegato e parte integrante di quest’ultimo;
e. dell’atto motivato del Responsabile Area Gestione A24-A25 allegato e parte integrante del provvedimento impugnato sub a), con cu il Responsabile Area Gestione A24-A25 ha proposto l’affidamento del contratto ad [EEE] in estensione del lotto 5 dell’accordo quadro DGACQ 60/20;
f. dell’atto motivato con cui il Responsabile Area Gestione A24-A25 ha proposto l’adozione dell’atto impugnato sub c), allegato e parte integrante di quest’ultimo;
g. della nota prot. 47695 del 23 gennaio 2023, con cui, in stretta esecuzione del provvedimento impugnato sub a), ANAS ha comunicato a G.S.A, l’intenzione di stipulare un contratto applicativo della convenzione quadro 60/20 per la sorveglianza antincendio nelle Regioni di Emilia Romagna, Marche, Liguria, FVG e Piemonte, ad oggetto il servizio di sorveglianza antincendio per le gallerie di Monte Sant’Angelo, San Rocco, San Domenico e Colle Castiglione, tutte situate in Abruzzo;
h. della nota prot. 47633 del 23 gennaio 2023, con cui, in stretta esecuzione del provvedimento impugnato sub b), ANAS ha comunicato a G.S.A, l’intenzione di stipulare un contratto applicativo della convenzione quadro per la sorveglianza antincendio nelle Regioni di Emilia Romagna, Marche, Liguria, FVG e Piemonte, ad oggetto il servizio di sorveglianza antincendio per le gallerie di Genzano, San Giacomo, San Sasso, Colledara e Collurania, tutte situate in Abruzzo;
i. della nota prot. 47754 del 23.1.2023, con cui, in stretta esecuzione del provvedimento impugnato sub c), ANAS ha comunicato a G.S.A, l’intenzione di stipulare un contratto applicativo della convenzione quadro per la sorveglianza antincendio nelle regioni di Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia, ad oggetto il servizio di sorveglianza antincendio per le gallerie di Stonio, Ara Salere, Roviano, Pietrasecca Sx e dx, Colle Mulino Sx e Dx, tutte situate in Abruzzo;
l. delle convenzioni applicative, ove stipulate;
m. di ogni atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A. e di GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente che nel 2021 A.N.A.S. ha aggiudicato l’“accordo Quadro, dei servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni” (accordo quadro 60/20).
Rilevano, ai fini della presente controversia, i seguenti tre lotti (rispetto ai sei, nei quali era suddivisa la gara):
– lotto 3, per i compartimenti di Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, affidato a G.S.A, per un importo di 5.5 mln €, a cui applicare il ribasso del 33%;
– lotto 4, per i compartimenti di Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia, aggiudicato a [GGG] per un importo di 4,5 mln €, a cui applicare il ribasso del 12%;
– lotto 5, per i compartimenti di Molise e Umbria, aggiudicato ad [EEE] per un importo di 4 mln €, a cui applicare il ribasso del 12%.
Al fine di coprire il servizio di sorveglianza antincendio nelle gallerie delle autostrade A-24 ed A-25 (rilevate in gestione da A.N.A.S. e, in precedenza, gestite da Strada dei Parchi S.p.A.), il concessionario ha deciso di provvedere senza gara, con contratti “applicativi” delle convenzioni quadro.
Nessuna di esse era, peraltro, espressamente riferita, né riferibile al comparto Abruzzo; osservandosi, sul punto, come l’unica convenzione suscettibile di “estendersi” ex art. 106 c.c.p. alle autostrade ricomprese nel territorio abruzzese, fosse quella stipulata da [EEE], che copre Umbria e Molise (quest’ultimo è parte del medesimo compartimento dell’Abruzzo, tanto che gli atti impugnati sono adottati dal Responsabile Struttura Territoriale Abruzzo e Molise).
Soggiunge [EEE] di aver acquisito conoscenza che il Responsabile Area Gestione A-24 – A-25 aveva diviso in tre “blocchi” le gallerie collocate sull’A-24 e sull’A-25 e proposto l’assegnazione di un blocco a ciascun aggiudicatario dei lotti “insulari” della convenzione quadro 60/20; venendosi, in tal modo, a formarsi il seguente schema:
a. le gallerie Genzano, San Giacomo, Gran Sasso, Colledara, Collurania sarebbero state affidate in estensione del lotto 3 della convenzione-quadro (a [GGG]);
b. le gallerie di Stonio, Ara Salere, Roviano, Pietrasecca Sx e dx, Colle Mulino Sx e Dx sarebbero state affidate in estensione del lotto 4 della convenzione-quadro (a [GGG]);
c. le gallerie Monte Sant’Angelo, San Rocco, San Domenico, Colle Castiglione sarebbero state assegnate in estensione del lotto 5 della convenzione-quadro (ad [EEE]).
Peraltro, mentre le estensioni del lotto 3 e del lotto 4 hanno seguito pedissequamente la proposta, l’estensione del lotto 5 è stata imputata a G.S.A, invece che ad [EEE].
2. A sostegno della proposta impugnativa, quest’ultima ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione di legge: artt. 30, 31, 33, 36, 37, 106 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione, carenza del presupposto, arbitrarietà.
Assume [EEE] che la procedente Amministrazione sia incorsa in un errore, quanto all’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio per le gallerie Monte Sant’Angelo, San Rocco, San Domenico, Colle Castiglione, atteso che, dopo aver deciso di aggregare quelle gallerie al lotto 5 della convenzione-quadro 60/20 (nella proposta del Responsabile e nell’ “atto motivato/proposta di affidamento”), ne ha – invece – disposto l’aggregazione al lotto 3.
2.2) Violazione di legge: artt. 30, 31, 33, 36, 37, 95, 97 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione, carenza del presupposto.
Sostiene, poi, parte ricorrente che il solo lotto 5 fosse idoneo a ricomprendere tutte le gallerie delle autostrade A-24 ed A-25, atteso che esso riguarda il Molise, parte dello stesso compartimento dell’Abruzzo; mentre gli altri lotti della convenzione quadro, invece, nulla hanno a che vedere con l’Abruzzo.
Se l’affidamento del servizio di sorveglianza su di una infrastruttura abruzzese non può rientrare in una convenzione quadro riferibile a Emilia Romagna, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, ne deriva il difetto del presupposto per la stipula di atti applicativi, non essendoci (per [GGG]) alcuna convenzione-quadro di sostegno e non essendoci, in atti, traccia di un procedimento di modifica del contratto ex art. 106 c.c.p.
2.3) Violazione di legge: art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, carenza del presupposto, atipicità.
Nell’escludere che possano venire in considerazione contratti applicativi delle convenzioni quadro, in quanto l’oggetto non corrisponde, contesta la ricorrente che siano configurabili i presupposti per l’affidamento diretto, in ragione del complessivo importo (il valore dei tre affidamenti, aggregati, si ragguaglia ad € 2.257.179,10: somma insuscettibile di affidamento diretto, essendo al contrario necessaria una vera e propria procedura evidenziale).
Inoltre, esaurita la durata del contratto applicativo, dovrebbe anche applicarsi il principio di rotazione, con conseguente affidamento della commessa ad altro operatore, necessariamente diverso dal gestore uscente.
2.4) Violazione di legge: artt. 35 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: sviamento, violazione del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto. Violazione di regolamento: linee guida ANAC n. 4/2019.
Sostiene [EEE] che la durata dell’affidamento non copra l’orizzonte temporale del fabbisogno, per l’effetto sostenendosi che la commessa sia stata artificiosamente frazionata della commessa.
Né l’appalto – ad alta intensità di manodopera – sarebbe stato affidato previo esame del pregio qualitativo dell’offerta.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 20 giugno 2023, A.N.A.S. si è costituita in giudizio.
5. [GGG], costituitasi il precedente 15 giugno, ha depositato (il 19 giugno) memoria recante analitiche controdeduzioni; nella quale si eccepisce, inoltre:
– la tardività del gravame, rispetto alla conoscenza degli atti avversati;
– l’inammissibilità del mezzo di tutela, in quanto cumulativamente rivolto a contestare una pluralità di atti;
– il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, atteso che esulerebbe dalla cognizione a quest’ultimo rimessa la controversia riguardante l’inefficacia di un contratto applicativo.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2023.
7. Con ordinanza 22 giugno 2023, n. 10751, questa Sezione:
– preso atto “dell’eccezione di irricevibilità, per tardività, del predetto mezzo di tutela, sollevata dalla controinteressata [GGG] con memoria depositata in atti alla data del 19 giugno 2023”,
– ha invitato A.N.A.S. a fornire chiarimenti in ordine “alla comunicazione, o, altrimenti, conoscenza acquisita dalla ricorrente circa gli atti con il presente ricorso avversati”, nonché “all’accesso dalla parte stessa esperito, il cui diniego è stato dinanzi a questo Tribunale gravato con ricorso N.R.G. 202305657 (con riferimento al quale, la stessa parte ricorrente ha rinunciato, alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2023, all’istanza cautelare incidentalmente presentata)”.
7.1 Con Relazione depositata in atti il 1° luglio 2023, l’Azienda – in assolvimento dell’onere informativo, sulla stessa incombente alla luce di quanto disposto con la surrichiamata ordinanza, ha rappresentato che:
– il 24 febbraio 2023 [EEE] ha formulato istanza di accesso agli atti con riferimento “a tutti gli affidamenti, anche diretti e/o in economia, del servizio di sorveglianza antincendio nel comparto Abruzzo. Ove tali atti richiamino convenzioni, Accordi Quadro e/o ulteriori atti, si chiede espressamente anche l’ostensione di questi ultimi ovvero, come per legge, l’indicazione del link ove questi sono integralmente reperibili e consultabili”;
– il 3 aprile 2023 [EEE] “ha notificato un ricorso ex art. 116 e 117 c.p.a., … chiedendo l’annullamento del silenzio-diniego (e/o accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di accesso civico generalizzato), nonché l’ordine di ostensione degli atti”;
– con nota prot. 347868 del 9 maggio 2023 A.N.A.S. ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti.
7.2 Se il proposto gravame, in assenza di concludenti indicazioni illustranti la conoscenza, da parte di [EEE], degli atti – ora avversati – in epoca pregressa, si dimostra tempestivamente proposto (in quanto notificato il 6 giugno 2023 e depositato il successivo 15 giugno), inaccoglibile è anche la censura di inammissibilità (pure sollevata da [GGG]) con riferimento alla preclusa impugnazione cumulativa di tre distinti affidamenti, confluiti in provvedimenti autonomi e contraddistinti da autonomi CIG e CIG derivati, a fronte della dedotta presenza di vizi non omogenei, come sarebbe dimostrato dalla attenzione precipuamente riservata dalla ricorrente [EEE] al solo provvedimento concernente l’affidamento del servizio per le gallerie Monte Sant’Angelo, San Rocco, San Domenico e Colle Castiglione (di cui al lotto n. 5).
Il rilievo all’esame non si presta a condivisione, atteso che, a fronte di un omogeneo (e sovrapponibile, quanto al sotteso intento di affidamento del servizio di sorveglianza antincendio nelle gallerie) intendimento della Stazione appaltante, si è provveduto al frazionamento delle opere interessate in ragione dei lotti precedentemente assegnati; il gravame di [EEE] riferendosi, nei limiti dell’interesse alla medesima facente capo, al solo affidamento del servizio di che trattasi per il lotto n. 5, del quale è stata dichiarata aggiudicataria.
7.3 Né, da ultimo, dimostra condivisibilità l’eccezione, pure proposta da [GGG], relativa alla preclusa cognizione, in capo all’adito giudice amministrativo, delle controversie concernenti le vicende relative ai contratti applicativi stipulati a fronte di un pregresso accordo-quadro.
Va premesso, in proposito, che non può il Collegio non condividere l’orientamento del Giudice d’appello (richiamato dalla controinteressata nella suindicata memoria), in base al quale la cognizione delle controversie concernenti contratti applicativi di un accordo quadro non rientra (in quanto riguardante “atto successivo, collocato nella dimensione esecutiva, distinto dal contratto per il cui affidamento s’è svolta la gara controversa”) nei poteri del giudice amministrativo, “a norma dell’art. 122 (oltreché dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) Cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, V, 5 luglio 2021, n. 5116, 5120-5121, 5123-5124)” (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2022, n. 3453).
Nondimeno, una corretta ricostruzione della vicenda, per la quale è controversia, impone di rilevare, in primo luogo, che, a norma dell’art. 7-ter, comma 6, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (convertito con legge 5 agosto 2022, n. 108), A.N.A.S. è subentrata a Strada dei Parchi S.p.A., nei contratti da quest’ultima stipulati per la gestione delle autostrade A-24 ed A-25.
La lett. c) del comma 3 dello stesso art. 7-ter, consente ad A.N.A.S. di “effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, dello stesso codice”.
La stessa Azienda, per come rappresentato nella suindicata Relazione, ha provveduto ad acquisire “l’elenco degli Accordi Quadro attivi al fine di individuare, in base ai residui spendibili e a prescindere dalla competenza territoriale, quelli che potevano essere utilizzati per lo svolgimento del servizio di presidio delle Gallerie non affidate a Parchi Global Service. La scelta degli Accordi Quadro ai quali attingere è stata fatta considerando molteplici aspetti e fattori: ribassi maggiori sulla base del principio di economicità, specifiche esigenze operative, di continuità e qualità del servizio, di contemperamento degli interessi delle altre Strutture Territoriali e, infine, sulla base del criterio di prossimità territoriale. Dall’istruttoria è quindi emersa la possibilità di attingere all’Accordo Quadro 60/20 per i “servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T per la durata di quattro anni”, suddiviso in lotti e in particolare:
‐ Lotto 3, relativo ai compartimenti di Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, aggiudicato a [GGG] S.p.A.;
– Lotto 4, relativo ai compartimenti di Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia, aggiudicato a [GGG] S.p.A.;
– Lotto 5, relativo ai compartimenti di Molise e Umbria aggiudicato a [EEE]”.
Sulla base della riportata ricostruzione degli affidamenti per cui è controversia, va escluso che le vicende negoziali all’esame si atteggino quale mero sviluppo esecutivo (alla stregua di “contratto applicativo”), degli accordi-quadro posti in essere con la ricorrente [EEE] e con la controinteressata [GGG]: piuttosto, configurandosi quali affidamenti – consentiti a mente della surrichiamata normativa primaria – a fronte del subingresso di A.N.A.S. nelle gestione autostradale precedentemente facente capo a Strada dei Parchi.
Con riserva di separata disamina in ordine alle censure dalla parte ricorrente dedotte avverso il contestato affidamento del servizio antincendio nelle gallerie ricomprese nel lotto n. 5 (alla medesima affidato), va dunque escluso, nei limiti dell’esame dell’eccezione in rito formulata dalla controparte, che la presente controversia esuli dal perimetro cognitivo rimesso all’adito giudice amministrativo.
8. Quanto sopra posto, la ricognizione in merito alle censure dalla parte ricorrente articolate con il mezzo di tutela all’esame, necessita di un previo completamento della ricostruzione delle vicende fattuali che hanno dato luogo all’affidamento, oggetto di contestazione.
A seguito – e per effetto – del ricorso, da parte di A.N.A.S., ad accordi-quadro in essere, onde procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi relativamente ai citati tratti autostradali già in gestione a Strada dei Parchi, la resistente Azienda ha ritenuto di attingere ai lotti 3 e 4 dell’Accordo Quadro DGACQ 60/20, già aggiudicati a [GGG] (la quale stava svolgendo lo stesso servizio per Strada dei Parchi in R.T.I. con Parchi Global Service), mediante i tre seguenti contratti applicativi:
– Accordo Quadro DGACQ 60/20- Lotto 3 “servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni-Strutture Territoriali Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte (CIG 8570045ODD) – Importo € 4.500.000,00 al netto di IVA, di cui € 77.680,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”;
– Accordo Quadro DGACQ 60/20- Lotto 3 “servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni- Strutture Territoriali Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte (CIG 8570045ODD) – Importo € 4.500.000,00 al netto di IVA, di cui € 77.680,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”;
– Accordo Quadro DGACQ 60/20 – Lotto 4 “Servizi di presidio antincendio sulle tratte stradali e autostradali in prossimità e all’interno di gallerie appartenenti alla rete TEN-T, per la durata di quattro anni- Strutture Territoriali Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia (CIG 8570041D8) – Importo € 4.500.000,00 al netto di IVA, di cui € 77.680,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”.
Conseguentemente, e per quanto di interesse ai fini della delibazione della sottoposta controversia, si procedeva all’affidamento dei Servizi di presidio antincendio lungo le tratte autostradali A-24 e A-25 presso le Gallerie Monte Sant’Angelo, San Rocco, San Domenico, Colle Castiglione, in regime di Accordo quadro DGACQ 60/20 all’operatore economico [GGG] – Gruppo Servizi Associati S.p.A.
9. Alla luce di quanto esposto, rileva l’infondatezza delle doglianze esposte da [EEE].
In primo luogo, va esclusa la sussistenza di alcun rapporto di stretta derivatività – e neppure di inerenza – dell’affidamento del servizio di cui trattasi, rispetto all’oggetto (ed al soggetto affidatario) di cui ai lotti del suindicato Accordo Quadro.
È, diversamente, venuto esclusivamente in considerazione l’impiego – da parte di A.N.A.S.; e nei limiti indicati dal legislatore, con la riportata norma di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. c) – della facoltà (dalla disposizione espressamente ad essa riconosciuta ed attribuita) di selezionare gli operatori economici affidatari per la realizzazione degli interventi, “anche nell’ambito degli accordi quadro previsti dall’articolo 54 del medesimo codice, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l’aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione”.
Tale scelta – logicamente, o, almeno, non implausibilmente effettuata mercé l’individuazione di [GGG], in quanto già affidataria del medesimo servizio in R.T.I. con Parchi Global Service – non si dimostra, invero, presidiata:
– da alcun obbligo di corrispondenza, rispetto ai soggetti affidatari dei lotti di cui all’accordo quadro;
– e, men che meno, da alcuna esigenza di pertinenza geografica e/o logistica (che parte ricorrente valorizza, invero incondivisibilmente, assumendo che “il solo lotto 5 fosse idoneo a ricomprendere tutte le gallerie delle autostrade A24 ed A25”, in quanto ricomprendente “il Molise, che è parte dello stesso compartimento dell’Abruzzo”, mentre “gli altri lotti della convenzione quadro, invece, nulla hanno a che vedere con l’Abruzzo”).
Se, al fine della confutazione delle relative argomentazioni, è ben sufficiente richiamare le considerazioni, sopra rassegnate, riguardanti i presupposti fondanti l’individuazione dei soggetti affidatari per i servizi antincendio di cui trattasi con riferimento al pure citato Accordo-quadro, allora viene meno la rilevanza del presupposto (ma indimostrato) rapporto di inerenza dei servizi riguardanti le sopra citate gallerie, rispetto al lotto per il quale è stata aggiudicataria [EEE].
10. Se, a tale riguardo, dimostra convincente – e sufficiente – fondamento motivazionale la considerata opportunità di dare continuità al pregresso affidamento, in favore di [GGG] (quantunque dalla medesima svolto in forma associata), del servizio antincendio riguardanti proprio le medesime tratte autostradali, va escluso che la scelta nella fattispecie posta in essere da A.N.A.S.:
– in assenza di emersioni inficianti, alla luce di quanto dalla parte ricorrente dedotto,
– ed in presenza di un lato apprezzamento discrezionale alla medesima Azienda rimesso dal pure ripetutamente ricordato decreto legge (evidentemente inattingibile, in sede di giudizio di legittimità, ove non infirmato da patologie rilevanti sub specie dell’eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento e/o errato apprezzamento dei fatti, carenza assoluta di motivazione),
evidenzi elementi suscettibili di rappresentarne l’illegittimità.
11. Il ricorso, alla luce della infondatezza anche delle rimanenti censure – il cui svolgimento si pone quale diretta promanazione della tesi di fondo sostenuta dalla ricorrente, che si è dimostrato essere non condivisibile – non può che essere respinto.
La particolarità della controversia integra idoneo fondamento giustificativo ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati: