Pubblicato il 20/02/2024
N. 00478/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2023, proposto da
Tieffe Service S.r.l., Malacrida Avc S.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fatebenefratelli 15;
contro
Comune di Segrate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia n. 24;
nei confronti
Isam S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della determinazione dirigenziale n. 916 del 7 settembre 2023, con cui il Comune di Segrate ha disposto per anomalia dell’offerta l’esclusione dell’ATI Tieffe Service S.r.l. – Malacrida A.V.C. S.r.l. dalla procedura di gara per l’affidamento dell’”Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria aree a verde di proprietà comunale 2023/2025. CIG 9652664E4F”, ivi compresa la relazione del 5 settembre 2023 prot. n. 33663 ivi citata richiesta con pec del 13 settembre 2023 e allo stato non nota perché non consegnata dal Comune di Segrate;
2) di tutti i verbali di gara comprensivi dei relativi allegati, ivi compresi quelli redatti in occasione della valutazione di anomalia dell’offerta richiesti con pec del 13 settembre 2023 e allo stato non noti perché non forniti dal Comune di Segrate, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti;
3) della determinazione dirigenziale n. 989 del 26 settembre 2023 trasmessa a mezzo pec in data 27 settembre 2023 con cui il Comune di Segrate ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata ISAM S.r.l.;
4) della determinazione n. 1009 del 02 ottobre 2023 che ha confermato l’aggiudicazione in capo alla controinteressata, rettificando la determina n. 986 per errata applicazione dello sconto sugli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
5) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, ivi comprese l’offerta tecnica, le giustifiche rese dalla controinteressata e ogni altra documentazione relativa alla valutazione di anomalia effettuata sulla stessa richiesti con pec del 13 settembre 2023 e allo stato non noti perché non forniti dal Comune di Segrate;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
di inefficacia dell’Accordo quadro eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della commessa in capo all’ATI Tieffe Service-Malacrida AVC;
e per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nell’Accordo Quadro nelle more eventualmente stipulato, ovvero -in subordine – per equivalente economico, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Segrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale n. 205 del 1 marzo 2023, il Comune di Segrate ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la stipulazione di un “Accordo Quadro con un solo operatore economico per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria aree a verde di proprietà comunale per gli anni 2023/2025 – CIG 9652664E4F”, avente durata di 24 mesi, con possibilità di proroga, per un importo presunto di € 3.969.698,40, e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In esito alle operazioni di gara, in occasione della seduta del 8 maggio 2023, l’ATI Tieffe-Malacrida è risultata prima in graduatoria, ed è stata sottoposta alla verifica di anomalia, che si è conclusa con la sua esclusione, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 989/23, il Comune di Segrate ha aggiudicato l’Accordo quadro alla controinteressata ISAM S.r.l.
La stazione appaltante si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza del 7.2.24 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, il Collegio dà atto che il raggruppamento avente quale capogruppo Malacrida, ha presentato un’offerta economica per il biennio di Euro 1.883.585,84700 con un ribasso del 41,65%, ed ha indicato come costi della manodopera l’importo di Euro 1.335.238,37.
Nelle giustificazioni rese in data 22.5.23, in fase di verifica di anomalia, i costi della manodopera sono stati invece quantificati in Euro 674.536,20 per il biennio.
II) Secondo l’istante, mentre i costi riferiti ai servizi ricorrenti sarebbero perfettamente qualificati dalla lex specialis, per quelli relativi ai servizi non ricorrenti (c.d. extra canone), non vi sarebbero indicazioni di dettaglio, quanto invece, solo il loro importo complessivo, come desumibile dall’art. 6 del Disciplinare.
Per tale ragione, nelle proprie giustificazioni del 22.5.23, la ricorrente avrebbe pertanto esposto il costo della manodopera riferito ai soli servizi ricorrenti (“sono stati analizzati esclusivamente i servizi ricorrenti per i quali sono esplicitati le quantità e le frequenze. I servizi non ricorrenti verranno prestati alle stesse condizioni di cui all’offerta”), pari ad € 674.536 per il biennio.
III.1) In via preliminare, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle gare pubbliche, l’esame delle giustificazioni ed il relativo giudizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione, ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione, abnormi o inficiati da errori di fatto, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione, e di procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della stazione appaltante (C.S., Sez. IV, 9.2.2016 n. 520).
III.2) Con riferimento al caso di specie, in sede di offerta, la ricorrente ha indicato costi per la manodopera pari ad Euro 1.335.238,37 per i servizi a canone (c.d. ricorrenti) ed extra canone, mentre nelle proprie giustificazioni ha indicato i costi pari ad € 674.536 per i soli servizi a canone.
In base a quanto previsto nella lex specialis, i costi per i servizi ricorrenti ammontavano ad € 2.168.082,00, ed applicando lo sconto percentuale del 41% offerto dalla ricorrente, avrebbero dovuto ammontare a circa € 1.100.000, laddove invece, come riconosciuto dalla stessa, sono stati giustificati per soli € 674.536 euro, e pertanto, in misura radicalmente insufficiente.
III.2) Fermo restando quanto precede, di per sé idoneo al rigetto del ricorso, emergono incongruenze rispetto al Contratto collettivo pulizia-artigianato applicato dall’a.t.i. ricorrente, dichiarando un impegno orario di 39 ore anziché 40, come invece previsto nel predetto nel CCNL, così come non risulta giustificata la sottrazione al costo medio orario del lavoro di duecento ore di c.d. “tempi morti” (carico e scarico, spostamenti, preparazione dei mezzi, e “tempi persi” non diversamente definiti nell’offerta), che rende di fatto la retribuzione inferiore ai minimi salariali.
Infine, non appaiono adeguatamente giustificati lo scostamento al ribasso per le festività soppresse e quello per le voci malattia/infortunio/festività, mediante il generico richiamo a “dati medi aziendali”.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Mauro Gatti | Antonio Vinciguerra | |
IL SEGRETARIO