Pubblicato il 26/02/2024

N. 00535/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00162/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2024, proposto da
Cvf Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A019CC94F0, rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Iannacchero, Gianluca Di Popolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montoro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Verde, Nunzio Boccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento, previa sospensione:

a) della determinazione n. 1754 del 22.12.2023, con la quale il Responsabile del Settore Entrate del Comune di Montoro ha annullato la determina n. 1309/2023 del 20/10/2023 recante <<affidamento incarico per consulenza specialistica e affiancamento al personale del settore entrate per creazione banca dati del CUP>> – CIG A019CC94F0;

b) della nota prot. n. 35581/2023 del 22.12.2023 con la quale il Responsabile del Settore Entrate del Comune di Montoro ha trasmesso, a mezzo pec, alla ricorrente, la determina n. 1754/2023;

c) di ogni altro atto, anche di natura istruttoria, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ove e se esistente;

ed in via subordinata,

per la condanna del Comune di Montoro al rimborso delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite dalla società ricorrente per l’anticipata esecuzione del contratto;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montoro (Av);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Di Popolo Gianluca (anche in dichiarata sostituzione di Iannacchero) e Verde Antonio (in dichiarata sostituzione di Boccia);

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

1. Il Comune di Montoro ha attivato procedura per l’affidamento di “incarico per attività di supporto e affiancamento per la creazione e gestione della banca dati del CUP” mediante Richiesta di Offerta (RDO n. 3778106) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), d. lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo.

1.1. Con determina n. 1309 del 20 ottobre 2023 la stazione appaltante, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, ha disposto di affidare il servizio alla CVF Consulting s.r.l. (d’ora innanzi CVF), società di consulenza, prevedendo che “il servizio avrà una durata di 36 mesi a decorrere dal 01.01.2024 per concludersi il 31.12.2026”. In data 9 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto mediante documento di stipula del mercato elettronico.

1.2. Con successivo provvedimento n. 1754 del 22 dicembre 2023 il Comune di Montoro ha annullato la determina n. 1309/2023 considerato che “le attività affidate alla CVF Consulting srl rientrano di fatto e a tutti gli effetti tra quelle indicate come “propedeutiche all’accertamento e alla riscossione” e per le quali vige in capo alla società l’obbligo dell’iscrizione all’Albo delle ditte abilitate allo svolgimento dei servizi ex art. 53 d. lgs. n. 446/97”, iscrizione non posseduta dalla società.

2. Con atto notificato il 19 gennaio 2024 e depositato il successivo 31 gennaio, la CVF ha impugnato – chiedendone l’annullamento previa sospensiva – il provvedimento di annullamento, articolando a sostegno del gravame tre motivi, a mezzo dei quali ha censurato l’omessa comunicazione di avvio (motivo I); la violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 e del legittimo affidamento (motivo II); l’assenza dei presupposti per l’annullamento (motivo III).

2.1. La ricorrente ha altresì formulato, in via subordinata, domanda di condanna al risarcimento ovvero al rimborso delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite per l’anticipata esecuzione del contratto, nonché del danno da perdita di chance. In via istruttoria, ha chiesto l’ammissione della prova per testi ex art. 63 c.p.a. al fine di dimostrare l’attività svolta, a mezzo di propri collaboratori, nel periodo intercorso fra l’affidamento e il successivo annullamento.

3. Si è costituito il Comune di Montoro, che ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato e ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.

4. Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024, previo avviso alle parti – che non hanno sollevato obiezioni sul punto – la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.

5. In difetto di espressa graduazione dei motivi (salvo per quanto attiene alla domanda risarcitoria, che pertanto verrà esaminata in via subordinata) il Collegio ritiene di principiare dall’esame del terzo mezzo, con il quale parte ricorrente lamenta l’assenza dei presupposti per l’annullamento poiché il servizio oggetto di affidamento si colloca al di fuori del perimetro delle “attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione” per le quali è richiesto il requisito dell’iscrizione alla sezione B dell’albo.

5.1. La censura non merita condivisione.

5.2. L’art. 1, comma 805, della L. 160 del 2019 prevede l’iscrizione obbligatoria degli operatori economici che svolgono attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali (e delle società partecipate) ad una sezione separata dell’albo di cui all’art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997. I criteri per l’iscrizione nella sezione separata dell’albo sono stati successivamente stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 aprile 2022, n. 101 (cfr. art. 1, comma 2).

