Pubblicato il 23/02/2024
N. 00504/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2023, proposto dall’Impresa Individuale Lanzara Geom. Antonio in proprio e in qualità di Capogruppo Rti con L.P.G. Costruzioni S.r.l.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, e Antonio Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato S. Severino, Castel S. Giorgio e Pagani, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Consorzio Stabile Energos, Società di Ingegneria 3iprogetti S.r.l., Mabi Immobiliare – Società a Responsabilità Limitata, Antonio Senese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
a) della determina del Responsabile dell”Area 4^ del Comune di Mercato San Severino (SA) n. 652 del 28.9.2023, con la quale è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Energos la “procedura aperta relativa all”appalto congiunto della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori dell”intervento di riqualificazione Piazza XX Settembre” (CUP J17H21001280001 – CIG 9976963253);
b) ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 1 del 30.8.2023, seduta pubblica, con il quale, avvalendosi della cosiddetta inversione procedimentale, ai sensi dell”art. 107, comma 3 del Codice, si è disposto di procedere all”apertura della “Busta B – Offerta Tecnica” e sono stati ammessi alla procedura 2 operatori economici;
c) del verbale di gara n. 2 del 12.9.2023, seduta riservata, di valutazione offerta tecnica (le schede di valutazione non sono allegate al verbale n. 2 del 12.9.2023 trasmesso alla ricorrente);
d) del verbale di gara n. 3 del 12.9.2023, seduta pubblica, di valutazione offerta economica e formulazione graduatoria provvisoria che ha visto al primo posto il Consorzio Stabile Energos con 91,5739 punti (78,0903 off. tecnica ripar. + 13,4836 off. econ.) e al secondo posto la ricorrente con 91,2430 punti (71,2430 off. tecnica ripar. + 20,00 off. econ.);
e) del verbale di gara n. 4 del 12.9.2023, seduta pubblica, con il quale il RUP, in seguito all”apertura della “Busta A: Documentazione Amministrativa” del Consorzio Stabile Energos, ha attivato la “procedura di soccorso istruttorio”;
f) del verbale di gara n. 5 del 12.9.2023, seduta pubblica, con il quale il RUP, all”esito della disamina della documentazione amministrativa presentata dal concorrente Consorzio Stabile Energos a seguito del soccorso istruttorio, ha rappresentato la sua regolarità e, per l”effetto, ha formulato in suo favore la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto sulla base della graduatoria riportata nel verbale n. 3 del 12.9.2023;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
• nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l”aggiudicazione dell”appalto;
• nonché, ancora, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove lo stesso sia stipulato nelle more della trattazione del presente gravame e per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro nel contratto, come espressamente si richiede ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
• in ogni caso, solo in via subordinata e salvo gravame, per la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario ai sensi dell”art. 124, comma 1, c.p.a.
1. della nota dello stesso Responsabile prot. n. 2587 del 23.10.2023, con la quale, nel darsi riscontro all”istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, l”ostensione della documentazione richiesta è stata autorizzata solo previo oscuramento di intere parti dell”offerta tecnica, sia descrittiva che grafica;
2. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l”accertamento e la declaratoria del diritto di accesso a tutti gli atti della procedura di gara richiesti dalla ricorrente e per l”adozione dell”ordine di esibizione dei documenti, da parte dell”Amministrazione appaltante, ex art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino, del Consorzio Stabile Energos, di Società di Ingegneria 3iprogetti S.r.l., di Mabi Immobiliare – S.r.L., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Antonio Senese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori Bove Antonio (anche in dichiarata sostituzione dell’avv. Brancaccio), Rocco Italo (in dichiarata sostituzione dell’avv. Lentini), Melucci Antonio;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’impresa individuale “Lanzara geom. Antonio”, premettendo di essere la seconda graduata all’esito della “procedura aperta relativa all’appalto congiunto della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori dell’intervento di riqualificazione Piazza XX Settembre” alle spalle del Consorzio Stabile Energos, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la determina del Responsabile dell’Area 4^ del Comune di Mercato San Severino (SA) n. 652 del 28.9.2023, con la quale è stata aggiudicata la gara al Consorzio Stabile Energos.
Si è costituito il controinteressato Consorzio Stabile Energos, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito anche il Comune di Mercato San Severino per resistere al ricorso.
Si sono altresì costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, e il Ministero dell’Interno, i quali, ad eccezione di quest’ultimo, hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 457 del 24.11.2024 il Collegio ha respinto la domanda cautelare della ricorrente, ritenendo insussistente il fumus boni juris.
Dopo lo scambio di memorie, all’esito dell’udienza pubblica di discussione del giorno 21 febbraio 2024, il Collegio ha riservato la decisione.
2. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.
Il Collegio rileva che il progetto relativo alla gara per cui è causa si inserisce nell’ambito del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno nell’ambito della Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Investimento 2.1 – “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; le Amministrazioni centrali che hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (non eccepita dal Ministero dell’Interno) hanno affermato di on essere titolari di tale intervento. Ebbene, l’intervento per cui è causa è finanziato con fondi PNRR, e quindi è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, per cui, alla luce del comma 4 di tale disposizione, non vi è legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, del MEF e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, in quanto tali amministrazioni non sono titolari dell’intervento previsto nel PNRR. Tali amministrazioni devono quindi essere estromesse dal giudizio. Viceversa il Ministero dell’Interno è pienamente legittimato passivamente.
3. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che in modo illegittimo la stazione appaltante avrebbe utilizzato il soccorso istruttorio per consentire al Consorzio Stabile Energos di sanare la cauzione, integrandone l’importo fino a raggiungere la misura del 2% fissata dalla lex specialis, dovendo piuttosto il Consorzio Stabile Energos venire escluso dalla gara. Secondo la ricorrente infatti la lex specialis disporrebbe l’impossibilità di modificare la cauzione fissata nell’importo del 2%, potendo tuttavia essa essere prestata a seguito di soccorso istruttorio a condizione che essa sia preesistente rispetto al termine di scadenza delle offerte; nel caso in esame, tuttavia, l’integrazione della commissione sarebbe postuma rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, per cui in modo illegittimo l’amministrazione avrebbe consentito il soccorso istruttorio, derivandone piuttosto la necessaria esclusione del Consorzio Stabile Energos.
Il Collegio rileva che, in base al Disciplinare, «È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta»; la previsione della necessaria costituzione della cauzione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, quale condizione per ammettere il soccorso istruttorio, riguarda quindi solo l’ipotesi di totale mancanza di prestazione della cauzione. Viceversa nella fattispecie in esame la cauzione era stata fin da principio prestata, sia pur in misura inferiore a quanto richiesto dalla lex specialis, e con il soccorso istruttorio l’amministrazione si è limitata a consentirne l’integrazione nel quantum; l’ipotesi è quindi diversa da quella prevista nella citata disposizione del Disciplinare, conseguendone che non è applicabile al caso in esame la previsione della preesistenza della cauzione quale condizione del soccorso istruttorio.
Tale soluzione è coerente con l’orientamento della giurisprudenza, che in fattispecie analoghe si è così espressa: «si ritiene che anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale Codice dei contratti pubblici vada ribadito il principio giurisprudenziale per il quale la mancanza ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto dalla lex specialis non costituisce causa di esclusione – salva diversa esplicita previsione della legge di gara – ed è sanabile mediante soccorso istruttorio. (…) il soccorso istruttorio va a buon fine – e l’operatore può restare in gara – solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria (come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva: ipotesi specificamente oggetto di detto precedente, perciò diverso dal caso oggetto della presente decisione) sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione va limitato alla sola ipotesi di mancanza di cauzione provvisoria, quando questa sia richiesta dalla legge di gara come elemento essenziale della domanda (prevendendosi apposita ed esplicita causa di esclusione, non interpretabile estensivamente)» (Cons. Stato n. 10274 del 2022).
Il primo motivo di ricorso è pertanto respinto.
4. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato che non risulterebbe soddisfatta una specifica richiesta del RUP che, in sede di attivazione del soccorso istruttorio, aveva invitato il Consorzio Stabile Energos ad integrare la documentazione amministrativa con la presentazione dell’“Impegno a costituire RTI (dei professionisti individuati), antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte”; la documentazione presentata dal Consorzio Stabile Energos non sarebbe tuttavia idonea a dimostrare la data certa anteriore a quella di scadenza per la presentazione delle offerte, essendo stata depositata una dichiarazione di impegno recante solo la firma digitale dell’11.8.2023, priva di marcatura temporale e non inviata a mezzo pec, per cui difetterebbe il requisito della data certa opponibile a terzi.
Il Collegio rileva che in base al Disciplinare «la mancata produzione (…) del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta». Risulta quindi che la lex specialis si limita a richiedere la data certa, senza specificare il mezzo del conferimento della certezza temporale, e quindi esigere la marcatura temporale o l’invio della documentazione a mezzo pec, come invece prospettato dalla ricorrente. Occorre allora richiamare la norma generale sulla data certa, cioè l’art. 2704 c.c., specie i primi due commi, secondo cui «1. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. 2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova»; la norma in esame quindi non tipizza gli strumenti per il conferimento della certezza alla data del documento, ammettendo che essa possa essere provata anche tramite un altro fatto ugualmente idoneo a conferire certezza (c. 1) o con qualsiasi mezzo di prova (c. 2).
Ciò premesso, in sede di soccorso istruttorio il Consorzio Stabile Energos ha prodotto una dichiarazione di impegno della costituzione del Raggruppamento corredata di firma digitale recante la data del 11.8.2023 (e inviata a mezzo mail in data 11.8.2023), con data quindi anteriore al termine di presentazione delle offerte che scadeva il 26.8.2023. Non avendo il disciplinare richiesto particolari forme per il riconoscimento della certezza della data, occorre richiamare l’orientamento della giurisprudenza, che in una analoga fattispecie concreta si è così espressa: «La data della stipulazione del contratto di avvalimento è quindi quella dell’apposizione della firma digitale, precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
La legge di gara richiedeva che la stipulazione del contratto fosse precedente tale data e la prova di quest’ultima diventa dirimente perché il contratto di avvalimento non era allegato alla domanda di partecipazione, in quanto la verifica della validità del suo contenuto e del tempo della sua stipulazione era posposta ai sensi del già citato art. 4 della legge provinciale n. 2 del 2020.
Tuttavia, il disciplinare non imponeva particolari modalità per rendere la data certa nei confronti della stazione appaltante.
La certezza della data è desumibile, nel caso di specie, da quella della data dell’apposizione della firma digitale. Siffatta idoneità della sottoscrizione digitale a fornire la certezza della data di stipulazione del contratto si evince anche dal precedente del Consiglio di Stato, V, 21 maggio 2020, n. 3209 (…) laddove (…) nella motivazione si evidenzia come non si possa affatto escludere che “il certificato della firma apposta telematicamente dall’impresa ausiliata […] rilevi, ai sensi dell’art. 2704 Cod. civ., come fatto idoneo a dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta […]» (Cons. Stato, Sez. V, n. 1291 del 2022).
Insomma, non avendo il disciplinare richiesto particolari forme per il riconoscimento della certezza della data (neppure la marcatura temporale o l’invio a mezzo pec), e applicandosi così la regola generale dell’art. 2704 c.c. secondo cui la certezza della data può essere provata anche tramite un altro fatto ugualmente idoneo a conferire certezza (c. 1) o con qualsiasi mezzo di prova (c. 2), la sottoscrizione digitale è fatto idoneo e sufficiente, ai sensi dell’art. 2704 c.c. a dimostrare anteriorità del documento, rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte.
La certezza della data della firma digitale e la sua anteriorità al termine di presentazione delle offerte è ulteriormente confermata dalla circostanza che la tempestiva istanza di partecipazione del Consorzio Stabile Energos, il PASSOE ed il DGUE sia della capogruppo che dei mandanti presentati in gara, presentano tutti l’indicazione dei componenti del RTI, in quanto in tali documenti, certamente formati e presentati all’amministrazione anteriormente al termine di scadenza delle offerte, contengono la esplicitazione del nominativo e della partita IVA di ciascun componente del RTI. Ne consegue che al momento della presentazione dell’offerta, sulla base di tali documenti, è stata manifestata con chiarezza la conformazione e la composizione del Raggruppamento e la volontà di partecipare quale RTI.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto respinto.
5. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato che uno dei progettisti incaricati, l’ing. Francesco Landi, quale legale rappresentante della società “3iprogetti s.r.l.”, verserebbe in una situazione di conflitto di interessi con il RUP della procedura, l’ing. D’Amico, atteso che il primo risulterebbe essere il Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana presso il Comune di Mercato San Severino, servizio incardinato presso l’Area IV, che ha quale funzionario responsabile l’’ing. D’Amico.
Il Collegio rileva che l’art. 16 c. 1-2 del d.lgs. n. 36 del 2023 così dispone: «1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro».
La norma dispone che sia configurabile il conflitto di interessi solo allorquando chi lo invoca (nel caso in esame cioè impresa individuale “Lanzara geom. Antonio”) lo dimostri sulla base di presupposti specifici e documentati, con riferimento ad interessi effettivi e non meramente ipotetici o potenziali. Viceversa la ricorrente ha prospettato (e non dimostrato) solo un generico e ipotetico conflitto di interessi, adombrato per un precedente affidamento, a seguito di procedura selettiva, in favore della Società “3iprogetti s.r.l.” di un incarico di direzione della esecuzione del contratto di servizio di igiene urbana, da parte della 4^ Area del Comune di San Severino, di cui il R.U.P. D’Amico è funzionario responsabile. Ciò però, ad avviso del Collegio, non integra un effettivo e concreto conflitto di interessi nel senso precisato dal citato art. 16.
Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato.
6. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato che la stazione appaltante non avrebbe effettuato alcuna valutazione di affidabilità dell’aggiudicatario, nonostante la pendenza presso il Tribunale di Salerno del procedimento penale n. 5665.17.21 a carico di uno dei soci della società “3iprogetti s.r.l.”, l’ing. D’Acunzi, per i reati di peculato (art. 314 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e frode nelle forniture pubbliche (art. 356 c.p.). Secondo la ricorrente la pendenza di un simile procedimento penale rappresenta una causa di esclusione che avrebbe dovuto essere esaminata dall’Amministrazione ai fini della valutazione di affidabilità professionale del concorrente.
Il Collegio rileva che tali pendenze sono state regolarmente dichiarate nel DGUE della “3iprogettis.r.l.”, per cui la commissione di gara ne era a conoscenza.
Inoltre, occorre richiamare l’art. 98 c. 3 lett. G del d.lgs. n. 36 del 2023, in base al quale «L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) g) contestata commissione da parte dell’operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94»; a sua volta il richiamato art. 94 del D.Lgs. 36/2023 ha circoscritto la rilevanza dei precedenti penali solo nei confronti del socio amministratore (lett. c) e del socio unico (lett. g). Tuttavia l’Ing. D’Acunzi è solo socio di minoranza della 3iprogetti, nella misura del 25%, non rivestendo la qualifica di socio amministratore né di socio unico, e non avendo assunto alcuna funzione nel contratto per cui è causa, né in qualità di progettista né di tecnico.
Il motivo di ricorso è pertanto respinto.
7. La ricorrente ha lamentato con il quinto motivo che non vi sarebbe “traccia alcuna nel verbale n. 2” della Commissione, e con il sesto motivo che l’amministrazione avrebbe effettuato l’oscuramento di intere parti dell’offerta tecnica.
Il Collegio condivide il rilievo della controinteressata, secondo cui il quinto ed il sesto motivo di ricorso risultano superati, dal momento che la documentazione è stata resa accessibile dall’amministrazione nel corso del giudizio, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse in ordine a tali motivi di ricorso.
Ad abundantiam, il quinto motivo è peraltro infondato. Risulta del tutto generica e non circostanziata la censura secondo cui sussisterebbe l’inattendibilità o comunque il difetto assoluto di motivazione del punteggio relativo all’offerta tecnica attribuito alla controinteressata, atteso che non sarebbe possibile effettuare un riscontro tra i singoli voti dati dai commissari ed il risultato finale. Né tale censura è stata specificata e dettagliata dopo che l’amministrazione ha prodotto in giudizio il verbale n. 2, non avendo la ricorrente neppure articolato i motivi aggiunti che nel ricorso, con riferimento al quinto motivo, si era riservata di proporre.
8. Il ricorso è dunque respinto.
9. Nel rapporto processuale tra parte ricorrente da un lato, e il Comune di Mercato San Severino e il Consorzio Stabile Energos dall’altro, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra l’impresa individuale “Lanzara geom. Antonio” da un lato, e le altre parti dall’altro, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così dispone:
1) estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio, il MEF e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;
2) respinge il ricorso;
3) condanna l’impresa individuale “Lanzara geom. Antonio” al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio Stabile Energos e del Comune di Mercato di San Severino, che liquida in euro 4.000,00 in favore di ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa;
4) compensa le spese di lite tra la ricorrente e tutte le parti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Fabio Di Lorenzo | Salvatore Mezzacapo | |
IL SEGRETARIO