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Inquadramento

Gara ante 1.7.2023.

La 2° classificata [VVV] impugna l’aggiudicazione alla 1° classificata [AAA].

Sul ricorso

Motivo sulla verifica di anomalia

La ricorrente censura il giudizio positivo di anomalia sull’offerta dell’aggiudicataria (minor numero di ore considerato rispetto all’effettivo derivante dalla proposta migliorativa).

La valutazione di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, è insindacabile salvi i casi di manifestamente irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento. In tal senso, è sindacabile l’operato della s.a. che non abbia considerato nell’effettivo ammontare le ore di manodopera occorrenti per l’esecuzione della proposta tecnica dell’aggiudicataria.

6. – Il primo motivo di ricorso risulta … fondato.

6.1. – La ricorrente ha illustrato come la proposta migliorativa avanzata dall’aggiudicataria, e cioè l’ampliamento dell’orario di apertura, comporti l’utilizzo di 7 educatori e 2 ausiliari per un numero di ore di lavoro aggiuntive, quantificate dall’aggiudicataria in 3.495,5 per gli educatori e in 1018,5 per gli ausiliari.

Applicando alle predette ore di lavoro aggiuntive il costo orario riportato nei giustificativi dell’offerta economica, rispettivamente € 17,82 ed € 14,82, la controinteressata ha calcolato il costo della manodopera per il servizio aggiuntivo in complessivi € 77.383,98.

Tuttavia, tali calcoli sarebbero scorretti.

Infatti, per ciascuna figura professionale il numero di ore settimanali aggiuntive dovrebbe essere calcolato in numero di 13, per tutta la durata dell’appalto, pari a 42,17 settimane.

Ebbene, sulla base di tali dati presupposti, le ore di servizio aggiuntive necessarie per coprire l’offerta migliorativa per tutta la durata dell’appalto (pari a 46,17 settimane) dovrebbero essere 600,21 per ciascuna figura impiegata.

In totale, quindi, per coprire l’anticipazione e il prolungamento orario proposto occorrerebbero 4.201,47 ore di impiego ulteriore degli educatori (600,21 ore x 7) e 1.200,42 ore di impiego ulteriore degli ausiliari (600,21 ore x 2). Il tutto, per un costo effettivo di € 92.660,42 [vale a dire € 74,870,20 (4.201 ore x € 17,82) per gli educatori + € 17.790,22 (1.200,42 ore x € 14,82) per gli ausiliari].

6.2. – Secondo i calcoli della ricorrente, l’offerta economica di [AAA] si rivelerebbe quindi insostenibile.

Tenendo conto del costo effettivo necessario per coprire il prolungamento dell’orario di servizio, pari a € 92.660,42, il costo complessivo del personale ammonterebbe ad € 366.893,81. A tale importo dovrebbero aggiungersi € 42.900,00 quale costo della mensa stabilito nel capitolato di gara, unitamente alle spese gestionali ed all’utile. Tuttavia, il costo della manodopera sommato a quello del servizio mensa, senza neanche considerare utile e spese gestionali, ammonterebbe ad € 409.793,81 a fronte di un’offerta economica complessiva in sede di gara di € 405.799,69.

6.3. – I calcoli della ricorrente fondano seri dubbi sull’affidabilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, che non vengono punto fugati dalla valutazione operata, per conto dell’amministrazione giudicatrice, dal consulente nominato.

Non vi è, infatti, alcuna esitazione a riaffermare che la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico affidatole dalla legge: tale valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Di conseguenza, il sindacato del giudice non può estendersi oltre l’apprezzamento dell’intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dall’amministrazione, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale, al di là dei menzionati confini, la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2024, n. 802).

Nondimeno, nel caso di specie è evidente che la valutazione fatta propria dall’amministrazione si incentra sulla congruità del costo orario indicato per ciascuna figura professionale. Ma il punto evidenziato dalla ricorrente, che è sfuggito completamente all’analisi dell’amministrazione … è un altro, e cioè che le valutazioni circa la congruità dell’offerta economica appaiono essere affette da errore nel calcolo del maggior numero di ore di lavoro necessarie per rendere i servizi aggiuntivi offerti.

In sostanza, la valutazione di non anomalia si basa su un’analisi incompleta dei dati, e in quanto tale si rivela illegittima.

Conclusioni e statuizioni

Il TAR respinge e rimanda alla s.a. per il riesame.

L’annullamento di un segmento di procedura discrezionale (quale la verifica di anomalia) comporta il rinvio alla s.a. per il riesame.

7. – Quanto illustrato comporta l’accoglimento del ricorso, con annullamento della determinazione impugnata.

Non essendovi stata ancora stipula del contratto, per come dichiarato in udienza dalle parti, l’effetto conformativo della presente sentenza comporta la necessità di ripetere il procedimento amministrativo a partire dalla fase di valutazione della possibile anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, che dovrà essere operata tenendo conto degli elementi illustrati al § 6.1. e 6.2.