Pubblicato il 13/02/2024

N. 00118/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la società Vivenda s.p.a. (mandante) e dalla società Vivenda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandante del R.T.I. con la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. (capogruppo mandataria), in relazione alla procedura CIG 916295018C, rappresentate e difese dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Innova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Elio Leonetti, Riccardo Esposito, Chiara Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di aggiudicazione in favore della società Innova s.p.a. di cui alla determinazione n. 1355 dell’1.8.2022 (prot. n. 0053553) – CIG: 916295018C (ex CIG 9010243FBA), comunicato

con nota prot. 0053758 in data 2.8.2022, inerente l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel Comune di Terracina, anni scolastici dal 2022/2023 al 2026/2027 con possibilità di rinnovo per un anno scolastico, dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione, nonché, ove occorra, della nota del Dipartimento I – Settore Gare e Contratti del Comune di Terracina, prot. n. 0052738 del 27.7.2022, della nota del RUP prot. n. 0053142 del 29.7.2022, della nota prot. n. 0059897 del 30.8.2022 e della nota prot. n. 0062334 del 9.9.2022 nonché, ove occorra, del bando di gara,

del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto, ed inoltre di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e

per la conseguente

aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove fosse sottoscritto con la controinteressata nelle more del presente giudizio, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, V comma, c.p.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. il 17 ottobre 2022:

del provvedimento di aggiudicazione in favore della società Innova S.p.A. di cui alla determinazione n. 1355 dell’1.8.2022 (prot. n. 0053553) – CIG: 916295018C (ex CIG 9010243FBA), comunicato con nota prot. 0053758 in data 2.8.2022, inerente l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel Comune di Terracina, anni scolastici dal 2022/2023 al 2026/2027 con possibilità di rinnovo per un anno scolastico, dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione, nonché, ove occorra, della nota del Dipartimento I – Settore Gare e Contratti del Comune di Terracina, prot. n. 0052738 del 27.7.2022, della nota del RUP prot. n. 0053142 del 29.7.2022, della nota prot. n. 0059897 del 30.8.2022 e della nota prot. n. 0062334 del 9.9.2022, del procedimento di verifica dei requisiti dichiarati in gara, nonché, ove occorra, del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto, ed inoltre di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e

per la conseguente

aggiudicazione della procedura di gara de qua in favore della ricorrente con conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la sottoscrizione del contratto, previa sua eventuale dichiarazione di inefficacia ove già stipulato o comunque ove fosse sottoscritto con la controinteressata nelle more del presente giudizio, con riserva di agire per il risarcimento per equivalente monetario ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, V comma, c.p.a..

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terracina e di Innova s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Perrone, Vinci, Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 22 settembre 2022, la società Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro e la società Vivenda s.p.a., in proprio e in qualità, rispettivamente di capogruppo mandataria del R.T.I. e di mandante, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della società Innova s.p.a., di cui alla determinazione n. 1355 dell’1.8.2022 (prot. n. 0053553) – CIG: 916295018C (ex CIG 9010243FBA), comunicato con nota prot. 0053758, del 2 agosto 2022, inerente l’affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel Comune di Terracina, anni scolastici dal 2022/2023 al 2026/2027, con possibilità di rinnovo per un anno scolastico, nonché dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione, e ove occorra, della nota del Dipartimento I – Settore Gare e Contratti del Comune di Terracina, prot. n. 0052738 del 27.7.2022, della nota del RUP prot. n. 0053142 del 29.7.2022, della nota prot. n. 0059897 del 30.8.2022 e della nota prot. n. 0062334 del 9.9.2022, del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto.

2. Parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura indetta con determinazione a contrarre n. 1503 adottata dal Comune di Terracina in data 27 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione resistente ha stabilito di procedere all’appalto mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel Comune di Terracina per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2026/2027.

L’importo totale dell’appalto è stato quantificato in € 3.080.000,00.

Il giorno 24 aprile 2022, termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute tre istanze di partecipazione, uno da parte dell’odierno R.T.I. ricorrente tra Solidarietà e Lavoro e Vivenda s.p.a., un altro dalla società Innova s.p.a. ed infine uno dalla RI.CA. s.r.l.

Nella seduta di gara del 28 aprile 2022, il RUP ha provveduto all’analisi della documentazione richiesta rilevando la non conformità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa delle concorrenti, disponendo il soccorso istruttorio ed ammettendole con riserva alla prosecuzione della procedura di gara.

Nel corso della seduta di gara del 10 maggio 2022 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio ed ha ammesso al prosieguo la ricorrente e la controinteressata, escludendo invece la RI.CA. s.r.l.

Aperte le buste telematiche contenenti le offerte tecniche nella seduta del 25 maggio 2022, la Commissione di gara ha valutato, nelle successive sedute riservate, le proposte progettuali delle due concorrenti (verbali di gara n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7).

Nella successiva seduta pubblica del 9 giugno 2022 (verbale n. 8), si è data lettura dei punteggi tecnici attribuiti e, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, si è stilata la graduatoria provvisoria che ha visto classificarsi al primo posto Innova S.p.A. con un totale di 94,981 punti (di cui 74,981 per l’offerta tecnica e 20 per quella economica) e a seguire R.T.I. Solidarietà e Lavoro con un totale di 80,603 punti (di cui 73,897 per l’offerta tecnica e 6,706 per quella economica).

La Commissione, senza rilevare l’anomalia dell’offerta di Innova S.p.A., ha quindi proposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Successivamente, con nota del 20 giugno 2022, l’A.T.I. Solidarietà e Lavoro ha chiesto all’Amministrazione informazioni circa lo stato del procedimento di verifica dell’anomalia oltre a proporre istanza di accesso.

Con nota del 4 luglio 2022, il Comune ha riscontrato la precedente affermando di non aver ancora aggiudicato definitivamente la gara dovendo concludere le verifiche di cui all’art. 80 e 32 comma 7 del Codice degli Appalti.

Con nota interna prot. n. 0052738 del 27 luglio 2022 il Comune ha dato atto, quindi, delle risultanze delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicataria.

Il RUP, ricevuta la predetta nota, con sua prot. n. 0053142 del 29.7.2022 comunicava l’assenza di elementi ostativi all’aggiudicazione della gara.

Pertanto, con determinazione n. 1355 del 1° agosto 2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2022, il Comune aggiudicava definitivamente la gara ad Innova S.p.A.

Con nota del 10 agosto 2022, l’A.T.I. Solidarietà e Lavoro reiterava la istanza di accesso agli atti e il Comune riscontrava con nota prot. n. 0059897 del 30.8.2022 ove, oltre a rigettare la richiesta di ostensione della offerta tecnica, precisava che: “deve significarsi che la Commissione di Gara non ha ritenuto di dover attivare il procedimento di anomalia dell’offerta, non ravvisandone i presupposti.”.

Con nota del 9 settembre 2022, infine, il Comune concedeva l’ostensione parziale di parte dell’offerta tecnica della aggiudicataria.

3. Avverso il provvedimento di aggiudicazione ad Innova s.p.a., il ricorrente raggruppamento deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione dell’art. 6.1, lettera b) del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis, c.p.a. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’art. 6.1 del disciplinare di gara alla lettera b) prescrive che tra i requisiti di idoneità che il concorrente deve possedere per la partecipazione alla gara ci sia: “la disponibilità (ad esempio locazione, proprietà, comodato) di una struttura da destinare a Centro Cottura in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e ubicato ad una distanza dalla sede municipale del Comune di Terracina in modo da raggiungere in un tempo massimo di 30 minuti le sedi dei refettori scolastici da calcolare secondo il percorso stradale più breve ricavata dal sito internet www.googlemaps.it.

L’aggiudicataria avrebbe dichiarato la disponibilità di un centro di cottura all’interno dell’Ospedale A. Fiorini di Terracina, in virtù di un contratto di ristorazione di cui è affidataria, però solo fino al 15 marzo 2026.

Pertanto, successivamente a tale data, non avrebbe la disponibilità del centro di cottura come richiesto dal disciplinare.

II. Violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 20 e 21 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La stazione appaltante, secondo parte ricorrente, avrebbe erroneamente ritenuto di non sottoporre l’offerta dell’aggiudicataria alla verifica di anomalia, pur avendo superato i 4/5 del punteggio massimo attribuibile.

Parte ricorrente ha inoltre proposto istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. non essendo stata ad essa integralmente ostesa la documentazione contenente il progetto tecnico e l’offerta economica della controinteressata.

4. Si è costituito il Comune di Terracina rappresentando l’avvenuta stipula del contratto d’appalto con l’aggiudicataria in data 16 settembre 2022, quanto al periculum, contestando, poi, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. Si è costituita in giudizio Innova s.p.a.

6. A seguito dell’ostensione degli atti di gara, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in data 15 ottobre 2022.

7. In data 17 ottobre 2022 sono stati depositati motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha contestato, altresì:

III. Violazione dell’art. 6.1, lettera b) del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 80, comma 5, lettera f-bis. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto dalla documentazione resa disponibile dal Comune in data 22 settembre 2022 è emerso che non solo il centro di cottura non sarebbe nella disponibilità di Innova per tutta la durata del contratto, ma che alla data della dichiarazione, ossia il 12 aprile 2022, Innova non aveva la disponibilità del centro di cottura non essendo autorizzata in tal senso, con ciò rendendo mendace la dichiarazione di disponibilità del medesimo resa in sede di offerta;

IV. Violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 20 e 21 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

La verifica dell’anomalia dell’offerta sarebbe stata ancor più necessaria vista la stipula, da parte di Innova, in data 30 agosto 2022, di un ulteriore contratto di locazione per un secondo centro di cottura, avente un costo, non calcolato in sede di offerta, di ulteriori € 165.000.

8. All’esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

9. In vista della pubblica udienza del 22 novembre 2023, sia il Comune di Terracina che la controinteressata Innova s.p.a. hanno depositato memorie contestando, nel merito, la fondatezza del gravame, in quanto la disponibilità del centro di cottura deve essere considerato quale requisito di esecuzione e non di ammissione alla gara.

Quanto alla verifica dell’anomalia, la sola verifica dovuta, ai sensi dell’art. 95, comma 10, cod. app., è stata compiutamente svolta dalla stazione appaltante.

10. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Sono, innanzitutto, destituiti di fondamento i motivi primo e terzo (come integrato con i motivi aggiunti) con i quali si contesta la mancata disponibilità del centro di cottura, da parte della società aggiudicataria, all’atto di presentazione dell’offerta e per tutta la durata del contratto d’appalto.

La disponibilità del centro di cottura, così come richiesta dal disciplinare di gara, infatti, deve considerarsi un requisito di esecuzione dell’appalto, e non anche un requisito di partecipazione alla gara.

Più in particolare, l’art. 6.1, lett. b, del Disciplinare di gara, richiede, tra i “requisiti di idoneità”, di “avere la disponibilità (ad esempio locazione, proprietà, comodato) di una struttura da destinare a Centro Cottura in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e ubicato ad una distanza dalla sede municipale del Comune di Terracina in modo da raggiungere in un tempo massimo di 30 minuti le sedi dei refettori scolastici da calcolare secondo il percorso stradale più breve ricavata dal sito internet www.googlemaps.it”.

Che non si tratti di un requisito di partecipazione, bensì di mera esecuzione dell’appalto, emerge dalla medesima norma della lex specialis la quale precisa che “per la comprova del requisito è richiesto, a pena di revoca dell’aggiudicazione, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ovvero del servizio (in caso di consegna anticipata), la copia del titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro di cottura con i requisiti succitati (titolo giuridico che potrà derivare, a titolo meramente esemplificativo, da: (locazione, proprietà, comodato) e copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente”.

Tant’è che la comprova del requisito, ovvero l’esibizione del titolo giuridico, non è richiesta a pena di inammissibilità alla partecipazione, bensì, a posteriori, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, “a pena di revoca dell’aggiudicazione”.

Ciò trova conferma anche nell’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto, regolante, peraltro, proprio la fase esecutiva del rapporto, che, a proposito del centro di cottura stabilisce espressamente che:

1. E’ requisito di esecuzione del contratto di affidamento avere la piena ed esclusiva disponibilità, dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata dell’appalto, di un centro di cottura presso cui verranno prodotti i pasti relativi al presente appalto, con idonea capacità produttiva in relazione al numero di pasti previsti, ubicato ad una distanza dalla sede municipale del Comune di Terracina tale da raggiungere in un tempo massimo di 3o minuti le sedi dei refettori scolastici da calcolare secondo il percorso stradale più breve;

2. Tale sede dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L’Impresa, a tale fine, dovrà dichiarare, già in sede di offerta, il centro di cottura in cui intenderà produrre i pasti, indicandone la capacità produttiva, ancorché residua dello stesso, riportando altresì il tempo di percorrenza tra l’indirizzo del centro di cottura stesso e la sede municipale del Comune di Terracina — Piazza Municipio 1 — ricavata dal sito internet www.googlemaps.it;

3. L’Impresa dovrà altresì produrre, a pena di revoca dell’aggiudicazione, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto ovvero dell’avvio del servizio (in caso di consegna anticipata), la copia del titolo giuridico relativo alla disponibilità del centro di cottura con i requisiti succitati (titolo giuridico che potrà derivare, a titolo meramente esemplificativo, da: (locazione, proprietà, comodato) e copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente”.

La normativa così posta dalla lex specialis di gara risulta essere, d’altra parte, coerente con quanto già statuito, in merito, dalla giurisprudenza amministrativa.

Rispetto alla disponibilità del centro cottura è stato più volte affermato, infatti, che:

– “la natura di requisito di esecuzione del contratto e del servizio, trova conferma, d’altronde, anche nella giurisprudenza formatasi sulla specifica questione dell’impegno a dotarsi (ovvero, della disponibilità) di centri di cottura (tra le più recenti, in tal senso, cfr. Cons. Stato, III, 28 luglio 2020, n. 4795; in precedenza v. Cons. St., V, 29 luglio 2019, n. 5308, che registra «il diffuso intendimento della disponibilità di un centro di cottura localizzato quale requisito di esecuzione delle prestazioni negoziali e non di partecipazione alla gara», richiamando precedenti conformi, tra i quali: Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190; Id., 18 dicembre 2017, n. 5929; Id., 24 maggio 2017, n. 2443, nella quale si sottolinea come la previsione della legge di gara che imponga all’operatore economico la titolarità delle autorizzazioni sanitarie per centro di cottura deve essere intesa come «elemento certamente indispensabile per l’esecuzione dell’appalto [e quindi] rileva in quest’ultima fase, mentre in assenza di una previsione puntuale di lex specialis lo stesso non può tradursi in un requisito di ammissione alla gara»)”;

– “una soluzione in senso diverso, ossia nel senso della prescrizione della attuale ed effettiva disponibilità del centro di cottura come requisito di ammissione alla gara (e non solo come impegno a dotarsi della sede per la preparazione dei pasti in vista dell’esecuzione del servizio), nondimeno rischierebbe di porsi in contrasto con la tutela della concorrenza tra gli operatori economici del settore (sarebbero discriminati, infatti, coloro i quali non dispongono di un centro di cottura localizzato nel territorio oggetto del servizio, per i quali la regola del bando costituirebbe una barriera all’ingresso nel mercato non solo materiale ma anche economica, per i costi derivanti dalla necessità di procurarsi l’effettiva disponibilità del centro di cottura fin dal momento della presentazione dell’offerta); e, conseguentemente, anche con i principi di massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e di proporzionalità”;

– “né si può giungere a riqualificare i requisiti attinenti alle modalità di esecuzione delle prestazioni (in termini di mezzi, personale, strutture indicate nell’offerta) come requisiti di ammissione alla gara sulla scorta della regola di buona fede e correttezza contrattuale che obbliga il contraente, debitore della prestazione, ad acquisire e predisporre per tempo i mezzi necessari per l’esecuzione, posto che anche la regola richiamata opera quale criterio di valutazione dell’esatto e tempestivo adempimento delle prestazioni contrattuali. In linea di principio, quindi, se tali mezzi non siano richiesti espressamente dal bando di gara ai fini dell’ammissione (nei limiti consentiti dall’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, limiti presidiati, per un verso, dalla sanzione di nullità di cui al comma 8 della medesima disposizione e, per altro verso, dai principi sopra richiamati in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, proporzionalità), l’eventuale mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria degli impegni, pur se assunti con la presentazione dell’offerta in sede di gara, rileva quale inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall’ordinamento, ma non costituisce motivo di esclusione per mancanza dei requisiti di partecipazione” (così Cons. St., V, 17 dicembre 2020, n. 8101).

Ebbene, nel caso di specie, la società Innova, risultata aggiudicataria dell’appalto, ha prodotto prima della scadenza del termine previsto (almeno dieci giorni prima della stipula del contratto), conformemente a quanto disposto nel Disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di due centri di cottura, nel dettaglio:

a) per un primo centro cottura sito presso l’Ospedale di Terracina ha prodotto l’autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di Latina per l’utilizzo della predetta struttura ai fini dell’erogazione del Servizio. Nella nota di accompagnamento prodotta al Comune, Innova ha quindi specificato:

– di essere risultata aggiudicataria del lotto numero 7 “ASL Latina” – CIG 7326802C45 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio” (cfr. Determinazione nr. G06525 del 3 giugno 6 2020 della Regione Lazio – doc. 23 della Ricorrente) e di aver conseguentemente stipulato apposita convenzione con la Regione Lazio;

– che l’ASL Latina con Delibera nr. 283 del 9 marzo 2021 ha aderito alla predetta convenzione finalizzata all’acquisizione di un servizio di ristorazione per le strutture della stessa ASL, per la durata di 60 mesi decorrenti dal 16 marzo 2021;

– che, conseguenzialmente, in data 17 marzo 2021 l’ASL Latina ha trasmesso il correlato Ordinativo di Fornitura con Registro di Sistema PI040686-21;

– che l’articolo 2.10 del capitolato della predetta gara indetta dalla Regione Lazio prevede che “Le strutture affidate dall’Azienda all’OEA devono essere da questa utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dal presente Capitolato Tecnico, salvo diversa autorizzazione”;

– di aver sottoposto, dunque, con nota prot. n. 74 del 7 aprile 2022 all’ASL di Latina richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei locali cucina in uso presso l’Ospedale di Terracina, per l’erogazione di servizi a terzi;

– che, con nota trasmessa via pec in data 5 agosto 2022, l’ASL Latina ha concesso la suddetta autorizzazione all’utilizzo del centro cottura sito presso l’Ospedale di Terracina per l’erogazione di servizi a terzi.

b) per un secondo centro cottura ha prodotto idoneo contratto di locazione, avente ad oggetto locale ad uso esclusivo di centro cottura, servizio catering e produzione di pasti veicolati nonché al servizio di ristorazione c.d. da asporto. Quanto alla durata della locazione, la stessa è fissata in sei anni più sei, decorrenti dall’avvio del Servizio per il Comune di Terracina. Si tratta, pertanto, di una durata perfettamente compatibile ad assicurare la disponibilità di un centro cottura per tutta l’esecuzione del servizio de quo (ovvero dal settembre 2022 a giugno 2027).

Pertanto, i motivi primo e terzo di ricorso devono ritenersi infondati.

2. Parimenti infondati risultano essere il secondo e il quarto motivo di ricorso, attinenti al mancato svolgimento della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Per le gare, come quella de qua, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 97, comma 3, d. lgs. n. 60/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. u, d.l. n. 32/2019, pone l’obbligo della verifica a carico della stazione appaltante solo quando “il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”.

Nel caso in esame, le offerte ammesse sono state solo due, pertanto, posta l’assenza di un obbligo di legge a procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta, trova applicazione la norma dell’art. 97, comma 6, d. lgs. n. 50/2016, che contempla una mera facoltà, per la stazione appaltante, di potere, in ogni caso, “valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Va all’uopo confermato il principio – ex multis, Cons. Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365, nonché, da ultimo, Cons. St., V, 24 ottobre 2023, n. 9181 – per cui “la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinché si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 21 giugno 2021, n. 586; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782)”.

In questi termini, deve ribadirsi, dunque, che grava sul ricorrente che contesti la mancata attivazione del giudizio di anomalia la dimostrazione o quantomeno l’indicazione di sufficienti (e manifesti) elementi di prova sulla presenza di significativi “elementi specifici” di incongruità dell’offerta, laddove all’opposto parte ricorrente non ha oggettivamente dimostrato in giudizio la sussistenza di elementi che possano palesare significative incongruità dell’offerta.

Più in particolare, gli elementi evidenziati dal ricorrente raggruppamento sono:

1) il costo della manodopera, rispetto al quale non sarebbe stata effettuata la verifica prevista dall’art. 95, comma 10, d. lgs. n. 50/2016 sul rispetto dei minimi salariali indicati nelle relative tabelle ministeriali.

Ebbene, al riguardo è sufficiente osservare come dall’esame dell’offerta dell’aggiudicataria emerge che il costo orario offerto, rispettivamente per i livelli 4 e 5 (unici impiegati nell’appalto) è risultato essere pari, rispettivamente, ad € 21,16 ed € 19,93, dunque superiore rispetto al costo minimo di cui alle citate tabelle pari, rispettivamente, ad € 20,19 e 18,98.

Peraltro, il costo orario della manodopera indicato dal raggruppamento ricorrente (€ 20,76 ed € 19,51 per i corrispondenti livelli 4 e 5) è per giunta inferiore rispetto a quello indicato dalla controinteressata;

2) il costo del singolo pasto, che sarebbe inferiore al prezzo medio indicato nei CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Anche tale profilo non presenta elementi di criticità evidenti posto che il prezzo offerto dall’aggiudicataria, pari ad € 5,32 è di appena 0,8 cent inferiore rispetto al prezzo medio indicato dai CAM (pari ad € 5,40), ed inoltre risulta essere giustificato dall’impiego, da parte dell’aggiudicataria, dell’80% di alimenti biologici, laddove il prezzo medio indicato dai CAM pari ad € 5,40 è calcolato per un pasto con il 100% degli alimenti biologici.

Pertanto, anche sotto tale profilo l’offerta è stata, legittimamente, considerata congrua;

3) infine, nessun rilievo può attribuirsi all’asserita mancata considerazione, ai fini del calcolo dell’utile d’impresa, del maggior costo non considerato in sede di formulazione dell’offerta, rappresentato dalla stipula del contratto di affitto per il secondo centro di cottura, pari ad € 165.000.

Tale centro, infatti, è destinato ad un utilizzo meramente eventuale nonché residuale, secondo quanto previsto dall’art. 14, lett. a, Capitolato speciale d’appalto, che richiede l’indicazione di un “centro di cottura alternativo di emergenza” al verificarsi di casi eccezionali di indisponibilità del centro principale dovuti a guasti improvvisi e temporanei.

Il secondo centro di cottura, quindi, non essendo destinato in via esclusiva all’esecuzione dell’appalto de quo, come dichiarato dalla controinteressata, è in realtà destinato anche allo svolgimento di ulteriori commesse che Innova gestiste entro il medesimo territorio e sulle quali il costo della locazione andrebbe primariamente a gravare.

3. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve, quindi, essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Terracina e di Innova s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Emanuela Traina, Primo Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Francesca Romano   Riccardo Savoia
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO