Pubblicato il 15/02/2024
N. 00155/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 7318162254, rappresentata e difesa dagli avvocati Cataldo Giuseppe Salerno e Francesca F.G. Nosotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessia Quilico e Claudia Bonifanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari collegiali ex art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (C.p.a.), della determinazione del Direttore Appalti, prot. n. 177 del 17.7.2023; nonché per la condanna della S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dei danni ex art. 124 d. lgs. n. 104/2010, in forma specifica, mediante reintegrazione nelle posizioni giuridiche soggettive revocate con riguardo al provvedimento di aggiudicazione della gara di cui alla disposizione del Consigliere delegato di SCR Piemonte n. 252 del 25 luglio 2019, per quanto concerne il lotto 1) e/o dichiarate
inefficaci (convenzione-contratto relativa al lotto 1, sottoscritta l’8 novembre 2019), con ogni conseguenza di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. – S.C.R. Piemonte S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 188 del 27.12.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. (SCR) ha avviato una gara regionale centralizzata per l’affidamento del “Servizio integrato di lavanolo per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte”, suddivisa in quattro lotti territoriali, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell’art. 5 del disciplinare, l’aggiudicatario, una volta stipulata la convenzione con la società di committenza, si sarebbe obbligato ad accettare la stipula dei singoli contratti di fornitura con l’azienda sanitaria destinataria del servizio correlato a ciascun lotto (doc. 4 di parte ricorrente pag. 3).
La disciplina delle modalità di perfezionamento di tali singoli contratti attuativi è dettata dall’art. 2.4 del capitolato tecnico, a tenore del quale: “il Contratto (Ordinativo) di Fornitura sottoscritto tra la singola Azienda Sanitaria e il Fornitore deve essere preceduto da una fase propedeutica (“Incontro preliminare”) finalizzata a definire, dettagliare, contestualizzare il servizio sulla realtà della singola Azienda Sanitaria ai fini della stipula del Contratto di Fornitura”; precisandosi ancora che: “i Contratti di Fornitura saranno formalizzati dalle Aziende Sanitarie contraenti sulla base del dimensionamento effettivo dei dati di riferimento e relativi fabbisogni” (doc. 30 di parte ricorrente, pag. 13).
Con disposizione n. 252 del 25.7.2019 SCR ha aggiudicato il lotto 1, per il fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Orbassano (CIG 7318162254), al raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da Lavanderia Industriale Torinese-LIT s.r.l., in qualità di mandataria, So.ge.si. S.p.A. e l’odierna ricorrente, Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l. (Lavanderia Cipelli), in qualità di mandanti (doc. 5 di parte ricorrente).
In data 8.11.2019, SCR e il raggruppamento hanno concluso la convenzione oggetto di aggiudicazione, il cui art. 2 comma 6, conformemente al citato art. 5 del disciplinare, stabilisce “l’obbligo del Fornitore di accettare e di stipulare i Contratti di Fornitura, previo apposito “Incontro preliminare”, con le Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione” (doc. 6 di parte ricorrente pagg. 5-6).
Con deliberazione dirigenziale n. 397 del 22.6.2021 (doc. 7 di parte ricorrente), l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (A.O.U. San Luigi) ha aderito alla convenzione (cui ha attribuito il CIG derivato 9080352F81), aggiudicando al raggruppamento L.I.T./So.ge.si./Lavanderia Cipelli il servizio di lavanolo, il cui importo presunto era, poi, stimato in euro 4.540.420,01 con successiva deliberazione n. 264 del 2.5.2022 (doc. 10 di parte ricorrente).
Con note del 9.8.2022 e del 23.12.2022 (docc. 4-5 di parte resistente) l’A.O.U. San Luigi ha trasmesso al raggruppamento aggiudicatario, per la sottoscrizione, lo schema di contratto attuativo, recante, tra l’altro, il regime di fatturazione per la c.d. biancheria confezionata (vale a dire le divise e gli altri capi di abbigliamento professionale), calibrato in base al numero effettivo di presenze del personale sanitario, come da indicazione di SCR.
Il contratto non è stato sottoscritto e, con pec del 27.12.2023, l’odierna ricorrente ha dichiarato che “non possiamo accettare la fatturazione a presenza né che sia SCR a stabilire la modalità di fatturazione” (doc. 6 di parte resistente).
Intanto, cessato il periodo di proroga c.d. tecnica in favore dell’appaltatore uscente (costituito da altro raggruppamento di cui faceva parte la stessa ricorrente in qualità di mandataria), a far data dall’1.5.2022 l’Azienda Sanitaria ha emesso verso la Lavanderia Cipelli ordinativi economali per l’erogazione del servizio, utilizzando a tal fine il CIG derivato indicato in sede di adesione alla convenzione (cfr. doc. 14 di parte resistente, pagg. 4 e 5 del pdf).
Con determina dirigenziale prot. n. 177 del 17.7.2023, notificata il giorno successivo, SCR ha, quindi, revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990, l’aggiudicazione della convenzione, con la triplice motivazione (quanto al lotto 1):
– dell’“aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, di entità tale […] da non consentire l’adeguamento delle condizioni negoziali de quibus, al mutato contesto di mercato del servizio di lavanolo, pena la modifica sostanziale dei presupposti della gara iniziale e, vieppiù, con effetti deteriori sull’intero assetto complessivo del servizio, quale derivante dall’eventuale riconoscimento di un adeguamento dei prezzi per tutti i lotti”;
– della “criticità del modello operativo posto a base della gara regionale in questione, che risente delle differenti interpretazioni, tra la Stazione appaltante e gli operatori aggiudicatari dei diversi lotti, circa le modalità di determinazione del corrispettivo delle divise/dipendenti”;
– del “rifiuto espresso dal medesimo operatore economico di stipulare il contratto attuativo per il lotto 1 con l’A.O.U. San Luigi di Orbassano e l’ASL Città di Torino – questione difficilmente componibile in via transattiva tra le parti, anche in ragione del lasso temporale trascorso” (doc. 1 di parte ricorrente, pagg. 6 e 7).
Avverso il superiore atto è insorta la Lavanderia Cipelli con ricorso notificato il 15.9.2023 e depositato il 20.9.2023, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione del punto 5), ultimo comma, e del punto 6), primo comma, del disciplinare di gara – Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies Legge 241/1990 – Violazione della lettera g) delle premesse relative alla convenzione – Violazione dell’art. 3, comma 2, ult. inciso L.R. 19/2007 – Violazione dell’art. 1321 del codice civile – Violazione del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art. 97, co. II, Cost.) e dei principi di correttezza e di lealtà – Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto (e di diritto), travisamento, erroneità, manifesta illogicità e contraddittorietà della revoca.
Deducendo l’intervenuta evoluzione del rapporto dalla fase pubblicistica a quella privatistica -per effetto della stipula della convenzione e della successiva adesione dell’azienda sanitaria beneficiaria della fornitura-, parte ricorrente contesta la carenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela alla stregua dei principi indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 14/2014.
II. Violazione del punto 5), ultimo comma, e del punto 6), primo comma, del disciplinare di gara – Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies Legge 241/1990 – Violazione della lettera g) delle premesse relative alla convenzione – Violazione dell’art. 3, comma 2, ult. inciso, L.R. 19/2007 – Violazione del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art. 97, co. II, Cost.) e dei principi di correttezza e di lealtà – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto (e di diritto), motivazione carente, erronea, travisata, arbitraria, contraddittoria e manifestamente illogica.
In considerazione della struttura trilatera acquisita dal rapporto, dopo l’adesione dell’A.O.U. San Luigi, il potere di caducazione spetterebbe a quest’ultima, la quale ha anche aggiudicato l’affidamento del servizio, e non alla centrale di committenza SCR.
III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 21-quinquies Legge 241/1990 – Violazione dell’art. 2.5 del Capitolato tecnico, rubricato “Corrispettivi del Fornitore” – Violazione della lettera g) delle premesse relative alla convenzione – Violazione dell’art. 3, comma 2, ult. inciso, L.R. 19/2007 – Violazione del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art. 97, co. II, Cost.) e dei principi di correttezza e di lealtà – Violazione del dovere di leale collaborazione e di buona fede (art. 1, co. 2-bis l. n. 241/1990) e del dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1176, co. II, cod. civ., unitamente ai doveri desumibili dal principio del buon andamento amministrativo (art. 97, co. II, Cost.) e ai doveri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa – Violazione degli articoli 29 e 30 del d. lgs. n. 50/2016 e, oggi, d. lgs. n. 36/2023 – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto (e di diritto), motivazione carente, erronea, travisata, arbitraria, contraddittoria e manifestamente illogica.
Ferma l’estraneità della vicenda di specie allo spettro applicativo dell’autotutela decisoria, il provvedimento gravato non sarebbe, in ogni caso, sorretto dall’adeguata rappresentazione di motivi sopravvenuti di pubblico interesse, tenuto conto, in particolare, che i contestati profili di fatturazione della biancheria confezionata troverebbero già compiuta regolazione in pronunce giurisdizionali coperte dal giudicato. Per altro verso non sarebbe praticabile l’opzione della rinegoziazione contrattuale.
IV. Violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies Legge 241/1990 – Violazione della lettera g) delle premesse relative alla convenzione – Violazione dell’art. 3, comma 2, ult. inciso, L.R. 19/2007- Violazione del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art. 97, co. II, Cost.) e dei principi di correttezza e di lealtà – Violazione del dovere di leale collaborazione e di buona fede (art. 1, co. 2-bis l. n. 241/1990) e del dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1176, co. II, cod. civ., unitamente ai doveri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto (e di diritto), motivazione carente, erronea, travisata, arbitraria, contraddittoria e manifestamente illogica.
L’esercizio del potere di revoca sarebbe ulteriormente inibito dalla circostanza che alla stipula dell’accordo quadro avrebbe fatto seguito anche la conclusione del contratto attuativo in forza degli ordinativi emessi dall’A.O.U. San Luigi Gonzaga a far data dall’1.5.2022.
Con memoria del 3.10.2023 si è costituita per resistere SCR Piemonte S.p.A.
Non si è costituita in giudizio l’A.O.U. San Luigi.
Con ordinanza n. 366 del 5.10.2023 è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare.
Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, all’udienza del 7 febbraio 2024 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A) Preliminarmente, dev’essere riconosciuta la legittimazione ad agire di parte ricorrente che discende dalla distinta soggettività delle imprese aderenti al raggruppamento temporaneo, anche dopo che questo si è costituito, e dalla titolarità in capo a ciascun operatore, mandante o mandatario, di una distinta posizione giuridicamente rilevante, che può tutelare anche in caso d’inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa (cfr. Cons. Stato sez. VI, 08/02/2013, n.714).
B) Merita ancora premettere, poi, che la res iudicanda attiene esclusivamente alla revoca del provvedimento di aggiudicazione n. 252/2019. Sicché rimangono estranei alla controversia gli ulteriori profili concernenti la natura delle prestazioni in atto erogate dalla ricorrente all’A.O.U. San Luigi, la loro scadenza e le reciproche posizioni di dare e avere correnti tra impresa fornitrice e amministrazione destinataria per effetto degli ordinativi disposti da quest’ultima dopo la cessazione del regime di proroga c.d. tecnica del servizio.
C) Nel merito, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate dettate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5/2015), assume rilievo prioritario l’esame del secondo mezzo, con cui parte ricorrente prospetta l’incompetenza di SCR Piemonte alla caducazione del rapporto.
Il motivo è infondato.
Quale provvedimento di secondo grado, concretante una manifestazione del potere di autotutela, la revoca spetta al medesimo organo titolare della potestà provvedimentale primaria. Esplicito è, in tal senso, l’art. 21 quinquies L. 241/1990, che indica come modalità fisionomica ed ordinaria dell’istituto l’auto-revoca, richiedendosi, diversamente, una specifica previsione normativa che attribuisca il potere ad altro organo (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, 12/04/2006, n. 3538). Pertanto, giacché, in specie, la revoca attinge in via diretta la disposizione n. 252 del 25.7.2019, di aggiudicazione del contratto -mentre l’inefficacia della convenzione stipulata l’8.11.2019 ne costituisce solo il risultato riflesso-, la relativa competenza dev’essere riconosciuta al medesimo soggetto che ha adottato l’originario provvedimento di primo grado: vale a dire la centrale di committenza SCR Piemonte.
D) Ciò posto, in riforma della delibazione sommaria assunta in sede cautelare, ad esito di un più meditato esame delle questioni dedotte proprio della trattazione nel merito del ricorso, il Collegio ritiene fondata la prima censura, per le considerazioni che appresso si espongono.
In base alla lett. g) delle premesse della convenzione dell’8.11.2019, la stipula del negozio “non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole aziende sanitarie contraenti con l’emissione dell’ordinativo (contratto) di fornitura” (doc. 3 di parte ricorrente, pag. 4).
Nella stessa direttrice si pone il citato comma 6 dell’art. 2, che ribadisce la carenza di vincolatività dell’accordo per la centrale di committenza e l’azienda sanitaria nel cui interesse è stato stipulato.
La mancanza d’immediati effetti obbligatori e la concorrente funzione preparatoria di contratti futuri conferiscono univocamente alla convenzione in oggetto la morfologia propria dell’accordo quadro di cui all’art. 3 lett. iii) D.Lgs. 50/2016 (“l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”).
La caratteristica principale dell’accordo quadro risiede, infatti, secondo il modello del contratto normativo esterno, nel definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali destinate ad essere specificate in una successiva fase mediante i singoli contratti di appalto stipulati con una terza parte. Si delinea, così, un assetto nel quale coesistono due procedimenti: il primo -finalizzato all’individuazione da parte della centrale di committenza dell’operatore economico con cui sottoscrivere l’accordo quadro- è quello in cui le imprese prescelte si impegnano preventivamente in merito a tutti o ad alcuni termini dei futuri negozi attuativi per la durata dell’accordo; il secondo è diretto alla conclusione degli appalti specifici con le imprese già individuate quali aggiudicatarie dell’accordo quadro.
L’accordo quadro non è, perciò, un appalto strictu sensu, in quanto da sé solo non comporta diritti né immediati obblighi di esecuzione. Ciò nondimeno, esso è riconducibile alla categoria civilistica del contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi, ovvero reca un programma contrattuale per quanto destinato a inverarsi e completarsi nel contratto attuativo a valle.
Quel programma, reciprocamente accettato su base (tendenzialmente) paritetica, comporta che l’interesse pubblico, che abbia già trovato sede all’interno della piattaforma convenzionale, potrà essere salvaguardato dall’amministrazione solo mediante un’autotutela di pari matrice privatistica, vale a dire con lo speciale diritto potestativo di recesso disciplinato dal codice dei contratti pubblici.
Tale è anche la situazione in cui si versa in specie.
L’aumento dei costi e il mutato contesto di mercato, dedotti da SCR quale primo motivo di revoca (ed ulteriormente esacerbati, per prospettazione della stessa centrale di committenza, dal controverso regime di fatturazione, indicato quale secondo motivo) investono profili di equilibrio contrattuale ed efficienza dello scambio il cui ambito di regolazione deve ormai individuarsi nella convenzione stipulata l’8.11.2019, che ha recepito, a livello negoziale, gli importi dei prezzi di aggiudicazione dell’appalto (cfr. doc. 6 di parte ricorrente, pag. 30 del pdf). Di conseguenza, di fronte a sopraggiunte ragioni di opportunità, contrarie al mantenimento di un assetto non più rispondente al fine primario dell’interesse pubblico, la tutela di quest’ultimo deve del pari esplicarsi attraverso rimedi negoziali.
Analogamente, alla luce dell’art. 2, comma 6, della convenzione, che, come visto, pone a carico dell’aggiudicatario l’obbligo di accettare la stipula dei contratti di fornitura, la contestazione al raggruppamento LIT/So.ge.si/Lavanderia Cipelli di aver rifiutato (per il ricordato disaccordo sulle modalità di fatturazione del servizio) la sottoscrizione del contratto di fornitura, più volte trasmesso dall’A.O.U. San Luigi, esorbita dalla fase pubblicistica della procedura, attenendo, piuttosto, al piano delle obbligazioni traenti titolo dalla convenzione.
Deve, pertanto, riconoscere il Collegio che anche alla fattispecie dell’intervenuta stipula di un accordo quadro sono declinabili i principi enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 14/2014, in base ai quali, dopo la stipulazione del contratto, “deve ritenersi insussistente (…) il potere di revoca, poiché: presupposto di questo potere è la diversa valutazione dell’interesse pubblico a causa di sopravvenienze; il medesimo presupposto è alla base del recesso in quanto potere contrattuale basato su sopravvenuti motivi di opportunità (…); la specialità della previsione del recesso di cui al citato art. 134 [in specie art. 109 D. Lgs. 50/2016] del codice preclude, di conseguenza, l’esercizio della revoca. Se infatti, (…), nell’ambito della normativa che regola l’attività dell’amministrazione nella fase del rapporto negoziale di esecuzione del contratto (…), è stata in particolare prevista (…) una norma che attribuisce il diritto di recesso, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (la cessazione ex nunc del rapporto negoziale)”; diversamente opinando “la norma sul recesso sarebbe sostanzialmente inutile, risultando nell’ordinamento, che per definizione reca un sistema di regole destinate a operare, una normativa priva di portata pratica, dal momento che l’amministrazione potrebbe sempre ricorrere alla meno costosa revoca ovvero decidere di esercitare il diritto di recesso secondo il proprio esclusivo giudizio, conservando in tale modo nel rapporto una posizione comunque privilegiata”; in termini e su fattispecie analoga a quella per cui è causa si veda anche T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I, 08/06/2020, n. 1144: “È illegittima la decisione dell’amministrazione regionale di revocare la determina con cui sia stato aggiudicato l’accordo quadro…in quanto le pubbliche Amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo del recesso di cui all’art. 134 d.lg. n. 163/2006 (oggi art. 109 d.lg. 50/2016). Nell’ambito della normativa che regola l’attività dell’Amministrazione nella fase di rapporto negoziale di esecuzione del contratto è stata, infatti, prevista una norma che attribuisce il diritto di recesso, e, pertanto, non si può ritenere che sul medesimo rapporto negoziale si possa incidere con la revoca, basata su presupposti comuni a quelli del recesso (ossia la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico per sopravvenienze) e avente effetto analogo sul piano giuridico (ossia la cessazione ex nunc del rapporto negoziale). Diversamente opinando la norma sul recesso sarebbe sostanzialmente inutile, dal momento che l’Amministrazione potrebbe sempre ricorrere alla meno costosa revoca, ovvero decidere di esercitare il diritto di recesso secondo il proprio esclusivo giudizio, conservando, in tal modo, nel rapporto una posizione comunque privilegiata, ove, invece, dovrebbero venire in rilievo posizioni sostanzialmente paritarie”.
L’applicazione al caso di specie dei principi richiamati determina l’illegittimità del gravato provvedimento di revoca, restando, peraltro, impregiudicato il diritto potestativo delle amministrazioni che hanno stipulato l’accordo di agire secondo il differente schema civilistico del recesso, al fine di valorizzare le sopravvenienze prese in considerazione.
Per l’effetto anche l’indennizzo, se dovuto, dovrà essere regolato secondo la pertinente disciplina di cui all’art. 109 D.Lgs. 50/2016, con le consequenziali ricadute in punto di riparto della giurisdizione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e ripristino dell’efficacia della convenzione dell’8.11.2019.
Stante la priorità logica della censura accolta e l’effetto satisfattivo per la posizione di parte ricorrente, i restanti motivi di ricorso possono essere assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Società di Committenza della Regione Piemonte – SCR Piemonte S.p.A. al pagamento in favore di Lavanderia Industriale Cipelli s.r.l. delle spese lite, complessivamente liquidate in € 3.000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Andrea Maisano | Gianluca Bellucci | |
IL SEGRETARIO