Pubblicato il 09/02/2024
N. 02608/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14376/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14376 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Almaviva The Italian Innovation Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Almawave s.p.a., Sopra Steria Group s.p.a., PA Advice s.p.a., Mice s.r.l., I.T. Svil s.r.l., Calloud s.r.l. e Digitalia s.r.l. (mandanti), tutte rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio, via G. P. Da Palestrina, n. 47;
contro
Consip s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
– del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale Consip s.p.a. si è determinata a ritenere non pervenuta entro il termine di scadenza l’offerta presentata dal costituendo r.t.i. alla gara indetta con bando pubblicato l’8 giugno 2023 per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento di servizi di Data Management e di servizi di demand e PMO per le PA, suddivisa in sei lotti del valore complessivo a base d’asta di 1.254 milioni di euro (ID 2566, CIG lotto 1 (9852886ABC), CIG lotto 2 (9852922872), CIG lotto 3 (9852991165);
– del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale Consip s.p.a. ha riscontrato implicitamente in modo negativo l’istanza di rimessione in termini inoltrata via p.e.c. dalla ricorrente il 5 settembre scorso;
– del provvedimento di data ed estremi ignoti con il quale Consip s.p.a. ha convocato gli operatori economici (ad eccezione dei ricorrenti) per la seduta pubblica del 3 novembre 2023 alle ore 15 ai fini dell’apertura delle offerte;
– nonché, in quanto occorra, del Capitolato d’oneri §12.1 regole per la presentazione dell’offerta, nella parte in cui addebita al concorrente il rischio della mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, prevedendo l’esclusione di qualsivoglia responsabilità di Consip s.p.a. per disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza,
quanto al ricorso per motivi aggiunti
– della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 17 novembre 2023 a firma dell’Amministratore Delegato di Consip, con la quale, in accoglimento della proposta formulata dagli Uffici nella nota del 23 ottobre 2023, viene rigettata l’istanza di rimessione in termini trasmessa dalla ricorrente con riguardo ai lotti 1, 2 e 3 della procedura per l’affidamento dei servizi di Data Management per le PA (ID 2566), e disposta la ripresa della procedura selettiva, confermandosi quindi la non ammissione delle ricorrenti;
– della predetta nota per l’Amministratore Delegato del 23 ottobre 2023 sottoscritta dai Responsabili delle competenti Divisioni interne, con la quale sono state recepite le risultanze della perizia tecnica a firma del prof. Cattaneo di pari data;
– della nota del 20 settembre 2023 prot. 43981 e, qualora necessario, di tutte le missive inviate da Consip al Gestore del Sistema prima e dopo la anzidetta nota, nella parte in cui la stazione appaltante ha ritenuto di potersi discostare dalle valutazioni compiute dal Gestore del Sistema in violazione del § 2.4 del capitolato d’oneri; del §12 del capitolato d’oneri, qualora interpretato (i) alla stregua di una generale clausola di esonero dalla responsabilità della stazione appaltante nel caso di malfunzionamenti della piattaforma telematica, (ii) nel senso di non ammettere le offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma, con il caricamento di tutta la documentazione prevista dalla lex specialis di gara, ma non confermate con l’attivazione della apposita funzione, nonché (iii) nella parte in cui non puntualizza il significato di “congruo anticipo” scriminante la condotta del partecipante che si sia attivato prima del termine finale ma non sia riuscito a completare il processo di invio dell’offerta a causa di rallentamenti, quand’anche fisiologici, della piattaforma di negoziazione; del §2 del capitolato d’oneri nella parte in cui esprime la scelta di Consip di avvalersi di una piattaforma telematica di negoziazione rivelatasi in concreto inidonea a garantire una sostanziale stabilità dei tempi di completamento del caricamento dell’offerta, pur avendone previsto l’accessibilità 24 ore su 24, sette giorni su sette ed avendo attribuito carattere patologico ad eventuali rallentamenti;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso, in quanto occorrer possa, della relazione interna del 22 settembre 2023 a firma del Responsabile della Direzione Promozione Sistema e-Procurement e della perizia del prof. Cattaneo del 23 ottobre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, le società ricorrenti – intenzionate a presentare offerta in r.t.i. tra di loro (nel prosieguo “r.t.i. Almaviva”) per i primi tre lotti della procedura indetta da Consip s.p.a. (d’ora innanzi “Consip”) con bando pubblicato l’8 giugno 2023 per la conclusione di “accordi quadro per l’affidamento di servizi di Data Management e di servizi di demand e PMO per le PA” – contestano la determinazione della stazione appaltante di ritenere non pervenuta entro il termine stabilito delle ore 16.00 del 5 settembre 2023 le relative offerte, lamentando un asserito malfunzionamento della relativa piattaforma telematica, che gli avrebbe impedito di completare in tempo utile il caricamento di tutta documentazione prescritta dagli atti di gara, riferendo che “intorno alle 15.54 (del 5 settembre 2023) il sistema si bloccava impedendo al rti di completare l’operazione”.
Parte ricorrente – sull’assunto “che l’inconveniente occorso nell’imminenza della scadenza del termine non sia dipeso dal suo comportamento nell’attività di caricamento dell’offerta” – chiede l’annullamento di tale determinazione e, per l’effetto la propria riammissione alla gara procedura, fornendo ad unico supporto delle proprie affermazioni un’istanza di rimessione in termini avanzata alla stazione appaltante alle 19.10 del 5 settembre 2023, in cui rappresentava che “in ragione di insormontabili difficoltà tecniche riscontrate nella fase finale di caricamento sulla piattaforma della documentazione prescritta dagli atti di gara, siamo stati impossibilitati a completare la presentazione dell’offerta”.
Consip si costituiva in giudizio, poi dando evidenza, con memoria e documentazione depositata il 20 novembre 2023, dell’istruttoria da costei avviata ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 al fine di verificare se si fosse effettivamente verificato un malfunzionamento del sistema, dapprima acquisendo documenti, dati e informazioni dal Gestore del Sistema e poi – in considerazione della particolare posizione rivestita da Almaviva s.p.a. nella gara de qua (potenziale concorrente e anche Gestore del Sistema, in quanto mandataria del r.t.i. aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita dalla stessa Consip) – facendo prudenzialmente redigere un’apposita perizia tecnica da un professionista esterno (in atti), attestante che nessun malfunzionamento della piattaforma si è verificato, sicchè la mancata presentazione dell’offerta nei termini per tutti e tre i lotti sarebbe dipesa da un comportamento non diligente dell’operatore che, avendo atteso gli ultimi minuti per il completamento delle operazioni di caricamento della documentazione, ha operato delle azioni frenetiche, incontrollate e incoerenti sulla piattaforma (ripetuti refresh della pagina con conseguenti caricamenti della relazione tecnica per il lotto 2 e, infine, ritorno sulla pagina iniziale), che hanno provocato lo spirare del termine di scadenza.
La Sezione con ordinanza n. 7735/2023 respingeva l’istanza cautelare “Rilevato … che dalla documentazione agli di causa emerge che il ricorrente ha avviato solo a ridosso della scadenza del termine le operazioni di upload delle offerte tecniche per ciascuno dei tre lotti sul Sistema, poi caricando negli ultimi minuti prima della scadenza per ben tre volte nel giro di pochi secondi lo stesso documento (la relazione tecnica per il lotto 2) attraverso ripetuti refresh della pagina e, infine, ritorno sulla pagina iniziale;
Rilevato che sono, altresì, rinvenibili agli atti di causa molteplici indizi, nell’intervallo di tempo considerato (gli ultimi dieci minuti prima della scadenza), della piena operatività del sistema, come comprovato dall’aver contestualmente un altro operatore finalizzato con successo la propria partecipazione alla gara;
Ritenuto, dunque, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che la mancata partecipazione di parte ricorrente alla gara sia causalmente riconducibile al solo comportamento negligente del r.t.i. Almaviva, che – benché consapevole dei numerosi documenti da caricare sul sistema entro le ore 16.00 del 5 settembre 2023 nonché reso edotto ex ante delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi “con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista” (in tal senso, la lex di gara) – non si è invece attivato per tempo, agendo a solo pochi minuti dalla scadenza del termine, compiendo una serie di azioni frenetiche, incontrollate e incoerenti sulla piattaforma che hanno determinato lo spirare del termine di scadenza”.
Tale ordinanza veniva confermata dal Consiglio di Stato in sede di relativo appello, prima con decreto cautelare monocratico n. 4823/2023, nella considerazione che “le ragioni vantate dalla parte appellante non appaiono idonee a scalfire le considerazioni del primo giudice, trattandosi di allegazioni tese ad individuare errori nell’operato dal consulente tecnico della stazione appaltante ma non idonee a suffragare la correttezza del comportamento tenuto in fase di gara dall’appellante” e poi con ordinanza n. 5001/2023, “Ritenuto che, prima facie, le considerazioni esposte dall’appellante non consentono di superare il merito delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora”.
Con successivo atto notificato il 20 dicembre 2023 e depositato il 22 dello stesso mese, parte ricorrente propone ricorso per motivi aggiunti avverso i successivi atti con cui Consip ha respinto l’istanza di rimessione in termini e dato nuovo impulso alla procedura, sostanzialmente contestando le risultanze della perizia tecnica di Consip in ragione di una propria controperizia – in cui si afferma la presenza di un “errore alle ore 15:58:54” nella “verifica della firma e dell’integrità” in relazione alla “terza richiesta POST di caricamento del file relativo all’Offerta Tecnica Lotto 2 … effettuata alle ore 15:56:17” – chiedendo al Collegio, qualora non ritenesse dirimenti le argomentazioni ivi svolte, di disporre relativa verificazione o c.t.u. volta a ricostruire con certezza il funzionamento della piattaforma nell’arco temporale di interesse.
Sostiene, poi, il r.t.i. Alamviva che la propria condotta debba, comunque, “ritenersi perfettamente giustificabile atteso che … come spesso accade in gare di questa rilevanza e soprattutto nell’ipotesi di partecipazione in forma collettiva …, le offerte tecniche sono … definitivamente confezionate a ridosso della scadenza del termine ultimo…; le modalità di caricamento delle offerte tecniche relativamente ai Lotti 1 e 3 – con restituzione da parte del sistema della conferma del corretto upload e della positiva elaborazione in soli 10 secondi – avevano ingenerato nell’OE la certezza che la piattaforma avrebbe avuto la stessa responsività anche per il caricamento di un file di analoghe dimensioni e identica tipologia iniziato immediatamente dopo … non essendo immaginabile che il sistema avrebbe crashato”.
Lamenta, infine, “in via subordinata” parte ricorrente l’illegittimità § 12.1 del Capitolato d’oneri nella parte in cui stabilisce che “L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima”, invocando la rilevanza del completamento del caricamento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta dalla legge di gara, anche in assenza dell’attivazione di tale funzione.
Consip con memoria del 30 dicembre 2023 controdeduceva anche sull’irricevibilità e infondatezza dei motivi aggiunti.
Seguiva il deposito di ulteriori memorie di replica, in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie opposte argomentazioni difensive.
Il 17 gennaio 2024 il giudizio veniva trattato sia in udienza pubblica – dove le parti dichiaravano di rinunciare, con riferimento alla recente proposizione dei motivi aggiunti, ai relativi termini a difesa – che in camera di consiglio, insistendo parte ricorrente per l’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare in relazione all’eventualità che il Collegio disponga istruttoria sul funzionamento della piattaforma.
La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso proposto dal r.t.i. Almaviva come successivamente integrato da motivi aggiunti sia infondato sulla base delle considerazioni già espresse in sede cautelare e meglio illustrate nel prosieguo, invero non superate dai rilievi mossi da parte ricorrente in sede di motivi aggiunti.
Occorre premettere come l’oramai diffuso impiego di strumenti informatici nelle gare pubbliche – se consente di semplificarne e velocizzarne lo svolgimento, con anche importanti vantaggi in termini di integrità e segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni compiute, massima partecipazione e par condicio tra gli operatori economici – può, tuttavia, presentare talune rilevanti criticità operative derivanti da aspetti prettamente tecnologici.
L’utilizzo di tale modalità di gestione della procedura di gara richiede, infatti, l’approntamento da parte dell’amministrazione di un sistema informatico, in grado di assolvere efficacemente ai meccanismi di presentazione delle offerte, cosicché, in generale, non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzarne l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema imputabile al gestore .
Occorre, tuttavia, altresì considerare che nell’ambito delle gare svolte con modalità telematica, con trasmissione dell’offerta esclusivamente in via elettronica, la semplificazione degli oneri partecipativi è – per così dire – “compensata” dalla sussistenza, in capo agli operatori, di una “peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara” (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3329/2014), con conseguente “impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema “pubblico” per la trasmissione delle offerte” (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III-quater, n. 10306/2022)
Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta, sull’utente grava, infatti, un “rischio tecnico” inerente l’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, in ossequio al criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai casi di malfunzionamento del sistema imputabili al gestore, devono essere adeguatamente distinte le ipotesi in cui la mancata trasmissione dell’offerta consegua alla mancanza di quella “peculiare diligenza” esigibile da parte del partecipante nella trasmissione degli atti di gara, “a tutto concedere vigendo anche in questo caso le ordinarie regole di suddivisione della responsabilità per attività rischiose” (Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 219/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Sull’operatore economico che intenda procedere alla presentazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto gestita con mezzi informatici ricade, quindi, l’onere di attivarsi con la diligenza tipica del profilo professionale rivestito affinché le modalità tecniche di funzionamento del sistema non impediscano la tempestiva presentazione della domanda.
Nello specifico, la giurisprudenza ha già avuto modo di statuire che “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità; ferma, ovviamente la gestione del vero e proprio malfunzionamento impeditivo della piattaforma di negoziazione per il quale, invece, lo stesso legislatore appronta specifici rimedi, quali la “sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento (art. 79 comma 5 bis D.Lgs. n. 50 del 2016, cit.). In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l’ora di inizio delle stesse, prescelto dall’utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificativamente indicate” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 novembre 2020, n. 7352; nonché, inoltre, Consiglio di Stato, Sezione I, 24 gennaio 2020 n. 220).
Ne discende come l’invocato meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, previsto all’art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile al caso di specie) “nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte” operi soltanto se (e nella misura in cui) il malfunzionamento della piattaforma digitale sia imputabile alla stazione appaltante, non potendo mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è, invece, attivato per tempo.
Ebbene, così compendiati i principi che governano la fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, nel caso di specie assume rilievo dirimente che:
i) da un lato, il r.t.i. ricorrente non si sia attivato tempestivamente al fine di trasmettere la propria offerta;
ii) dall’altro non risulti provato alcun malfunzionamento della piattaforma telematica della stazione appaltante.
Sotto il primo aspetto, risulta, infatti, incontestato tra le parti che, come certificato dalla documentazione resa dal Gestore del Sistema e versata in giudizio da parte resistente, il r.t.i. ricorrente ha iniziato le operazioni di caricamento delle proprie offerte tecniche solo alle ore 15:35:04, riuscendo a caricare tutti i documenti soltanto relativamente al lotto 1 e 3 e non anche al lotto 2, per il quale avviava l’upload alle ore 15.54.15, a poco più di cinque muniti dalla scadenza del termine (in tal senso, l’allegato 4 “log di sistema”), non riuscendo a finalizzare entro l’orario previsto, mediante la funzione di “conferma ed invio”, la presentazione dell’offerta per nessuno dei tre lotti di interesse.
Il r.t.i. Alamviva ha, dunque, avviato solo a ridosso della scadenza le operazioni di upload delle offerte tecniche, in particolare iniziando a caricare la documentazione relativa al lotto 2 appena sei minuti prima dello spirare del relativo termine, peraltro senza riuscire a inserire in piattaforma solo l’ultimo documento necessario per concludere la partecipazione alla negoziazione (la relativa relazione tecnica).
Né alcun rilievo in senso contrario assume la circostanza – invece valorizzata da parte ricorrente – che l’operatore ha “avviato la procedura telematica per la presentazione della propria offerta sui tre lotti applicativi (lotti 1, 2 e 3) alle ore 20.54 del 4.9.2023” (ovvero il giorno prima quello di scadenza), dovendo riguardare lo sforzo diligente (tempestivo) dell’offerente tutte le operazioni prescritte e, innanzi tutto, il caricamento completo dell’offerta, come visto avviato solo a ridosso della scadenza (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 574/2023).
Sotto il secondo aspetto, rileva come l’asserito malfunzionamento della piattaforma risulti sconfessato dell’operatività generale del sistema nell’intervallo di tempo considerato (gli ultimi sei minuti prima della scadenza), come desumibile dai dati di “traffico”, riferiti e allegati da Consip nella memoria e nella documentazione depositata il 30 dicembre 2023, idonei ad escludere il verificarsi di un vero e proprio arresto, capace di aver causalmente impedito la partecipazione del r.t.i. Almaviva alla gara.
Né valgono in senso contrario le considerazioni spese nella controperizia di parte ricorrente, invero capaci di documentare, tutt’al più, un mero rallentamento della piattaforma, oltre che del tutto fisiologico, anche del tutto prevedibile a ridosso della scadenza – come peraltro riconosciuto dallo stesso r.t.i. (che infatti a pag. 8 del ricorso per motivi aggiunti si esprime in termini di “periodo di (presumibile) picco”) – e, dunque, agevolmente ovviabile con la (normale) diligenza, non riducendosi – come invece fatto dal r.t.i. Almaviva – all’ultimo momento (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 574/2023, già citata).
Il Collegio condivide, infatti, quel consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale “nell’ambito delle procedure informatiche, tali rallentamenti, fisiologici in tale tipo di trasmissioni, costituiscono un’evenienza che resta a carico del soggetto partecipante, il quale deve premunirsi e porre in essere le dovute attività (strumentali all’adempimento dell’incombente telematico) in tempo utile, premunendosi anche e soprattutto rispetto a tali inconvenienti” (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n. 8038/2022, confermata da Consiglio di Stato, Sezione V, n. 574/2023, già citata).
A ciò si aggiunga come non sia stata specificamente censurata l’organizzazione e la configurazione della piattaforma, sotto il profilo della omessa predisposizione di modalità e/o potenzialità in grado di scongiurare alla radice tali sovraffollamenti.
Ne discende come la mancata partecipazione di parte ricorrente alla gara sia causalmente riconducibile al solo comportamento negligente del r.t.i. Almaviva, che – benché consapevole dei numerosi documenti da caricare sul sistema entro le ore 16.00 del 5 settembre 2023 nonché reso edotto ex ante delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi “con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista” (in tal senso, la lex di gara) – non si è invece attivato per tempo, agendo a solo pochi minuti dallo spirare del termine di scadenza.
Privo di rilievo è, infine, la censura volta a contestare il § 12.1 del Capitolato d’oneri nella parte in cui prevede che l’unico adempimento che avrebbe completato il procedimento di invio dell’offerta sarebbe stata la digitazione sulla funzione “Conferma ed invio”, ritenendo il Collegio che tale doglianza, poiché articolata solo in sede di ricorso per motivi aggiunti, sia irricevibile per tardività, atteso che parte ricorrente avrebbe dovuto formularla in sede di ricorso introduttivo (in cui tale § 12 è, infatti, sotto altro aspetto impugnato).
In conclusione, sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti, attesa la legittimità, sotto i profili dedotti, della determinazione di Consip di non ritenere pervenute entro il termine di scadenza le offerte del r.t.i. Almaviva, escludendo, per l’effetto, anche la necessità di una rimessione in termini di quest’ultima.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore di Consip.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo che il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore di Consip, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Michele Tecchia, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio | |
IL SEGRETARIO