Pubblicato il 23/02/2024
N. 03656/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16010/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16010 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Gi Group S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti ed Elena Ottonello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Roma, piazza D’Ara Coeli n. 1;
contro
A.L.E.S. – Arte Lavoro e Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Manpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo (previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ex art. 56 c.p.a.) e il ricorso per motivi aggiunti:
1. del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 – CIG 9895125378 della “procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Ales S.p.A.” a favore di Manpower S.r.l., adottato dal Presidente e Amministratore Delegato di ALES – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. con determina prot. 11688 del 6 novembre 2023 e comunicato ex art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. 50/2016 in data 7 novembre 2023 (doc. 1);
2. di tutti i verbali di gara (doc.ti 2, 3, 4, 5);
3. di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per il risarcimento prioritariamente in forma specifica, mediante il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto, ovvero, in via solo subordinata, per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.L.E.S. – Arte Lavoro e Servizi S.p.A. e di Manpower S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 30 novembre 2023, Gi Group s.p.a. ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 – CIG 9895125378 della “procedura aperta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Ales S.p.A.” a favore di Manpower S.r.l., adottato dal Presidente e Amministratore Delegato di ALES – Arte, Lavoro e Servizi S.p.A. con determina prot. 11688 del 6 novembre 2023 e comunicato ex art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. 50/2016 in data 7 novembre 2023, unitamente a tutti i verbali di gara e ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto.
2. Riferisce la ricorrente che: 1) l’appalto era suddiviso in tre lotti geografici e che in base all’art. 3 del Disciplinare, a ciascun concorrente non poteva essere aggiudicato più di un lotto, sicché, nel caso in cui un concorrente fosse risultato primo in graduatoria per più lotti, gli sarebbe stato assegnato quello di maggior rilevanza economica, mentre il secondo e terzo lotto in ordine di rilevanza economica decrescente sarebbero stati aggiudicati ai concorrenti posizionati a seguire in graduatoria; 2) entro la scadenza del termine fissato per il 17 luglio 2023, venivano presentate n. 8 offerte, tra cui quella dell’odierna ricorrente che formulava offerta per tutti i lotti oggetto di affidamento; 3) alla seduta del 28 settembre 2023 la commissione di gara procedeva all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ricevute, e quindi all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche per ciascuno dei tre lotti, predisponendo le relative graduatorie; 4) con determina del Presidente e Amministratore Delegato della Ales Prot. n. 20230011688 del 6 novembre 2023, il Lotto 1, d’interesse ai fini del presente ricorso, veniva aggiudicato a Manpower S.r.l., a cui la commissione di Gara assegnava un punteggio complessivo di 94,80/100 (risultante dalla somma di 28,80/100 all’offerta economica e 66/100 all’offerta tecnica); ciò in quanto i primi due classificati per tale Lotto, ossia Randstad Italia s.p.a. (con punteggio complessivo pari a 96,47/100) e Adecco Italia s.p.a (con punteggio complessivo pari a 95,57) si erano aggiudicati, rispettivamente, il Lotto 3 e il Lotto 2; 5) l’offerta di Gi Group, collocatasi nell’originaria graduatoria del Lotto 1 al quarto posto dietro Manpower s.r.l., otteneva un punteggio complessivo di 92,40/100, di cui 30/100 attribuiti all’offerta economica e 62,40/100 all’offerta tecnica; 6) il 16 novembre 2023 l’odierna ricorrente presentava istanza di accesso agli atti alla Stazione appaltante, solo parzialmente evasa da quest’ultima.
3. Il ricorso introduttivo è affidato a un motivo (rubricato: “Violazione dell’art. 17 del disciplinare. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, errore sui presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti”), con il quale si lamenta l’errata ovvero illogica attribuzione dei punteggi in ordine ai sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche n. 1.1, 2.2 e 2.3, individuati dall’articolo 17.1 del Disciplinare di Gara.
3.1. Con riferimento al sub-criterio n. 1.1. (relativo alla “Organizzazione specifica dedicata alla commessa”), per il quale la commissione ha assegnato all’offerta di Gi Group un punteggio di 8/10 – così motivando: “l’Organizzazione è valutata più che adeguata, la mancanza di specifiche relative al numero di filiali sul territorio non ha consentito una valutazione ottima della proposta che non esplicita in maniera evidente la capacità di predisposizione di un’adeguata organizzazione” – la ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio massimo, in quanto dall’esame dell’offerta di Gi Group (così come riportata alle pagine da 9 a 12 del ricorso) risulterebbero chiaramente intellegibili sia il numero di filiali sul territorio, sia la predisposizione di un’adeguata organizzazione.
3.2. Con riferimento al sub-criterio n. 2.2. (relativo alle “Metodiche di selezione del personale”), per il quale la commissione ha assegnato all’offerta di Gi Group un punteggio di 3,6/6 – così motivando: “Come esplicitato nel Capitolato Ales richiede l’invio di tre curricula entro quattro giorni lavorativi. La proposta è stata valutata adeguata in quanto indica il rispetto dei processi richiesti, tuttavia non esplicita tempistiche di selezione, né propone soluzioni migliorative, e non indica chiaramente il numero di curricula da sottoporre ad ALES” – la ricorrente, premettendo che il capitolato conteneva una precisa indicazione del numero minimo di curricula da inviare ad ALES e che il sub-criterio in esame non richiedeva né la specifica sul numero di curricula, né tantomeno la formulazione di offerte migliorative, né ancora stabiliva le tempistiche di selezione (oggetto, per converso, del sub-criterio n. 4) si duole della mancata attribuzione del punteggio massimo – a differenza di quanto avvenuto per Adecco e Manpower – per effetto di una valutazione, compiuta dalla commissione, a dire della ricorrente “estranea ed ultronea rispetto al sub-criterio 2.2” (così il ricorso a p. 17).
3.3. Con riguardo al sub-criterio 2.3 (relativo alle “Modalità di raccordo con la stazione appaltante”), per il quale la commissione ha assegnato all’offerta di Gi Group un punteggio di 4,8/6 – così motivando: “Pur avendo garantito l’attivazione di un servizio H24, gli orari indicati nella proposta fanno riferimento a determinate fasce orarie. Inoltre non è chiaro se i 18 referenti del Contratto si rendano disponibili ad una reperibilità extra orario di apertura delle filiali” – la ricorrente lamenta che non sarebbe stato adeguatamente valutato il contenuto delle pagine da 24 a 28 della propria offerta tecnica – recanti una descrizione dettagliata delle modalità di raccordo con la stazione appaltante, con analisi degli strumenti messi a disposizione, ivi compresa la presenza di un portale web/applicativo dedicato a favore della Committente, oltre alla previsione di un ulteriore servizio denominato “H24” – con conseguente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio massimo previsto.
4. Con decreto presidenziale del 1° dicembre 2023, è stata accolta l’istanza di parte ricorrente di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
5. A.L.E.S. – Arte Lavoro e Servizi s.p.a. e Manpower s.r.l. si sono costituite, rispettivamente, il 1° dicembre 2023 e il 7 dicembre 2023, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto nel merito del ricorso.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato l’11 dicembre 2023, Gi Group ha formulato, all’esito dell’accesso all’offerta tecnica e all’offerta economica e ai relativi giustificativi della controinteressata Manpower, un ulteriore motivo, rubricato analogamente a quello già formulato in sede di ricorso principale, con il quale ha svolto ulteriori doglianze in ordine all’attribuzione del punteggio per il sub-criterio n. 1.1 e ha articolato nuove censure in merito al sub-criterio n. 1.2.
6.1. In ordine al sub-criterio n. 1.1, viene impugnata la valutazione eseguita dalla commissione nella parte in cui la stessa ha attribuito alla ricorrente e alla controinteressata il medesimo punteggio di 8/10, omettendo di considerare che la seconda, a differenza della prima, non avrebbe indicato filiali per tutte e 9 le Regioni oggetto del Lotto 1, ma solo per 7 (ad eccezione, dunque, del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta)
6.2. In merito, invece, al sub-criterio n. 1.2 (relativo alle “Composizione e descrizione del Team”), per il quale la commissione ha assegnato sia all’offerta della ricorrente che a quella della controinteressata un punteggio di 6/6 – così motivando “Team composto da numerose professionalità competenti, recruiter, coordinatori” – si lamenta l’attribuzione del punteggio paritario, posto che, avendo la controinteressata indicato 18 risorse in meno della ricorrente (36 a fronte di 54), avrebbe dovuto, ad avviso della ricorrente, conseguire un punteggio inferiore.
7. Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 febbraio 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti.
8. Alla suddetta udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come anticipato nella parte in fatto, l’unico motivo del ricorso principale prende a riferimento tre distinti sub-criteri dell’offerta tecnica, in relazione ai quali la parte ricorrente si duole della mancata attribuzione del punteggio massimo.
2. Pur non ignorando il Collegio il condivisibile orientamento secondo cui detta mancata attribuzione non sarebbe di per sé censurabile (Tar Lazio, Sez. III ter, 12 febbraio 2020, n. 1941), va comunque considerato che, in ordine al primo sub-criterio, la commissione ha chiarito, nella propria motivazione, le ragioni per cui il punteggio di 10/10 non è stato riconosciuto all’odierna ricorrente, individuandole nella “mancanza di specifiche relative al numero di filiali sul territorio”.
2.1. La ricorrente sostiene che il giudizio della commissione sarebbe errato perché alle pagine 11 e 12 della propria offerta tecnica è contenuto uno schema, che indica per ciascuna Regione il numero delle filiali presenti.
2.2. Alla luce delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, secondo cui “Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la valutazione delle offerte, nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nella discrezionalità tecnica riconosciutale dal legislatore con la conseguenza che fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che riguardano il merito di valutazioni per loro natura opinabili, poiché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del D.Lgs. n. 104/2010” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1797), ritiene il Collegio che non via sia alcuna abnormità nel ragionamento a sostegno della scelta tecnica svolta dalla commissione.
2.3. L’esame dell’offerta tecnica della controinteressata (cfr. p. 10 e 11 del doc. 27 di parte ricorrente) consente, infatti, di affermare che, nella prospettiva della specificità relativa al numero di filiali sul territorio, era possibile un più approfondito livello di dettaglio, rispetto alla mera indicazione del numero di filiali per Regione, mediante l’individuazione dell’indirizzo delle sedi e dei recapiti, sicché, da questo punto di vista – e anche a voler prescindere dal fatto che, nell’offerta tecnica della ricorrente, l’elencazione su base regionale non è contenuta nel paragrafo relativo al sub-criterio n. 1.1, ma in quello dedicato al sub-criterio n. 2.1 – non si ravvisano ragioni per censurare, nei termini auspicati in ricorso, la valutazione eseguita dalla commissione.
3. Con riferimento al sub-criterio 2.2, la prospettazione della parte ricorrente non chiarisce per quale motivo un’offerta che la stessa descrive come in linea con le previsioni del capitolato – che non a caso è stata ritenuta “adeguata” dalla commissione – dovesse per ciò solo conseguire il punteggio massimo previsto; punteggio, viceversa, ottenuto dall’odierna controinteressata.
3.1. Il fatto che, a sostegno del giudizio attribuito alla ricorrente, la commissione abbia evidenziato la mancanza di alcuni elementi (quali le tempistiche di selezione, la proposta di soluzioni migliorative e il numero di curricula da sottoporre ad Ales) non implica che il voto massimo fosse necessariamente vincolato al loro positivo riscontro, sicché non si ravvisa alcuna violazione del principio della par condicio nel raggiungimento di tale soglia massima (pari a 6 su 6) da parte della controinteressata.
3.2. Per altro verso, il giudizio espresso nei confronti della controinteressata non è stato ancorato esclusivamente all’aspetto quantitativo del numero dei curricula da inviare, ma anche a quello della esaustiva descrizione di ogni fase di selezione, rispetto alla quale la ricorrente non ha svolto contestazioni di sorta.
3.3. In ogni caso, a differenza di quanto avvenuto con i sub-criteri 1.1 e 1.2 in sede di ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente non ha censurato gli atti della commissione nella parte in cui hanno dato il massimo alla controinteressata, ma nella parte in cui non lo hanno dato alla ricorrente, sicché è da ritenere dirimente il fatto che quest’ultima, nel prospettare di non aver fatto altro che dare seguito alle previsioni del capitolato (cfr. in particolare il seguente passaggio del ricorso, a p. 16: “È evidente dunque che già il capitolato conteneva una precisa indicazione del numero minimo di curricula da inviare ad ALES e che il sub-criterio in esame non richiedeva né la specifica sul numero di curricula, né tantomeno la formulazione di offerte migliorative. Pertanto, Gi Group ha correttamente ritenuto di non dover specificare alcunché al riguardo, in coerenza con la lex specialis”) non ha fornito elementi che consentano di ritenere abnorme o illogica, in difetto di un quid pluris nell’offerta rispetto alle previsioni del detto capitolato, la mancata attribuzione del giudizio corrispondente a “ottimo”.
4. In merito al sub-criterio n. 2.3, la commissione si è espressa come segue: “Pur avendo garantito l’attivazione di un servizio H24, gli orari indicati nella proposta fanno riferimento a determinate fasce orarie. Inoltre non è chiaro se i 18 referenti del Contratto si rendano disponibili ad una reperibilità extra orario di apertura delle filiali”.
4.1. I rilievi della parte ricorrente, secondo cui la commissione avrebbe “ridotto” il punteggio relativo a tale sub-criterio non sono esatti (cfr. p. 18 del ricorso, paragrafo 25), essendo piuttosto vero che, in questo come negli altri due casi sinora esaminati, è censurata la mancata attribuzione del massimo.
4.2. Ebbene, anche a voler ammettere la sindacabilità di una simile scelta, va comunque considerato che non sono state contestate, in fatto, le circostanze che hanno spinto la commissione ad attribuire il giudizio di “più che adeguato”, in luogo di quello di “ottimo”, pure in presenza di alcune soluzioni aggiuntive o migliorative rispetto a quelle previste dal bando.
4.2.1. Invero, la ricorrente, in sede di gravame, non ha persuasivamente contestato né che il servizio aggiuntivo proposto, ancorché definito come “H24”, fosse invece organizzato per fasce orarie (evenienza, questa, che come visto, ha indotto la commissione, in modo non arbitrario o illogico, a ritenere che non fossero integrate le condizioni per il massimo punteggio), né ha dimostrato se, in sede di offerta tecnica, fosse prevista la reperibilità aggiuntiva dei referenti della quale la commissione aveva per converso constatato la mancanza, essendosi sul punto limitata ad affermare che una simile reperibilità sarebbe derivata de plano dalle previsioni di p. 14 del capitolato, ritenendo “superfluo effettuare un’ulteriore precisazione sul punto” (cfr. p. 19 del ricorso), in tal modo non apportando elementi in grado di evidenziare alcuna irragionevolezza nell’operato della commissione.
5. In ordine all’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio alla controinteressata con riferimento ai sub-criteri 1.1 e 1.2, può prescindersi dall’esame dell’eccezione relativa alla ricevibilità delle ulteriori argomentazioni svolte con riferimento al sub-criterio 1.1 (già oggetto, come visto, del ricorso principale), tenuto conto dell’infondatezza nel merito di queste ultime.
5.1. Comporterebbe, infatti, un inammissibile sindacato del merito delle scelte discrezionali della commissione, stabilire se, per l’indicazione di filiali in più Regioni (a prescindere o meno dalla fondatezza del rilievo della controinteressata, di cui alle p. 12 e 13 della propria memoria ex art. 73 c.p.a., in base al quale la mancata indicazione delle sedi del Trentino Alto Adige e della Val d’Aosta, di cui pure la detta controinteressata disporrebbe, sarebbe dipeso dalla volontà di adeguarsi all’organizzazione di Ales, che non erogherebbe i propri servizi in tali Regioni), l’odierna ricorrente meritasse o meno il punteggio massimo stabilito dal detto disciplinare, posto che i criteri sulla cui base il punteggio de quo doveva essere assegnato erano stabiliti dal disciplinare (cfr. doc. 8 di parte ricorrente, p. 37) come segue: “La soluzione proposta sarà valutata in termini di chiarezza espositiva, livello di dettaglio nella rappresentazione delle attività e delle relative tempistiche, accuratezza nella presentazione dei contenuti”, senza alcun riferimento a una ipotetica prevalenza degli aspetti quantitativi relativi al numero delle filiali su base regionale, ovvero a una ipotetica precondizione per l’efficace svolgimento del servizio consistente nella presenza di almeno una filiale in ciascuna delle 9 regioni indicate nell’oggetto del Lotto 1 in esame (come per converso opinato nel ricorso per motivi aggiunti a p. 7).
5.1.1. Per quanto sopra, non presenta alcun elemento di evidente illogicità il fatto che non sia stato ritenuto decisivo tale aspetto, sia nella prospettiva del mancato riconoscimento del giudizio di ottimo all’offerta sul punto proposta dalla ricorrente, sia in quella di non attribuzione del giudizio di “inadeguato” o “scarsamente adeguato” a quella della controinteressata.
6. In merito alle prospettazioni relative al sub-criterio 1.2 è fondata l’eccezione, proposta in particolare dalla resistente (la quale ha altresì correttamente rilevato che il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio non sarebbe pari a 6 punti, come dedotto dalla ricorrente, ma a 8 punti), di mancato superamento della prova di resistenza.
6.1 Invero, la ricorrente si è limitata ad affermare che, in ordine al sub-criterio in esame, la controinteressata avrebbe dovuto conseguire un “punteggio minore”, ma non chiarisce quale giudizio, nella scala da inadeguato a ottimo prevista nel disciplinare, avrebbe in ipotesi meritato la controinteressata.
6.2. Tenuto conto del rigetto delle doglianze proposte con riguardo agli altri sub-criteri e dello scarto fra i punteggi conseguiti dalle offerte tecniche dell’una e dell’altra parte, pari a 2,4 punti, sono astrattamente configurabili ipotesi in cui a un punteggio minore della controinteressata (corrispondente, ad esempio, a più che adeguato – ossia il giudizio che, peraltro, la ricorrente ha ritenuto in ipotesi riconoscibile alla controinteressata a p. 10 della memoria di replica – in luogo di ottimo) non consegua, in ogni caso, il superamento della stessa da parte dell’odierna ricorrente.
6.3. Non potendosi esercitare, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, alcun sindacato sostitutivo rispetto alle valutazioni svolte dalla commissione, il motivo in esame, che si limita a invocare, genericamente, una decurtazione del punteggio conseguito dalla controinteressata per il sub-criterio in esame, difetta, all’evidenza, dei necessari requisiti di specificità per poter essere esaminato nel senso proposto dalla ricorrente.
6.4. In ogni caso, anche con riferimento a tale sub-criterio, la ricorrente non ha dimostrato l’abnormità o l’illogicità della valutazione operata dalla commissione, sicché, anche a voler partire dal dato della maggiore consistenza, sul piano quantitativo, del team offerto dalla ricorrente, ciò non inficerebbe per ciò solo la correttezza del giudizio espresso dalla commissione nella parte in cui ha ritenuto che entrambe le concorrenti hanno comunque offerto “un team composto da numerose professionalità, comprendenti recruiter [e] coordinatori”.
7. In conclusione, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti non si palesano meritevoli di accoglimento.
8. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite alle controparti, che liquida in ragione di euro 5.000,00, oltre accessori, a favore di A.L.E.S. – Arte Lavoro e Servizi s.p.a. e in ragione di euro 5.000,00, oltre accessori, a favore di Manpower s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Vincenzo Sciascia, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Luigi Edoardo Fiorani | Donatella Scala | |
IL SEGRETARIO