Pubblicato il 09/02/2024

N. 00231/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01206/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Idro Bi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9856950476, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Viveracqua s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Tecnowasser s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Giuseppe Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento del 29.9.2023, trasmesso il 2.10.2023 ai sensi degli art. 76 e 132 del D.Lgs. n. 50/2016, con cui il Responsabile Unico del Procedimento disponeva l’esclusione della IDRO BI S.R.L. dal Lotto n. 1 (CIG: 9856950476) della gara per “L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO CODICE GARA VAG23F4025”; dei verbali di gara, ed in special modo, del verbale del 3.8.2023 e del 27.9.2023 nella misura in cui il RUP ha ritenuto non conforme la documentazione presentata dalla ricorrente alle prescrizioni di gara e, nonostante l’integrazione documentale ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto l’esclusione dell’Operatore Economico dal Lotto n. 1; del Verbale di gara del 28.9.2023 con cui la S.A. ha formulato la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 nei confronti della TECNOWASSER S.R.L.; del provvedimento di aggiudicazione del Lotto n. 1, identificato con Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua Scarl n. 89 del 29.9.2023, in favore della TECNOWASSER S.R.L., di cui si ignorano estremi e contenuto data la mancata pubblicazione e/o trasmissione dell’integrale provvedimento; della comunicazione del 29.9.2023 con cui la S.A. rendeva noti, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, gli esiti della procedura di gara e della sopraggiunta aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore della TECNOWASSER S.R.L.; se e per quanto occorra, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e delle Norme Tecniche, nella misura in cui predicherebbero l’onere di accludere certificati di prova dei prodotti offerti commissionati esclusivamente dai produttori; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche di quelli di cui si ignorano estremi e contenuti parimenti lesivo, disposti o in corso di emissione in favore della controinteressata da parte della VIVERACQUA S.C.AR.L.;

nonché per la reintegrazione alla procedura della IDRO BI S.R.L. ingiustamente estromessa dalla gara a seguito della erronea verifica della documentazione amministrativa;

per la declaratoria di inefficacia del provvedimento di aggiudicazione disposto con Determinazione n. 89 del 29.9.2023; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010;

per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo, a carico della Stazione appaltante, di disporre l’aggiudicazione della gara di appalto in favore della IDRO BI S.R.L. provvedendo, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto;

in via di estremo subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria, commisurato agli eventuali lavori eseguiti ed al pertinente corrispettivo che dovesse essere ingiustamente sottratto alla società ricorrente nelle more della definizione nel merito della controversia;

– per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Idro Bi S.r.l. il 6 dicembre 2023:

per l’annullamento del provvedimento recante la declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro gara per la “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO COD. GARA VAG23F4025 – Lotto 1 CIG: 9856950476” del 1.12.2023, disposta dal Responsabile del Procedimento, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.5.2023, in favore della TECNOWASSER S.R.L.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viveracqua s.c. a r.l. e di Tecnowasser s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, Idro Bi s.r.l. impugna il provvedimento, in epigrafe descritto, con il quale Viveracqua s.c.a r.l. ne ha disposto l’esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di materiale idraulico, in relazione al lotto 1 (del valore di 2.346.442,08 euro). Censura, inoltre, l’aggiudicazione disposta a favore di Tecnowasser s.r.l., oltre agli atti presupposti, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e le norme tecniche, nella misura in cui fossero interpretate nel senso di prevedere, a pena di esclusione, l’onere di accludere alla documentazione di gara i certificati di prova dei materiali oggetto della fornitura, rilasciati esclusivamente dai loro produttori. Chiede in via conseguenziale l’ammissione alla gara, la declaratoria di inefficacia dell’aggiudicazione e del contratto eventualmente stipulato nelle more, ovvero, in subordine, il risarcimento del danno sofferto.

2. La ricorrente espone di avere partecipato alla gara di cui è causa, nel corso della quale, rilevata l’incompletezza della documentazione inserita nella busta amministrativa, in data 4 agosto 2023 la stazione appaltante avrebbe attivato il soccorso istruttorio, assegnandole il termine di sette giorni per fornire le seguenti integrazioni:

1. relativamente alla documentazione amministrativa, […] dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mediante la quale il firmatario della polizza certifica di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari, debitamente sottoscritta digitalmente;

2. relativamente all’ulteriore documentazione richiesta ai fini della partecipazione di cui all’art. 16.1 del disciplinare di gara, per il LOTTO 1: […] certificati di prova del produttore e non quelli del rivenditore; […] certificazione UNI EN 1074, relativa alle valvole, dichiarata conforme all’originale”.

In tale sede, veniva inoltre richiesto di chiarire, “considerato che l’art. 6 delle norme tecniche prescrive che le valvole siano prodotte e collaudate al 100% in uno stabilimento europeo certificato, […] la dichiarazione resa in ragione di quanto disposto dalle norme tecniche”.

Idro Bi s.r.l. provvedeva sulla richiesta, allegando, quanto al primo punto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mediante la quale il firmatario della polizza certificava di essere in possesso dei poteri di rappresentanza necessari per la firma della garanzia provvisoria.

Quanto al secondo punto, la ricorrente dichiarava, “in riferimento ai certificati di prova che hanno come committente il rivenditore”, “che gli stessi riguardano il prodotto offerto e non il produttore”. Sosteneva, in proposito che “è il test/certificato che attesta che il prodotto offerto deve essere conforme a quanto previsto dal DM 174 indipendentemente da chi commissiona l’analisi”. Faceva, inoltre, presente che “il produttore vende in quasi tutte le nazioni europee, ed essendo la conformità al DM 174 diversa da nazione a nazione è evidente che può essere anche onere del rivenditore/distributore chiederla in relazione ai mercati di vendita e non il produttore che altrimenti ne dovrebbe fare una per ogni Paese Europeo”. Allegava quindi il certificato UNI EN 1074 in copia conforme all’originale e produceva una “dettagliata tabella al fine di specificare nel modo più chiaro possibile che la parte dei prodotti offerti che compongono l’offerta di origine extra europea è sensibilmente più bassa del 50% e pertanto viene rispettato integralmente quanto prescritto dall’articolo 137”. Sosteneva che, trattandosi di valvole i cui costituenti hanno, per il 65% del valore, provenienza europea, detta provenienza andrebbe riferita all’intero manufatto.

Esaminatene le deduzioni, Viveracqua disponeva l’esclusione di Idro Bi s.r.l. dalla procedura sulla base della seguente motivazione: “1. l’art. 16.1. del disciplinare di gara ‘documentazione da presentare ai fini della partecipazione’, prevede che l’ulteriore documentazione richiesta deve essere allegata, nell’apposito campo della busta amministrativa e per ciascun lotto al quale il concorrente intende partecipare, a pena di esclusione; 2. il concorrente, per il lotto 1, non ha allegato la documentazione conforme a quanto richiesto nei documenti di gara allegando i certificati di prova dei prodotti, indicando, tuttavia, come committente il rivenditore e non il produttore”.

Infine, con il Verbale di gara del 28 settembre 2023, a seguito dell’esame dell’offerta economica dei due concorrenti superstiti, il RUP escludeva dalla procedura la Zanutta s.r.l. e proponeva per l’aggiudicazione del Lotto n. 1 la Tecnowasser s.r.l. con una percentuale di ribasso pari al 27,13%. Detta aggiudicazione veniva quindi disposta con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua n. 89 del 2023.

3. Avverso il provvedimento di esclusione, in uno con gli atti presupposti e la successiva aggiudicazione, la ricorrente formula i seguenti motivi d’impugnazione:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 – violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1 del disciplinare di gara – violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del disciplinare di gara – eccesso di potere sotto-forma di carenza di istruttoria – contraddittorietà’ ed illogicità dell’azione amministrativa – erronea ponderazione della fattispecie contemplata – altri profili. Viene contestata la violazione delle norme sul soccorso istruttorio: assume la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe disposto l’esclusione nonostante l’impresa avesse integrato la documentazione richiesta in esito al soccorso istruttorio, comprovando l’avvenuta conformità dei prodotti al Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 2004. In ogni caso, la produzione di dichiarazioni non perfettamente coincidenti con le richieste della stazione appaltante avrebbe dovuto indurre quest’ultima a dare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori, chiedendo di fornire precisazioni e chiarimenti entro un nuovo termine perentorio all’uopo stabilito;

II. Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 83 comma 8 del d.lgs. n. 50/16 – eccesso di potere per errore di fatto e difetto di istruttoria – eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio e del giusto procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 16.1 del disciplinare di gara – altri profili. La ricorrente contesta la violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, sancito dall’art. 83, comma 8 del previgente d. lgs. n. 50 del 2016. L’art. 16.1 del disciplinare di gara, nel richiedere a pena di esclusione il possesso della certificazione di conformità ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 174 del 2004, non potrebbe essere interpretato nel senso di esigere, a tale fine, la produzione di specifiche attestazioni di prova rilasciate dai produttori. La certificazione prevista dalla disposizione ministeriale, richiamata dal disciplinare, ben potrebbe essere ottenuta anche dai distributori, presso cui la ricorrente intenderebbe approvvigionarsi, i quali attesterebbero “le qualità del prodotto da fornire, ancor più allorquando si operi in ambito pubblicistico, commissionandone le attività di verifica a Laboratori accreditati” (p. 13 del ricorso). Del resto, ogni diversa interpretazione della lex specialis di gara, ove fosse intesa a restringere le certificazioni spendibili come requisito di ammissione a quelle sole che provengano dai produttori, darebbe luogo a inaccettabili effetti restrittivi della concorrenza, ostacolando senza alcuna plausibile ragione operatori provvisti di attestazioni equivalenti, ugualmente capaci di fornire – come la ricorrente – prodotti idonei al contatto con l’acqua potabile distribuita tramite l’acquedotto.

4. Con motivi aggiunti veniva poi impugnato – sostanzialmente per illegittimità derivata – mediante la riproposizione delle censure formulate nel ricorso introduttivo, il provvedimento, sopraggiunto nelle more del giudizio, con il quale la stazione appaltante, verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati in corso di gara, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione dell’accordo quadro in favore della controinteressata Tecnowasser s.r.l.

5. Si costituivano in giudizio Viveracqua s.c.a r.l. e Tecnowasser s.r.l., che resistevano nel merito.

Quest’ultima, in vista della discussione del ricorso, produceva in giudizio la nota del Ministero della Salute con la quale venivano forniti i seguenti chiarimenti in merito all’applicazione del d.m. 6 aprile 2004, n. 174: “in Italia possono essere commercializzati e utilizzati esclusivamente materiali e oggetti destinati a venire a contatto con acque potabili, conformi al DM 6 aprile 2004, n. 174, e compatibili con le caratteristiche delle acque poste in contatto con essi, quali definite nel D.lgs. 23 febbraio 2023, n.18, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In ottemperanza a quanto disposto all’articolo 2, comma 3, del DM 174/2004, spetta all’impresa produttrice assicurare, attestare e dimostrare la conformità dei materiali/oggetti alle norme sopra richiamate e la rispondenza ai requisiti in esse stabiliti (tubazioni, raccordi, guarnizioni, valvole e altri prodotti di assemblaggio e accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano), pena il loro divieto di commercializzazione e utilizzazione sul territorio nazionale.

Gli obblighi in capo all’impresa produttrice non possono essere derogati [leggasi: delegati] al distributore, commerciante o qualsiasi soggetto che non sia anche produttore del materiale/oggetto da commercializzare/utilizzare”.

In vista della discussione del merito, la ricorrente il 5 febbraio 2024 produceva i rapporti di prova rilasciati al distributore il 29 gennaio 2024, che attesterebbero la conformità della fornitura alle specifiche del d.m. n. 174 del 2004.

6. Chiamata quindi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024 (fissata a seguito della rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dalla ricorrente nella camera di consiglio 22 novembre 2023), la causa veniva trattenuta in decisione. Nel corso della discussione, Tecnowasser ha eccepito la tardività della produzione documentale effettuata dalla ricorrente, contestando l’inosservanza del termine di cui all’art. 73, cod. proc. amm.

7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

7.1 Quanto al primo profilo di censura, ritiene il Collegio che, nello schema applicativo dell’art. 89, d. lgs. n. 50 del 2016, non possa essere ravvisato lo spazio per un’istruttoria suppletiva, diretta a sopperire ad eventuali lacune nella documentazione presentata dall’impresa, anche dopo l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio. Di conseguenza, una volta esperito il supplemento di istruttoria, la Stazione Appaltante non può riaprire un’ulteriore fase di approfondimento sui requisiti di partecipazione alla gara. Diversamente, la fase dell’ammissione alla selezione non avrebbe mai fine e non si potrebbe procedere alla successiva fase della valutazione delle offerte, ampliando a dismisura la fase precedente. Ciò pregiudicherebbe l’interesse pubblico alla celere definizione della fase preliminare alla competizione vera e propria. Coerentemente l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, concesso dalla Stazione Appaltante in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, il concorrente è escluso dalla gara” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15 giugno 2020, n. 6584).

Alla stregua di tale principio, si deve concludere che, una volta accertata la mancanza della documentazione oggetto della richiesta (nella fattispecie, la certificazione rilasciata dal produttore del materiale idraulico oggetto della fornitura che la ricorrente intenderebbe sostituire con l’attestazione fornita dal distributore, sostenendone l’equipollenza), e la conseguente carenza del necessario requisito di partecipazione, la stazione appaltante non possa che disporre l’esclusione in applicazione dell’art 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016.

Né si ravvisano, nella fattispecie, quei particolari fattori di mitigazione che, attenuando il rigore del principio sopra richiamato, consentirebbero – come si è segnalato in taluni arresti giurisprudenziali – di reiterare l’istruttoria o di dare corso ad ulteriori circoscritti approfondimenti (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 dicembre 2017, n. 1408).

In merito, appare dirimente considerare come la ricorrente, senza produrre la documentazione richiesta, si sia in effetti limitata a prospettare un’interpretazione alternativa del requisito stabilito dalla lex specialis di gara, sostenendo l’equipollenza delle certificazioni rilasciate dal distributore, rispetto a quelle – non disponibili – provenienti dal produttore come prescritto dal d.m. n. 174 del 2004; interpretazione che la stazione appaltante non ha ritenuto di accogliere, attenendosi invece al dato letterale così da rendere superfluo ogni ulteriore spazio di interlocuzione.

Altrettanto superfluo (prima ancora che tardivo, come eccepito dalla controinteressata) appare perciò il deposito delle certificazioni ottenute dal distributore il 29 gennaio 2024, le quali, da un lato, non provengono dal produttore e non sono quindi utilizzabili ai fini della comprova del requisito mancante e, inoltre, risultano formate solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e dell’ulteriore termine concesso in sede di soccorso istruttorio, circostanze che ne precludono ulteriormente la spendita all’interno della procedura, ostandovi la necessità di garantire la par condicio tra le imprese concorrenti e l’osservanza del correlato principio di autoresponsabilità.

7.2 Venendo alla seconda censura, deve essere premesso che il punto 16.1 del disciplinare di gara (rubricato disposizioni comuni a tutti i lotti – documentazione da presentare ai fini della partecipazione) stabilisce che, “a pena di esclusione, i concorrenti dovranno allegare nell’apposito campo della busta amministrativa e per ciascun lotto al quale intendono presentare offerta, oltre quanto già indicato nei precedenti articoli del presente disciplinare di gara, la […] documentazione” a comprova della certificazione dei prodotti oggetto del lotto 1 (segnatamente, collari di riparazioneidranti stradali sopra e sottosuolosfiatisaracinesche e valvole diverse tipologiavalvole di derivazionestaffacollari di derivazione) per l’utilizzo negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al d.m. 6 aprile 2004, n. 174.

In particolare, l’art. 2 del d.m. n. 174 del 2004, nel comma 1 prevede che “i materiali e gli oggetti considerati nell’articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell’allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto: a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute; b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche” (1° comma).

Al fine di garantire il possesso di tali caratteristiche, il successivo comma 3 dispone, inoltre, che “le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari”.

Infine, ai sensi del comma 4, le medesime imprese “devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione”.

Come può dunque desumersi dalle previsioni regolamentari richiamate dal disciplinare di gara, il controllo e l’attestazione delle caratteristiche degli oggetti posti a contatto con acque destinate all’uso umano costituiscono testualmente dovere delle imprese produttrici, tenute a conservare e mettere a disposizione dell’Autorità sanitaria le informazioni necessarie a verificare l’osservanza della disciplina. Sono dunque i soli produttori ad adempiere all’obbligo di corredare tutte le forniture dei contrassegni attestanti la conformità alimentare dei prodotti, ovvero a rilasciare – quando fosse impossibile apporre la prevista marcatura – una dichiarazione equivalente, senza, tuttavia, che analoga attività possa essere espletata dagli eventuali distributori ovvero dagli utilizzatori dei prodotti, posto che solo sui produttori (e non anche su fornitori e utilizzatori) gravano gli adempimenti presupposti, ossia l’espletamento dei controlli e la conservazione delle relative informazioni, indispensabili per l’esecuzione degli accertamenti a posteriori eseguiti dall’Amministrazione.

Tale assetto, del tutto in linea con il dato letterale emergente dalla lettura del d.m. n. 174 del 2004, trova ulteriore conferma nella nota esplicativa redatta dal Ministero della Salute e prodotta in giudizio dalla controinteressata, dove viene rappresentato che, secondo il “disposto all’articolo 2, comma 3, del DM 174/2004, spetta all’impresa produttrice assicurare, attestare e dimostrare la conformità dei materiali/oggetti alle norme sopra richiamate e la rispondenza ai requisiti in esse stabiliti (tubazioni, raccordi, guarnizioni, valvole e altri prodotti di assemblaggio e accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano), pena il loro divieto di commercializzazione e utilizzazione sul territorio nazionale”.

Alla stregua della precisazione fornita dal Ministero della Salute, si deve pertanto escludere che gli obblighi certificativi – normativamente posti in capo all’impresa produttrice – possano essere surrogati dall’allegazione delle risultanze degli accertamenti e delle verifiche promosse dal “distributore, commerciante o qualsiasi soggetto che non sia anche produttore del materiale/oggetto da commercializzare/utilizzare”. Risulta infatti evidente che, ai fini della libera commerciabilità sul territorio nazionale (e all’interno dell’Unione Europea) dei materiali e dei dispositivi compresi nella fornitura, l’attestazione di conformità potrebbe essere rilasciata o comunque ottenuta soltanto dal produttore, ossia dal solo soggetto che, esercitando il controllo sulle materie prime e sulle modalità di fabbricazione, garantisce – a differenza del distributore, di per sé estraneo ai processi produttivi – la presenza delle caratteristiche indispensabili per l’uso umano e la costante disponibilità delle informazioni atte a comprovare la permanenza dei requisiti di commerciabilità dei prodotti.

La ricorrente doveva (e deve) pertanto essere esclusa, perché priva di un requisito di partecipazione specificamente richiesto a pena di esclusione e, segnatamente, per non avere prodotto, nonostante l’attivazione del soccorso istruttorio, le certificazioni rilasciate dal produttore riguardo ai materiali oggetto della fornitura, come stabilito dall’art. 2 del d.m. n. 174 del 2004 (indicate dal punto 16.1 del disciplinare); certificazioni che non possono essere sostituite dalle attestazioni – prodotte in giudizio, benché tardivamente, dalla ricorrente – riconducibili alle verifiche operate su richiesta del distributore, le quali, come detto, sono da considerare inidonee a garantire la presenza dei requisiti di compatibilità rispetto gli usi alimentari, ciò che preclude l’immissione in commercio e l’utilizzo della fornitura.

8. Il ricorso e i motivi aggiunti vanno quindi respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna Idro Bi s.r.l. a rifondere le spese di lite nei confronti di Viveracqua s.c. a r.l. e Tecnowasser s.r.l. liquidandole in € 2.500,00 a favore di ciascuna (complessivamente € 5.000,00), oltre ad imposte ed oneri come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Alberto Ramon, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Nicola Bardino   Leonardo Pasanisi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO