Pubblicato il 19/02/2024

N. 00172/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00784/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2023, proposto da
Inaz Pro s.r.l. T.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9886900FF8, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Società Canavesana Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 123;
Servizi Intercomunali per l’Ambiente s.r.l., non costituita in giudizio;

nei confronti

Intelco Italia Informatica s.r.l. – in RTI, Vincenzo Fedele, Laura Ferlinghetti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Adamo, Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Adamo in Bergamo, via Taramelli n. 50;
Acsel s.p.a., Centro Intercomunale di Igiene Urbana – Cidiu s.p.a., Vincenzo Fedele, Laura Ferlinghetti, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della determina n. 140 del 29.08.2023, con la quale la Società Canavesana Servizi s.p.a. ha aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Intelco Italia Informatica s.r.l., in qualità di mandataria, e il Dott. Vincenzo Fedele e la Dott.ssa Laura Ferlighetti, in qualità di mandanti, il Lotto 2 (CIG 9886900FF8) della «procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro per i servizi di payroll e consulenza del lavoro, in favore delle società aderenti al contratto di rete Corona Nord Ovest (2 Lotti)»;

– dei verbali delle sedute pubbliche di gara del 25.07.2023 e del 27.07.2023, della seduta riservata del 02.08.2023; della seduta pubblica del 03.08.2023, nella parte in cui l’RTI controinteressato non è stato estromesso dalla procedura e la pertinente offerta è stata di conseguenza sottoposta a valutazione;

– ove occorrer possa del bando, del disciplinare di gara e dei chiarimenti resi della Stazione Appaltante in sede di gara, laddove dovessero essere interpretati nel senso di consentire ad una società commerciale, non costituita in forma di società tra professionisti, di assumere il servizio di elaborazione paghe in violazione della riserva professionale stabilita dalla L. 12/1979;

– di ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o collegato e/o riconducibile,

e per la condanna

dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa,

nonché

per la declaratoria di nullità, per l”annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all”art. 122 del D. lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Canavesana Servizi s.p.a. e di Intelco Italia Informatica s.r.l. – in RTI e di Vincenzo Fedele e di Laura Ferlinghetti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Nel giugno 2023 SCS ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per servizi di payroll e consulenza del lavoro in favore delle società aderenti al contratto di rete Corona Nord Ovest; per il lotto 2 l’oggetto della gara risultava comprendere elaborazione del payroll, trattamento dati retributivi, adempimenti previdenziali e assicurativi, TFR, adempimenti contabili e bancari, tenuta libri obbligatori, calcolo retribuzione, reportistica e servizio di consulenza del lavoro comprensiva di assistenza in materia di contratti, agevolazioni contributive, gestione del personale, assistenza in procedimenti disciplinari, assistenza in caso di verifiche ispettive e accertamenti, interpretazioni del CCNL, aggiornamenti normativi.

Il bando prescriveva il rispetto della vigente normativa, tra cui la riserva professionale sancita dall’art. 1 della l. n. 12/1979 in favore dei consulenti del lavoro.

La ricorrente, società tra professionisti, partecipava alla gara in RTI indicando che il 60% delle attività implicanti attività di consulenza del lavoro sarebbe stato svolto dalla mandataria INAZ Pro mentre la società commerciale AGS s.r.l., mandante, avrebbe svolto le attività accessorie di puro calcolo e stampa cedolini, stimate pari al 40%.

La controinteressata aggiudicataria prospettava per contro che la INTELCO, mandataria, avrebbe svolto il servizio di elaborazione buste paga ed adempimenti connessi, attività stimata pari all’80% del contratto mentre il restante 20% sarebbe stato affidato ai due consulenti del lavoro presenti nell’RTI.

Lamenta parte ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 12/1979, degli articoli 1, 2, 9, 10 della l. n. 183/2011, degli artt. 2229 e 2232 c.c.., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di presupposti in fatto e diritto; la normativa riserva ai consulenti del lavoro tutti gli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza quando non curati direttamente dal datore di lavoro mentre i centri di elaborazione dati e le società commerciali possono svolgere attività su calcolo, stampa e adempimenti accessori; la violazione delle previsioni di riserva professionale determinerebbe la nullità assoluta delle clausole contrattuali; l’offerta dell’aggiudicataria violerebbe la riserva normativa in quanto demanderebbe alla società commerciale l’integrale servizio di elaborazione buste paga; secondo la ricorrente la disciplina normativa osterebbe alla partecipazione di una società commerciale a gare che contemplano attività riservate, anche se svolte da propri dipendenti abilitati.

In subordine, ove si ritenesse che il bando consentisse la partecipazione di società commerciali anche per lo svolgimento di attività riservate ai professionisti, si chiede l’annullamento delle rispettive clausole.

Ha quindi chiesto annullarsi l’aggiudicazione e disporsi il risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente assegnazione del contratto; ove ciò non fosse possibile disporsi il risarcimento per equivalente.

Si sono costitute la resistente e la controinteressata, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.

Con ordinanza n. 388/2023 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.

Con ordinanza n. 4973/2023 l’appello cautelare è stato respinto.

All’udienza del 14. 2.2024 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare.

Il lotto 2, per la cui aggiudicazione vi è contestazione, afferiva al servizio di “elaborazione buste paga, adempimenti connessi e consulenza del lavoro in favore delle società ACSEL s.p.a., SCS s.p.a. e SIA s.r.l.

Il disciplinare di gara così dettagliava le prestazioni:

A) servizio di consulenza del lavoro:

1) consulenza ed assistenza in materia di contratti di lavoro tipici e sulla normativa giuslavoristica.

2) consulenza ed assistenza in materia di agevolazioni contributive e problematiche inerenti alla gestione del personale.

3) consulenza ed assistenza nei procedimenti disciplinari, con intervento in loco, se necessario;

4) consulenza ed assistenza in caso di verifiche ispettive/accertamenti e contestazioni, assistenza avanti le commissioni e autorità del lavoro, istituti previdenziali ed assistenziali, enti e/o uffici pubblici, con riferimento alla gestione del personale, con intervento in loco, se necessario;

5) consulenza ed assistenza in caso di vertenze, conciliazioni e transazioni, con intervento in loco, se necessario;

6) assistenza costante su tutte le altre materie giuslavoristiche, previdenziali e fiscali (di pertinenza) non ricomprese nei punti precedenti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: interpretazioni del CCNL e delle norme di riferimento; supporto nella stesura di contratti di lavoro, accordi, regolamenti ecc…; aggiornamento su novità normative ecc…

7) ogni altra consulenza sulle materie oggetto del servizio, non compresa nei punti precedenti, ogni qualvolta venga richiesta, sia verbalmente che per iscritto.

8) disponibilità ad incontri periodici con il consulente del lavoro, preventivabili con cadenza mensile. Tali riunioni potranno avvenire in modalità remota (es. videoconferenza) o anche in presenza, in caso di necessità particolari, che comunque rivestirà titolo di eccezionalità. In ogni caso, il fornitore si impegna a fornire la disponibilità ad intervenire ogni qualvolta venga richiesto, sia verbalmente che per iscritto, presso le rispettive sedi delle tre società per approfondimenti, chiarimenti in materia di lavoro ed in occasione di eventuali vertenze di lavoro e di accertamenti ispettivi;

B) Servizio di elaborazione delle buste paga e conseguenti adempimenti previdenziali e fiscali (Payroll e Post-Payroll):

Adempimenti mensili:

1) acquisizione delle presenze e di tutti gli elementi variabili della retribuzione (es. indennità) secondo la procedura in uso presso la Acsel SpA, ovvero tramite il sistema meglio specificato nel paragrafo “attività di start-up”. Come già esplicitato, qualora si rendessero necessarie modalità di acquisizione differenti, l’aggiudicatario dovrà garantire, a propria cura e carico, la compatibilità con i sistemi in uso presso la Stazione Appaltante.

2) elaborazione dei cedolini paga per il personale dipendente per 14 mensilità, a qualsiasi titolo.

3) elaborazione dei cedolini paga per gli amministratori per 12 mensilità, valutabili allo stato

attuale in:

a. per Acsel SpA: massimo 3, oggi 1

b. per Scs SpA: oggi 3

c. per Sia Srl: massimo 5, oggi 0

4) elaborazione dei cedolini paga per eventuali tirocinanti e soggetti assimilati.

5) elaborazione ed invio del file complessivo dei cedolini e del file con tracciato dei netti in busta paga, importabile automaticamente su sistema di remote banking (file .xml), per l’accredito degli stipendi con la seguente tempistica: entro il 5° giorno lavorativo dall’invio del file presenze da parte della società (se il 5° giorno è cadente di sabato o giorno festivo, la consegna andrà anticipata al giorno lavorativo precedente).

6) tenuta, aggiornamento e conservazione del Libro Unico del Lavoro (di seguito anche LUL) in formato digitale (domiciliazione per verifica da parte di soggetti istituzionali della tenuta del LUL presso lo studio aggiudicatario). Copia del LUL dovrà essere trasmessa mensilmente, in formato digitale, alla Stazione Appaltante.

7) tenuta, aggiornamento e stampa dei documenti obbligatori, nelle modalità e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

8) gestione della normativa fiscale e previdenziale; aggiornamento della procedura di elaborazione

9) invio file mensile Uniemens contenente entrambe le posizioni previdenziali (INPS e INPS EX- INPDAP) eventuale invio telematico flusso UNIEMENS di rettifica/ modifica.

10) redazione e quadratura denuncia mensile INPDAP accorpata nell’UNIEMENS.

11) comunicazioni varie agli enti INPS/INPDAP/INAIL ecc;

12) controllo estratti conto e note di rettifica INPS; gestione adempimenti eventualmente connessi.

13) elaborazione modello F24 per i versamenti erariali, previdenziali e assistenziali; invio in visione alla Stazione Appaltante, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza. Pagamento del modello F24, a cura dell’Appaltatore, intermediario abilitato ai servizi Entratel ed invio alla Stazione Appaltante del modello quietanzato non appena disponibile;

14) gestione iscrizioni, elaborazione, trattenute e versamenti fondi di settore e previdenza complementare.

15) gestione trattenute sindacali, con predisposizione degli elaborati relativi ai dipendenti iscritti, suddivisi per sigla; relativi versamenti.

16) gestione di prestiti, cessioni (cessioni del quinto, deleghe ecc…), pignoramenti; relativi versamenti.

17) per consentire il pagamento delle spettanze di cui ai precedenti punti 14, 15 e 16, l’Aggiudicatario dovrà fornire appositi files, importabili automaticamente su sistema di remote banking (flusso .xml, uno per ciascuna voce), in un’unica soluzione, almeno 5 giorni lavorativi prima del termine di pagamento più breve (es. se il termine del pagamento più ravvicinato è il 16

del mese, i tre flussi dovranno essere inviati almeno 5 giorni lavorativi prima del 16 del mese).

18) Gestione di ogni altra modulistica legata ad adempimenti fiscali e previdenziali.

19) supporto e assistenza telefonica per eventuali chiarimenti richiesti su cedolini paga, normativa fiscale/ previdenziale e adempimenti vari, con le tempistiche di risposta riportate al precedente punto a) -7.

20) calcolo nominativo dei buoni pasto (per il solo personale impiegatizio/dirigenziale) secondo le regole in vigore presso l’azienda. Predisposizione periodica (orientativamente semestrale) del file per l’ordine al fornitore in uso.

21) gestione anticipi (TFR e/o stipendi)

22) gestione degli accantonamenti mensili (ferie, Tfr, 13^, 14^, Inail, Premi, ecc…);

L’appaltatore dovrà garantire tutti gli adempimenti fiscali e contributivi diretti ed indiretti riguardanti la gestione stipendiale, nel rispetto della normativa di riferimento nonché gli eventuali aggiornamenti anche in relazione all’attivazione di nuovi istituti contrattuali

Reportistica mensile:

23) ferme restando le tempistiche di cui al precedente punto 17) entro 5 giorni dalla chiusura delle presenze mensili, dovranno essere inviati i seguenti prospetti, in formato compatibile con i software in uso presso la Stazione Appaltante:

a) riepilogo trattenute effettuate ai dipendenti per finanziamenti (cessione del quinto, deleghe),

b) riepilogo mensile per le trattenute sindacali ai dipendenti;

c) riepilogo, con nominativo dipendente, delle trattenute per contribuzione alla previdenza complementare (contributi e TFR)

d) prospetto TFR riassuntivo mensile e individuale in caso di cessazione;

e) riepilogo, con nominativo dipendente, dei giorni lavorati;

f) riepilogo, con nominativo dipendente, della situazione delle ferie/permessi (quantità godute, maturate, maturabili al 31 di ogni mese) in formato Excel, secondo tracciato fornito dall’azienda;

g) riepilogo, con nominativo dipendente, della quantità di ore straordinarie effettuate (in formato Excel) secondo tracciato fornito dall’azienda;

h) report trimestrale assenteismo;

i) stampa mensile elenchi riepilogativi forza lavoro;

j) costo orario del personale per dipendente, mensile e progressivo (su richiesta);

k) analisi retributive (su richiesta).

Adempimenti annuali:

24) elaborazione e controllo autoliquidazione INAIL con più voci di rischio, invio all’Ente competente ed all’ufficio contabilità dell’ACSEL SpA, inserimento nell’F24 di competenza;

25) elaborazione e trasmissione agli Enti preposti della Certificazione Unica (CU) per dipendenti e assimilati, comprensiva del modello base;

26) elaborazione, stampa ed invio, in qualità di intermediario, agli Enti preposti, dei Mod. 770 (dati fiscali, dati previdenziali, dati assistenziali c/conguagli 730) dipendenti, assimilati e liberi professionisti;

27) elaborazione e stampa dati per la denuncia annuale IRAP;

28) gestione delle detrazioni di imposta, con la predisposizione di apposita modulistica da inviare ad ogni dipendente/amministratore;

29) ripartizione dei permessi sindacali;

30) rilevazione e comunicazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale;

31) presentazione e richiesta decontribuzione del premio di risultato agli Enti competenti;

32) elaborazione e stampa accantonamento indennità TFR;

33) elaborazione e stampa ratei 13ma, ferie, premi ecc;

34) denuncia media occupazione INPS;

35) denuncia annuale disabili (si veda anche punto 51);

36) budget previsionale sul costo del personale in formato pdf ed Excel, suddiviso per singolo lavoratore, centro di costo e totale aziendale;

37) conteggi per conguagli di fine anno e/o per fine rapporto;

38) conteggi per studi di settore;

39) conteggio acconto e saldo imposta sostitutiva TFR;

Servizi contabili

40) elaborazione costo consuntivo mensile;

41) elaborazione prospetto mensile ratei;

42) conteggio del costo del personale per dipendente;

43) stampa incremento e saldo oneri differiti per centri di costo;

44) riepilogo voci paga con totali per voce e totali generali lordo, ritenute, netto e oneri per centri di costo al fine della contabilizzazione dei cedolini mensili in formato compatibile con il software gestionale eSolver di Sistemi SpA;

Altri servizi

45) compilazione, invio agli uffici competenti e gestione denuncia infortunio;

46) assistenza nella gestione delle pratiche malattia professionale;

47) assistenza nella richiesta all’Inps per visite mediche di controllo ai dipendenti;

48) controlli e conseguenti adempimenti per assicurare la regolarità del DURC dell’ACSEL SpA. Tali attività dovranno avvenire in tempo utile affinché non si riscontrino irregolarità;

49) prospetto collocamento obbligatorio (L. 68/99)

50) rapporto biennale parità uomo – donna (pari opportunità);

51) redazione della modulistica per eventuali pratiche pensionistiche ex INPDAP;

52) nel caso di ricevimento di Questionario ISTAT e/o di obbligo di fornitura dati statistica ad altri Enti preposti, il Fornitore provvederà a fornire i tabulati con i dati retributivi e di costo con aggregazioni/suddivisioni di dati anagrafico-retributivi come richiesti dalle indagini;

53) adempimenti connessi al rinnovo dei CCNL e/o contrattazione aziendale di secondo livello;

54) eventuali ulteriori adempimenti imposti da sopravvenute disposizioni di legge;

55) aggiornamento normativo sulle materie di interesse per la Stazione Appaltante;

56) ogni altro elemento non specificato nei punti precedenti, ma rientrante nella gestione payroll e post-payroll;

57) l’aggiudicatario dovrà disporre di un portale per pubblicazione cedolini, certificazione unica e altri documenti perso

c) attività straordinarie su richiesta:

1) pratiche di assunzione, inclusi eventuali adempimenti per contratti di apprendistato e tirocinio;

2) pratiche di trasformazione, proroga e cessazione su richiesta;

3) adempimenti connessi all’assunzione/variazione (es. trasferimento)/ cessazione del rapporto di lavoro, ivi inclusa la compilazione dell’eventuale modulistica propedeutica (es. attestazione “AP 116”).

4) pratiche di comunicazione di smart-working al Ministero del Lavoro su richiesta.

La legge di gara richiamava altresì l’art. 1 della l. n. 12/1979, e dunque la riserva in favore dei consulenti del lavoro degli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza sociale non curati direttamente dal datore di lavoro; al punto 6.4 del disciplinare si richiedeva, in caso di concorrenti in RTI, che almeno un componente il raggruppamento possedesse il requisito di iscrizione nell’apposito albo.

Alla luce del contenuto complessivo della legge di gara è evidente che:

le prestazioni richieste (senza individuazione di specifiche percentuali nell’ambito del disciplinare) presentano un profilo misto tra attività di stretta riserva del consulente del lavoro (adempimenti in materia di lavoro spettanti al datore di lavoro, tipicamente il dialogo con i competenti soggetti pubblici per le dovute comunicazioni, o ancora consulenza in senso più lato per quanto ad esempio concerne predisposizione di buste paga, gestione dei contratti e individuazione delle soluzioni e istituti più corretti) ed altre attività serventi e ciò non di meno rilevanti in termini sia qualitativi che quantitativi (dalla raccolta e gestione di tutti i dati – ad esempio presenze, permessi – ad attività collaterali ma non certo meno importanti quale predisposizione di numerosa reportistica ed elaborazioni statistiche – ad esempio utili ai fini degli studi di settore, delle previsioni di budget della verifica del rispetto della normativa in tema di parità di genere – alla gestione dei pagamenti e predisposizione di dati idonei all’inserimento nell’internet banking – nel rispetto di tempi di pagamenti, eventuali pignoramenti e trattenute in busta paga).

Stante l’elevata digitalizzazione che queste attività ormai fisiologicamente presentano particolare accento viene posto sulla gestione, interoperabilità ed aggiornamento dei software per dialogare con altri sistemi ai fini delle comunicazioni e recepire tempestivamente novità normative.

L’aggiudicataria ha partecipato in RTI in cui figurano quali mandanti due consulenti del lavoro iscritti all’apposito albo. Ha dichiarato esplicitamente che costoro svolgeranno le attività riservate.

Quanto all’attività di “pay-roll” (termine anglosassone traducibile con elaborazione buste paga e che tuttavia, nella nomenclatura di settore, non presenta alcuna definizione tassativa come sembra assumere parte ricorrente, potendo appunto abbracciare tutto ciò che lato sensu interessa la redazione delle buste paga, ivi incluse le attività di supporto) l’offerta della ricorrente descrive una articolazione delle prestazioni della mandataria INTELCO in team; all’allegato 10 dell’offerta dell’aggiudicataria viene proposta una descrizione dell’organizzazione del servizio che vede al vertice un responsabile e, sempre in posizione sovraordinata rispetto a quelli indicati come “responsabili operativi”, i consulenti del lavoro; la relazione specifica che il ruolo di responsabile del servizio viene demandato ad uno dei consulenti del lavoro mandanti.

Ora essendo documentale che la legge di gara impone il rispetto della riserva professionale dei consulenti del lavoro l’offerta è compatibile con tale rispetto; occorre ricordare che in materia contrattuale i criteri interpretativi impongono sempre una lettura conservativa piuttosto che interpretazioni foriere di vizi e nullità; analoghi meccanismi governano l’interpretazione degli atti di gara, per altro prodromici alla stipulazione del contratto.

Non vi è chi non veda come la ricorrente, per altro insistendo in particolare su un unico risalente precedente giurisprudenziale (Cons. St. n. 103/2015) che pare scontare una certa rigidità ed è stato reso per di più in fattispecie non sovrapponibile (il candidato ivi in analisi era una società commerciale e non si evince dalla fattispecie che fosse in RTI con professionisti abilitati), ignori del tutto la successiva giurisprudenza che, in coerenza con il principio della massima partecipazione che governa gli appalti e dell’interpretazione utile che governa la lettura dei contratti e quindi degli atti di gara nonché con l’oggettiva evoluzione operativa che investe attività che richiedono una massiccia raccolta ed elaborazione dati, ha stabilito:

che ogni disciplina di riserva presenta carattere speciale e derogatorio e come tale è soggetta a interpretazione restrittiva; ne consegue che restano riservati gli adempimenti svolti quali succedaneo del datore di lavoro o che implichino l’individuazione di soluzioni alla luce di specifiche cognizioni professionali ma certamente è esclusa dalla riserva la pur voluminosa attività accessoria, quali operazioni di calcolo e stampa (Cons. St. sez. V, n. 2846/2021); si aggiunga che, nel caso di specie, sono contemplate numerose prestazioni (dalla reportistica, alla verifica dei dati ai fini della coerenza con gli studi di settore e le previsioni di budget, alla gestione software, alle elaborazioni statistiche, alla predisposizione di tabelle idonee alla gestione dei pagamenti bancari) che neppure possono definirsi “accessorie” e di minore rilevanza rispetto all’attività oggetto di riserva professionale (sull’importanza di questi servizi di elaborazione statistica e sviluppo dati, nonché sulla loro potenziale autonomia insiste proprio la già citata sentenza del 2021);

che, sempre in ossequio al favor partecipationis, la partecipazione di società commerciali in RTI è certamente ammessa in giurisprudenza (oltre che pacificamente dalla lex specialis), fatta salva la necessaria presenza di professionisti debitamente iscritti all’albo che consenta di rispettare la riserva di legge nella complessiva organizzazione del servizio.

In sintesi ciò che occorre è, a fronte di un servizio composito e di significative dimensioni, una presenza idonea di professionisti abilitati (nel caso di specie due professionisti mandanti con individuazione puntuale di riserva a loro favore di attività consulenziale in senso stretto ed individuazione sempre di un consulente del lavoro come coordinatore del servizio o comunque figura trasversale di vertice organizzativo per le mansioni che implicano una fisiologica commistione tra attività riservate e non riservate) posti in un sistema organizzativo idoneo a garantire, in fase esecutiva, che le prestazioni non si svolgano in elusione della riserva di legge.

Pare al Collegio che una lettura dell’offerta dell’aggiudicataria coerente con i principi che governano tanto l’evidenza pubblica che la contrattualistica consenta di ritenere raggiunto il risultato prescritto dalla legge di gara e rispettata la richiamata riserva dettata dalla legge professionale. Altra questione, non rilevante in questa sede, è se sia possibile (ed in astratto certamente sempre lo è) che un contraente poi operi con modalità non rispettose delle previsioni di legge; trattasi di ordinario rischio esecutivo da cui, come correttamente osservato dalle controparti, non sarebbe immune neppure l’offerta della ricorrente che è un raggruppamento composto anche da una società commerciale e che dichiara esplicitamente al punto 8.1 della relazione tecnica che una migliore riuscita del servizio è garantita dall’interscambiabilità delle risorse nell’ambito dell’RTI, e dunque tra società professionale e società commerciale, con l’evidente impossibilità di escludere a priori il rischio che tale modalità esecutiva venga gestita in concreto con modalità non rispettose della riserva di legge.

La domanda di annullamento deve essere respinta. Ne consegue anche la reiezione della domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna delle controparti, in € 5000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Raffaele Prosperi, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Paola Malanetto   Raffaele Prosperi
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO