Pubblicato il 14/02/2024

N. 00262/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01005/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2023, proposto da
Biomerieux Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 94978501C5, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedale – Università di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Calì, Carlo Moreschi, Ludovica Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Flavio Lorusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– dell’atto di conferma prot. n. 0056350 del 31 agosto 2023 a mezzo del quale, in seguito alla riconvocazione della Commissione di gara e ad “una ulteriore analisi dei requisiti richiesti e dei criteri di valutazione”, l””A.O.U. di Padova ha confermato “gli esiti pubblicati con verbale tecnico n. 3 datato 17 maggio 2023” e, contestualmente, in via di autotutela, deciso di trasmettere la relazione tecnica di Becton Dickinson Italia S.p.A. in versione comunque ancora oscurata rispetto al primo invio, ritenendo comunque di oscurare numerose parti della stessa;

– della nota di comunicazione del predetto atto di conferma;

– della deliberazione n. 1286 del 3 luglio 2023 di aggiudicazione della gara a Becton Dickinson Italia S.p.A. (C.I.G.: 94978501C5);

– della comunicazione di aggiudicazione del 6 luglio 2023;

– di tutti i verbali di gara e, in particolare ma non esclusivamente, dei verbali n. 2, con cui i dispositivi offerti da Becton Dickinson Italia S.p.A. sono stati ritenuti rispettosi dei requisiti minimi, e n. 3 con cui è stato assegnato il punteggio tecnico;

– della lex specialis nella parte in cui fosse interpretata in modo da rendere ammissibile l””offerta di Becton Dickinson Italia S.p.A. e comunque corretto il punteggio attribuitole;

– ove occorrer possa, dei chiarimenti, della nota di avvio approfondimenti, di tutta la lex specialis e di tutte le comunicazioni avvenute nel corso della gara;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non cogniti,

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall””Amministrazione resistente con Becton Dickinson Italia S.p.A., con dichiarazione di disponibilità e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente bioMérieux Italia S.p.A. per la durata originaria del contratto

e per la condanna, ex art. 116 c.p.a.,

dell””Azienda Ospedale – Università di Padova ad ostendere la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanze del 10 luglio 2023 e del 13 luglio 2023, e segnatamente delle offerte tecnica ed economica e di tutti i verbali di gara, in forma leggibile e non oscurata.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Becton Dickinson Italia S.p.A. il 31/10/2023:

per l”annullamento

– del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico, della griglia Criteri di Valutazione, nonché dei chiarimenti e dell”ulteriore documentazione posta a base di gara, come rettificata con i quali l”Azienda Ospedale Università di Padova indiceva, con Deliberazione n. 2478 del 25.11.2022, successivamente modificata con Deliberazione n. 154 del 27.01.2023, una gara per la fornitura di un Sistema Analitico per la ricerca di batteri e miceti su campioni di sangue e di liquidi biologici diversi dal sangue da destinare alla UOC Microbiologia e Virologia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell”offerta economicamente più vantaggiosa, CIG 94978501C5;

– di tutti i Verbali di gara e i rispettivi allegati, inclusi il Verbale del 11.04.2023, il Verbale n. 2 del 28.04.2023, nella parte in cui i dispositivi offerti da Biomérieux Italia S.p.A. sono stati valutati come rispettosi dei requisiti minimi, nonché del Verbale n. 3 del 17.05.2023 nella parte in cui è stato assegnato il punteggio tecnico ai dispositivi offerti da Biomérieux Italia S.p.A., nonché del Verbale apertura economica del 20/06/2023;

– della lex specialis di gara, ove interpretata in maniera tale da ritenere ammissibile l”offerta della Biomérieux Italia S.p.A., perché rispettosa dei requisiti minimi, o da ritenere corretto il punteggio attribuito a quest”ultima impresa in riferimento ai criteri di valutazione censurati;

– della Deliberazione di aggiudicazione n. 1286 del 03.07.2023;

– della Comunicazione di Aggiudicazione del 06.07.2023;

– della nota del 10.08.2023, avente ad oggetto preavviso di avvio di ulteriori approfondimenti tecnici;

– del Provvedimentodi conferma, del 31.08.2023 Protocollo n. 0056350,

per mezzo del quale, come precisato in narrativa, sono stati confermati i punteggi assegnati;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;

Tutti nella parte in cui ammettono in gara e non escludono l”offerta di Biomérieux Italia S.p.a., la valutano positivamente e la collocano nella graduatoria finale, e per la conseguente declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per carenza d”interesse.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedale – Università Padova e di Becton Dickinson Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con le delibere n. 2478 del 25/11/2022 e n. 154 del 27/01/2023, modificativa della prima, l’Azienda Ospedale-Università di Padova ha indetto una gara per la fornitura di un sistema analitico per la ricerca di batteri e miceti su campioni di sangue e di liquidi biologici diversi dal sangue, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – c.i.g. 94978501C5.

Alla suddetta gara hanno preso parte le società Biomerieux Italia S.p.A. e Becton Dickinson Italia S.p.A.: quest’ultima ha ottenuto l’aggiudicazione, con deliberazione n. 1286 del 03/07/2023, conseguendo la votazione complessiva di 91,17 punti (di cui 70 punti tecnici e 21,17 economici), a fronte del punteggio di 84,00 conseguito da Biomérieux (di cui 54 tecnici e 30 economici).

A seguito delle istanze di accesso e di annullamento in autotutela presentate da parte ricorrente, ostesa dalla P.a. parte della documentazione richiesta, la P.a., in data 31 agosto 2023, ha trasmesso a Biomérieux provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, parzialmente accogliendo le contestazioni relative al diritto di accesso, avendo mantenuto oscurate alcune parti dell’offerta tecnica della società ricorrente.

Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe parte ricorrente, con ricorso depositato in data 29 settembre 2023 ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. secondo parte ricorrente la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un sistema privo delle caratteristiche richieste dal requisito minimo n. 9: “monitoraggio e controllo esterno (anche con datalogger) della temperatura d’incubazione dei Campioni”, senza possibilità di invocare l’art. 68, d.lgs. n. 50/2016;

2. secondo parte ricorrente il sistema offerto da Becton Dickinson sarebbe privo delle caratteristiche richieste dal requisito minimo n. 10, per il quale si richiede la “capacità dello strumento di identificare i flaconi scaduti al momento dell’inserimento nello stesso”;

3. secondo parte ricorrente, poiché dalla lettura dell’offerta tecnica presentata da Becton Dickinson risulterebbe che quest’ultima, per l’erogazione del servizio di formazione accreditata ECM, avrebbe concluso (almeno) due contratti di subappalto, rispettivamente con la società Effetti S.r.l. e con la società Biomedia S.r.l., l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa la società controinteressata non avendo né dichiarato questi subappalti, né allegato i contratti; la mancata indicazione della volontà di subappaltare una parte delle prestazioni – vuoi per violazione dell’art. 105 c.p.a., vuoi per quella del divieto di modificare l’offerta tecnica – determinerebbe l’esclusione della controinteressata;

4. secondo parte ricorrente, la Commissione avrebbe errato: a) nell’attribuire alla controinteressata il punteggio di 6 (presente) al requisito (di tipo “on/off”, con punteggio 0 in caso di assenza o 6 se presente) dell’“auto check-in”, in quanto lo strumento offerto dalla predetta non consentirebbe in realtà di effettuare il check-in in automatico; b) nell’attribuire alla controinteressata il punteggio di 6 (presente) al requisito n. 7 (di tipo “on/off”, con punteggio 0 in caso di assenza o 6 se presente) “controllo del volume di inoculo del singolo flacone”, in quanto il meccanismo di controllo offerto sarebbe rappresentato da una banale “scala graduata”, ossia delle tacche disegnate sul flacone a distanza di 5 ml l’una che consentirebbero all’operatore, a occhio nudo, di leggere il volume di inoculo; peraltro, secondo la ricorrente, il requisito in esame, laddove interpretato nel senso inteso dall’aggiudicataria e dalla Commissione – e cioè nel senso di ritenere del tutto sovrapponibili il concetto di rilevazione e quello di controllo – sarebbe assolutamente irragionevole ed illogico e, comunque, dovrebbe condurre ad escludere il requisito dell’auto check-in; c) con riferimento, invece, al requisito n. 4 della “Formazione (specificare durata e completezza del programma di formazione)” la valutazione della Commissione (Becton Dickinson ha ottenuto il massimo punteggio, mentre bioMérieux un solo punto) sarebbe manifestamente illogica, sia perché la Commissione ha ritenuto che “entrambe le ditte offrono una formazione esaustiva”, sia perché la motivazione della commissione a sostegno delle differenze di punteggio non sarebbe corretta, sia perché la controinteressata indica una prestazione (relativa ai corsi accreditati con ECM), che non esegue personalmente, ma per mezzo di un subappalto non dichiarato.

La società ricorrente ha chiesto, quindi, che sia dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto medio tempore tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata, proponendo la domanda di subentro nel contratto medesimo, con la precisazione che la richiesta concerne l’intera durata originaria del contratto, e non soltanto la sua durata residua, riservandosi la proposizione di domanda risarcitoria per equivalente a separato giudizio, anche a norma dell’art. 30, comma 5, c.p.a..

Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione resistente e la società controinteressata contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La società controinteressata ha proposto anche ricorso incidentale, depositato in data 31 ottobre 2023, deducendo i seguenti motivi:

1a. secondo la controinteressata, l’offerta della ricorrente sarebbe carente del requisito minimo n. 2 «Compatibilità con i sistemi di prelievo a ciclo chiuso sottovuoto (tipo vacutainer) presenti in Azienda Ospedale-Università Padova», per violazione delle disposizioni della lex specialis e del principio di concorrenza, nonché per violazione degli artt. 30, 32, 68 d.lgs. 50/2016;

1b. nell’offerta della ricorrente mancherebbe la certificazione CE-IVD e CE (dispositivi medici) per il dispositivo Labguard, il quale, comunque, sarebbe destinato ad un uso meramente domestico/residenziale;

1c. la ricorrente avrebbe offerto un middleware senza fornire documentazione a comprova delle

caratteristiche dello stesso e, comunque, nell’offerta sono stati indicati diversi tipi di middleware, con incertezza assoluta circa l’effettivo oggetto dell’offerta medesima che risulta così indeterminata e indeterminabile; ne consegue, secondo parte controinteressata, l’impossibilità di comprendere come la SA, da un lato, abbia potuto riscontrare la sussistenza delle seguenti caratteristiche: “7. collegamento bidirezionale con il sistema informatico del laboratorio (03 DEDALUS)/Middleware, trasmissione automatica dei risultati positivi e negativi; 8. controllo continuo e a distanza delle emocolture in corso da parte del Laboratorio di Microbiologia anche su strumenti installati presso l’Ospedale S. Antonio”; dall’altro, abbia potuto valutare positivamente l’offerta della ricorrente principale in merito al criterio: n. 1 Caratteristiche strumentali: auto check-in (6 PT); n. 2 Hardware e software di gestione del sistema capace di generare report statistici con presenza dei seguenti indicatori di performance del processo diagnostico: … (10 pt); n. 3 “Possibilità di trasmettere al LIS/Middleware, il tempo di positivizzazione del flacone” (7 pt);

1d. quanto indicato al punto 1c., qualora ritenuto non idoneo all’esclusione della ricorrente, avrebbe comunque dovuto comportare l’azzeramento del punteggio in favore della ricorrente.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

All’esito dell’udienza del 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Sul ricorso

Sulla tempestività del ricorso 

Parte controinteressata ha eccepito la tardività e, quindi, l’irricevibilità del ricorso perché notificato oltre il termine previsto dall’art. 120 c.p.a.

Per quanto qui rileva, l’art. 120 comma 5 c.p.a. dispone che “[…] il ricorso, [deve] essere propost[o] nel termine di trenta giorni, decorrente per il ricorso principale, […] dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [oggi art. 76 D.lgs. 50 del 2016], ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto”.

Come ricordato dall’Adunanza Plenaria, sentenza n. 12/2020, il “differimento” del termine per impugnare, riconosciuto in presenza di una istanza di accesso, opera con riferimento a tutti quei motivi di doglianza, “non altrimenti percepibili dal ricorrente”, i.e. con riferimento a tutti quei vizi (potenziali) della procedura, non evincibili, se non attraverso l’esame della documentazione richiesta in ostensione.

Nel caso di specie l’aggiudicazione è stata comunicata in data 6 luglio 2023 e il ricorso è stato notificato in data 29 settembre 2023.

Nell’istanza di accesso datata 13 luglio 2023 la ricorrente ha dato conto della necessità di avere contezza dell’integrale offerta tecnica della controinteressata in quanto ‹‹l’analisi della Delibera di aggiudicazione e dei suoi allegati, infatti, ha fatto insorgere in bioMérieux il grave sospetto che lo strumento offerto dall’aggiudicataria sia innanzitutto privo di un requisito minimo a pena di esclusione ed in particolare, per quanto al momento è possibile desumere, la capacità di identificare i flaconi scaduti, motivo per il quale, a quanto consta, Becton Dickinson è già stata esclusa o penalizzata in altre procedure di gara simili. In secondo luogo, alcuni criteri di valutazione tecnica paiono non corrispondenti rispetto alle caratteristiche note dei prodotti offerti dalla prima classificata. Ciò vale, in particolare ma non esclusivamente: a) per la caratteristica strumentale dell’auto check-in, per la quale, parimenti, è già stata riconosciuta in sede giudiziale che tale caratteristica non è propria del sistema offerto da Becton Dickinson; b) per la caratteristica del controllo del volume di inoculo, pacificamente non posseduta dal sistema proposto dall’aggiudicataria eppure ritenuto esistente; c) per la disparità di trattamento nella valutazione del programma di formazione. In entrambe le ipotesi la correzione dell’errore garantirebbe l’aggiudicazione in favore di bioMérieux, essendosi quest’ultima classificata al secondo posto della graduatoria di merito ed avendo – lo si precisa con riferimento alla seconda delle anomalie segnalato – ottenuto una differenza di punteggio rispetto alla prima classificata inferiore rispetto all’errore che parrebbe essere stato commesso dalla Commissione giudicatrice››.

Si tratta di censure molto chiare e precise la cui consapevolezza, evidentemente, discende dalla conoscenza delle caratteristiche dei prodotti offerti dalla controinteressata rispetto alla quale l’ostensione dell’offerta tecnica assume rilievo solo in termini di ulteriore conferma e implementazione dei possibili elementi di censura.

A tal proposito, d’altronde, per quanto fosse possibile per la società ricorrente in parte verificare, in termini generali, le caratteristiche del prodotto aliunde, sulla scorta degli elementi emergenti dalla documentazione già ostesa dalla P.a. alla data del 13 luglio 2023, non vi sono però evidenze che la ricorrente conoscesse o fosse necessariamente in grado di conoscere, prima dell’ostensione integrale dell’offerta, anche le circostanze, diverse da quelle esplicitate nell’istanza di accesso, dedotte successivamente nel presente giudizio.

Tenuto conto che l’ostensione è avvenuta in parte il 3 di agosto e in parte il 31 di agosto e la notifica del ricorso è avvenuta in data 29 settembre 2023, considerata anche la sospensione feriale dei termini, si può affermare che il ricorso medesimo sia solo parzialmente irricevibile, con riguardo ai motivi nn. 2 e 4 che precedono, con esclusione, per il motivo n. 4, della doglianza relativa all’offerta in asserito subappalto della formazione ECM, risultando, invece, tempestivo per i motivi nn. 1 e 3.

Sull’ammissibilità del ricorso

A nulla rileva, invece, al fine di evitare la parziale irricevibilità del ricorso, che la P.a. resistente abbia dato avvio al procedimento in autotutela su istanza della società ricorrente, concluso con il provvedimento di diniego del 31 agosto 2023.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale anche di recente ribadito e precisato dal Consiglio di Stato, infatti, ‹‹tradizionalmente la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Cons. Stato sez. II, 14/01/2022, n. 272; Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157; Sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5977; Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172; Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; Sez. IV 27 gennaio 2017, n. 357, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207 12 ottobre 2016, n. 4214 e 29 febbraio 2016, n. 812). In tale ottica, applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, ne discende che la verifica del possesso dei requisiti – solo se basata su una nuova istruttoria, su una rinnovata ponderazione degli interessi e, quindi, anche su una nuova motivazione – si configura quale “conferma in senso proprio”, con valenza provvedimentale, autonomamente impugnabile, altrimenti atteggiandosi quale atto “meramente confermativo” (della pregressa aggiudicazione), come chiarito dalla sentenza di questa Sezione, 15 settembre 2022 n. 8011, resa in relazione a fattispecie analoga a quella di cui è causa, nella quale peraltro, diversamente da quanto avvenuto nell’ipotesi di specie, la stazione appaltante, in sede di verifica del possesso dei requisiti, aveva espressamente esaminato l’affidabilità professionale dell’aggiudicataria a fronte delle contestazioni mosse dalla controinteressata. Con tale sentenza pertanto questa Sezione ha ritenuto che fosse integrata l’improcedibilità in parte qua del ricorso di primo grado, in quanto la determina relativa alla verifica dei requisiti era configurabile come conferma in senso proprio, contenendo un’espressa motivazione dalla quale si desumeva una nuova istruttoria e una nuova valutazione dei fatti: “Con tale determina la stazione appaltante ha provveduto, in conformità ai principi enucleati dal noto pronunciamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, n. 16 del 2020, alla rivalutazione dell’affidabilità della concorrente – potendo solo la stazione appaltante valutare il punto di rottura di detta affidabilità in riferimento ad asserite carenze dichiarative di precedenti illeciti professionali…- con atto di natura provvedimentale in quanto di conferma in senso proprio e non meramente confermativo. La natura di atto di conferma in senso proprio si evince claris verbis dalla motivazione della citata delibera, che, sia pure in modo sintetico, esprime l’avvenuto compimento della valutazione di carattere discrezionale in ordine alla persistente affidabilità della concorrente aggiudicataria”›› (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642).

Nel caso di specie, la P.a. ha sì dato conto, nel provvedimento di diniego dell’autotutela, che ‹‹a seguito di una ulteriore analisi dei requisiti richiesti e dei criteri di valutazione della procedura in oggetto la Commissione conferma i punteggi assegnati››, ma si è limitata a confermare i punteggi e gli esiti pubblicati con verbale tecnico n. 3 datato 17 maggio 2023 pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, senza motivare nemmeno sinteticamente in ordine alla regioni di doglianza oggetto dell’istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente.

La mancanza di una motivazione nuova o comunque integrativa tale da giustificare una determinazione effettiva di secondo grado in conformità all’insegnamento del Consiglio di Stato, esclude che si verta nel caso di specie in un’ipotesi di conferma in senso proprio, trattandosi di un atto meramente conformativo.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente irricevibile con riguardo ai soli motivi nn. 2 e 4 (con esclusione, per quest’ultimo, della doglianza relativa all’offerta in asserito subappalto della formazione ECM), i quali, comunque, come vedremo, devono considerarsi infondati.

2. Nel merito.

2.1. Sul primo motivo di ricorso principale.

Il capitolato speciale di gara tra le caratteristiche minime del sistema prevede “9. monitoraggio e controllo esterno (anche con datalogger) della temperatura d’incubazione dei Campioni”.

Secondo parte ricorrente l’aggiudicataria si sarebbe limitata ad offrire un termometro digitale che a) permette di “rilevare” la temperatura interna dello strumento senza però darne evidenza all’esterno e non permette quindi di effettuarne né il controllo né il monitoraggio esterno; b) non rileva la temperatura d’incubazione “del campione”, poiché la temperatura rilevata non è quella di incubazione del campione, ma quella, interna, “della strumentazione Bactec FX”; c) non compie alcun monitoraggio né controllo della temperatura ma si limita alla mera rilevazione della stessa.

In primo luogo, occorre osservare come la lex specialis non richiedesse un mezzo per monitorare la “temperatura esterna dello strumento”, né la temperatura ambientale, ma esclusivamente un mezzo per monitorare e controllare esternamente, in modo cioè indipendente dallo strumento, la temperatura d’incubazione dei campioni.

In questo senso il Collegio ritiene che quanto offerto dalla controinteressata sia conforme alle indicazioni del capitolato, consentendo un monitoraggio indipendente rispetto a quello effettuato dallo strumento interno, con rilevazione nella schermata d’interfaccia utente.

Non risulta nemmeno che sia necessario aprire lo strumento per verificare la temperatura risultando quanto necessario dal display esterno e dall’interfaccia utente: la possibilità di aprire il “cassetto”, quindi, si pone come elemento aggiuntivo di controllo.

Nè risulta condivisibile l’interpretazione eccessivamente restrittiva offerta da parte ricorrente – peraltro inammissibile perché formulata specificamente solo nelle memorie difensive – secondo la quale per “esterno” deve intendersi fisicamente al di fuori della macchina, perché la finalità della previsione del capitolato è evidentemente quella di garantire un sistema di controllo indipendente, non già fisicamente esterno alla macchina, sì che un sistema come quello approntato dall’offerta della controinteressata risulta conforme alle previsioni della lex specialis.

Come precisato da parte controinteressata e risultante dall’offerta tecnica della stessa, il sistema BD Bactec Fx consente di monitorare e controllare la temperatura di incubazione del campione mediante collegamento con il display esterno, senza necessità di apertura del cassetto.

Infine, oltre che inammissibile perché non dedotta nel ricorso, è infondata la censura relativa alla necessità di spegnere il termometro dopo ogni rilevazione, in quanto l’eventuale spegnimento è previsto solo al fine di consentire una maggiore durata della batteria.

Pertanto, il motivo deve essere respinto.

 

 

2.2. Sul secondo motivo di ricorso principale.

Il capitolato di gara, tra le caratteristiche minime del sistema, prevede “10. capacità dello strumento di identificare i flaconi scaduti al momento dell’inserimento nello stesso”.

Secondo parte ricorrente, il sistema offerto dalla controinteressata non garantirebbe l’identificazione dei flaconi scaduti “al momento dell’inserimento” nel sistema, perché il componente BD Synapsys, analizza i dati non durante il caricamento a bordo dello strumento, ma successivamente, entro i successivi 60 giorni; inoltre, la controinteressata non avrebbe mai affermato che lo strumento abbia la capacità di elaborare la data di scadenza confrontandola con la data del caricamento e ottenere un allarme di flacone scaduto.

Ferma la tardività della censura che precede, come più sopra ricordato, la stessa risulta anche infondata alla luce degli atti di causa e della documentazione prodotta in giudizio.

Infatti, dall’offerta tecnica della controinteressata risulta che il sistema BD Bactec Fx identifichi automaticamente, al momento dell’inserimento del flacone, la data di scadenza ed il numero del lotto, attraverso un codice QR presente sull’etichetta, sì che i flaconi scaduti vengono identificati e non vengono processati.

La previsione per cui dopo il recupero delle informazioni sui lotti e sulle scadenze, tutti i flaconi processati negli ultimi 60 giorni nel database di BD Synapsys Informatics con uno stato di scadenza sconosciuto vengono valutati rispetto alle informazioni sui lotti e sulle scadenze recuperate assegnandogli automaticamente lo stato di scadenza: scaduto o non scaduto, si pone evidentemente come un quid pluris, cioè una funzione “di recupero” tutte le volte che, accidentalmente, il sistema non riesce a determinare lo stato di scadenza.

Quindi, secondo il Collegio, anche alla luce di quanto sottolineato dalla società controinteressata e dalla P.a. in giudizio, la previsione deve essere letta come una previsione migliorativa ulteriore, nei casi eccezionali e residuali di problemi legati a difficoltà nella determinazione della scadenza.

Pertanto, anche tale doglianza deve essere respinta.

 

 

2.3. Sul terzo motivo di ricorso principale.

Secondo parte ricorrente la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non avere dichiarato nel DGUE il subappalto con la società Effetti S.r.l. e con la società Biomedia S.r.l., depositato il relativo contratto e ottenuto l’autorizzazione dell’Amministrazione per il suo svolgimento, con riferimento all’erogazione del servizio di formazione accreditata ECM.

Ai sensi dell’art. 105, d.lgs. n. 50 del 2016, vigente ratione temporis, il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Secondo il Collegio l’omessa indicazione del rapporto contrattuale con le suddette società per la sola formazione accreditata ECM, può trovare giustificazione, nel caso di specie, per le particolari caratteristiche della prestazione offerta dalla società controinteressata.

Al riguardo, nel capitolato speciale alla voce “Formazione”, si prevede che ‹‹la Ditta aggiudicataria dovrà garantire attività formative da effettuarsi in occasione del collaudo, salvo diversi accordi, presso le specifiche strutture presso le quali sono previste le installazioni. Le attività formative andranno eventualmente ripetute in sessioni successive per coprire la totalità degli interessati in funzione delle rispettive presenze in servizio in considerazione dell’attività di turnazione in regime d’urgenza Nel corso della durata del contratto la ditta dovrà procedere con integrazioni alla formazione, secondo le esigenze che verranno manifestate dai Responsabili delle Unità Operative interessate, anche a copertura del personale in turn-over e per il tempo necessario all’apprendimento››.

Sul punto, va rilevato come la Stazione appaltante abbia solo richiesto ai concorrenti di garantire attività formative evidentemente idonee all’utilizzo corretto degli strumenti offerti, senza escludere la possibilità per i concorrenti di fornire anche attività formative qualificate sia pure mediante soggetti terzi a ciò autorizzati dall’ordinamento.

Nel caso della società controinteressata quest’ultima ha indicato, nella propria offerta, un’attività di formazione svolta in proprio per la quasi totalità e con riguardo agli aspetti più rilevanti nell’interesse dell’esecuzione corretta del contratto in oggetto, demandando all’opera di terzi soli 2 corsi FAD accreditati ECM rispetto ai quali, come ricordato anche dalla ricorrente, sussiste un divieto di erogazione diretta da parte del produttore dei dispositivi (il regolamento AGENAS vieta alle aziende commerciali di svolgere direttamente corsi ECM), sì che non può ab origine considerarsi “prestazione contrattuale” da eseguirsi in via diretta dal contraente, ex art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, dovendo, quindi, essere fornita ontologicamente attraverso l’attività di soggetti terzi a ciò abilitati.

Coerentemente la controinteressata ha previsto l’erogazione in favore della S.a., mediante voucher disponibili per operatori sanitari, attraverso i fornitori accreditati Effetti S.r.l. e Biomedia S.r.l., per un costo complessivo pari a circa 2000,00 Euro, sostanzialmente irrisorio rispetto al valore dell’appalto (1.215.462,00 Euro).

L’estraneità e accessorietà del suddetto elemento di offerta rispetto alle prestazioni contrattuali richieste, non integranti elemento necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi, consente, quindi, di giustificare la mancata indicazione nel DGUE e, ancor prima, di escludere la sussunzione della fattispecie nell’ambito del subappalto ex art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016.

Pertanto, anche tale motivo di ricorso deve essere respinto.

 

 

2.4. Sul quarto motivo di ricorso principale.

2.4.1. Sul primo criterio di valutazione contestato.

Secondo parte ricorrente, con riferimento al primo requisito (“on-off “ cioè “0-6” punti) dell’“auto check in” la Commissione avrebbe errato nell’attribuire a Becton Dickinson 6 punti, perché lo strumento offerto dalla predetta non consentirebbe, di fatto, di effettuare il check-in in automatico, perché occorre comunque l’intervento dell’operatore per effettuare la registrazione, a mezzo di scansione manuale dei flaconi. Secondo la ricorrente, in tal senso, la scansione anche solo manuale del codice a barre è requisito minimo, ma il requisito premiale, per differenziarsi da quello minimo, imponeva che fosse lo strumento ad effettuare automaticamente la scansione, e non l’operatore.

Il Collegio non condivide l’argomentazione di parte ricorrente.

Il capitolato tecnico prevede, tra le misure minime: ‹‹… 5. Minima manualità da parte dell’operatore per carico e scarico flaconi e ridotta manutenzione ordinaria dello strumento; 6. Identificazione dei campioni mediante codice a barre al momento dell’inserimento del flacone nello strumento; 7. collegamento bidirezionale con il sistema informatico del laboratorio (03 DEDALUS)/Middleware, trasmissione automatica dei risultati positivi e negativi››.

Tra i criteri di valutazione della qualità alla prima voce, “caratteristiche strumentali”, è previsto “auto check-in”, senza alcuna specificazione o definizione: in mancanza di una più restrittiva previsione della lex specialis di gara, deve accogliersi un’interpretazione che consenta di cogliere le distinzioni della misura premiale rispetto alle condizioni minime, senza d’altronde, restringere eccessivamente la portata, di per sé ampia, applicativa del concetto genericamente utilizzato dalla P.a..

In tal senso, per “check – in” si intende la registrazione dei dati del paziente sì che l’”auto check-in” consiste evidentemente nell’automatica associazione tra il campione (flacone) e i dati dello specifico paziente di riferimento, senza che, in tal senso, debba intervenire l’operatore.

Questa interpretazione del concetto di “auto check –in” utilizzato dalla S.a. non contrasta con le previsioni di minima sopra richiamate.

Per un verso, infatti, l’identificazione dei campioni mediante codice a barre al momento dell’inserimento del flacone nello strumento è un minus quam rispetto alla capacità del sistema di ricollegare automaticamente – senza cioè l’intervento umano – quel flacone all’anagrafica del paziente. Per altro verso, il collegamento con il LIS non riguarda la capacità del sistema di associare il flacone all’anagrafica del paziente, ma la struttura informatica bidirezionale con il laboratorio per la trasmissione dei dati di analisi.

Pertanto, anche tale censura è infondata.

2.4.3. Sul secondo criterio di valutazione contestato.

Relativamente, poi, al requisito n. 7 (“on/off”, con punteggio “0 – 6”) “controllo del volume di inoculo del singolo flacone”, secondo parte ricorrente la controinteressata si sarebbe limitata ad indicare nella propria relazione tecnica che il sistema offerto è dotato di un’etichetta sui flaconi che indica il volume raccomandato, lasciando l’onere del controllo e il calcolo dell’eventuale anomalia all’operatore che carica il flacone nello strumento. Secondo la società ricorrente un’etichetta su un flacone permette all’operatore di leggere, di “rilevare” il volume dello stesso, ma non significa che l’apparecchiatura effettui il “controllo” del volume di inoculo. Una diversa interpretazione del criterio, nel senso di ritenere del tutto sovrapponibili il concetto di rilevazione e quello di controllo, porterebbe, secondo la ricorrente, alla illegittimità del criterio in quanto irragionevole e illogico.

Ferma restando anche nel caso di specie la tardività della censura per le ragioni più sopra esposte, il Collegio ritiene, comunque, la stessa infondata.

Infatti, la previsione della lex di gara richiede esclusivamente che sia previsto un sistema di controllo, cioè un mezzo che renda attenzionabile il volume di inoculo: nell’offerta della controinteressata è previsto che l’operatore possa verificare la correttezza del volume inoculato attraverso la scala graduata e l’indicatore di volume ottimale presenti sull’etichetta di ciascun flacone, il ché appare sufficiente per giustificare la sussistenza del requisito “on-off”.

Né la scelta di prevedere tale ipotesi come criterio di valutazione premiale e non quale requisito di minima appare manifestamente irragionevole o illogica, tenuto conto peraltro dell’ampia discrezionalità della P.a. nel determinare, in particolare, gli elementi minimi per l’ammissibilità delle offerte.

Peraltro, quanto precede non esclude nemmeno il requisito dell’”auto – check in” perché questo riguarda, come detto, l’associazione tra campione e dati del paziente.

Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.

2.4.3. Sul terzo criterio contestato.

Infine, l’ultimo criterio oggetto di censura da parte della ricorrente è quello relativo alla “Formazione” per cui la lex specialis prevedeva “specificare durata e completezza del programma”, chiarendo che ‹‹verrà attribuito il maggior punteggio al piano formativo più completo ed esaustivo››.

Al riguardo, d’altronde, alla luce dell’infondatezza delle ragioni che precedono anche qualora fosse accolto il motivo in esame, parte ricorrente non potrebbe dirsi aver dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza, con conseguente rigetto del motivo.

Infatti, anche laddove fosse attribuito alla ricorrente il massimo punteggio (5 punti), e alla controinteressata il minimo (1 punto), la differenza di punteggio tra le due imprese sarebbe tale da non consentire comunque alla prima di ottenere l’aggiudicazione.

Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.

Conclusioni

3. Il ricorso incidentale.

Alla luce di quanto precede, il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile, non avendo parte controinteressata più interesse all’accoglimento dello stesso.