5.3. Nell’enucleazione delle attività propedeutiche a quelle di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali la giurisprudenza:

– ha ritenuto di ricomprendere nella categoria “compiti di supporto tecnico-logistico (materiale stampa e imbustamento), servizi diretti ai cittadini (supporto alla corretta contribuzione, sportello fisico, numero verde, mail dedicata) e attività tecnico-informatiche, sempre afferenti più o meno direttamente all’ambito impositivo (cfr. Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2014, n. 1421; per una impostazione più rigorosa, T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 maggio 2020, n. 1693; altresì T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 28 novembre 2022, n. 7362; T.A.R. Toscana, I, 29 giugno 2022, n. 874)” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 635);

– ha chiarito che il riferimento alle “entrate” quale oggetto dell’attività di riscossione cui è propedeutica l’attività di supporto è “evidentemente riferito (come si desume dalle norme in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio degli enti locali ….a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, ossia non soltanto alle entrate correnti di natura tributaria (di cui al Titolo I dell’entrata), ma altresì alle entrate extra-tributarie che possono essere oggetto di attività di riscossione” (T.A.R. Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).

5.4. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, ritiene il Collegio che le attività oggetto di affidamento debbano essere inscritte nel novero delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione.

Se è vero che la descrizione del servizio recata dalla determina n. 1309/2023 (“servizio di consulenza e formazione specialistica per il personale dell’Ufficio Tributi per la creazione della banca dati CUP”) sembra prima facie deporre per la natura non propedeutica delle attività affidate, la lettura della RDO evidenzia un oggetto ben più complesso, in cui confluiscono, tra l’altro, attività di censimento (volte a certificare gli elementi propedeutici oggetto di tributi minori, anche mediante il rilevamento di insegne, tabelle ed impianti pubblicitari), di creazione di una banca dati unificata dei tributi minori (nella quale “verranno… ricercati, inseriti e/o bonificati i soggetti passivi intestatari dei vari elementi rilevati”), nonché attività relative a servizi di stampa e consegna massiva e/o postalizzazione elettronica.

Trattasi dunque (anche) di attività nella sostanza finalizzate all’individuazione dei soggetti passivi di imposta e alla determinazione del quantum dovuto, preliminari all’accertamento ed in tal senso propedeutiche. Né assume rilievo l’eventuale natura di entrata patrimoniale non tributaria del “canone unico patrimoniale” (c.d. CUP), atteso il tenore testuale della disposizione legislativa che fa riferimento alle “entrate” (in tal senso, cfr. giurisprudenza richiamata al § 5.3).

6. L’infondatezza del terzo motivo comporta la reiezione anche della prima censura di gravame, con la quale la ricorrente si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Non potendo infatti il contenuto dell’atto essere diverso da quello in concreto adottato, l’apporto collaborativo della società ricorrente non sarebbe stato comunque in grado di influire nel processo di formazione del provvedimento finale, con conseguente applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, dovendosi, nella specie, valorizzare la portata sostanziale del principio partecipativo, esaltandone, cioè, la funzione ove il contributo del privato sia realmente suscettibile di giovare alla decisione finale (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21 maggio 2018, n. 3321).

7. Deve essere quindi esaminato il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies e del legittimo affidamento, considerato, inter alia, che il corpus normativo indicato dal Comune a sostegno dell’annullamento era già da tempo vigente al momento della creazione della RDO.

7.1. La doglianza è infondata.

7.2. Il Collegio osserva che i requisiti di idoneità professionale, quali l’iscrizione ad un albo o ad un registro, costituiscono condizione necessaria e legittimante lo svolgimento di una certa attività, ovvero si pongono a monte del suo espletamento, atteso il loro carattere imperativo (la giurisprudenza ha in proposito precisato che “la previsione negli atti di gara del loro possesso (in proprio) ai fini della partecipazione costituisce un vero e proprio obbligo per la Stazione appaltante…la mancata previsione negli atti di gara …viene colmata attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione degli atti di gara” T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 29 gennaio 2024, n. 741).

L’assenza del requisito giustifica pertanto l’adozione (peraltro avvenuta in tempi estremamente esigui e anteriormente al termine iniziale di efficacia del contratto) del provvedimento di rimozione in autotutela, sub specie di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies L. 241/1990, atteso che difettavano ab initio le condizioni per l’aggiudicazione definitiva.

Con riferimento, poi, al profilo dell’affidamento, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l’altro fonte invece di responsabilità per l’amministrazione, di modo che la sussistenza di un eventuale affidamento incolpevole merita di essere (e verrà) esaminata nella più corretta sede dello scrutinio della domanda risarcitoria.

8. Stante la reiezione delle domande di annullamento, deve essere esaminata la domanda, formulata in via subordinata, di condanna “al risarcimento ovvero al rimborso” (ricorso, pag. 10) delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite dalla società ricorrente per l’anticipata esecuzione del contratto, nonché del danno da perdita di chance.

8.1. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.

L’eccezione (formulata dal Comune nei seguenti termini “la domanda è, sul punto, ancora, inammissibile per difetto di giurisdizione, laddove censura la pretesa esecuzione anticipata del contratto, prima della data di inizio del contratto, ossia l’1.1.2024”; cfr. memoria del Comune, pag. 11) sembra evocare un preteso difetto di giurisdizione di questo giudice ancorato alla fase esecutiva in cui si collocherebbe la procedura.

Tuttavia – in disparte la circostanza che il contratto, sia pur stipulato, era soggetto a termine inziale di efficacia – merita osservare che depone per la sussistenza della giurisdizione amministrativa:

– la circostanza che anche nella fase esecutiva è ravvisabile la giurisdizione del giudice amministrativo laddove vi sia, da parte della stazione appaltante, spendita di poteri pubblicistici: “se in linea generale la stipula del contratto segna il punto di ‘confine’ ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, vi sono fattispecie connotate da peculiarità tali da costituire delle deroghe a tale principio, in cui il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sulla situazione giuridica fatta valere. Ogni volta che l’agire della stazione appaltante attiene ad un segmento procedimentale pubblicistico, ed è collegata all’esercizio di un potere da parte dell’Amministrazione, sussisterà la giurisdizione del giudice amministrativo. Tale discrimen è determinante, tenuto conto che la valutazione dell’interesse pubblico esclude ogni rapporto paritetico, anche se sussiste un vincolo contrattuale tra le parti. Ne consegue che, nella fase privatistica, l’Amministrazione si pone con la controparte in una posizione di parità che si può definire ‘tendenziale’, in quanto può sempre verificarsi l’ipotesi che l’intervento autorizzativo sia espressione di una valutazione operata al fine primario dell’interesse pubblico. In tal caso, appare all’evidenza l’insussistenza tra le parti (pubblica e privata) di un rapporto giuridico paritetico, che invece si ravviserebbe in situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuridici” (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2022, n. 171);

– la considerazione per cui è inoltre devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo “la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell’affidamento sul provvedimento favorevole, posto che in base al richiamato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione generale amministrativa di legittimità include i «comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” (Adunanza Plenaria, 29 novembre 2021, n. 20).

8.2. Tanto premesso, il Collegio osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, ove tale annullamento sia legittimo, è configurabile la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per violazione della clausola generale di lealtà e correttezza e per lesione dell’affidamento del privato ove la condotta dell’Amministrazione risulti (a prescindere dalla legittimità dei singoli provvedimenti) oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà e il privato dimostri di aver maturato un affidamento incolpevole e quindi tutelabile (oltre alla prova sia del danno-evento, sia del danno-conseguenza, e del nesso causale tra comportamento scorretto della p.a. e danni lamentati).

Da ultimo, il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all’art. 5, rubricato “Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento”, ha declinato il principio di affidamento negli appalti pubblici, recependo i principi sulla tutela dell’affidamento incolpevole (anche con riferimento al danno da provvedimento favorevole poi annullato) enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 5 del 2018 e nn. 19 e 20 del 2021. Nello specifico, il citato articolo prevede, al comma 3, che “in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico”.

8.3. Così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame siano ravvisabili i presupposti della fattispecie risarcitoria.

8.4. Deve in primo luogo escludersi che l’illegittimità fosse evidente o comunque agevolmente rilevabile dalla ricorrente in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti, e tanto a prescindere dalla sua natura di società di consulenza operante nel settore finanziario, atteso che – come evidenziato dalla giurisprudenza – “né il richiamato Decreto ministeriale n. 101 del 2022, né la normativa primaria allo stesso presupposta individuano con precisione le attività principali e quelle di “supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali”, creando incertezza tra gli operatori e lasciando all’interprete la valutazione, necessariamente casistica e poco prevedibile, sulla ricorrenza o meno del carattere della “propedeuticità”, intesa nell’accezione in precedenza richiamata, rispetto alle attività di accertamento e riscossione svolte dagli Enti locali” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 635).

Né assume rilievo dirimente, come invece preteso dall’amministrazione, la circostanza che la ricorrente abbia partecipato alla gara: come evidenziato dall’Adunanza Plenaria “è peraltro sempre l’amministrazione a rimanere titolare della cura dell’interesse pubblico concreto, alla cui attuazione è tenuta; se dunque l’interessato consegue il provvedimento favorevole, è perché l’amministrazione lo ha ritenuto conforme al primario interesse pubblico. Gli istituti partecipativi introdotti nella più recente legislazione, a partire dalla legge n. 241 del 1990, e la recente positivizzazione dei doveri di correttezza e buona fede non hanno fatto venir meno il carattere unilaterale del provvedimento amministrativo” (Adunanza Plenaria n. 20/2021).

8.5. Dal canto suo l’amministrazione – che non ha inserito nella RDO lo specifico requisito concernente l’iscrizione – ha adottato (all’esito della verifica dei requisiti ma, evidentemente, non di quello per cui è causa) un espresso provvedimento favorevole per la ricorrente (i.e. la determina poi annullata), in tal modo consolidando l’affidamento della CVF in ordine all’assenza di requisiti – ulteriori rispetto a quelli posseduti – per l’espletamento del servizio.

Per quanto poi concerne il periodo intercorso fra l’affidamento e l’annullamento, il Collegio osserva che:

– dagli atti di causa, così come invero dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, non emerge una vera e propria attività di esecuzione anticipata del contratto, sia perché difettano specifici provvedimenti o comunque richieste/ordini della stazione appaltante in tal senso, sia perché, in ogni caso, le attività che la ricorrente asserisce di aver svolto rappresentano solo un’esigua parte del servizio complessivo;

– tuttavia, la stessa resistente riconosce che CVF ha svolto “una mera attività di affiancamento temporaneo e volontario…finalizzata alla mera conoscenza del gestionale informatico in uso al Comune e mera visualizzazione delle procedure operative” e che “l’attivazione di un account sul gestionale in uso all’Ente del 6.11.2023, accordata in favore la CVF consulting, aveva esclusivamente lo scopo di far 12 acquisire dimestichezza al personale della società in modo di essere pronti per la fornitura dei servizi richiesti a partire dall’1 gennaio 2024, come previsto dal contratto di affidamento. Discorso analogo vale per quanto riguarda la creazione della banca dati delle attività e della documentazione fotografica. L’unica e reale finalità era quella di consentire al personale della ricorrente la possibilità di conoscere il territorio del comune di Montoro (ben 40 chilometri quadrati e 15 frazioni), considerando che la CFV e il suo personale non sono di Montoro” (memoria del Comune, pagg. 9, 11 e 12).

Il Collegio ritiene pertanto che – facendo applicazione del principio di non contestazione – possa ritenersi provato lo svolgimento da parte della ricorrente dell’attività indicata (non sussistendo dunque la necessità di ammettere la prova testimoniale, la quale costituisce extrema ratio per il giudice amministrativo: cfr. Cons. Stato, VI, 31 marzo 2014, n. 1522). Ciò che, piuttosto, viene contestato dal Comune (anche mediante la produzione di documenti dei competenti uffici) è che tale attività si sia sostanziata in una forma di esecuzione anticipata del contratto, avviata su iniziativa e su richiesta della stazione appaltante.

Tali argomentazioni – invero condivisibili sulla base di quanto supra indicato – non appaiono tuttavia dirimenti al Collegio, che reputa in ogni caso contrario all’obbligo di buona fede e correttezza che tale attività (per quanto non espressamente richiesta) sia stata in ogni caso tollerata dalla stazione appaltante, in tal modo perpetuando l’affidamento della CVF sulla possibilità di espletare il servizio una volta scaduto il termine iniziale di efficacia del contratto.

8.6. Così riconosciuto l’an della risarcibilità, giova osservare che, sul piano del quantum, la ricorrente chiede il risarcimento:

a) delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite dalla società ricorrente per l’anticipata esecuzione del contratto, determinate nella somma complessiva di € 14.797,00 (di cui: € 6.334,00, oltre IVA, per il rimborso dei due mesi di anticipata esecuzione del contratto; € 2.404,48 a titolo di spese sostenute per il pagamento del sig. L.C., impegnato in modo specifico ed esclusivo nell’attività di inserimento dati sul gestionale in uso al Comune di Montoro; € 4.666,01 a titolo di spese sostenute per il pagamento del sig. A.L., impegnato in modo specifico ed esclusivo nell’attività di censimento delle insegne e delle tabelle pubblicitarie insistenti sul territorio comunale) oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002;

b) del danno da perdita di chance.

8.6.1. Il Collegio rammenta preliminarmente che, nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al c.d. interesse negativo, ossia ai costi inutilmente sostenuti per avere subìto interferenze illecite nelle proprie scelte negoziali e alle c.d. chance contrattuali alternative perdute in conseguenza del convincimento che il provvedimento favorevole, poi annullato, fosse, invece, legittimo; tali danni devono essere effettivi e provati.

8.6.2. Su tali basi:

– non può essere riconosciuto, a titolo di danno emergente, l’importo richiesto quale ristoro dei due mesi di anticipata esecuzione del contratto (computato in € 6.334,00, pari all’importo annuo del servizio ragguagliato su due mesi) considerato che, per quanto indicato al § 8.5, non vi è stata una vera e propria esecuzione anticipata e, in ogni caso, le attività che la ricorrente asserisce di aver svolto rappresentano solo un’esigua parte dell’affidamento complessivo, risultando pertanto incongruo riconoscerle, sia pure su base bimestrale, il compenso previsto per un servizio ben più ampio;

– deve essere escluso il risarcimento della c.d. chance contrattuale alternativa (ovvero la possibilità di partecipare ad altra gara pubblica e, quindi, di aggiudicarsi un diverso appalto) in relazione al quale la giurisprudenza ha più volte ribadito che è onere della parte deducente allegare, quantomeno con un principio di prova, le possibili, alternative occasioni di guadagno cui avrebbe potuto attingere in assenza del contegno dannoso dell’amministrazione, indicandole e comprovandone la concreta praticabilità, trattandosi di evenienze ricadenti comunque nella sfera di signoria dell’interessato. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente non ha fornito elementi specifici su ulteriori commesse pubbliche ovvero incarichi provenienti da privati sacrificati per avere cristallizzato le proprie risorse organizzative in vista della prossima attivazione del rapporto contrattuale;

– per quanto concerne, invece, le spese sostenute dalla CVF per il pagamento, nei mesi di novembre e dicembre 2023, dei propri collaboratori, il Collegio ritiene debba farsi ricorso alla liquidazione equitativa la quale, come affermato dall’Adunanza Plenaria 23 aprile 2021, n. 7, assume una centrale rilevanza in tema di quantificazione di danni non determinabili con la certezza propria di quelli verificabili sul piano storico, ritenendo congruo riconoscere, per tali voci, l’importo forfettario complessivo di euro 5.000,00.

9. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti sopra riferiti, con la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento, della complessiva somma di euro 5.000,00 in favore della ricorrente, con la precisazione che sulle somme sopra indicate spetta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso e fino al deposito della decisione, momento dal quale il debito di valore si trasforma in debito di valuta in ragione della liquidazione giudiziale. Sulla somma così rivalutata andranno anche corrisposti gli interessi nella misura legale, sempre a decorrere dalla data di deposito della decisione e fino all’effettivo soddisfo.

10. Stante la reciproca soccombenza, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Saporito, Referendario, Estensore

Raffaele Esposito, Referendario

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Anna Saporito   Salvatore Mezzacapo
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO