Pubblicato il 04/03/2024
N. 00400/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00988/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 988 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AD.EL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e Luca Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piove di Sacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza “Saccisica” presso il Comune di Piove di Sacco, non costituita in giudizio;
nei confronti
Urbitek s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Banfi e Chiara Palazzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati da AD.EL s.r.l. il 6 novembre 2023:
1) della determinazione n. 1057 dd. 31 agosto 2023 del Comune di Piove di Sacco, recante approvazione proposta di aggiudicazione alla società Urbitek s.r.l. della “procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 per affidamento dell’incarico per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Piove di Sacco per 24 mesi“;
2) della proposta di aggiudicazione;
3) di tutti i verbali di gara e relativi allegati;
4) per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, del capitolato tecnico in parte qua;
5) della nota dd. 28 agosto 2023 del R.U.P., con la quale “con riferimento all’oggetto e visti i verbali di gara non si ritiene di valutare la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non appare anormalmente bassa”;
6) della nota dd. 25 settembre 2023 del Responsabile del Settore, con la quale si sono trasmessi solo alcuni dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, facendosi espressa eccezione di quelli afferenti l’offerta tecnica;
7) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove avente carattere lesivo per la ricorrente;
e per la condanna della Amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del/i contratto/i ove medio tempore stipulato/i con la controinteressata, esclusione della medesima dalla procedura e conseguente subentro nel contratto per tutte le prestazioni contrattuali ivi dedotte;
nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Piove di Sacco e di Urbitek s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo, con lettera di invito del 30 giugno 2023 il Comune di Piove di Sacco (in seguito, il Comune) invitava gli interessati a presentare un’offerta per l’affidamento dell’appalto “per la fornitura, posa, avviamento e servizio di assistenza tecnica di n. 25 parcometri per la gestione della sosta nelle aree a pagamento nel territorio del Comune di Piove di Sacco per 24 mesi” (CIG 988074156A – CUP B59I2300124004 – CPV 34926000-4), del valore a base d’asta di Euro 172.000,00, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76 del 2020, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
1.1. Tra i requisiti minimi, a pena di esclusione, l’art. 4 del Capitolato richiedeva che i parcometri fossero:
– a) “di nuova produzione o attualmente in produzione, prodotti in serie, con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati, di modello e colore unico ricavato da una verniciatura a polvere di colore grigio chiaro/bianco panna (analogo/simile agli attuali tre parcometri a noleggio di marca Siemens-Imput); per la verniciatura a polvere, la vernice impiegata deve preservare la lamiera dagli agenti atmosferici per almeno 5 anni e tale da limitare i danni provocati da vernici, pennarelli e i collanti degli adesivi, e prodotta con componenti a bassa tossicità”;
– b) “regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta così come previsto dalle normative vigenti (in particolare il d.P.R. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada)”;
– d) “conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001 (attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli) in base alle direttive europee sulla compatiblità elettromagnetica, sulla sicurezza elettrica e sulle prove climatiche rilasciate dall’ente certificato”;
– f) “in possesso della Certificazione/Classificazione UNI EN CEI 14450/2018 (casseforti rispondenti alle prove distruttive di effrazione ContactLess S2) o VDS P1 – P2 – P3 – P4 in corso di validità in lingua Italiana o Certificazioni che attestino la sicurezza delle casseforti, rilasciate da Enti Certificatori e che dimostrino attraverso prove, i requisiti di resistenza all’effrazione, alla manomissione ed allo scasso (o certificazioni di livello superiore)”;
– i) “gestione ergonomica e funzionale (sistema Android almeno 5.0 upgradabile o sistema equivalente) su schermo touchscreen (a colori di almeno 7”) per il pagamento di tutti i servizi erogati e delle informazioni tariffarie”.
1.2. AD.EL s.r.l. (in seguito, AD.EL) chiedeva alla stazione appaltante cinque chiarimenti, in particolare a quale edizione (quella del 2001 ovvero quella del 2020) della norma tecnica UNI EN 12414 dovesse essere garantita la conformità del prodotto e la relativa omologazione.
Il Comune rispondeva: “Risposta Sì, si intende nella sua più recente edizione. Risposta 2: Si conferma che il riferimento normativo è la norma EN62368. Risposta 3: Trattasi di refuso. Si conferma che l’indice di protezione è IP54. Risposta 4: Si conferma che la certificazione richiesta dalla VDS, sia riferita ai parametri e specifiche contenute nella norma EN 12414:2020. Risposta 5: criterio 3 programma cronologico – punti 0 (zero) per 90 giorni”.
1.3. Alla procedura partecipavano due operatori economici e all’esito delle operazioni di gara risultava: prima Urbitek s.r.l. (in seguito, Urbitek) con 97,500 punti (offerta tecnica, 67,50 punti; offerta economica, 30,000 punti) e seconda AD.EL con 88,8541 punti (offerta tecnica, 65,70 punti; offerta economica, 23,1541punti).
1.4. Con determinazione dirigenziale del 31 agosto 2023 veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Urbitek.
1.5. Con istanza del 7 settembre 2023, Ad.El. chiedeva l’accesso “a tutta la documentazione degli atti di gara e relativi verbali, ivi compresa la documentazione amministrativa ed economica presentata da Urbitek per la quale è stata proposta l’aggiudicazione, nonché eventuale documentazione e atti integrativi inerenti all’analisi prezzi e alla comprova sul possesso dei requisiti auto-dichiarati”.
L’Amministrazione dava riscontro a tale istanza di accesso con nota del 25 settembre 2023, inviando a AD.EL la documentazione amministrativa, l’offerta economica e le comunicazioni del R.U.P. circa la verifica di congruità. L’offerta tecnica di Urbitek non veniva invece ostesa.
2. Con ricorso, notificato e depositato in data 26 settembre 2023, AD.LE ha impugnato gli atti della procedura sulla base di sei motivi con cui ha lamentato:
i – con il primo motivo, che i parcometri offerti da Urbitek – “da quanto è dato comprendere” e “con riserva di ulteriore approfondimento” – non rispetterebbero i requisiti minimi richiesti dall’art. 4 del capitolato. In particolare tali parcometri sarebbero omologati in base alle norme UNI EN 12414 edizione 2001, anziché edizione 2020, come precisato dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti. Le norme UNI EN 12414 del 2020 divergerebbero rispetto a quelle del 2001 in relazione ad aspetti significativi tra cui l’”autonomia energetica”, la “sicurezza e resistenza al furto” e l’“accessibilità per l’utente finale”. In particolare nelle norme del 2020 sarebbe contenuto il riferimento alle norme EN 301549:2018, per l’accesso alle persone disabili, con la previsione di specifici limiti di altezza dei parcometri. Altre differenze riguarderebbero l’“Interfaccia utente”, le “indicazioni per la connettività al terminal parcheggio” e “le specifiche sulla protezione dall’ingresso”;
ii – con il secondo motivo, che Urbitek non avrebbe fornito in gara idonea prova dell’equivalenza prestazionale dei propri parcometri rispetto a quelli omologati in base alle norme UNI EN 12414 del 2020. In ogni caso la conformità a tali norme avrebbe dovuto essere provata attraverso il certificato di omologazione ministeriale. Sotto altro profilo sarebbe non veritiera la dichiarazione compiuta in gara da Urbitek in merito alla conformità dei suoi parcometri alla normativa europea UNI EN 12414. La controinteressata avrebbe quindi dovuto essere esclusa in base all’art. 80 coma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016;
iii – con il terzo motivo, che la certificazione del produttore presentata da Urbitek non sarebbe idonea a garantire i requisiti minimi richiesti dal capitolato. In base alla legge di gara e altresì all’art. 7 del Codice della Strada non potrebbero infatti essere collocati e utilizzati parcometri non previamente omologati dal Ministero, sulla scorta della normativa tecnica nell’ultima versione vigente (UNI EN 12414:2020);
iv – con il quarto motivo, che laddove si ritenesse illegittimo il chiarimento fornito dalla stazione appaltante in quanto innovativo, l’art. 4 del capitolato sarebbe illegittimo nella parte in cui richiede che i parcometri da fornire debbano essere “conformi alla Norma Europea UNI EN CEI 12414/2001”, anziché alla norma UNI EN CEI 12414/2020, in quanto in contrasto con l’art. 7 del Codice della strada. Tale prescrizione del capitolato sarebbe altresì in contraddizione con la prescrizione di cui alla lett. a) del medesimo articolo laddove viene richiesto che si tratti di parcometri “regolarmente omologati in Italia al momento della presentazione dell’offerta”, “di nuova produzione o attualmente in produzione” e “con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati”.
v – con il quinto motivo, che il RUP avrebbe dovuto attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, come suggerito dallo stesso seggio di gara, in ragione della presentazione di solo due offerte e dell’elevato ribasso applicato da Urbitek. A fronte di tali elementi, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se i prodotti della controinteressata erano “parcometri nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti, con tutti i componenti nuovi e mai utilizzati” o giacenze di magazzino rispondenti alla normativa precedente;
vi – con il sesto motivo, che sarebbe illegittima la nota del 25 settembre 2023 con cui la stazione appaltante ha accolto solo parzialmente la domanda di accesso della ricorrente, negando senza motivazione l’ostensione dell’offerta tecnica di Urbitek. Mancherebbe una dichiarazione motivata e comprovata della controinteressata circa la sussistenza di segreti industriali e commerciali e in ogni caso l’ostensione dell’offerta tecnica di Urbitek con l’indicazione del modello di parcometro offerto sarebbe indispensabile per la difesa in giudizio.
3. Il Comune e Urbitek si sono costituiti in giudizio depositando anche l’offerta tecnica di Urbitek ed eccependo in via preliminare l’inammissibilità delle censure proposte con i primi tre motivi di ricorso in quanto dubitative ed ipotetiche.
Nel merito in particolare il Comune, pur dando atto che “il riferimento alla norma tecnica doveva intendersi alla UNI EN 12414:2020 (e non a quella del 2001, erroneamente indicata nel capitolato)”, ha rilevato l’infondatezza delle censure proposte perché Urbitek “ha offerto il modello Flowbird Stelio Strada di terza generazione”, omologato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 269 del 9 giugno 2021, “che implica l’avvenuta verifica della rispondenza del parcometro alla normativa tecnica più aggiornata (la UNI EN 12414:2020)”.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 6 novembre 2023, AD.EL ha proposto le seguenti ulteriori censure con cui ha altresì lamentato:
i – con il primo motivo aggiunto, che il parcometro offerto da Urbitek non rispetterebbe i requisiti minimi richiesti dalla legge di gara in quanto sarebbe omologato ai sensi della disciplina previgente e comunque non sarebbe conforme alla norma UNI EN 12414:2020. Dalla relazione tecnica di Urbitek emergerebbe che il parcometro offerto non rispetterebbe le prescrizioni relative all’accessibilità sui disabili in particolare con riferimento all’altezza di mm. 1220 prevista per “ogni tipo di parte operabile”. Anche i colori e i simboli della tastiera non corrisponderebbero a quelli riportati nella tabella che accompagna la norma UNI EN 12414:2020. Le prove presentate da Urbitek per dimostrare la conformità del parcometro offerto sarebbero successive al decreto di omologazione e si riferirebbero ad altri modelli;
ii – con il secondo motivo aggiunto, che l’Amministrazione avrebbe omesso di svolgere l’istruttoria necessaria per accertare ulteriori incongruenze dell’offerta tecnica di Urbitek tra cui il fatto che le “attestazioni di conformità” alla norma UNI EN 12414:2020 farebbero riferimento a test e prove effettuati tra il dicembre 2018 e il 2019. In ogni caso la conformità alla norma UNI EN 12414:2020 non potrebbe essere provata attraverso mezzi di prova sostitutivi rispetto alla approvazione ministeriale, come stabilito dall’art. 3, comma 4, del d.m. 29 settembre 2023.
iii – con il terzo motivo aggiunto, che il Comune per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di par codicio avrebbe dovuto mettere a conoscenza dei concorrenti il quesito proposto da Flowbird – la ditta produttrice dei parcometri offerti in gara da Urbitek – con pec dell’11 luglio 2023.
5. Il Comune e Urbitek, con memorie depositate in data 20 novembre 2023, hanno contestato nel merito anche tali censure, ribadendo che i parcometri offerti erano omologati in relazione alla norma UNI EN 12414:2020 e che in ogni caso ne rispettavano le prescrizioni. In via preliminare le resistenti hanno altresì eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti in ragione della non tempestiva istanza di accesso per ottenere copia dell’offerta tecnica di Urbitek.
6. Con ordinanza n. 578 del 27 novembre 2023 questa Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della ricorrente, a seguito della dichiarazione della stazione appaltante di non intendere stipulare il contratto sino alla definizione del giudizio, e ha disposto di acquisire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una sintetica relazione per chiarire “se l’omologazione di cui al decreto n. 269 del 9 giugno 2021 del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la sicurezza stradale, riguardante il parcometro denominato ‘Strada Generazione 3’, detto anche ‘Strada GEN 3’ o per semplicità e per fini commerciali ‘Strada TOUCH’, prodotto dalla Società Flowbird s.a.s., sia riferita ‘ai parametri e specifiche contenute nella norma UNI EN12414:2020’ o invece alla norma UNI EN CEI 12414/2001”.
7. In esecuzione di tale ordinanza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha depositato in giudizio la relazione richiesta con cui ha chiarito che “il parcometro denominato ‘Strada Generazione 3’ è stato approvato con Decreto del 09.06.2021 n. 269 con riferimento ai requisiti e specifiche contenute nella norma UNI CEI EN 12414:2001”, precisando altresì che “la certificazione di conformità alla norma tecnica non equivale all’approvazione”.
8. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui la ricorrente ha rimarcato le conclusioni della relazione ministeriale e le parti resistenti hanno sostenuto che i parcometri della controinteressata sarebbero conformi ralle norme UNI CEI EN 12414:2020.
9. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Infondata è l’eccezione preliminare di inammissibilità delle censure proposte con i primi tre motivi di ricorso perché dubitative ed ipotetiche.
10.1. Con tali motivi la ricorrente ha infatti specificamente contestato – sulla base degli elementi allo stato acquisiti – che i parcometri offerti da Urbitek non sarebbero stati omologati in base alle norme UNI EN 12414 edizione 2020 e comunque non sarebbero conformi a tali norme, riservandosi semplicemente di svolgere ulteriori approfondimenti, una volta acquisita copia dell’offerta tecnica della controinteressata.
Peraltro dalla “Videata piattaforma informatica” (documento 12 della ricorrente) erano desumibili solo alcuni elementi identificativi dei parcometri offerti dalla controinteressata e con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha anche lamentato che nella propria offerta tecnica Urbitek avrebbe fatto riferimento a differenti modelli di parcometro, generando incertezza in ordine ai prodotti effettivamente offerti.
Ed eventuali incertezze dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria non possono andare a discapito del diritto di difesa della ricorrente.
10.2. L’eccezione deve ritenersi in ogni caso superata in quanto le prime tre censure del ricorso introduttivo sono state riproposte con il primo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, dopo l’ostensione dell’offerta tecnica di Urbitek.
11. Infondata è altresì l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti in quanto sarebbe stato proposto a seguito della non tempestiva presentazione dell’istanza di accesso all’offerta tecnica di Urbitek.
11.1. Invero l’Adunanza Plenaria, in relazione alla disciplina di cui al d.lg.s. n. 50 del 2016, ha chiarito che la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” del termine per la proposizione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti, solo nel caso in cui la domanda di accesso sia stata presentata tempestivamente (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 luglio 2020, n. 12).
Tuttavia nella fattispecie in esame la ricorrente con l’istanza del 7 settembre 2023 ha chiesto l’accesso “a tutta la documentazione degli atti di gara e relativi verbali, ivi compresa la documentazione amministrativa ed economica presentata da Urbitek per la quale è stata proposta l’aggiudicazione, nonché eventuale documentazione e atti integrativi inerenti all’analisi prezzi e alla comprova sul possesso dei requisiti auto-dichiarati”.
E, da un lato, il riferimento “a tutta la documentazione degli atti di gara e relativi verbali” risulta idoneo a ricomprendere anche l’offerta tecnica di Urbitek.
Dall’altro lato, l’utilizzo dell’espressione “ivi compresa” consente di specificare l’oggetto della richiesta, senza limitarne l’oggetto ai documenti espressamente menzionati.
Pertanto deve ritenersi che la ricorrente abbia tempestivamente richiesto anche copia dell’offerta tecnica di Urbitek.
11.2. In ogni caso la stazione avrebbe potuto negare l’accesso all’offerta tecnica di Urbitek solo in presenza di una motivata e comprovata opposizione della controinteressata, con specifica individuazione delle parti contenenti segreti tecnici o commerciali, non accessibili.
Sennonché nel provvedimento di diniego parziale all’accesso non vi è menzione di tale motivata e comprovata opposizione.
12. Nel merito sono fondate le censure proposte con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il primo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente.
12.1. Sia il Comune, sia la controinteressata hanno dato atto che la legge di gara, come corretta alla luce dei chiarimenti ai quesiti 7), 8), 9), 10) e 11), richiedeva l’offerta di parcometri conformi alle norme UNI EN 12414:2020.
Il Comune in particolare ha espressamente riconosciuto che il riferimento alla norma tecnica, contenuto nel Capitolato “doveva intendersi alla UNI EN 12414:2020 (e non a quella del 2001, erroneamente indicata nel Capitolato) e ad essa doveva riferirsi l’omologazione ministeriale del prodotto” (cfr. memoria di costituzione del Comune, pag. 5).
In definitiva con le risposte ai quesiti 7), 8, 9, 10) e 11) la stazione appaltante ha provveduto a correggere un errore materiale – un refuso – del capitolato.
Tale circostanza non è oggetto di contestazione.
12.2. Nelle proprie difese le parti resistenti hanno invece sostenuto che Urbitek “ha offerto il modello Flowbird Stelio Strada di terza generazione”, omologato con il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 269 del 9 giugno 2021, “che implica l’avvenuta verifica della rispondenza del parcometro alla normativa tecnica più aggiornata (la UNI EN 12414:2020)”.
Sennonché tale affermazione è stata smentita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio ha puntualmente concluso che “il parcometro denominato ‘Strada Generazione 3’ è stato approvato con Decreto del 09.06.2021 n. 269 con riferimento ai requisiti e specifiche contenute nella norma UNI CEI EN 12414:2001”.
Come eccepito dalla ricorrente nel primo motivo del ricorso introduttivo e nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti i parcometri offerti dalla controinteressata sono quindi privi dell’omologazione “aggiornata” richiesta dalla legge di gara.
12.3. Fondate sono altresì le censure contenute nel secondo e nel terzo motivo del ricorso introduttivo e nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente sostiene che l’omologazione “aggiornata” non poteva essere sostituita attraverso una dichiarazione del produttore.
Da un lato, era la stessa legge di gara a richiedere l’omologazione.
Dall’altro lato, in base all’art. 7, comma 5, del Codice della strada i dispositivi di controllo di durata della sosta devono essere omologati da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e in base allo stesso decreto di omologa n. 269 del 9 giugno 2021 non è possibile apportare al dispositivo omologato modifiche rispetto alla documentazione tecnica e al prototipo depositato (art. 3).
E la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che il rispetto delle disposizioni tecniche di matrice europea deve essere attestata dal soggetto titolato a tal fine: ossia, dal Ministero, in fase di omologazione ed era comunque onere dell’operatore economico chiedere al Ministero di approvare il proprio dispositivo anche in base alla norma UNI CEI EN 12414:2020 (In questo senso: CGA, 27 giugno 2023, n. 425; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13 gennaio 2023, n. 65).
Nello stesso senso il Ministero nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio ha precisato che “la certificazione di conformità alla norma tecnica non equivale all’approvazione”.
D’altra parte le stazioni appaltanti non potrebbero svolgere in gara – sia per mancanza delle necessarie competenze tecnica sia per evidenti esigenze di speditezza delle procedure – le complesse valutazioni correlate all’omologazione, di competenza del Ministero.
Ciò anche in correlazione alla funzione accertativa di tali dispositivi, strumentali all’irrogazione di sanzioni amministrative.
Peraltro il d.m. 29 settembre 2023 prevede espressamente che i dispositivi già omologati siano oggetto di uno specifico provvedimento di approvazione in riferimento alla norma tecnica UNI CEI EN 12414:2020 (art. 3, comma 1).
Inoltre tale decreto all’art. 3, comma 4, chiarisce espressamente che “L’approvazione ministeriale e/o la conferma di approvazione non possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità alla norma tecnica rilasciata dal produttore o dalla certificazione di conformità attestata da un ente certificatore terzo”.
Tali disposizioni, per quanto entrate in vigore dopo la trasmissione della lettera di invito, devono comunque ritenersi rilevanti nella fattispecie in quanto non innovative, ma esplicative di principi insiti nella funzione stessa degli atti di omologazione ministeriale.
12.4. L’assunto della controinteressata secondo cui in gara sarebbe stata verificata l’equivalenza prestazionale del prodotto offerto rispetto a quelli omologati UNI CEI EN 12414:2020 non trova riscontro nei verbali di gara – peraltro il dispositivo è stato visionato dalla commissione mediante una videoregistrazione nel corso di una “videoconference online” – e risulta altresì smentito dalle difese svolte dal Comune che in giudizio ha invece affermato che il decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 269 del 9 giugno 2021 implicava ”l’avvenuta verifica della rispondenza del parcometro alla normativa tecnica più aggiornata (la UNI EN 12414:2020)”.
13. Stante il carattere satisfattivo delle censure ritenute fondate, va dichiarato l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti.
14. La domanda di annullamento deve quindi essere accolta e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati nei sensi e nei limiti sopra precisati.
15. L’accoglimento, nei termini sopra evidenziati della domanda di annullamento degli atti impugnati, comporta altresì l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno in forma specifica, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso (art. 122 cod. proc. amm) e di subentro della ricorrente, unico concorrente rimasto in gara, previo svolgimento delle verifiche previste (art. 124 cod. proc. amm.).
16. Non va invece esaminata la domanda di risarcimento danni per equivalente, essendo la stessa stata proposta in via subordinata.
17. In ragione della peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi | |
IL SEGRETARIO