Inquadramento
Procedura ante 1.7.2023.
[MMM] impugna la revoca dell’aggiudicazione della concessione precedentemente disposta in suo favore.
Sul ricorso
Motivo verso la revoca dell’aggiudicazione (illegittimità della revoca)
La ricorrente censura la revoca dell’aggiudicazione della concessione disposta in precedenza in suo favore; revoca disposta avendo la p.a. rinvenuto inesistente la disponibilità di mezzi e sede necessari per il servizio e da garantire secondo la lex specialis. Il TAR respinge.
E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione quando la p.a. rilevi l’assenza di “requisiti di esecuzione” (la cui verifica si colloca, appunto, nella fase successiva all’espletamento della gara).
In primo luogo, non risulta pertinente il richiamo operato alla disposizione di cui all’art. 176 D. Lgs. 50/2016, norma che detta la disciplina dei casi di revoca della concessione per circostanze intervenute nella fase di esecuzione del rapporto, esecuzione che nel caso di specie, come risulta da quanto si è in precedenza osservato, non ha mai avuto inizio; in termini: “L’art. 176 del Codice dei contratti pubblici detta la disciplina applicabile per il caso di risoluzione ovvero cessazione del rapporto concessorio, contemplando la corresponsione di somme in favore del concessionario che abbia già cominciato ad eseguire la propria prestazione (il che, nel caso di specie, non si è verificato, a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione e della prima revoca della gara)” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 03/02/2022, n. 778).
Ciò posto, occorre stabilire se la stazione appaltante abbia legittimamente dato corso alla revoca dell’aggiudicazione in presenza dei presupposti giustificativi di tali scelta.
… gli accertamenti effettuati dal Comune di … in epoca successiva all’aggiudicazione hanno comprovato che presso i centri indicati come operativi dalla ricorrente non risultava, in realtà, presente alcun allestimento di mezzi e di persone idoneo ad assicurare lo svolgimento del servizio; in particolare …: in …, località …, veniva riscontrata l’esistenza di un’abitazione privata, in assenza di automezzi e personale; … in … in via …, si accertava l’esistenza della sede legale dell’azienda …, e la mancanza di automezzi e personale; la sede indicata nell’offerta tecnica quale C.L.O. di supporto in … via … è risultata … un’officina meccanica, senza alcun veicolo adibito ai sevizi di ripristino post-incidente e messa in sicurezza della sede stradale.
Le difese svolte nel corso del presente giudizio dalla società ricorrente non sono svolte a smentire, in fatto, le circostanze appena evidenziate, ma a contestare che da esse potessero farsi discendere le conseguenze tratte dall’Amministrazione: ciò in quanto il capitolato speciale d’oneri non prevedeva che il partecipante dovesse indicare nella propria domanda l’ubicazione precisa dei C.L.O., ma solo l’impianto complessivo del progetto; …
… il Collegio ritiene che, nel caso in disamina, la stazione appaltante abbia legittimamente escluso la possibilità di procedere alla stipula del contratto avendo verificato, in epoca successiva all’aggiudicazione del servizio, la mancanza in capo all’aggiudicataria dei necessari requisiti di esecuzione: una volta appurata tale carenza ha, di conseguenza, dato corso alla revoca dell’aggiudicazione, al fine di poter procedere alla verifica della possibilità di assegnare la commessa ad altra impresa partecipante alla gara.
In altri termini, se risulta condivisibile quanto la ricorrente lamenta in ordine alla circostanza che le previsioni del bando non contengono riferimento alcuno all’effettiva dislocazione dei centri operativi quale requisito di partecipazione alla gara, e contemplano l’assegnazione di un punteggio solo in relazione alla complessiva organizzazione apprestata sul piano quali-quantitativo (come da criterio sub A) del capitolato d’oneri), pure non può farsi discendere da tali premesse l’obbligo per la stazione appaltante di dar corso, comunque, alla stipula del contratto, anche una volta accertata l’assenza dei necessari requisiti per l’esecuzione dell’appalto.
Ed infatti la ricorrente, tramite le giustificazioni rese nel corso del procedimento (cfr. all. 15 e 17 al ricorso) non ha chiarito in maniera puntuale, a fronte delle risultanze degli accertamenti del Comune resistente, di quali e quanti mezzi disponesse e, soprattutto, dove in concreto gli stessi risultassero dislocati, non consentendo, in tal modo, al Comune di … di ritenere dimostrato l’approntamento di un’organizzazione idonea e sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio: in tal senso, il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato all’attribuzione alla ricorrente di un punteggio superiore a quello dovuto, appare ininfluente rispetto alla volontà dell’Amministrazione, quale emergente in maniera chiara dall’esame del provvedimento in parola, che è quella di non dar corso alla stipula del contratto a fronte della mancata dimostrazione da parte della società aggiudicataria dei requisiti di esecuzione del contratto (nell’atto si osserva, appunto, che le sedi indicate come operative sono, di fatto, risultate, nell’imminenza della stipula, prive del necessario allestimento organizzativo).
Del resto, nella stessa sentenza del Consiglio di Stato, relativa ad una analoga fattispecie, depositata in giudizio dalla società ricorrente si offre conto del fatto che “…la disponibilità dei mezzi e delle risorse che hanno formato oggetto di valutazione della qualità dell’offerta tecnica potranno essere accertate dalla stazione appaltante nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto, fermo restando che la inattuazione nel corso dell’esecuzione del contratto non potrà che rilevare come inadempimento ed eventualmente portare alla risoluzione” (cfr. Cons. Stato,V, 2 febbraio 2022, n. 722)” (cfr. Cons. Stato, V, 1 febbraio 2024, nr. 1371).
Ciò conformemente alla prevalente giurisprudenza, che in riferimento al tema in commento afferma: “In materia di contratti pubblici d’appalto, il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella “lex specialis” come elementi dell’offerta” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 19/01/2023, n.1012).
In altri termini … la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione e nell’imminenza della stipula del contratto, ha ritenuto che la ricorrente non possedesse i necessari requisiti di esecuzione dell’appalto e ha, in senso conforme alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza che precede, valutato come mancanti le condizioni per la stipulazione del contratto …
Conclusioni e statuizioni
2. Conclusivamente, il ricorso … e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti…